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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/11/2024, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
Prima Sezione Civile
La D.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Morte
promossa da:
nata ad [...] il [...] C.F. in proprio e n.q. di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sui minori nato a [...] il [...] C.F. Persona_1 C.F._2
nato a [...] il 16,1\2.2009 C.F. Parte_2 CodiceFiscale_3
Tutti con gli Avv.ti G. Filippo e V. Quattrocolo
nato a [...] il [...] C.F. Parte_3 C.F._4
Con l' Avv. Spatafora Giancarlo
ATTORI
nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F. CodiceFiscale_5
nato a [...] il [...] C.F. Parte_3 C.F._6
nata a [...] il [...] C.F. Parte_4 C.F._7
nato a [...] il [...] C.F. Parte_5 C.F._8
nato a [...] il [...] C.F. Parte_6 C.F._9
Tutti con l'Avv. G.M. Luggisi ATTORI da ( Rg 9719/ 2018 Tribunale Bologna)
CONTRO
n.q. di FGVS impresa designata dalla Consap per la Regione Sicilia in persona Controparte_2 del suo legale rapp.te pro.tempore
Con l'Avv. Santo Spagnolo
nata a [...] il12.06.1970 C.F. Controparte_3 C.F._10
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_4 C.F._11
Entrambi con l'Avv. A. Cataldi
CONVENUTI
CP_5
CONVENUTO contumace
Conclusioni delle parti
Al presente giudizio maggiormente risalente, è stato riunito quello incardinato al numero RG 9719/2018 innanzi al Tribunale di Bologna dai genitori del de cuius e Parte_7 Controparte_1 Pt_3 ; nonchè dai fratelli: , e per i
[...] Parte_5 Pt_6 Parte_4 medesimi fatti di cui al presente giudizio.
All'udienza del 3.07.2024 tenuta innanzi a questo intestato ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione sulle rassegnata conclusioni delle parti, concessi i termini ex art. 190 cpc.
Per gli attori : , ( 1956), , , Parte_8 Parte_3 Parte_4 Parte_6 [...]
(1989): Parte_5
“in via preliminare: - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 D.Lgs. n. 209/2005, sentite le parti, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_6 azienda designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la NOa ed il NO Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, di una somma provvisionale, per CP_4 ciascuno di essi, pari ad Euro 200.000,00= (duecentomila/00) e, dunque, complessivamente pari ad €.
800.000,00= (ottocentomila/00), oltre interessi legali dal dovuto al saldo o di una diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da imputarsi a titolo di acconto nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti in conseguenza del decesso del NO nel sinistro stradale per cui è causa;
in via Parte_7 preliminare e salvo gravame: -accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva (o nella diversa ipotesi, salvo gravame) del NO nella causazione del sinistro per cui e causa e, conseguentemente, CP_4 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_6 azienda designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la NOa ed il NO Controparte_3
in solido tra loro, per le ragioni di cui all'atto di citazione, al risarcimento, in favore degli CP_4 attori, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a questi cagionati in conseguenza del decesso del loro congiunto NO , nella misura che risulterà dovuta a ciascuno di essi, da liquidarsi anche in Parte_7 via equitativa all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori e delle CTU (cinematica e medico-legale), nonché per l'acquisizione di copia del fascicolo relativo al procedimento penale RGNR
1225/2015 nei confronti del NO avanti al Tribunale per i Minorenni di Catania, dedotti CP_4 nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. del 13.5.2019, da intendersi qui interamente richiamati e ritrascritti.”
