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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3887/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 3887/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
VERDE CP_1
RESISTENTE
Oggi 16/05/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. FOTI MARCELLO e per la parte resistente l'Avv. MARRAPODI MARIA RITA. Parte ricorrente rappresenta come, effettivamente, sia stato corrisposto il TFR, evidenziando che tuttavia l'erogazione è avvenuta solo dopo il deposito del ricorso e che gli interessi sono stati corrisposti solo nella giornata di ieri. Pertanto pur constatando che la materia del contendere è cessata, chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. Parte resistente rileva che nel ricorso sono state richieste cifre non dovute pari ad € 3.000,00 circa di cui non viene specificato il titolo. È stato altresì richiesto il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria che è oggetto di divieto. Per tali ragioni, essendo stato liquidato quanto dovuto, chiede la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite di controparte.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 16/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3887/2024 avente ad oggetto: corresponsione TFR
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_2 C.F._1 dall'Avv. M. Foti;
Ricorrente
CONTRO
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. M. R. Marrapodi, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.07.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, ex dipendente di
[...]
con qualifica OPS, ha formulato domanda giudiziale volta ad ottenere il Trattamento CP_2 di Fine Rapporto non corrisposto a seguito della messa in quiescenza, operata con decorrenza dal
30.11.2022.
In particolare, oltre a rappresentare il quantum delle somme dovute, ha rilevato di aver già inutilmente intimato l'ex datrice ad adempiere con atto di diffida e messa in mora del 21.04.2024.
Ha pertanto concluso chiedendo – previo accertamento dell'intervenuto rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dall'1.01.2001 al 7.01.20024 e dal 7.01.2004 al 30.11.2022 – la condanna dell'Azienda resistente alla corresponsione di € 21.649,06 o di quella maggiore o minore eventualmente risultante in corso di causa – anche in applicazione del combinato disposto degli artt.
36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta, se del caso, con valutazione equitativa – oltre rivalutazione dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'esistenza di rapporti Controparte_2 lavorativi precedenti al 1° Aprile 2014, rappresentando altresì l'avvenuta corresponsione – a mezzo mandato di pagamento n. 9347/2024 del 18.12.2024 – del TFR, per un importo lordo complessivo di
€ 18.897,53, pari alle somme accantonate presso di sé dal lavoratore iscritto a fondi di previdenza complementari.
Ancòra ha rilevato come in ragione della propria natura di ente pubblico non economico – dalla quale deriverebbe l'applicabilità del regime di corresponsione del TFR previsto dall'art. 3, d.l.
79/1997 – alcun credito sarebbe stato dal ricorrente esigibile prima dell'1.03.2024, sicché è solo da tale ultima data che dovrebbero essere calcolati gli interessi dovuti e già in fase di liquidazione.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.05.2025 la stessa rappresentando di aver depositato Controparte_2 prova dell'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di interessi per il ritardato pagamento del TFR, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Orbene, essendo state corrisposte le somme oggetto di contestazione, in via assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata nel merito la materia del contendere.
Tenuto conto, da un lato, della richiesta attorea di € 21.649,06 in cui non risultano specificati i motivi della domanda di ulteriori 3.000,00 euro circa rispetto a quanto indicato nella CU 2023 e dell'impossibilità di liquidazione degli interessi unitamente alla rivalutazione monetaria;
nonché, dall'altro, della condotta dell' resistente, la quale – pur a fronte di un diritto maturato, per CP_2 propria stessa ammissione, fin dall'1.03.2024, e di richieste di soddisfacimento formulate in via stragiudiziale anche successivamente a tale ultima data – ha provveduto al versamento delle somme dovute solamente a seguito dell'esperimento dell'azione giudiziale, appare equa la compensazione delle spese di lite per 1/2 nonchè disporre la condanna dell alla rifusione delle stesse nella CP_2
misura della metà secondo il principio di soccombenza virtuale.
