Articolo 1255 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1255. Requisiti per l'avanzamento 1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalla sezione IV del presente capo. 2. L'esperimento puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata minima di un mese. 3. E' dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che ha compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nella sezione IV del presente capo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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