Per l'attore (2001) : Per quanto sopra, s'insiste nelle richieste anche istruttorie Parte_3 formulate in atti e nelle precisate conclusioni, con accoglimento delle domande attoree e con vittoria di spese”
Per la Convenuta Controparte_7
“Piaccia” all'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire: - rigettare per i motivi sopra premessi, l'istanza di liquidazione della provvisionale;
- rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- ritenere, in ogni caso e per i motivi di cui in premessa, l'assenza di nesso causale tra la morte di ed il sinistro del 28/10/2015, eliso dal Parte_7 mancato uso del casco come unica causa del decesso del soggetto e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda, da chiunque avanzata, contro n.q. di FGVS;
- in subordine, ridurre la domanda attorea CP_2 per quanto di ragione in esito - alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie, se ed in quanto concretamente opponibili alla n.q. di FGVS, comunque entro i limiti del massimale minimo di CP_2 legge ex art. 283 C. Ass., sancendo il duplice concorso colposo del de cuius , esplicitando la Parte_7 colpa ascrivibile a in percentuale e tenendo la n.q. al pagamento nei limiti del grado CP_4 CP_2 di responsabilità ascritto a conducente dello scooter non assicurato;
- dire non dovuto, per i motivi di cui sopra, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese e compensi. Con ogni e più ampia riserva istruttoria.”
I convenuti e “Piaccia in via preliminare dichiarare e statuire la carenza di CP_4 Controparte_3 legittimazione passiva di per non essere la proprietaria del ciclomotore tg. Controparte_3 CP_8
2STDL e per l'effetto dichiarane l'estromissione dal giudizio;
nel merito rigettare la domanda nei confronti di perché inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto Controparte_3
“Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione”.
Il giorno 28 ottobre 2015 in Pachino, alle ore 20:00 circa, CP_4 alla guida del ciclomotore Gilera STALKER, di proprietà della madre percorreva la via Palermo, traversa perpendicolare Controparte_3 alla via Amendola, con direzione di marcia mare/monte. Giunto alla intersezione con la Via Amendola, non rispettava il segnale CP_4 di STOP ivi presente ed effettuava una manovra di svolta a sinistra per dirigersi verso sud, venendo a collidere con il motociclo Yamaha TMAX condotto da che percorreva la Via Amendola con direzione Parte_7 di marcia da Nord verso Sud . A seguito dell'impatto, avvenuto tra la parte posteriore laterale destra del ciclomotore e la parte frontale ed anteriore laterale sinistra del motociclo, veniva Parte_7 disarcionato dal proprio motociclo cadendo rovinosamente a terra e purtroppo in conseguenza delle gravissime lesioni che subiva, spirava durante il tragitto verso l'ospedale di Avola.
Pertanto oggi i familiari del de cuius agiscono in giudizio – iure proprio e iure hereditatis- al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subìti per la perdita del congiunto.
I convenuti e la madre hanno insistito CP_4 Controparte_3 nella eccezione di carenza di legittimazione passiva di costei, riportandosi alle conclusioni della memoria di costituzione .
La compagnia N.Q. di FGVS, costituendosi ha contestato la CP_2 fondatezza della domanda in fatto e in diritto eccependo il comportamento colpevole dello stesso danneggiato per l'omesso uso del casco, per non aver tenuto una velocità di guida prudenziale;
ha comunque contestato come eccesivo il risarcimento richiesto e da circoscrivere in ogni caso nei limiti del massimale contrattuale.
Avvenuta l'integrazione del contraddittorio con la vocatio in ius di rimasto contumace- ritenuto l'effettivo proprietario del Controparte_5 motociclo assunto come investitore ed acquisito l'interrogatorio formale di la causa viene decisa allo spirare dei termini ex art. CP_4 190 cpc.
MOTIVI
Il presente contenzioso origina dall'incidente stradale che ha comportato il decesso del sig. . Parte_7
In Rito
In ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...] madre di occorre rilevare che sebbene il CP_3 CP_4 certificato del MCTC di Siracusa datato 16.11.2015 riporta quale titolare al momento del sinistro avvenuto ad Ottobre del 2015 CP_5 la titolare era per come indicato nel modulo di Controparte_3 rilevazione dell'incidente stradale redatto dai Carabinieri della
Stazione di Pachino intervenuti il giorno stesso dell'incidente.
In ogni caso a tutto voler concedere, allorché il rese CP_4 dichiarazioni innanzi al Tribunale dei minori dichiarando che la proprietaria del mezzo fosse la madre, costei nulla ebbe a precisare e/o a rettificare sul punto.
Dunque l'eccezione è da considerarsi infondata.
Nel merito
nel rendere il deferito interrogatorio formale, ha CP_4 confermato l'accadimento dell'evento lesivo ma dando una versione diversa della dinamica.
Ebbe infatti a dichiarare di essersi fermato al segnale di STOP esistente in loco e di aver impegnato il successivo incrocio senza svoltare a sinistra e solo dopo essersi accertato della assenza di altri veicoli.
Tale dichiarazione contrasta con quanto dichiarato sempre innanzi al
Tribunale dei minori allorché riconoscendo espressamente di aver tenuto un comportamento imprudente dichiarava :” mi sono reso conto di aver sbagliato mantenendo una condotta imprudente”
In ordine alla dinamica del sinistro, le dichiarazioni dei testi presenti e raccolte dalle forze dell'ordine, nulla hanno aggiunto atteso che le giovani interrogate sui fatti, ebbero a dichiarare di non aver visto l'incidente ma solo di aver sentito un botto ed avvicinatisi al luogo dell'incidente di aver visto a terra il conosciuto solo di CP_4 vista, ed un'altra persona a terra e di essersi subito allontanate.
In ordine al comportamento del de cuius, dalla perizia del CTUPM, si apprende che la velocità dello stesso era di circa 27KMH, cioè al di sotto del limite di 50KMH previsti, trattandosi di centro cittadino.
Tuttavia l'incidenza dei danni sul mezzi lascia presumere che il de cuius neppure frenò, infatti le forze dell'ordine non riscontrarono tracce di frenata sull'asfalto comunque bagnato per la pioggia caduta.
Occorre rilevare inoltre che l'incrocio è sufficientemente spazioso - per come accertato sempre dai Carabinieri- e dunque con una visuale ampia tanto da permettere ad entrambi i centauri di avvedersi della reciproca presenza avendo fra l'altro i fari dei mezzi accesi poiché erano le ore 20:00 circa del mese di Ottobre
Relativamente al mancato uso del casco da parte di Parte_7 circostanza riferita dal e per questo di limitata efficacia CP_4 probatoria, occorre rilevare tuttavia che effettivamente il de cuius non lo indossasse.
Tale circostanza la si può verosimilmente desumere dal perfetto stato dello stesso, su cui non fu rinvenuta alcun graffio ma neppure stranamente, alcuna traccia di sangue atteso le gravi lesioni riportate al capo diagnosticata come “grave trauma cranico con emorragia encefalica ed ematoma cutaneo in regione occipitale “ e della vasta pozza di sangue rinvenuta sul selciato accanto al giovane. D'altronde anche a volere ipotizzare che il casco lo avesse perso nell'impatto, questo conduce alla considerazione che il presidio non fosse allacciato e perciò non indossato correttamente, ciò che equivale a come non averlo affatto.
Pertanto anche alla luce di quanto accertato in sede penale, sicuramente occorre riconoscere la responsabilità del per negligenza ,imperizia CP_4 guidando non solo un veicolo sprovvisto di assicurazione ma senza neppure aver conseguito la necessaria patente.
Si rileva che la prova della mancata copertura assicurativa del ciclomotore condotto dal NO è stata comprovata per tabulas CP_4 attraverso la produzione documentale in atti. Tale accertamento è stato effettuato dalle autorità intervenute sul posto che hanno contestato l'infrazione alla NOa elevando a suo carico la Controparte_3 contravvenzione ex art. 193 comma 2, C.d.S. Contravvenzione ex art. 193 comma 2 C.d.S., di per sé idonea ai fini della prova della scopertura assicurativa, come confermato dalla stessa Compagnia di assicurazioni convenuta;
ed anche in questa circostanza la nulla dichiarava. CP_3
Tuttavia occorre rilevare che anche il comportamento del de cuius è stato negligente ed imprudente.
Infatti se avesse indossato correttamente il casco l'esito dell'evento lesivo sarebbe stato diverso.
Pertanto in assenza di risultanze certe e rigorose circa l'esatta dinamica dell'incidente atteso che i mezzi furono trovati dalle forze dell'ordine intervenute sui luoghi, spostati rispetto l'originale stato di quiete, l'assenza di qualsivoglia rilievo utile per essere così stato lo stato dei luoghi alterato, occorre propendere per riconoscere un concorso di colpa ad entrambi i centauri in eguale misura.
Accertato l'an la domanda va accolta in punto di risarcimento iure proprio.
Conseguentemente in applicazione delle tabelle di Milano il quantum debeatur si può cosi liquidare:
ES coniuge euro 387.189.00 Parte_1
figlio euro 391.103,00 Persona_1
figlio euro 391.103,00 Parte_2
figlio euro 391.103,00 Parte_3
madre euro 269.859,00 Controparte_1
padre euro 269,859,00 Parte_3 sorella euro 137.554,20 Parte_4
fratello euro 137.554,20 Parte_5
fratello euro 103.599,20 Parte_6
Tutte le superiori somme vanno dimezzate in ragione del concorso di colpa del de cuius.
In ordine alla domanda di risarcimento iure hereditatis, si osserva
Il danno tanatologico consiste nella predita del bene “vita autonomo” e diverso dal bene salute.
Il “bene vita” sebbene non espressamente menzionato nella Costituzione, tuttavia va considerato bene giuridico inviolabile ex art. 2 Cost.
Il diritto alla vita invece è espressamente riconosciuto in ambito europeo e internazionale dai diversi atti internazionali quali la
Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, dalla CEDU, dai Patti internazionali sui diritti civili e politici.
Tuttavia la giurisprudenza nazionale è giunta alla conclusione di escludere la risarcibilità del danno tanatologico essendo il bene vita fruibile solo dal titolare , per cui esso è insuscettibile di essere liquidato per equivalente.
Pertanto qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità del danno tanatologico.
Tale risarcibilità dapprima è stata negata dalla Corte Costituzionale e successivamente anche dalle Sezioni Unite /sent. N°15350/2015 sull'assunto che presupposto per il risarcimento del danno da perdita della vita sarebbe la “capacità giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente”. Conseguentemente così argomentando il danno da morte sarebbe entità in sé non risarcibile perché il bene vita quale bene giuridico è fruibile in natura solo dal titolare ed è insuscettibile di essere reintegrato per equivalente sicché ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio per l'assenza nel primo caso del soggetto al quale sia ricollegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio;
nel secondo per la mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.(Cass, civile sex II 11/11/2019 N°28989').
Nel caso di specie, è rimasto provato che spirò subito Parte_7 dopo l'incidente a bordo della ambulanza che lo portava all'Ospedale di
Avola dove i medici del P.S. dell'ospedale refertarono:” paziente politraumatizzato, incosciente e senza parametri vitali”.
Dunque per quanto sin qui argomentato la domanda risarcitoria iure hereditatis è infondata e va rigettata.
In ordine alla domanda in punto di lucro cessante,
Si osserva
Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenticato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indifferenza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno, e nient'altro che il danno (ex art. 1223
c.c.). Da ciò consegue che l'importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra o sottostime.
-Nello specifico, dal reddito suddetto deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa, e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari.
Se infatti non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l'illecito e la liquidazione sarebbe iniqua per il debitore. E' inoltre altrettanto doveroso tenere conto – se la circostanza sia stata debitamente allegata e provata, anche per presunzioni – dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro.