Nello specifico, stante il valore della causa (compreso nello scaglione € 5.201,00 – € 26.000,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), esse vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna , in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_2 in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.347,00 oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 16/05/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 3887/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
VERDE CP_1
RESISTENTE
Oggi 16/05/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. FOTI MARCELLO e per la parte resistente l'Avv. MARRAPODI MARIA RITA. Parte ricorrente rappresenta come, effettivamente, sia stato corrisposto il TFR, evidenziando che tuttavia l'erogazione è avvenuta solo dopo il deposito del ricorso e che gli interessi sono stati corrisposti solo nella giornata di ieri. Pertanto pur constatando che la materia del contendere è cessata, chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. Parte resistente rileva che nel ricorso sono state richieste cifre non dovute pari ad € 3.000,00 circa di cui non viene specificato il titolo. È stato altresì richiesto il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria che è oggetto di divieto. Per tali ragioni, essendo stato liquidato quanto dovuto, chiede la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite di controparte.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 16/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3887/2024 avente ad oggetto: corresponsione TFR
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_2 C.F._1 dall'Avv. M. Foti;
Ricorrente
CONTRO
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. M. R. Marrapodi, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.07.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, ex dipendente di
[...]
con qualifica OPS, ha formulato domanda giudiziale volta ad ottenere il Trattamento CP_2 di Fine Rapporto non corrisposto a seguito della messa in quiescenza, operata con decorrenza dal
30.11.2022.
In particolare, oltre a rappresentare il quantum delle somme dovute, ha rilevato di aver già inutilmente intimato l'ex datrice ad adempiere con atto di diffida e messa in mora del 21.04.2024.
Ha pertanto concluso chiedendo – previo accertamento dell'intervenuto rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dall'1.01.2001 al 7.01.20024 e dal 7.01.2004 al 30.11.2022 – la condanna dell'Azienda resistente alla corresponsione di € 21.649,06 o di quella maggiore o minore eventualmente risultante in corso di causa – anche in applicazione del combinato disposto degli artt.
36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta, se del caso, con valutazione equitativa – oltre rivalutazione dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'esistenza di rapporti Controparte_2 lavorativi precedenti al 1° Aprile 2014, rappresentando altresì l'avvenuta corresponsione – a mezzo mandato di pagamento n. 9347/2024 del 18.12.2024 – del TFR, per un importo lordo complessivo di
€ 18.897,53, pari alle somme accantonate presso di sé dal lavoratore iscritto a fondi di previdenza complementari.
Ancòra ha rilevato come in ragione della propria natura di ente pubblico non economico – dalla quale deriverebbe l'applicabilità del regime di corresponsione del TFR previsto dall'art. 3, d.l.
79/1997 – alcun credito sarebbe stato dal ricorrente esigibile prima dell'1.03.2024, sicché è solo da tale ultima data che dovrebbero essere calcolati gli interessi dovuti e già in fase di liquidazione.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.05.2025 la stessa rappresentando di aver depositato Controparte_2 prova dell'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di interessi per il ritardato pagamento del TFR, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Orbene, essendo state corrisposte le somme oggetto di contestazione, in via assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata nel merito la materia del contendere.
Tenuto conto, da un lato, della richiesta attorea di € 21.649,06 in cui non risultano specificati i motivi della domanda di ulteriori 3.000,00 euro circa rispetto a quanto indicato nella CU 2023 e dell'impossibilità di liquidazione degli interessi unitamente alla rivalutazione monetaria;
nonché, dall'altro, della condotta dell' resistente, la quale – pur a fronte di un diritto maturato, per CP_2 propria stessa ammissione, fin dall'1.03.2024, e di richieste di soddisfacimento formulate in via stragiudiziale anche successivamente a tale ultima data – ha provveduto al versamento delle somme dovute solamente a seguito dell'esperimento dell'azione giudiziale, appare equa la compensazione delle spese di lite per 1/2 nonchè disporre la condanna dell alla rifusione delle stesse nella CP_2
misura della metà secondo il principio di soccombenza virtuale.
Nello specifico, stante il valore della causa (compreso nello scaglione € 5.201,00 – € 26.000,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), esse vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna , in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_2 in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.347,00 oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 16/05/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo