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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 87/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Alberto Giaconia;
Reclamante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Santo Li Volsi;
Reclamato
OGGETTO: reclamo ex art.1, comma 58 della legge n. 92/2012 – licenziamento per giusta causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 20 del 10 gennaio 2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta dalla
[...]
Parte_ (di seguito anche ), ai sensi dell'art. 1 Parte_1
1 comma 57 e ss. della legge n. 92/2012, avverso l'ordinanza del 6.4.2021 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato a
[...]
(di seguito anche ) e condannata la datrice di Controparte_1 CP_1
lavoro alla reintegrazione del predetto nel posto di lavoro nonché alla corresponsione di un'indennità risarcitoria.
Il giudice evidenziava che oggetto del giudizio era la legittimità del Parte_ licenziamento intimato dall con nota prot. n. 63 del 3.2.2020, a seguito della mancata presentazione del lavoratore sul posto di lavoro al fine di riprendere l'attività lavorativa in esecuzione dell'ordinanza del 22.7.2019, con la quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato la nullità del primo licenziamento comminato allo stesso lavoratore il 2.10.2018 per giustificato motivo oggettivo.
Richiamate le previsioni di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, commi 1 e 5, condivideva quanto sostenuto dal giudice della fase sommaria, ritenendo che, nel caso di specie, la comunicazione della società datrice di lavoro non avesse risolto ipso iure il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18 citato, poiché doveva ritenersi legittimo il rifiuto da parte dell'opposto di riprendere servizio con le mansioni di “addetto servizi generali”. Premesso che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto “il lavoratore il cui licenziamento sia stato accertato come illegittimo deve essere ricollocato nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate”, rilevava che la pur Parte_1
avendo provato la soppressione della figura di autista, non aveva, di contro, dimostrato in giudizio l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza, ed in particolare a quelle di manutentore.
Riteneva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'onere di provare che l'invito a riprendere il servizio si riferisse allo stesso posto occupato dal lavoratore illegittimamente licenziato o ad uno di pari valore, o
2 l'impossibilità di ricollocarlo in mansioni equivalenti, gravava sul datore di lavoro.
Confermava, poi, il richiamo operato nella fase sommaria ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di repêchage, tenuto conto dell'analogia tra le fattispecie considerate: quella relativa alla verifica volta ad accertare se l'invito a riprendere il servizio riguardi lo stesso posto occupato in precedenza dal lavoratore illegittimamente licenziato, o uno di pari valore, e quella diretta alla verifica della legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo, la quale, ai sensi dell'art. 3 della legge n.
604/1966, “richiede, oltre alla soppressione del posto di lavoro e la riferibilità di detta soppressione a progetti o scelte datoriali insindacabili da parte del giudice, purché effettivi, anche << … l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore >> (cfr. Cass. n. 6084 del 4 marzo 2021)”.
Rilevava, inoltre, che l'ODA non aveva prodotto in giudizio l'organigramma aziendale da cui si sarebbe potuta verificare l'eventuale mancanza di mansioni equivalenti, essendosi limitata ad elencare le figure professionali richieste per i Centri di riabilitazione dagli standard di cui al
Decreto Assessoriale del 15.02.1992.
In particolare, con riferimento alle mansioni di manutentore – indicate dal ricorrente, rientranti nel livello B, e dunque più elevato delle mansioni di addetto ai servizi generali offerte al lavoratore, incluse nel livello A –, osservava che la aveva soltanto addotto il mancato rinnovo dei Parte_1
contratti a termine stipulati con due manutentori, circostanza non sufficiente a dimostrare che i posti di lavoro equivalenti a quello del ricorrente fossero
3 stabilmente occupati nel momento in cui l'ente avrebbe dovuto procedere alla reintegrazione del lavoratore.
Riteneva privo di pregio l'assunto dell'ODA, secondo cui adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle cui erano stati destinati i colleghi in esubero, in ottemperanza agli accordi sindacali firmati da questi ultimi, avrebbe comportato una violazione del principio di parità di trattamento, in quanto il lavoratore opposto era rimasto estraneo a tali accordi e, comunque, incombeva sulla l'obbligo di reintegrare il lavoratore nelle Parte_1
mansioni precedentemente svolte o in quelle equivalenti in ottemperanza all'ordine giudiziale.
