Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2907/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del UN di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2907/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ARES FEDERICO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta
[...] P.IVA_1
procura in atti, BA AL IR
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità medica
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto introduttivo ex art. 702 bis cpc, premesso il contenuto del ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 della L. 8 marzo 2017 n. 24, l'attore in epigrafe riferiva di essere stato sottoposto a intervento di endoarteriectomia carotidea destra e chiusura in patch in presso l'U.O.C. di Chirurgia Vascolare CP_2 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele” di e che, a seguito a CP_1 tale intervento, aveva subito un'importante lesione del nervo ipoglosso e del ramo mandibolare del nervo facciale, con conseguenti pregiudizi alla deglutizione e alla favella, oltre che con evidente danno estetico;
descrivendo la patologia da cui era stato affetto, l'intervento di endoarteriectomia carotidea sinistra cui era stato sottoposto in data 18.05.2010 e da ultimo quello per cui è causa, nonché le pagina 1 di 13
chiedeva inoltre accertarsi il danno biologico, concretizzatosi in invalidità permanente pari al 15% e temporanea ( ITA gg 7 e ITA al 50%per gg 30), nonché il danno alla lesione del diritto all'autodeterminazione; chiedeva condannarsi la parte resistente al risarcimento dei detti danni, con vittoria di spese e compensi, ivi comprese le spese del giudizio ex art. 696 bis cpc, in cui l'azienda era rimasta contumace, nonché al risarcimento ex art. 96 cpc.
Si costituiva , eccependo la Controparte_3
nullità della notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., con conseguente difetto di procedibilità dell'azione proposta, nonché l'infondatezza della domanda attorea, allegando la correttezza del proprio operato e chiedendo dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 12.03.2020 , da intendersi qui interamente richiamata, veniva rilevata la fondatezza della eccezione di nullità, per avere parte attrice estratto l'indirizzo PEC dell'azienda dal c.dd. “registro
IPA”, che a partire dal 2014 era stato escluso da quelli utilizzabili ai fini delle notificazioni alle
Pubbliche Amministrazioni;
veniva dunque disposto il mutamento del rito e veniva assegnato a parte attrice termine per effettuare il procedimento di mediazione, non essendo stata assolta la condizione di procedibilità.
La causa, istruita documentalmente e attraverso il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 03.10.2024, sulle conclusioni in atti precisate veniva assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le domande dell'attore sono parzialmente fondate nei termini che si dirà.
La responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario, che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere.
Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte pagina 2 di 13 dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità
(con sent. n. 589/1999) ha reputato contrattuale “…l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto ma sul "contatto sociale"”.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. S.U. n.
577/2008): “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente
è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. anche
Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.
La citata evoluzione giurisprudenziale ha trovato conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Infatti,
“l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento diretto” (Cass., 11.11.2019, n. 28887).
Nel caso in esame, non è stato contestato e risulta documentalmente provato che l'attore sia stato sottoposto alle cure dell'azienda convenuta;
trovano, dunque, applicazione – in forza dello stipulato contratto di spedalità – i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio;
secondo il tralaticio insegnamento delle S.U. n. 577/2008, “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento
pagina 3 di 13 non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (in tal senso confronta più di recente Cass. n. 27855 del 12.12.2013 e Cass. n. 20547 del 30.9.2014 e Cass. n. 21177 del 20.10.2015).
Gli oneri di allegazione e prova delle parti sono stati ulteriormente specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al nesso causale, con l'emersione di un duplice ciclo causale:
“l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere”; con la precisazione che “il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (Cass. n. 18392 del 26.7.2017).
È stato poi sottolineato come – a differenza delle altre obbligazioni ove la causalità oggetto di prova è soltanto quella giuridica, poiché la causalità materiale viene assorbita dall'inadempimento che deve essere solo allegato dal creditore – nella responsabilità professionale la causalità materiale torna ad acquisire un ruolo centrale. Occorre infatti distinguere tra interesse strumentale (oggetto della prestazione obbligatoria, ossia il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore)
e interesse presupposto (la guarigione dalla malattia e in generale il diritto alla salute), che pur non entrando nell'oggetto dell'obbligazione non è mero motivo soggettivo estrinseco al contratto d'opera professionale. Nelle obbligazioni di facere professionale il danno evento incide sull'interesse presupposto e non sull'interesse strumentale la cui lesione determina l'inadempimento e quindi la causalità materiale non rimane assorbita dall'inadempimento, “dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. […] Il creditore ha
l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie e la condotta del medico e,
pagina 4 di 13 posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solamente allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzioni” (Cass.,
11.11.2019, n. 28991).
Tale orientamento risulta altresì confermato, più di recente, da Cass. ord. n. 27142 del 21/10/2024, secondo cui “In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta
l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”.
Orbene, date le superiori coordinate in termini di oneri di allegazione e prova, occorre esaminare le domande di parte attrice.
