Art. 1255. Requisiti per l'avanzamento 1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalla sezione IV del presente capo. 2. L'esperimento puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata minima di un mese. 3. E' dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che ha compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nella sezione IV del presente capo.
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9 ottobre 2010
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Sostituzione cautelare dell'amministratore per l'istruttoria prefallimentare ex art. 15, penultimo comma, l. fall. Pubblicato il 21/03/09 02:00 [Articolo 1255]
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