Ed ancora, poiché l'operazione di capitalizzazione consiste nel trasformare una rendita in un capitale, essa potrà avvenire in base all'ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che, se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato. Una valutazione di siffatto tipo sarebbe tuttavia consentita solo nel caso di morte d'un lavoratore prossimo all'età pensionabile, ovvero svolgente un lavoro che non consente alcun incremento reddituale futuro. Mentre nel caso di lavoratori giovani – come nell'ipotesi di specie – corrisponde ad un criterio di normalità che il loro reddito cresca con l'andare del tempo.
Porre pertanto a base del calcolo di capitalizzazione l'ultimo reddito goduto dalla vittima senza alcun incremento equitativo per tenere conto degli sviluppi futuri, costituisce una violazione dell'art. 1223 c.c., in quanto conduce, per quanto appena detto ad una sottostima del risarcimento.
Dunque la domanda per quanto sin qui detto va rigettata perché infondata o comunque non sufficientemente provata.
Si ritiene di riconoscere la somma di euro 5.150,00 quali spese funerarie rientranti nell'alveo del lucro cessante da porre a carico solidale dei convenuti soccombenti nelle misura del 50%.
In punto di spese di lite ritiene compensarle in ragione del concorso di colpa e comunque della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il giudice onorario d.ssa P.Fugallo
Reictis adversis.
Dichiara la contumacia di CP_5
Accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva
-Conseguentemente condanna solidalmente :
di Impresa designata dal FGVS pe la Controparte_9 Regione Sicilia in persona del legale rappresentante pro tempore,
Nonché
, a pagare a : CP_4 Controparte_3
Parte_1
-Spataro Per_1
CP_10
Parte_3
Controparte_1
Parte_3
Parte_4
. Parte_5
-Spataro Pt_6
le somme per come liquidate nei termini di cui in parte motiva e tutte da dimezzarsi in ragione del concorso di colpa e su tali somme calcolate secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo,
o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulle suddette somme devalutate però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Condanna solidalmente i convenuti al 50% delle spese funerarie di cui in parte motiva
Spese di lite compensate
Così deciso
Siracusa 11.11.2024
Il Giudice onorario
D.ssa P.Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
Prima Sezione Civile
La D.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Morte
promossa da:
nata ad [...] il [...] C.F. in proprio e n.q. di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sui minori nato a [...] il [...] C.F. Persona_1 C.F._2
nato a [...] il 16,1\2.2009 C.F. Parte_2 CodiceFiscale_3
Tutti con gli Avv.ti G. Filippo e V. Quattrocolo
nato a [...] il [...] C.F. Parte_3 C.F._4
Con l' Avv. Spatafora Giancarlo
ATTORI
nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F. CodiceFiscale_5
nato a [...] il [...] C.F. Parte_3 C.F._6
nata a [...] il [...] C.F. Parte_4 C.F._7
nato a [...] il [...] C.F. Parte_5 C.F._8
nato a [...] il [...] C.F. Parte_6 C.F._9
Tutti con l'Avv. G.M. Luggisi ATTORI da ( Rg 9719/ 2018 Tribunale Bologna)
CONTRO
n.q. di FGVS impresa designata dalla Consap per la Regione Sicilia in persona Controparte_2 del suo legale rapp.te pro.tempore
Con l'Avv. Santo Spagnolo
nata a [...] il12.06.1970 C.F. Controparte_3 C.F._10
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_4 C.F._11
Entrambi con l'Avv. A. Cataldi
CONVENUTI
CP_5
CONVENUTO contumace
Conclusioni delle parti
Al presente giudizio maggiormente risalente, è stato riunito quello incardinato al numero RG 9719/2018 innanzi al Tribunale di Bologna dai genitori del de cuius e Parte_7 Controparte_1 Pt_3 ; nonchè dai fratelli: , e per i
[...] Parte_5 Pt_6 Parte_4 medesimi fatti di cui al presente giudizio.
