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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/09/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 Settembre 2025 davanti al G.I. dott. Paolo Lo Giudice, chiamato il procedimento n. R.G. 4252/2021, alle ore 9:18 sono comparsi gli Avv.ti
DI GI, per parte appellante e Maria Letizia Saccà per parte appellata, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
l'avv. DI precisa che il verbale impugnato va annullato anche perché sul dispositivo di rilevamento è presente un decreto dirigenziale di approvazione e non l'omologazione così come previsto dall'art. 142 comma 6 C.d.S. e come statuito dalla Suprema Corte con ord. n. 10505/2024.
L'avv. Saccà contesta quanto precisato dall'avv. DI specificando che al tempo dell'elevato verbale era richiesta la taratura attestata dalla documentazione del fascicolo di primo grado.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 18.09.2025, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n.
4252/2021
TRA
RI PP, nato il [...], a [...] (c.f.
), rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Piazza Vittoria n. 5, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Saccà ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Piazza Unione
Europea, presso l'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
(violazione codice strada)
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.09.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 23.09.2021, DI GI proponeva appello avverso la sentenza n. 284/2021 pubblicata dal Giudice di
Pace di Messina in data 17.03.2021 e non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione sollevata avverso il verbale n. 22517/2020/J del 23.04.2020, registro generale n. 26336/2020, notificato dal Comando della Polizia
Municipale di Messina, a mezzo raccomandata A/R in data 14.07.2020.
In particolare, l'appellante esponeva che il primo giudice aveva errato nel rigettare l'opposizione nella parte in cui aveva rilevato la legittimità
2 dell'installazione dell'apparecchio di rilevamento in modalità automatica posto al km 31,700 della SS. 113 nel territorio di Messina, in località Ortoliuzzo.
Il provvedimento, oggetto del giudizio, era stato adottato in seguito al rilevamento con postazione fissa della velocità di circolazione dell'autovettura
Jaguar tg. CJ 473 ZB, di proprietà di DI GI, alla velocità di km/h
86, eccedendo quindi di oltre km/h 10 il limite massimo di velocità fissato in km/h 50, tramite apparecchiatura Autovelox modello 105/SE matricola 928012,
CPU 929383 - certificato di taratura LAT 101 C007_2019_ACCR VX del
18.09.2019.
Invero, in data 14.07.2020, la Polizia Municipale notificava all'odierno appellante il verbale n. 22517/2020/J, del 23/04/2020 registro generale n.
26336/2020, il quale contestava l'infrazione dell'art. 142, c. 8 ec. 11 C.d.S., rilevata dal Corpo Polizia Stradale di Messina in data 23.04.2020 alle ore 14.58 sulla strada SS.113 in località Ortoliuzzo al km 31,700 nel territorio del Comune di Messina e, che condannava DI GI al pagamento di € 187,50, di cui € 173,00 per sanzione amministrativa, ed € 14,50 per spese di accertamento e notifica, comminava, altresì, la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti dalla patente, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S..
Il Giudice di Pace ha, preliminarmente, rilevato il corretto funzionamento dello strumento di rilevamento, ritenuto adeguatamente segnalato il limite di velocità
e ritenuta legittima l'installazione dell'apparecchio automatico di rilevamento in modalità automatica sul tratto di strada km 31,700 SS 113 località Ortoliuzzo, considerata una “strada extraurbana secondaria”; di conseguenza con la sentenza oggetto di impugnazione, ha ritenuto legittimo il verbale oggetto di contestazione.
DI GI presentava, quindi, appello affidandolo a tre motivi.
Con il motivo sub 1) lamentava la sussistenza di un vizio di diritto della sentenza.
In particolare, l'appellante riteneva la contravvenzione illegittima, poiché il rilevamento era avvenuto su un tratto di strada a scorrimento privo delle
3 caratteristiche previste dal Codice della Strada, infatti, la SS. 113 al km 31,700, punto dove è collocato l'autovelox, non è munita di banchina, non potendo, dunque, tale tratto di strada qualificarsi a scorrimento veloce, non essendo sufficiente la presenza di un decreto autorizzativo del Prefetto.
Con il motivo sub 2) lamentava la mancanza degli elementi tecnico/scientifici di taratura dell'autovelox e la violazione dell'obbligo di verifica della funzionalità dell'apparecchio.