Avverso la citata sentenza, proponeva reclamo la
[...]
con ricorso depositato l'8.2.2023. Parte_1 Controparte_1
resisteva al gravame.
[...]
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, la reclamante reitera l'eccezione di tardività della costituzione del lavoratore nel giudizio di opposizione e la conseguente inammissibilità della produzione documentale allegata, rifiutando il contraddittorio su quanto dedotto nella memoria difensiva;
eccezione proposta in primo grado e non esaminata dal giudice.
Parte_ 1.1 Con il primo motivo di reclamo, l eccepisce la nullità della sentenza gravata per motivazione apparente. Assume che il giudice si sarebbe limitato a trascrivere integralmente il contenuto dell'ordinanza impugnata, omettendo di esaminare i motivi di opposizione avverso la stessa e di fornire motivazioni atte a giustificare il rigetto delle doglianze formulate.
1.2. Con il secondo motivo, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di reintegra nel posto di
4 lavoro avanzata dal lavoratore, a causa della presentazione da parte dello stesso della domanda di pensione di vecchiaia.
1.3 Con il terzo motivo, censura la sentenza per aver ritenuto che gravasse sulla parte datoriale l'onere di provare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in una mansione equivalente.
Deduce che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente fondato il proprio convincimento sulla base dei principi enunciati dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 6084/2021, relativa all'obbligo di repêchage nell'ambito del recesso per giustificato motivo oggettivo. Ritiene che nel caso in esame, avente ad oggetto un licenziamento per giusta causa, comminato per mancata presentazione sul luogo di lavoro a seguito di regolare invito alla ripresa del servizio, il giudice avrebbe dovuto ritenere che gravasse sul lavoratore l'onere di provare l'eventuale legittimità del rifiuto a riprendere il servizio alle condizioni offerte.
Indi, la reclamante rileva di aver “adeguatamente dimostrato” di avere offerto al la ripresa del servizio con le diverse mansioni di addetto ai CP_1
servizi generali, con inquadramento al livello A2 del Ccnl Case di cura
Personale non medico ARIS e con il mantenimento del trattamento economico precedentemente corrisposto nell'espletamento della mansione di autista, circostanza non contestata in giudizio. Precisa che la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata richiede al datore di provare l'impossibilità del reimpiego del lavoratore in mansioni diverse e non in mansioni equivalenti a quelle ricoperte.
Aggiunge che il suddetto onere della prova può essere assolto anche mediante presunzioni e che, nel caso di specie, era stato accertato, alla presenza dei sindacati, che la ricollocazione nella posizione di addetto ai servizi generali era l'unica possibile e compatibile con i requisiti previsti per la figura dell'autista.
5 Evidenzia, infine, che il reclamato non ha mai avuto i titoli richiesti per ricoprire alcuno dei ruoli previsti dal Decreto assessoriale del 1992.
1.4 Con il quarto motivo, impugna la sentenza per aver ritenuto legittimo il rifiuto del lavoratore di riprendere servizio con le mansioni di “addetto servizi generali”.
Rilevato che lo stesso decidente aveva opportunamente ritenuto provata la soppressione della figura degli autisti, sostiene che, parimenti dimostrata, doveva considerarsi l'impossibilità di assegnare al altre mansioni e, CP_1
in particolare, quelle di centralinista ovvero di manutentore.
Assume che, con riferimento alle mansioni di centralinista, dalle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, dal legale rappresentante, doveva evincersi che non sussisteva alcun fabbisogno di copertura di tali posizioni, in quanto le stesse erano stabilmente attribuite ad altri quattro dipendenti, alcuni dei quali, peraltro, rientranti nella categoria degli invalidi civili e assegnati a dette mansioni a tutela del loro stato di salute.
Quanto alle mansioni di manutentore, inquadrabili nel livello B2 del
CCNL di settore, deduce che il giudice le avrebbe erroneamente considerate equivalenti a quelle di autista di livello B3 e ribadisce che, in ogni caso, al le stesse non potessero essere attribuite giacché, a seguito della CP_1
soppressione della figura di autista, erano stati raggiunti degli accordi sindacali in virtù dei quali i lavoratori in esubero avrebbero svolto le mansioni di “addetto servizi generali”; che dagli stessi verbali poteva desumersi che tale mansione era l'unica compatibile con la professionalità ed i requisiti della figura di autista.
1.5 Con il quinto ed ultimo motivo, chiede riformarsi, conseguentemente, il capo di sentenza relativo alle spese di lite.
2. Il reclamo deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
6 2.1. Preliminarmente, in tema di costituzione nel giudizio di opposizione ad ordinanza , va richiamato l'art. 1, comma 53, della legge n. CP_2
92/2012, il quale prevede: “l'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'art.
416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva”. Ai sensi della citata disposizione, dunque, la tardiva costituzione implica la decadenza dal diritto di proporre domande riconvenzionali e tutte quelle eccezioni, in rito o processuali, che risultano nella disponibilità delle parti, ossia le eccezioni non rilevabili d'ufficio, oltre alla decadenza dai mezzi di prova, ma non preclude l'attività difensiva in relazione alle deduzioni e alle prove dedotte dalla parte opponente.
Nella vicenda in esame, con la memoria di costituzione, depositata il
21.6.2022 (invero oltre i termini di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge n.
92/2012), ha esclusivamente chiesto confermarsi Controparte_1
l'ordinanza opposta, producendo la documentazione già allegata al ricorso ex art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012.
Tenuto conto della unicità del giudizio di primo grado “a composizione bifasica”, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna reclamante, non può di certo ritenersi inammissibile la documentazione prodotta dall'odierno reclamato, seppur tardivamente, in quanto già regolarmente acquisita nella fase sommaria del giudizio.
2.2. Deve, poi, escludersi l'eccepita nullità della sentenza per difetto di motivazione.
A tale proposito deve richiamarsi il principio di diritto affermato da plurime decisioni della Suprema Corte (Cass., nn. 27655 del 2017, 22656 del
2016, 19919 del 2016, 17329 del 2016, 19142 del 2015) secondo cui la fase dell'opposizione ai sensi della legge n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, non costituisce un grado diverso rispetto al giudizio a cognizione sommaria: essa
7 non è, in altre parole, una revisio prioris instantiae, ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente (Cass., S.U., ord. n. 19674 del 2014, Cass. n. 3136 del 2015, n. 4223 del 2016). “Quello introdotto dalla cd. legge Fornero, come sottolineato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U. n. 19674 del 2014), è un nuovo speciale rito finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo, che si caratterizza per
l'articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: una fase a cognizione semplificata (o sommaria) e l'altra, definita di opposizione, a cognizione piena “nello stesso grado”. Mentre la prima fase è caratterizzata, ancorché il ricorso debba avere i requisiti di cui all'art. 125 cod. proc. civ., dalla mancanza di formalità, poiché rispetto al rito ordinario delle controversie di lavoro non è previsto il rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. e l'istruttoria, semplificata, è limitata agli "atti di istruzione indispensabili", la seconda fase è invece introdotta con un atto di opposizione proposto con ricorso. Tale opposizione, come precisato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia n.
19674 del 2014, e sopra ricordato, "non è una revisio prioris istantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli "atti di istruzione ammissibili e rilevanti". In sostanza "dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata - mirata a riconoscere, sussistendone i presupposti, al lavoratore ricorrente una tutela rapida ed immediata e ad assegnargli un vantaggio processuale (da parte ricorrente a parte eventualmente opposta), ove il fondamento della sua domanda risulti prima facie sussistere alla luce dei soli "atti di istruzione indispensabili"- il procedimento “si riespande”, nella fase dell'opposizione, alla dimensione ordinaria della cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli "atti di istruzione ammissibili e rilevanti”(Cass. 2765/2017).
8 Alla luce di tali incontestabili principi, del tutto corretto appare il processo motivazionale del primo giudice che, all'esito della fase ordinaria, ha espressamente richiamato nella sentenza i punti di motivazione già contenuti nell'ordinanza sommaria e preso posizione in ordine alle censure ad essa mosse con il ricorso in opposizione.
Nella sentenza gravata, infatti, il giudice, a fronte delle doglianze sollevate Parte_ da in merito all'onere della prova nel ricorso in opposizione, ha espressamente confermato “il richiamo operato nella prima fase ai principi elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di repechage”, motivando tale conferma alla stregua della “evidente analogia delle fattispecie considerate: quella, cioè, relativa alla verifica dell'esistenza dei presupposti per la risoluzione e, quindi, della verifica volta ad accertare se
l'invito a riprendere il servizio si riferiva allo stesso posto occupato dal lavoratore illegittimamente licenziato o ad uno di pari valore, e quella della verifica della legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo” (cfr. pagg. 9 e 10 sentenza gravata). Con riferimento alla valutazione compiuta dal Tribunale nell'ordinanza opposta sulla mancata prova della
“impossibilità di destinare il ricorrente all'espletamento di mansioni equivalenti” e, dunque, sulla “legittimità del rifiuto del lavoratore a riprendere servizio”, il giudice della fase ordinaria ha rilevato come la non avesse, neanche in fase di opposizione, fornito prova della Parte_1
insussistenza di mansioni equivalenti al cui espletamento adibire il ricorrente;
ha escluso che potesse assumere rilevanza la circostanza relativa al “mancato rinnovo dei contratti a termine stipulati con due manutentori”; ha ribadito l'irrilevanza dell'assunto difensivo della per il quale Parte_1
l'attribuzione di mansioni diverse da quelle di “addetto servizi generali” avrebbe comportato una disparità di trattamento rispetto ai colleghi che, a seguito della soppressione della figura di autista avevano sottoscritto gli accordi sindacali (cfr. pagg. 10 e 11 sentenza).
9 Il primo motivo di reclamo è, pertanto, infondato.
2.3. Quanto alla chiesta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda volta alla reintegrazione del nel posto di CP_1
lavoro, per aver questi presentato domanda di pensione di vecchiaia ed essere stato collocato in quiescenza con decorrenza da aprile 2022 (cfr. documentazione versata in atti dallo stesso reclamato in uno alle note scritte depositate il 15.04.2025), il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, “il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro (Cass n. 16136/2018); inoltre, la possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore all'applicabilità del regime dell'art. 18 St. lav., è condizionata non alla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, ma al momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall'interessato
(Cass. n. 13181/2018); operano in materia i seguenti principi: a) la maturazione dei requisiti per la pensione (sia di anzianità che di vecchiaia) comporta che il rapporto di lavoro non è più assistito dal regime di stabilità
e passa ad un regime di libera recedibilità; b) il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l'effettiva attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non comportano
l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, ma occorre a tal fine un apposito atto di recesso;
c) la maturazione dei requisiti per la pensione non
è, di per sé, situazione incompatibile con la reintegra;
nel quadro di tali principi, peraltro, l'effettivo pensionamento del lavoratore rende impossibile
10 la reintegra;
occorre, pertanto, accertare l'effettivo accesso del lavoratore alla pensione, quale circostanza impeditiva regolarmente eccepita;
infatti
(cfr. Cass. n. 1462/2012) solo l'effettivo pensionamento consente, ordinata la reintegrazione, di limitare il risarcimento al compimento dell'età di accesso effettivo alla pensione di vecchiaia, mentre non è rilevante a tali fini
(salvi gli obblighi restitutori nei confronti dell'ente erogatore della pensione) il conseguimento della pensione di anzianità” (in questi termini Cass. n.
9284/2025).
Nel caso di specie, il reclamato ha documentato di avere presentato in data
5.01.2022 “domanda di pensione di anzianità/anticipata addetti ai lavori faticosi e pesanti”, accolta con decorrenza aprile 2022, precisando che “il
D.L. 112/2008 consente la cumulabilità generalizzata tra i redditi da pensione e quelli da lavoro, sia subordinato che autonomo. In ogni caso, il godimento di una pensione non solleva il datore di lavoro che abbia licenziato illegittimamente o invalidamente il dipendente dalle conseguenze legali del suo comportamento essendo diverso e autonomo il rapporto tra esso e il lavoratore e tra quest'ultimo e l Ove esistesse un divieto al CP_3
conseguimento della pensione in corso di rapporto di lavoro il pensionato dovrà restituire all' le quote di pensione conseguite ma il datore di CP_3
lavoro dovrà corrispondere le retribuzioni dovute al lavoratore dipendente
o il cui rapporto sia stato risolto con provvedimento nullo o illegittimo.
L'appellato, dunque, si oppone alla richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere perché il conseguimento della pensione di anzianità anticipata non implica l'impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente”.
In virtù dei condivisi principi enunciati dalla Corte di cassazione, correttamente richiamati dal reclamato, la domanda volta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può trovare accoglimento.
11 Inoltre, quanto all'ulteriore rilievo dell'ODA, secondo cui con lettera del
16.09.2021 è stato intimato ulteriore licenziamento disciplinare con efficacia a far data dal 9.08.2021 e che la relativa impugnativa è stata rigettata, non può che evidenziarsi che il relativo procedimento è sub iudice, avendo il lavoratore impugnato dapprima l'ordinanza sommaria e successivamente la sentenza di rigetto dell'opposizione; sul punto va richiamato quanto precisato dalla Corte di cassazione, secondo cui “Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, una volta che il lavoratore abbia chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, la sopravvenienza nel corso del giudizio medesimo di un evento estintivo del rapporto di lavoro (nella specie, un nuovo licenziamento) non determina la carenza sopravvenuta dell'interesse alla pronuncia giudiziale, in quanto la domanda di reintegrazione ha ad oggetto l'accertamento della inidoneità del licenziamento impugnato ad estinguere il rapporto e del conseguente inadempimento del datore di lavoro, mentre l'evento sopravvenuto segna soltanto il "dies a quo" di un periodo successivo, al quale l'accertamento medesimo non può estendersi”- Sez. L, Sentenza n. 10628 del 05/07/2003
(conf. Sez. L, ordinanza n. 27787 del 2021).
2.4. Il terzo e il quarto motivo di gravame, parimenti infondati, possono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione logico-giuridica.
La sentenza impugnata si sottrae alle critiche mosse dalla reclamante in tema di attuazione dell'ordine di reintegra, avendo fatto buon governo dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Va premesso che la reintegrazione ex art. 18 St. Lav. dà diritto al lavoratore ad essere riammesso nel medesimo posto di lavoro occupato al momento del recesso datoriale illegittimo. Il datore di lavoro ha, quindi, l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a
12 mansioni equivalenti, salvo prova dell'impossibilità di siffatta ricollocazione.
Sul punto vanno richiamati i principi sanciti dalla Corte di legittimità sull'attuazione dell'ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro:
“L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ex L. n. 300 del 1970, art. 18, ricostituendo "de iure" il rapporto - da considerare, quindi, come mai risolto
- ne ripristinano integralmente l'originario contenuto obbligatorio, comprendente anche il diritto del lavoratore a riassumere le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente” (cfr. Cass. n.
11564/2023).
Quanto all'onere di provare l'esatto adempimento del suddetto ordine, il primo decidente ha correttamente richiamato la sentenza n. 20123/2017 con cui la Suprema Corte ha ritenuto che “il lavoratore il cui licenziamento sia stato accertato come illegittimo deve essere ricollocato nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate. In linea di principio il datore di lavoro non può esimersi dall'ottemperarvi eccependo un'asserita nuova organizzazione produttiva e ciò perché, ex art. 1218 c.c., il debitore d'un obbligo di reintegra, nel caso di specie - va esente da responsabilità solo se dimostra che il posto di lavoro del dipendente reintegrato (ovvero altro caratterizzato dall'espletamento di mansioni equivalenti) non esiste più per causa a lui non imputabile. Questa Corte intende dare continuità al principio di cui a Cass. n. 7536/06, in forza del quale il datore di lavoro può, nelle more del giudizio sulla legittimità del licenziamento, mutare il proprio assetto organizzativo e, in caso di sentenza di reintegra ex art. 18 cit., anche adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle originarie, purché equivalenti … Né il datore di lavoro può reintegrare il dipendente in mansioni inferiori a quelle svolte al momento del licenziamento, salvo voler ipotizzare - il che ovviamente non è consentito - che il comando contenuto in
13 un provvedimento giurisdizionale possa essere vanificato in sede diversa dai giudizi di impugnazione previsti dall'ordinamento. Inoltre, anche in ipotesi di dimostrata ineluttabilità d'una nuova organizzazione produttiva che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro del lavoratore dopo il suo licenziamento, è pur sempre onere del datore di lavoro allegare e provare
l'impossibilità di qualsivoglia sua riallocazione alternativa in mansioni equivalenti a quelle in precedenza espletate”.
Con il citato arresto, le cui argomentazioni sono condivise anche da questo
Collegio, è stato, dunque, espressamente enunciato il principio per cui grava sul datore di lavoro non solo l'onere di provare l'impossibilità di occupare il lavoratore nelle medesime mansioni ma anche l'onere di “provare
l'impossibilità di qualsivoglia sua riallocazione alternativa in mansioni equivalenti a quelle in precedenza espletate”. Tanto anche in ossequio al criterio di vicinanza della prova.
Risulta, quindi, pertinente – oltre che motivato – il richiamo alla sentenza n. 6084/2021, in tema di onere della prova dell'adempimento del differente obbligo di repêchage, attesa l'analogia delle fattispecie e, in particolare, del presupposto sotteso ad entrambe: l'impossibilità di ricollocare il dipendente nelle stesse mansioni o in altre equivalenti.
Di contro, la tesi sostenuta dalla reclamante, secondo cui “il Sig. CP_1
avrebbe dovuto dimostrare che le mansioni alle quali richiedeva di essere adibito erano disponibili”, si pone in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio, facendo gravare sul lavoratore un onere di allegazione e prova di circostanze
(organizzazione aziendale, figure professionali e relativo fabbisogno) estranee alla sua sfera di conoscenza.
Tanto premesso, appaiono condivisili gli argomenti posti a fondamento della sentenza impugnata circa il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sulla sul punto il giudice ha così motivato: Parte_1
14 “deve confermarsi la valutazione già compiuta dal Tribunale nell'ordinanza Parte_ opposta ove è stato evidenziato che “l' pur avendo provato la soppressione della figura di autista, non ha provato l'impossibilità di destinare il ricorrente all'espletamento di mansioni equivalenti alla stessa.
La soppressione delle predette mansioni di autista emerge dalla procedura di licenziamento collettivo in atti e dalla irrilevanza della eccezione afferente allo svolgimento delle residue funzioni in capo agli educatori;
ed invero, in caso di soppressione del posto di lavoro, ai fini della verifica della legittimità della scelta datoriale, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere diversamente distribuite, secondo insindacabili scelte imprenditoriali, senza che con ciò venga meno l'effettività di tale soppressione (cfr. Sez. L, sent. n. 12037 del 9.08.2003). Per contro, difetta alcuna prova dell'effettivo organico dell'ente e dei posti di qualifica equivalente a quella rivestita dal ricorrente;
è rimasto privo di riscontro probatorio quanto allegato dalla resistente in ordine alla Parte_1
insussistenza di ulteriori posti di valore equivalente a quello soppresso in cui reintegrare il ricorrente;
nello specifico, tenuto conto peraltro di quanto allegato dal ricorrente, difetta la prova dell'impossibilità di destinare lo stesso alla mansione di manutentore;
sul punto, la deduzione difensiva della resistente afferente agli accordi aziendali raggiunti nel corso Parte_1
della procedura di licenziamento collettivo non rileva, atteso che il ricorrente è estraneo agli stessi e che l'ente resistente ha l'obbligo, nascente dall'ordine giudiziale, di reintegrare il lavoratore nelle mansioni in precedenza svolte o in mansioni equivalenti, a fronte del quale solo
l'impossibilità giustifica il demansionamento del lavoratore ovvero, in presenza di rifiuto ingiustificato, la risoluzione del rapporto”. Ribadite le superiori considerazioni, va rilevato come tale prova la Parte_1
opponente non abbia fornito neppure in questa sede, ove, non solo non
15 risulta prodotto l'organigramma aziendale alla cui stregua si sarebbe potuta verificare l'eventuale insussistenza di mansioni equivalenti al cui espletamento adibire il ricorrente, essendosi l'ODA limitata ad elencare le figure professionali richieste per i CdR dagli standard di cui al D.A. del 15 febbraio 1992, ma, con riferimento alle mansioni di manutentore indicate dal ricorrente, comunque pacificamente rientranti nel livello B, evidentemente più elevato del livello A (ove rientrano le mansioni di addetto ai servizi generali offerte al lavoratore), ha soltanto addotto il mancato rinnovo dei contratti a termine stipulati con due manutentori e scaduti in data 30 aprile 2021. E però, tale circostanza, da sola, non appare significativa, tenuto conto dell'onere datoriale di dimostrare che posti di lavoro equivalenti a quello del ricorrente fossero stabilmente occupati allorché avrebbe dovuto procedere alla sua reintegrazione nel posto di lavoro. La prova della indisponibilità di mansioni equivalenti (o, eventualmente, intermedie tra quelle originarie e quelle di livello A offerte) si sarebbe dovuta fornire proprio in relazione al periodo nel quale si colloca temporalmente l'offerta di ripresa del servizio. Ed invece, con riguardo al periodo suddetto, la opponente, ancora in questa sede, ha Parte_1
affermato che “a seguito della soppressione della figura di autista erano stati raggiunti degli accordi sindacali in virtù dei quali i lavoratori in esubero avrebbero svolto la mansione di Addetto servizi generali”. Dunque sarebbe stato lesivo della parità di trattamento dei lavoratori in questione, adibire il
Sig a mansioni diverse rispetto a quelle garantite ai colleghi”, CP_1
profilo, questo, come già evidenziato nella prima fase, irrilevante in quanto il ricorrente è rimasto estraneo agli accordi suddetti, mentre, in ogni caso, la datrice di lavoro aveva l'obbligo, nascente dall'ordine Parte_1
giudiziale, di reintegrare il lavoratore nelle mansioni in precedenza svolte o in mansioni equivalenti, a fronte del quale solo l'impossibilità, non già il
16 contenuto dell'invocato accordo, avrebbe potuto giustificare il demansionamento del lavoratore”.
La reclamante, a fronte di detta statuizione, ha anzitutto riconosciuto di avere “adeguatamente dimostrato di aver offerto al lavoratore “mansioni diverse” rispetto a quelle di autista”, circostanza evidentemente incontestata, e poi sostenuto di aver “adeguatamente provato di trovarsi nell'impossibilità di adibire il Sig. sia alle mansioni di autista, sia CP_1
alle mansioni di centralinista, sia, infine, alle mansioni di manutentore”, reiterando sul punto le medesime difese già formulate in sede di opposizione ex art. 1, commi 51 e ss., della legge n. 92/2012.
In disparte ogni considerazione sulla irrilevanza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della Parte_1
sulla impossibilità di assegnare al reclamato le mansioni di centralinista, va ribadito in questa sede quanto ritenuto dal giudice della fase di opposizione con riferimento alle mansioni di manutentore, riconducibili al livello B2 del
Ccnl di riferimento.
Le suddette mansioni appartengono alla medesima categoria contrattuale prevista per gli “autisti” e cioè la categoria B, sebbene in posizione economica differente. Le stesse, pertanto, contrariamente a quanto genericamente dedotto da parte reclamante, risultano certamente maggiormente corrispondenti a quelle espletate al momento dell'illegittimo licenziamento rispetto a quelle successivamente conferite di “addetto ai servizi generali” di cui alla categoria A.
Ciò si evince anche dalla declaratoria contrattuale di riferimento, secondo cui appartengono alla categoria B “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
17 Requisiti culturali e professionali: Possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica” e alla categoria A “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia”. Parte_ Va ribadita, altresì, l'irrilevanza dell'assunto per cui “l' aveva rilevato di non poter adibire il Sig. alle mansioni di manutentore in CP_1
quanto, a seguito della soppressione della figura di “autista” erano stati raggiunti degli accordi sindacali, in virtù dei quali i lavoratori in esubero avrebbero svolto la mansione di “Addetto servizi generali”. Dunque, sarebbe stato lesivo della parità di trattamento dei lavoratori in questione, adibire il Sig. a mansioni diverse rispetto a quelle garantite ai CP_1
colleghi”.
Come evidenziato nelle precedenti fasi, la pretesa di parte reclamata di vedersi assegnate mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte trae origine da un ordine giudiziale – la sentenza n. 4554/2021 resa dal Tribunale di Catania, confermata da questa Corte con sentenza n. 987/2023 e passata in giudicato a seguito della sentenza n. 32410/2024 della Corte di cassazione, Parte_ che ha rigettato il ricorso proposta da ) – con cui, accertata l'illegittimità del licenziamento comminato al lavoratore all'esito della procedura di mobilità, è stata disposta la reintegrazione nel medesimo posto di lavoro occupato al momento del recesso datoriale illegittimo e con le medesime mansioni;
nessuna rilevanza può attribuirsi agli accordi sindacali, ai quali lo stesso è rimasto estraneo;
parimenti non può riconoscersi ad essi efficacia probatoria della inesistenza di altre figure professionali equivalenti a quelle di autista, come allegato dalla reclamante attraverso il richiamo al verbale di accordo sindacale del 30.08.2019, ove si legge, quanto alla
18 posizione “A1-addetto servizi generali”, che la “ricollocazione nella posizione suindicata, caratterizzata da carenza di organico, rappresenta …
l'unica soluzione organizzativa possibile e compatibile con la professionalità ed i requisiti soggettivi della figura dell'Autista, nel complesso organizzativo aziendale, atteso che per ogni altra ipotesi, che preveda un contatto con l'utenza assistita, occorrono requisiti soggettivi non già appartenenti al profilo professionale dell'autista”; la valutazione operata in sede sindacale non esime la reclamante dell'onere di provare in sede giudiziale quanto allegato, a fronte di una specifica contestazione del lavoratore, il quale ancora nella presente fase ha allegato che “L'ODA ha
(parzialmente) elencato a pag. 16 dell'appello gli standard previsti dal decreto del 15.2.1992 dell'Assessore alla Sanità della Regione Siciliana, omettendo la qualifica di “operaio addetto alla manutenzione” che corrisponde alla mansione con la quale fu assunto il e che ha posti CP_1
vacanti in organico non essendo stati sostituiti i dipendenti cessati per vari motivi dal lavoro. Inoltre, l'organico del citato D.A. 15.2.1992 (in G.U.R.S.