All'udienza del 3.07.2024 tenuta innanzi a questo intestato ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione sulle rassegnata conclusioni delle parti, concessi i termini ex art. 190 cpc.
Per gli attori : , ( 1956), , , Parte_8 Parte_3 Parte_4 Parte_6 [...]
(1989): Parte_5
“in via preliminare: - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 D.Lgs. n. 209/2005, sentite le parti, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_6 azienda designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la NOa ed il NO Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, di una somma provvisionale, per CP_4 ciascuno di essi, pari ad Euro 200.000,00= (duecentomila/00) e, dunque, complessivamente pari ad €.
800.000,00= (ottocentomila/00), oltre interessi legali dal dovuto al saldo o di una diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da imputarsi a titolo di acconto nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti in conseguenza del decesso del NO nel sinistro stradale per cui è causa;
in via Parte_7 preliminare e salvo gravame: -accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva (o nella diversa ipotesi, salvo gravame) del NO nella causazione del sinistro per cui e causa e, conseguentemente, CP_4 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_6 azienda designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la NOa ed il NO Controparte_3
in solido tra loro, per le ragioni di cui all'atto di citazione, al risarcimento, in favore degli CP_4 attori, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a questi cagionati in conseguenza del decesso del loro congiunto NO , nella misura che risulterà dovuta a ciascuno di essi, da liquidarsi anche in Parte_7 via equitativa all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori e delle CTU (cinematica e medico-legale), nonché per l'acquisizione di copia del fascicolo relativo al procedimento penale RGNR
1225/2015 nei confronti del NO avanti al Tribunale per i Minorenni di Catania, dedotti CP_4 nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. del 13.5.2019, da intendersi qui interamente richiamati e ritrascritti.”
Per l'attore (2001) : Per quanto sopra, s'insiste nelle richieste anche istruttorie Parte_3 formulate in atti e nelle precisate conclusioni, con accoglimento delle domande attoree e con vittoria di spese”
Per la Convenuta Controparte_7
“Piaccia” all'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire: - rigettare per i motivi sopra premessi, l'istanza di liquidazione della provvisionale;
- rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- ritenere, in ogni caso e per i motivi di cui in premessa, l'assenza di nesso causale tra la morte di ed il sinistro del 28/10/2015, eliso dal Parte_7 mancato uso del casco come unica causa del decesso del soggetto e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda, da chiunque avanzata, contro n.q. di FGVS;
- in subordine, ridurre la domanda attorea CP_2 per quanto di ragione in esito - alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie, se ed in quanto concretamente opponibili alla n.q. di FGVS, comunque entro i limiti del massimale minimo di CP_2 legge ex art. 283 C. Ass., sancendo il duplice concorso colposo del de cuius , esplicitando la Parte_7 colpa ascrivibile a in percentuale e tenendo la n.q. al pagamento nei limiti del grado CP_4 CP_2 di responsabilità ascritto a conducente dello scooter non assicurato;
- dire non dovuto, per i motivi di cui sopra, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese e compensi. Con ogni e più ampia riserva istruttoria.”
I convenuti e “Piaccia in via preliminare dichiarare e statuire la carenza di CP_4 Controparte_3 legittimazione passiva di per non essere la proprietaria del ciclomotore tg. Controparte_3 CP_8
2STDL e per l'effetto dichiarane l'estromissione dal giudizio;
nel merito rigettare la domanda nei confronti di perché inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto Controparte_3
“Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione”.