Più segnatamente, l'appellante eccepiva l'inopponibilità delle misurazioni delle tarature avvenute in data 18.09.2019, e quindi oltre 7 mesi prima il rilevamento oggetto della sanzione oggi impugnata;
contestava, poi, la mancata prova, da parte del della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura Controparte_1
utilizzata. Invero, veniva allegato il verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea effettuata su 30 veicoli, con relative immagini, da agenti della Polizia Municipale di Messina, datato 21.11.2019, quindi non attendibile e probatorio, in quanto tale verifica era stata effettuata 5 mesi prima, non idonea a garantire la piena efficienza e funzionalità dell'apparecchio rilevatore rispetto alla data del 23.04.2020.
Infine, con il motivo sub 3) lamentava l'indeterminatezza della metrica della toponomastica di installazione dell'autovelox.
Invero, l'ente appellato non ha depositato alcuna mappa planimetrica e toponomastica da cui evincere e confermare documentalmente che l'apparecchio
è stato installato proprio al km 31+700.
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, il in persona Controparte_1
del sindaco pro tempore, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, non richiedeva istruzione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è ora opportuno chiarire il quadro normativo di riferimento.
4 Ebbene, l'installazione di autovelox fissi è consentita dall'art. 4 comma 1 del d.l.
n. 121/02, convertito con legge n. 168/02, in base al quale gli organi della polizia stradale “…possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni”.
Il medesimo articolo prevede altresì che l'installazione di postazioni fisse di apparecchi di rilevazione automatica della velocità può avvenire “sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B” ovvero (nella versione della norma vigente al momento dell'infrazione) “sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”; il comma 4 dell'art. 4 del citato decreto precisa che, per le infrazioni rilevate tramite i suddetti apparecchi, non sussiste l'obbligo di immediata contestazione sancito dall'art. 200 C.d.S.
Deve quindi esaminarsi l'art. 2 del C.d.S., il quale detta requisiti strutturali di cui devono essere dotate autostrade, strade extraurbane e strade urbane di scorrimento, infatti, la classificazione amministrativa non può né attribuire né togliere una qualità che è data o negata dalla legge e ciò vale sia per il provvedimento del Prefetto, cui è devoluta la competenza in ordine al posizionamento degli autovelox, sia per i provvedimenti del che CP_1
attengono alla classificazione delle strade.
In particolare, il citato art. 2, c. 3 lett. C) sancisce che la strada extraurbana deve avere le seguenti caratteristiche minime: “… strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”, mentre la lett. D) della citata disposizione sancisce che la strada urbana a scorrimento veloce deve avere le seguenti caratteristiche minime: “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e
5 marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate…”.
Ebbene, dalla normativa emerge che ai fini della qualificazione di una strada come extraurbana secondaria è necessaria la presenza della banchina, mentre ai fini della qualificazione come urbana come “di scorrimento”, oltre agli elementi eventuali quali la corsia riservata ai mezzi pubblici e le intersezioni a raso semaforizzate, annovera tra gli elementi necessari la presenza di aree di sosta e della banchina pavimentata a destra del marciapiede, ovvero uno spazio interno alla sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni.
Infatti, anche nella strada extraurbane secondarie la giurisprudenza ha chiarito che è necessaria “la presenza di banchine per tutta la lunghezza della strada extraurbana secondaria costituisce una condizione indispensabile per ritenere ammissibile la rilevazione della velocità a mezzo autovelox” (Cass. Civile, Sez.
6. Ordinanza n. 7708 del 09.03.2022).
È opportuno chiarire che la banchina è quella parte della strada (richiamando la locuzione di cui all'art. 3 C.d.S.) che si trova al di là della striscia bianca di demarcazione e che è ricompresa tra tale striscia ed elementi esterni come il marciapiede, l'arginello, il ciglio interno della cunetta o il ciglio superiore della scarpata.
Posto quanto sopra, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato per il conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. 20 giugno 2022 n. 121, può riguardare solo le strade di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del codice della strada e non altre.
Esaminata la normativa di riferimento bisogna ora esaminare il caso di specie, e in particolare il motivo sub 1).
6 Dal verbale di contestazione si rileva che la violazione è stata accertata al km
31+700 della SS. 113, località Ortoliuzzo, ove, come emerge dagli atti allegati al fascicolo di primo grado, la collocazione dell'autovelox è stata autorizzata con decreto prefettizio prot. 8457/2002 del 21.05.2003.
Tuttavia, l'appellante lamenta l'insussistenza di un elemento necessario al fine di rendere legittima l'installazione di apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato per il conducente, ovvero la banchina.
