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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.P., d.ssa OL NAPOLANO in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 470 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 , posta in deliberazione all'udienza odierna del 10.06.2025, ex art.lo 281 sexies cpc , vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il 26.5.'90, residente in Gaeta Parte_1 C.F._1 ed elettivamente dom.ta in Gaeta alla Via Del Piano n. 6,presso lo studio degli avv.ti Giovanni Di Bernardo (C.F.: ; Tel./fax: 0771464666; p.e.c.: C.F._2
e VA La OC (C.F.: ; Email_1 C.F._3
Tel./fax: 0771464666; p.e.c.: che la rappresentano, assistono Email_2
e difendono come da procura rilasciata su separato atto,
ATTRICE
CONTRO
, Via S. Giovanna Elisabetta, n. 58, 00189 Roma;
Controparte_1
Via S. Giovanna Elisabetta, n. 58, 00189 Roma;
Controparte_2
Via S. Giovanna Elisabetta, 58, 00189 Roma;
Controparte_3
CONVENUTI Contumaci
OGGETTO: usucapione ex art. 1158 c.c.. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.06.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.
18.06.2009, n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att.
c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di usucapione promossa dall'attrice, al vaglio della documentazione acquisita e dell'attività istruttoria espletata, è fondata in fatto e in diritto ed è, pertanto, meritevole di essere accolta.
Ed invero, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per l'intervenuto acquisto di proprietà ad usucapionem dei beni immobili de quibus in favore dell'attrice, ovvero l'animus rem sibi habendi, inteso come l'esercizio del possesso -continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità- dell'usucapiente con l'animo che la cosa sia propria e il decorso del tempo di almeno anni venti.
In particolare, sia la produzione documentale, così come richiamata specificamente già nell'atto introduttivo del giudizio, sia i testimoni escussi, hanno confermato pienamente i capitoli di prova e le circostanze di cui all'atto introduttivo del giudizio. Nel caso in esame la prova è ampiamente data dalla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dell'usucapione.
Infatti, l'istruttoria svolta non si avvale soltanto della prova per testi, bensì anche del riconoscimento degli altri comproprietari originari del lotto di terreno in questione, operata con la mediazione del 23.11.'19.
In quella sede, verbale raccolto dal notaio dott. in Gaeta il 29.11.'19, Persona_1 registrato in Latina il 13.12'19 al n. 8637 Serie 1T, trascritto a Latina il 13.12.'19 ai nn.
R.G.28300 e R.P. 20758, i GG.i , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, eredi dei proprietari originari, fratelli germani,
[...] Persona_2 Parte_6 GG.i e affermavano che i loro genitori avevano Controparte_2 Per_3 CP_4 acquistato nel giugno del 1954 il terreno di cui si discute, come dalla documentazione prodotta in atti (doc. n. 5 verbale di mediazione allegato alla domanda introduttiva), per realizzarvi delle costruzioni. Dichiaravano, inoltre, che nell'area residuale rispetto alle costruzioni realizzate, tra cui quella di cui veniva richiesto il riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione, precisamente le partt. nn. 321, 322, 323, 650, riportate nel Fg. 37, del catasto terreni del comune di Gaeta, "... nessuno di loro ha mai occupato o posseduto sia a nome proprio che del genitore dante causa detto terreno, nè mai se ne sono curati in qualsiasi modo, nè sono a conoscenza del possesso di tale terreno da parte dei loro genitori in vita, per cui nulla obiettano alla domanda della sig.a , che si riconosce quale proprietaria in virtù di possesso Parte_1 esclusivo ...". Le dichiarazioni dei GG.i , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno un notevole valore probatorio consistendo in vere e Persona_2 Parte_6
2 proprie confessioni avendo riconosciuto un fatto favorevole alla controparte e negativo per loro stessi.
Inoltre, non può sfuggire che, la dichiarazione resa dagli eredi partecipanti alla mediazione si oppone anche alla posizione dei GG.i e dei suoi figli GG.i e CP_1 Controparte_3
convenuti nel giudizio, rimasti contumaci. Nel senso che se i loro eredi non hanno CP_2 posseduto il terreno consegue che, anche loro, come gli altri eredi, non hanno mai avuto il possesso di quel bene.
Tanto già dimostra il possesso qualificato: continuo e non interrotto ultraventennale dell'istante animus et corpore, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno 20 anni, un potere corrispondente a quello del proprietario che si manifesta col compimento di atti conformi alla qualità e destinazione del bene, tali da rivelare anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare.
L'impianto probatorio di parte attrice è, comunque, confortato dalla prova per testi offerta. I quattro testi assunti, sulla cuiattendibilità non vi è motivo di dubitare atteso il loro rapporto di estraneità con le parti, hanno individuato i luoghi di causa, hanno dimostrato di essere sufficientemente consapevoli dell'estensione del terreno, delle sue caratteristiche tanto da essere univocamente indicato come giardino della casa dell'istante, della sua delimitazione, ma soprattutto, riconoscono che il possesso del detto giardino, la presenza attiva del sig. , Pt_1 prima, e della figlia dopo risale agli anni 98/99, periodo nel quale il papà comprò la casa, con annesso la casa ed ebbe consegnato il giardino.