11.4.1992, parte I n. 19) è quello minimo ma non include gli altri posti di Parte_ lavoro che l' ha avuto in servizio, come ad es. gli autisti, o ha tuttora, come, ad esempio, i centralinisti, i portinai, i commessi e gli uscieri. Il Di Cont
ribadisce di essere disponibile ad occupare uno di tali posti”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, si conferma, infine, la legittimità del rifiuto opposto dal alla ripresa del servizio con le CP_1
mansioni di addetto ai servizi generali, in ragione dell'inadempimento da Parte_ parte di dell'ordine giudiziale di reintegra.
Va a tale fine rilevata la sostanziale differenza tra il rifiuto di eseguire la prestazione da parte del lavoratore in servizio dal rifiuto di riprendere servizio da parte del lavoratore reintegrato per effetto di provvedimento dell'autorità giudiziaria, allorché l'invito del datore di lavoro non sia pienamente satisfattivo del dettato giudiziale.
19 Peraltro, sulla legittimità del rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione, ove lo stesso non sia in contrasto con il canone di buona fede, rileva il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nella sentenza n. 30654/2023, secondo cui “il cardine della legittimità dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum, alla stregua della quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico,
è la valutazione, avuto riguardo alle circostanze concrete, che il rifiuto non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio, valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici (cfr. Cass. n. 11927/2013, n. 20123/2017, n.
11408/2018, n. 20745/2018, n. 434/2019, n. 21391/2019); è stato, ad esempio, chiarito che costituisce inadempimento all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro (Cass. n. 15676/2023); ovvero che, nell'ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni, salvo adottare un provvedimento di trasferimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2103
c.c., con la conseguenza che il rifiuto del lavoratore di accettare il trasferimento in una sede diversa da quella originaria in assenza di ragioni obiettive che sorreggano detto provvedimento costituisce condotta inquadrabile in quella disciplinata dell'art. 1460 c.c. (Cass. n.
11180/2019); in questo senso, con specifico riferimento al secondo motivo, deve ritenersi che il rifiuto del giornalista a riprendere servizio con qualifica di collaboratore anziché di redattore (come in precedenza riconosciutogli in via convenzionale) e con una retribuzione decurtata di circa l'85% (su tale
20 specifico e piuttosto significativo accertamento in fatto a base della motivazione della sentenza appellata non vengono mosse doglianze nel ricorso per cassazione) non possa essere qualificato come caratterizzato da mala fede o abusivo, ma debba essere considerato, piuttosto, espressione del diritto alla riammissione in servizio alle condizioni contrattuali spettanti e acquisite, e non gravemente penalizzanti dal punto di vista economico”.
Nella vicenda in esame non può revocarsi in dubbio la legittimità del rifiuto del lavoratore di riprendere servizio alle condizioni poste dalla reclamante, risolvendosi le stesse nella vanificazione dell'ordine giudiziale.
3. In definitiva, il reclamo deve essere rigettato, dovendo confermarsi la sentenza gravata, anche in punto di regolamentazione delle spese processuali.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo - secondo i parametri del DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività svolta – con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo.
Condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 6.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Santo Li Volsi.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso introduttivo del reclamo.
21 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott.ssa Musumeci Caterina Dott.ssa Elvira Maltese
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