Ed infatti, ai fini della qualificazione della strada come strada urbana di scorrimento, o comunque rientrante tra le strade extraurbane secondarie, la banchina rappresenta una caratteristica essenziale per la legittima adozione del provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ai sensi dell'art. 4 legge n. 168/2002 (come vigente all'epoca dei fatti).
Ebbene, con riferimento alla banchina, la sua presenza deve essere accertata in concreto, avendo la Suprema Corte evidenziato, in più occasioni, la necessità di un accertamento in fatto della sussistenza delle caratteristiche minime previste dal citato art. 2 C.d.S.
A proposito della nozione di banchina, la Suprema Corte ha affermato che “tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come di scorrimento rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni” (cfr., ex multis, Cass. Civ., II, 29.5.2020, n. 10326).
Dunque, è necessario che la banchina assolva anche la funzione di consentire la sosta di emergenza dei veicoli, ed infatti, “una banchina non funzionale a consentire la sosta di emergenza non può considerarsi rispondente, in difetto di un elemento a tal fine essenziale, alle caratteristiche imposte dal codice della strada per la sua qualificazione come "strada urbana di scorrimento" (Cass.
Civ., VI, 17.5.2022, n. 15827).
7 Ed ancora, “l'art. 201, comma 1 bis, C.d.S. ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni”
(Cass. Civ., II, 22/04/2022, n.12864).
Nel caso di specie, sulla scorta della circostanziata documentazione fotografica versata in atti è possibile ritenere che la SS. 113 al km 31+700, indipendentemente dalla qualificazione di strada extraurbana secondaria o urbana a scorrimento, è carente del requisito strutturale della banchina.
Invero, alla luce della documentazione fotografica prodotta dal CP_1
nel giudizio di prime cure, emerge chiaramente che nel punto della
[...]
strada teatro della rilevazione la banchina ha dimensioni molto ridotte, tali da ritenere, ictu oculi, inconsistente l'elemento strutturale e, dunque, la rendono inidonea ad assolvere, non solo la funzione della sosta dei veicoli in situazione di emergenza, ma anche quella del transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.
Da ciò discende che il ciglio di strada che si vede al km 31+700 della SS. 113, oltre il margine della carreggiata segnalato con striscia continua di colore bianco, non integra la banchina.
Da ciò ne deriva l'illegittimità del provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione di apparecchiature predette in una strada priva delle caratteristiche minime e necessarie così come qualificate dall'art. 2 C.d.S. c. 3, lett. C), D) (così come stabilito dall'art. 4 comma 1 del d.l. n. 121/02, convertito con legge n. 168/02, nella versione vigente all'epoca dei fatti); conseguentemente, lo stesso potrà essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
8 In tal senso, si è di recente espressa la Corte di Cassazione confermando il consolidato orientamento secondo cui: “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.d.s. 1992, e non altre, dovendo ritenersi che l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come "a scorrimento veloce" debba interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto in prossimità del posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. Tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come "di scorrimento" rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni.” (Cass. Civile Sez. 2 - , Sentenza n. 16622 del
20/06/2019; nella stessa direzione cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15827 del 2022; Cass. n. 5532 del 2017; Cass. n. 7872 del 2011).
Per le ragioni che precedono, il decreto prefettizio del 21.05.2003 di individuazione delle strade lungo le quali è consentito l'utilizzo di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico per la rilevazione a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, va disapplicato nel caso di specie con riferimento alla SS 113 dir. località Ortoliuzzo Km 31+700, in quanto illegittimo, dovendo ritenersi assenti elementi strutturali, tra cui, in particolare, la banchina nei termini sopra chiariti, necessari per la qualificazione della stessa come strada extraurbana secondaria e/o urbana “di scorrimento”.
L'appello proposto da DI GI va, dunque, accolto con riforma della sentenza appellata e annullamento del verbale di contestazione di violazione del
9 Codice della Strada n. 22517/2020/J elevato dalla Polizia Municipale di Messina il 23.04.2020.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità, seguono la soccombenza e gravano sul in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, e in favore di DI GI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da DI GI e, per l'effetto annulla il verbale n. 22517/2020/J del 23.04.2020;
- Condanna il in persona del sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi €
373,00 di cui € 330,00 per compensi ed € 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa;
- Condanna il in persona del sindaco pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di DI
GI, che si liquidano in complessivi € 753,50, di cui € 662,00 per compensi professionali ed € 91,50 per spese vive, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, 18.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Lo Giudice
10 11
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 Settembre 2025 davanti al G.I. dott. Paolo Lo Giudice, chiamato il procedimento n. R.G. 4252/2021, alle ore 9:18 sono comparsi gli Avv.ti
DI GI, per parte appellante e Maria Letizia Saccà per parte appellata, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
l'avv. DI precisa che il verbale impugnato va annullato anche perché sul dispositivo di rilevamento è presente un decreto dirigenziale di approvazione e non l'omologazione così come previsto dall'art. 142 comma 6 C.d.S. e come statuito dalla Suprema Corte con ord. n. 10505/2024.