Egli ha allegato che, a causa degli errori tecnici commessi in occasione l'intervento, è derivato un danno biologico, mentre parte convenuta riferisce di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Occorre, dunque, partire dalle risultanze della CTU al fine di verificare l'operato dei sanitari e quale sia stata la causa del danno patito dall'attore, posto che entrambe le parti processuali hanno assolto il proprio onere di allegazione sul punto.
Il collegio di CTU, a seguito degli accertamenti effettuati - anche sul paziente - e della documentazione esaminata, dopo aver ricostruito la vicenda attorea ed aver fornito una breve disamina clinica della pagina 5 di 13 patologia aterosclerotica carotidea e del suo trattamento, ha ritenuto la sussistenza di errori tecnici nell'operato dei sanitari che ebbero in cura il paziente.
In particolare, il collegio ha dapprima individuato i diversi meccanismi che possono provocare lesioni iatrogene dei tronchi nervosi del collo, sia intraoperatorie che postoperatorie - lesioni che possono essere prevenute attraverso la conoscenza anatomica, l'utilizzazione di tecniche riproducibili o standardizzate nonché, nei casi di prevedibili e particolari difficoltà anatomiche, con eventuale monitorizzazione elettromiografica. Successivamente, descritti gli errori iatrogeni che possono verificarsi durante l'intervento di “EAC”, il collegio ha individuato nello specifico quelli potenzialmente occorsi nel caso di specie.
I CCTTUU hanno così descritto le possibili cause delle complicanze operatorie : “
1. non idoneo skilling dell'operatore nel gestire la complicanza emorragica, come può avvenire in un reparto universitario ad opera per esempio di uno specializzando; 2. la complicanza della emorragia-ematoma nella regione laterocervicale al fine di poter effettuare emostasi probabilmente spinse l'aiuto chirurgo
a divaricare molto sul lato, al fine di permettere un'emostasi. […] Infatti colui che si occupò della riapertura della ferita, era al corrente che la posizione della carotide era in posizione più alta rispetto alla norma e pertanto qualsiasi manovra nella regione doveva essere molto accurata, soprattutto se si adoperano dei divaricatori auto statici, come il […] Tutte queste manovre ebbero ad Per_1 incidere in modo importante sulle complicanze rilevate nell'immediato e a distanza”.
Come evidenziato anche dai ccttuu, nella in cartella clinica non risulta la descrizione dell'atto operatorio né di quello di revisione chirurgica della ferita;
inoltre, proprio considerando le affermazioni dei CTP dell'azienda ( secondo cui “il paziente presentava un quadro anatomico particolarmente complesso così come evincibile dagli esami AngioTC pre-operatori inclusi nella documentazione in atti da cui risultava, oltre alla patologia bulbare, anche una severa angiodisplasia distale che determinava un kinking distale”), i chirurghi avrebbero dovuto valutare eventuali approcci chirurgici alternativi ovvero adottare tecnica chirurgica più precisa nel trattamento dell'emostasi (dopo l'intervento).
I ccttuu hanno dunque ritenuto censurabile l'operato dei sanitari che effettuarono l'intervento su parte attrice e le conclusioni raggiunte sono condivise dal decidente perché immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito e con la documentazione esaminata.
D'altrdone, anche per quanto attiene alla questione concernente l'incompletezza della cartella clinica pagina 6 di 13 allegata (dalla quale non emerge alcunché circa le diverse fasi che hanno caratterizzato l'intervento né circa quelle di revisione della ferita), è orientamento diffuso come ciò non sia certamente causa scriminante dell'operato dei sanitari : “In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente” (Cass. n. 6209 del 2016 e , nello stesso senso Cass. Ord. n. 16737/2024:
“l'incompletezza della cartella ha ricadute, cioè, quando va a innestarsi in un contesto specifico che è proprio la fonte della sua rilevanza;
la conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale. Entro i rigorosi limiti citati, la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando impedirebbe di accertare la sua responsabilità”.
Tutto ciò premesso e richiamati i principi giurisprudenziali sopra citati in relazione al rapporto contrattuale qualificato insorto tra paziente e azienda, (contratto atipico di spedalità, impostazione da ultimo confermata anche da Cass. Civ. sent. n. 2060/2018, nonché da Cass. Civ. ord. n. 16272 del
08/06/2023), va ritenuta la fondatezza della prospettazione attorea.
Procedendo all'esame delle richieste risarcitorie, si osserva.
Deve ritenersi senz'altro sussistente il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc.) e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
pagina 7 di 13 come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire”, sicché lungi dal potersi affermare “che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali” dovrà dirsi piuttosto che “il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"”, giacché, se “non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e
“conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente,
“costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità”, laddove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”. In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico, attraverso la sua
"personalizzazione"”.
Nel caso che occupa, non vi è prova di specifica circostanza che non rientri nel novero delle conseguenze patite da coloro che subiscano una lesione del tipo di quella allo stesso provocata, sì che occorre procedere alla quantificazione del danno biologico senza personalizzazione.