Tutti i testi ricordano bene che, unitamente all'acquisto della casa il sig. aveva CP_5 acquistato, anche il giardino, o credeva di averlo acquistato, comunque lo considerava suo, così precisano in particolare i testi e che il suo possesso è stato esclusivo. Tes_1 Tes_2
Nessun altro è mai stato sullo stesso terreno. Nè mai nessuno lo ha contestato! L'altro aspetto che emerge dalle testimonianze è che il possesso dei GG.i , padre e figlia, è stato Pt_1 continuo ed ininterrotto per tutto l'arco di tempo che va dal '98/'99 fino a qualche mese prima del luglio e novembre '24, date delle udienza di assunzione testimoniale. I testi tutti collocano incontri, avvenimenti accaduti lungo tutto il periodo degli oltre vent'anni esaminati, ricordano di feste sul giardino, di cene, di visite fugaci per un caffè, in ogni caso confermano che il giardino è stato sempre nella piena ed incontestata disponibilità dei GG.i . Pt_1
Dall'esame delle prove complessivamente si ritrova quindi un quadro che conferma un possesso, da parte dei GG.i pieno sia così come necessario, "corpore et animus", Pt_1 nessun dubbio emerge sulla titolarità dell'esercizio del possesso così come richiesto per legge.
La prova è stata anche sorretta e corroborata da una documentazione probatoria non indifferente come la perizia tecnica a firma del geom. avvalorata dalle planimetrie Persona_4 catastali nelle quali sono precisate l'ubicazione, la grandezza e la consistenza delle particelle oggetto della domanda introduttiva del presente giudizio nonché di foto che consentono di individuare le aree e il loro livello di prosperità vegetativa dovuta ad una costante cura da parte dell'istante. Infine, relativamente alla documentazione, l'istante al fine di dare dimostrazione della procedibilità della domanda di usucapione, ha depositato con la memoria ex art. 183 cpc n. 2 anche la relazione notarile, del 12.1.'23, di certificazione ipocatastale che da prova di assenza nel ventennio precedente di trascrizioni contro e di eventuali aventi titolo. Pertanto, stante quanto stabilisce l'art. 1158 c.c., secondo cui “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”, risulta incontroverso che l'attrice ed il padre prima quale suo dante causa possiede gli immobili in questione per oltre venti anni, in modo continuativo, pacifico ed indisturbato, di conseguenza, risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'articolo 1158 c.c. per l'acquisto della
3 proprietà dell'immobile ad usucapionem in favore di parte attrice (Trib. Cassino, sentenza 02 maggio 2013;
Trib. Cassino, sentenza 12 aprile 2013).
Infine, ma non per importanza, questo decidente, ai fini del suo convincimento, non può non tener conto del comportamento processuale assunto dai convenuti che, restando contumaci e non comparendo in udienza, hanno lasciato chiaramente intendere di non avere idonee ragioni da far valere a loro giustificazione o da opporre alla pretesa di parte attrice (Trib. Genova, Sez. VI, 11 novembre 2005), con ciò dando ulteriore fondatezza alla domanda attorea (Trib. Cassino, 09 maggio
2013; Trib. Cassino, 02 aprile 2013; Trib. Cassino, 05 marzo 2014; Trib. Cassino, sentenza 16 aprile 2014).
La domanda va quindi accolta per la parte richiesta corrispondente ad un terzo del totale delle partt. nn. 321, 322, 323 e 650 del fg. 37 in Gaeta. Infatti, gli altri due terzi sono già stati riconosciuti di proprietà dell'istante in virtù della mediazione intervenuta con i due terzi degli eredi dei proprietari originari.
Ed in accoglimento della domanda rivolta da si riconoscer l'avvenuta Parte_1 maturazione dell'acquisto della proprietà di un terzo del totale del terreno sito in Gaeta, individuato al Fg. 37 partt. nn. 321, 322, 323 e 650, di cui è già proprietaria e degli altri due terzi, in virtù della mediazione tenutasi in Gaeta il 29.11.'19, (doc. n. 5 verbale di mediazione allegato alla domanda introduttiva).
Si Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrizione della emittente sentenza a favore della stessa con esonero di responsabilità. Parte_1
Quanto alle spese di giudizio, in virtù del D.M. n. 35/2014 s.m.i, va sottolineato che le stesse devono seguire la soccombenza, ex art. 91 ss cpc, nel testo vigente, ratione temporis, a favore di parte attrice ed a carico dei convenuti in solido tra loro: "Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è
l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale." (Cass. n. 13498/2018).
Nel caso che ci occupa i convenuti contumaci così come gli altri eredi furono inviati alla mediazione a cui potevano aderire evitando così l'introduzione del presente giudizio. Ciò posto vanno condannati al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del G.O.P., dr. OL LA, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di Parte_1
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) dichiara l'intervenuto acquisto in favore dell'attrice per Parte_1
intervenuta usucapione ultraventennale, ex art. 1158 c.c., della proprietà di un terzo del totale del terreno sito in Gaeta, individuato al Fg. 37 partt. nn. 321, 322, 323 e
650, di cui è già proprietaria e degli altri due terzi, in virtù della mediazione tenutasi in Gaeta il 29.11.'19,
4 c) ordina al Conservatore del Catasto/Agenzia del Territorio competente di trascrivere il trasferimento della proprietà esclusiva del suddetto immobile, in favore dell' attrice, con esonero da responsabilità;
d) condanna i convenuti contumaci , Controparte_1 Controparte_2 [...] al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice CP_3 [...]
quantificate in €.200,00 per spese ed € 3.500 per compensi professionali Parte_1 oltre iva cpa e magg. come per legge.
Così deciso in Cassino il 10/06/2025 Il GIUDICE
d.ssa OL LA
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