L'avv. Saccà contesta quanto precisato dall'avv. DI specificando che al tempo dell'elevato verbale era richiesta la taratura attestata dalla documentazione del fascicolo di primo grado.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 18.09.2025, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n.
4252/2021
TRA
RI PP, nato il [...], a [...] (c.f.
), rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Piazza Vittoria n. 5, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Saccà ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Piazza Unione
Europea, presso l'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
(violazione codice strada)
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.09.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 23.09.2021, DI GI proponeva appello avverso la sentenza n. 284/2021 pubblicata dal Giudice di
Pace di Messina in data 17.03.2021 e non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione sollevata avverso il verbale n. 22517/2020/J del 23.04.2020, registro generale n. 26336/2020, notificato dal Comando della Polizia
Municipale di Messina, a mezzo raccomandata A/R in data 14.07.2020.
In particolare, l'appellante esponeva che il primo giudice aveva errato nel rigettare l'opposizione nella parte in cui aveva rilevato la legittimità
2 dell'installazione dell'apparecchio di rilevamento in modalità automatica posto al km 31,700 della SS. 113 nel territorio di Messina, in località Ortoliuzzo.
Il provvedimento, oggetto del giudizio, era stato adottato in seguito al rilevamento con postazione fissa della velocità di circolazione dell'autovettura
Jaguar tg. CJ 473 ZB, di proprietà di DI GI, alla velocità di km/h
86, eccedendo quindi di oltre km/h 10 il limite massimo di velocità fissato in km/h 50, tramite apparecchiatura Autovelox modello 105/SE matricola 928012,
CPU 929383 - certificato di taratura LAT 101 C007_2019_ACCR VX del
18.09.2019.
Invero, in data 14.07.2020, la Polizia Municipale notificava all'odierno appellante il verbale n. 22517/2020/J, del 23/04/2020 registro generale n.
26336/2020, il quale contestava l'infrazione dell'art. 142, c. 8 ec. 11 C.d.S., rilevata dal Corpo Polizia Stradale di Messina in data 23.04.2020 alle ore 14.58 sulla strada SS.113 in località Ortoliuzzo al km 31,700 nel territorio del Comune di Messina e, che condannava DI GI al pagamento di € 187,50, di cui € 173,00 per sanzione amministrativa, ed € 14,50 per spese di accertamento e notifica, comminava, altresì, la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti dalla patente, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S..
Il Giudice di Pace ha, preliminarmente, rilevato il corretto funzionamento dello strumento di rilevamento, ritenuto adeguatamente segnalato il limite di velocità
e ritenuta legittima l'installazione dell'apparecchio automatico di rilevamento in modalità automatica sul tratto di strada km 31,700 SS 113 località Ortoliuzzo, considerata una “strada extraurbana secondaria”; di conseguenza con la sentenza oggetto di impugnazione, ha ritenuto legittimo il verbale oggetto di contestazione.
DI GI presentava, quindi, appello affidandolo a tre motivi.
Con il motivo sub 1) lamentava la sussistenza di un vizio di diritto della sentenza.
In particolare, l'appellante riteneva la contravvenzione illegittima, poiché il rilevamento era avvenuto su un tratto di strada a scorrimento privo delle
3 caratteristiche previste dal Codice della Strada, infatti, la SS. 113 al km 31,700, punto dove è collocato l'autovelox, non è munita di banchina, non potendo, dunque, tale tratto di strada qualificarsi a scorrimento veloce, non essendo sufficiente la presenza di un decreto autorizzativo del Prefetto.
Con il motivo sub 2) lamentava la mancanza degli elementi tecnico/scientifici di taratura dell'autovelox e la violazione dell'obbligo di verifica della funzionalità dell'apparecchio.