Al fine di liquidare il danno occorso all'attore, posto che l'art. 5 DPR n. 12/25 rinvia ai fatti avvenuti dopo la sua entrata in vigore, occorre fare riferimento alle tabelle del UN di IL ( cfr Corte
Cass. N. 19506/2024 : “a) nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una
pagina 8 di 13 adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali (Cass. n. 12408/2011); b) il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal UN di IL ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3
Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. n. 28290/2011); c) il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare")).
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla
Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14
pagina 9 di 13 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (82) e dei valori di cui alle tabelle milanesi
2024, in relazione all'invalidità permanente residuata – pari al 15% – ed ai giorni di invalidità temporanea assoluta (6) e di invalidità temporanea parziale al 50% (30) accertati dai CTTUU, spetta la somma di € 28.663,00 a titolo di danno biologico permanente, di € 690,00 a titolo di ITA e di €
1.725,00 a titolo di ITP al 50%.
Per quanto attiene il danno da lesione del diritto di autodeterminazione, il cui risarcimento è stato richiesto da parte attrice per non avere la convenuta riportato, nel modulo di consenso informato sottoscritto dal Sig. , le possibili gravi complicanze insite nell'intervento, si osserva quanto Pt_1
segue.
La lesione del diritto all'autodeterminazione costituisce un danno-evento differente ed autonomo rispetto alla lesione del diritto alla salute, risarcibile invece in termini di danno biologico. Invero, esso corrisponde al diritto del paziente di autodeterminarsi, liberamente e scientemente, al trattamento medico-chirurgico: nessun trattamento sanitario può infatti essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. A tal fine, indubbiamente, il soggetto interessato ha diritto ad essere posto a conoscenza delle proprie condizioni di salute e di essere informata - in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile - della diagnosi, prognosi, e dei benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché delle possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento, dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi (art. 1 L. 219/2017). La lesione di tale diritto diviene, pertanto, risarcibile autonomamente, ed anche a prescindere da una eventuale e successiva lesione del diritto alla salute.
I termini del risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione sono stati compiutamente definiti dalla Cassazione con sent. n. 28985/2019, confermata altresì dalla giurisprudenza più recente, secondo la quale “La violazione, da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, sul quale grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento; b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, in tale ultimo caso di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
pagina 10 di 13 È possibile poi, come nel caso di specie, che il presunto danneggiato lamenti tanto un danno alla salute
(per allegata inadempienza relativa all'esecuzione della prestazione sanitaria) quanto un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi). Sul punto, la
Suprema Corte ha individuato le distinte ipotesi che possono verificarsi: “I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate
(anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè,
l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e
pagina 11 di 13 fisicamente” (Cass. ord. n. 16633 del 12/06/2023).
Alla luce di tali coordinate, occorre rilevare che nel caso che occupa non sussistono i presupposti per un risarcimento del danno derivante da lesione del diritto di autodeterminazione.
Va osservato infatti, in primis, che parte attrice, pur avendo ab origine lamentato l'incompletezza del consenso informato sottoscritto, solo in seno alle memorie conclusive ha precisato ulteriormente che, ove fosse stata a conoscenza delle gravi complicanze derivabili dall'intervento non si sarebbe sottoposta ad esso;
allegazione che, pertanto, deve considerarsi tardiva. In secondo luogo, la lesione del diritto del paziente a prestare un consenso pieno, libero e informato sul trattamento sanitario non può, da sola, essere posta a fondamento di un risarcimento, laddove non si accerti altresì che da tale lesione siano derivate delle conseguenze dannose in capo al paziente. La lesione del diritto costituisce infatti il danno-evento della fattispecie, mentre il risarcimento postula l'accertamento di un danno-conseguenza che derivi dalla lesione. Ed invero, la Suprema Corte “ha chiarito che - posta la premessa per cui la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi (v., ex multis, Cass. 11/11/2019, n. 28985; Cass. 4/11/2020,
n. 24471) - […] Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12/06/2023, n. 16633)” (Cass. civile sez. III,
26/06/2024, n.17649).
Alla lice di tali coordinate, la domanda attorea inerente il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione, va respinta.
Concludendo, può essere accolta solo la domanda inerente il risarcimento del danno non biologico e l' convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € CP_1
31.078,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione pagina 12 di 13 della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
Parte attrice non ha diritto alle spese legali del procedimento ex art. 696 bis cpc, avuto riguardo alla nullità della notifica dell'atto introduttivo sopra evidenziata;
ne deriva anche che, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696 bis cpc, restano a carico dell'attore.
Le spese della CTU espletata nel presente giudizio, invece, sono poste in via definitiva a carico dell'azienda convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea, condanna l'azienda convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, del complessivo importo di € 31.078,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal
27.10.2010 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l'azienda convenuta in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 286,00 per esborsi ed € 7616,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Dispone che le spese del giudizio ex art. 696 bis cpc, incluse quelle di ctu, restino a carico dell'attore;
- Pone le spese della ctu espletata nel presente giudizio, a carico dell'azienda convenuta.
Così deciso in Catania, il 20.03.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.sa Giorgia Lucrezia Triolo, magistrato ordinario in tirocinio pagina 13 di 13