Più segnatamente, l'appellante eccepiva l'inopponibilità delle misurazioni delle tarature avvenute in data 18.09.2019, e quindi oltre 7 mesi prima il rilevamento oggetto della sanzione oggi impugnata;
contestava, poi, la mancata prova, da parte del della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura Controparte_1
utilizzata. Invero, veniva allegato il verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea effettuata su 30 veicoli, con relative immagini, da agenti della Polizia Municipale di Messina, datato 21.11.2019, quindi non attendibile e probatorio, in quanto tale verifica era stata effettuata 5 mesi prima, non idonea a garantire la piena efficienza e funzionalità dell'apparecchio rilevatore rispetto alla data del 23.04.2020.
Infine, con il motivo sub 3) lamentava l'indeterminatezza della metrica della toponomastica di installazione dell'autovelox.
Invero, l'ente appellato non ha depositato alcuna mappa planimetrica e toponomastica da cui evincere e confermare documentalmente che l'apparecchio
è stato installato proprio al km 31+700.
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, il in persona Controparte_1
del sindaco pro tempore, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, non richiedeva istruzione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è ora opportuno chiarire il quadro normativo di riferimento.
4 Ebbene, l'installazione di autovelox fissi è consentita dall'art. 4 comma 1 del d.l.
n. 121/02, convertito con legge n. 168/02, in base al quale gli organi della polizia stradale “…possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni”.
Il medesimo articolo prevede altresì che l'installazione di postazioni fisse di apparecchi di rilevazione automatica della velocità può avvenire “sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B” ovvero (nella versione della norma vigente al momento dell'infrazione) “sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”; il comma 4 dell'art. 4 del citato decreto precisa che, per le infrazioni rilevate tramite i suddetti apparecchi, non sussiste l'obbligo di immediata contestazione sancito dall'art. 200 C.d.S.
Deve quindi esaminarsi l'art. 2 del C.d.S., il quale detta requisiti strutturali di cui devono essere dotate autostrade, strade extraurbane e strade urbane di scorrimento, infatti, la classificazione amministrativa non può né attribuire né togliere una qualità che è data o negata dalla legge e ciò vale sia per il provvedimento del Prefetto, cui è devoluta la competenza in ordine al posizionamento degli autovelox, sia per i provvedimenti del che CP_1
attengono alla classificazione delle strade.
In particolare, il citato art. 2, c. 3 lett. C) sancisce che la strada extraurbana deve avere le seguenti caratteristiche minime: “… strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”, mentre la lett. D) della citata disposizione sancisce che la strada urbana a scorrimento veloce deve avere le seguenti caratteristiche minime: “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e
5 marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate…”.
Ebbene, dalla normativa emerge che ai fini della qualificazione di una strada come extraurbana secondaria è necessaria la presenza della banchina, mentre ai fini della qualificazione come urbana come “di scorrimento”, oltre agli elementi eventuali quali la corsia riservata ai mezzi pubblici e le intersezioni a raso semaforizzate, annovera tra gli elementi necessari la presenza di aree di sosta e della banchina pavimentata a destra del marciapiede, ovvero uno spazio interno alla sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni.
Infatti, anche nella strada extraurbane secondarie la giurisprudenza ha chiarito che è necessaria “la presenza di banchine per tutta la lunghezza della strada extraurbana secondaria costituisce una condizione indispensabile per ritenere ammissibile la rilevazione della velocità a mezzo autovelox” (Cass. Civile, Sez.
6. Ordinanza n. 7708 del 09.03.2022).
È opportuno chiarire che la banchina è quella parte della strada (richiamando la locuzione di cui all'art. 3 C.d.S.) che si trova al di là della striscia bianca di demarcazione e che è ricompresa tra tale striscia ed elementi esterni come il marciapiede, l'arginello, il ciglio interno della cunetta o il ciglio superiore della scarpata.
Posto quanto sopra, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato per il conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. 20 giugno 2022 n. 121, può riguardare solo le strade di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del codice della strada e non altre.
Esaminata la normativa di riferimento bisogna ora esaminare il caso di specie, e in particolare il motivo sub 1).
6 Dal verbale di contestazione si rileva che la violazione è stata accertata al km
31+700 della SS. 113, località Ortoliuzzo, ove, come emerge dagli atti allegati al fascicolo di primo grado, la collocazione dell'autovelox è stata autorizzata con decreto prefettizio prot. 8457/2002 del 21.05.2003.
Tuttavia, l'appellante lamenta l'insussistenza di un elemento necessario al fine di rendere legittima l'installazione di apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato per il conducente, ovvero la banchina.
Ed infatti, ai fini della qualificazione della strada come strada urbana di scorrimento, o comunque rientrante tra le strade extraurbane secondarie, la banchina rappresenta una caratteristica essenziale per la legittima adozione del provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ai sensi dell'art. 4 legge n. 168/2002 (come vigente all'epoca dei fatti).
Ebbene, con riferimento alla banchina, la sua presenza deve essere accertata in concreto, avendo la Suprema Corte evidenziato, in più occasioni, la necessità di un accertamento in fatto della sussistenza delle caratteristiche minime previste dal citato art. 2 C.d.S.
A proposito della nozione di banchina, la Suprema Corte ha affermato che “tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come di scorrimento rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni” (cfr., ex multis, Cass. Civ., II, 29.5.2020, n. 10326).
Dunque, è necessario che la banchina assolva anche la funzione di consentire la sosta di emergenza dei veicoli, ed infatti, “una banchina non funzionale a consentire la sosta di emergenza non può considerarsi rispondente, in difetto di un elemento a tal fine essenziale, alle caratteristiche imposte dal codice della strada per la sua qualificazione come "strada urbana di scorrimento" (Cass.
Civ., VI, 17.5.2022, n. 15827).
7 Ed ancora, “l'art. 201, comma 1 bis, C.d.S. ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni”
(Cass. Civ., II, 22/04/2022, n.12864).
Nel caso di specie, sulla scorta della circostanziata documentazione fotografica versata in atti è possibile ritenere che la SS. 113 al km 31+700, indipendentemente dalla qualificazione di strada extraurbana secondaria o urbana a scorrimento, è carente del requisito strutturale della banchina.
Invero, alla luce della documentazione fotografica prodotta dal CP_1
nel giudizio di prime cure, emerge chiaramente che nel punto della
[...]
strada teatro della rilevazione la banchina ha dimensioni molto ridotte, tali da ritenere, ictu oculi, inconsistente l'elemento strutturale e, dunque, la rendono inidonea ad assolvere, non solo la funzione della sosta dei veicoli in situazione di emergenza, ma anche quella del transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.
Da ciò discende che il ciglio di strada che si vede al km 31+700 della SS. 113, oltre il margine della carreggiata segnalato con striscia continua di colore bianco, non integra la banchina.
Da ciò ne deriva l'illegittimità del provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione di apparecchiature predette in una strada priva delle caratteristiche minime e necessarie così come qualificate dall'art. 2 C.d.S. c. 3, lett. C), D) (così come stabilito dall'art. 4 comma 1 del d.l. n. 121/02, convertito con legge n. 168/02, nella versione vigente all'epoca dei fatti); conseguentemente, lo stesso potrà essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
8 In tal senso, si è di recente espressa la Corte di Cassazione confermando il consolidato orientamento secondo cui: “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.d.s. 1992, e non altre, dovendo ritenersi che l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come "a scorrimento veloce" debba interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto in prossimità del posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. Tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come "di scorrimento" rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni.” (Cass. Civile Sez. 2 - , Sentenza n. 16622 del
20/06/2019; nella stessa direzione cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15827 del 2022; Cass. n. 5532 del 2017; Cass. n. 7872 del 2011).
Per le ragioni che precedono, il decreto prefettizio del 21.05.2003 di individuazione delle strade lungo le quali è consentito l'utilizzo di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico per la rilevazione a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, va disapplicato nel caso di specie con riferimento alla SS 113 dir. località Ortoliuzzo Km 31+700, in quanto illegittimo, dovendo ritenersi assenti elementi strutturali, tra cui, in particolare, la banchina nei termini sopra chiariti, necessari per la qualificazione della stessa come strada extraurbana secondaria e/o urbana “di scorrimento”.
L'appello proposto da DI GI va, dunque, accolto con riforma della sentenza appellata e annullamento del verbale di contestazione di violazione del
9 Codice della Strada n. 22517/2020/J elevato dalla Polizia Municipale di Messina il 23.04.2020.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità, seguono la soccombenza e gravano sul in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, e in favore di DI GI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da DI GI e, per l'effetto annulla il verbale n. 22517/2020/J del 23.04.2020;
- Condanna il in persona del sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi €
373,00 di cui € 330,00 per compensi ed € 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa;
- Condanna il in persona del sindaco pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di DI
GI, che si liquidano in complessivi € 753,50, di cui € 662,00 per compensi professionali ed € 91,50 per spese vive, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, 18.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Lo Giudice
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