Il giorno 28 ottobre 2015 in Pachino, alle ore 20:00 circa, CP_4 alla guida del ciclomotore Gilera STALKER, di proprietà della madre percorreva la via Palermo, traversa perpendicolare Controparte_3 alla via Amendola, con direzione di marcia mare/monte. Giunto alla intersezione con la Via Amendola, non rispettava il segnale CP_4 di STOP ivi presente ed effettuava una manovra di svolta a sinistra per dirigersi verso sud, venendo a collidere con il motociclo Yamaha TMAX condotto da che percorreva la Via Amendola con direzione Parte_7 di marcia da Nord verso Sud . A seguito dell'impatto, avvenuto tra la parte posteriore laterale destra del ciclomotore e la parte frontale ed anteriore laterale sinistra del motociclo, veniva Parte_7 disarcionato dal proprio motociclo cadendo rovinosamente a terra e purtroppo in conseguenza delle gravissime lesioni che subiva, spirava durante il tragitto verso l'ospedale di Avola.
Pertanto oggi i familiari del de cuius agiscono in giudizio – iure proprio e iure hereditatis- al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subìti per la perdita del congiunto.
I convenuti e la madre hanno insistito CP_4 Controparte_3 nella eccezione di carenza di legittimazione passiva di costei, riportandosi alle conclusioni della memoria di costituzione .
La compagnia N.Q. di FGVS, costituendosi ha contestato la CP_2 fondatezza della domanda in fatto e in diritto eccependo il comportamento colpevole dello stesso danneggiato per l'omesso uso del casco, per non aver tenuto una velocità di guida prudenziale;
ha comunque contestato come eccesivo il risarcimento richiesto e da circoscrivere in ogni caso nei limiti del massimale contrattuale.
Avvenuta l'integrazione del contraddittorio con la vocatio in ius di rimasto contumace- ritenuto l'effettivo proprietario del Controparte_5 motociclo assunto come investitore ed acquisito l'interrogatorio formale di la causa viene decisa allo spirare dei termini ex art. CP_4 190 cpc.
MOTIVI
Il presente contenzioso origina dall'incidente stradale che ha comportato il decesso del sig. . Parte_7
In Rito
In ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...] madre di occorre rilevare che sebbene il CP_3 CP_4 certificato del MCTC di Siracusa datato 16.11.2015 riporta quale titolare al momento del sinistro avvenuto ad Ottobre del 2015 CP_5 la titolare era per come indicato nel modulo di Controparte_3 rilevazione dell'incidente stradale redatto dai Carabinieri della
Stazione di Pachino intervenuti il giorno stesso dell'incidente.
In ogni caso a tutto voler concedere, allorché il rese CP_4 dichiarazioni innanzi al Tribunale dei minori dichiarando che la proprietaria del mezzo fosse la madre, costei nulla ebbe a precisare e/o a rettificare sul punto.
Dunque l'eccezione è da considerarsi infondata.
Nel merito
nel rendere il deferito interrogatorio formale, ha CP_4 confermato l'accadimento dell'evento lesivo ma dando una versione diversa della dinamica.
Ebbe infatti a dichiarare di essersi fermato al segnale di STOP esistente in loco e di aver impegnato il successivo incrocio senza svoltare a sinistra e solo dopo essersi accertato della assenza di altri veicoli.
Tale dichiarazione contrasta con quanto dichiarato sempre innanzi al
Tribunale dei minori allorché riconoscendo espressamente di aver tenuto un comportamento imprudente dichiarava :” mi sono reso conto di aver sbagliato mantenendo una condotta imprudente”
In ordine alla dinamica del sinistro, le dichiarazioni dei testi presenti e raccolte dalle forze dell'ordine, nulla hanno aggiunto atteso che le giovani interrogate sui fatti, ebbero a dichiarare di non aver visto l'incidente ma solo di aver sentito un botto ed avvicinatisi al luogo dell'incidente di aver visto a terra il conosciuto solo di CP_4 vista, ed un'altra persona a terra e di essersi subito allontanate.
In ordine al comportamento del de cuius, dalla perizia del CTUPM, si apprende che la velocità dello stesso era di circa 27KMH, cioè al di sotto del limite di 50KMH previsti, trattandosi di centro cittadino.
Tuttavia l'incidenza dei danni sul mezzi lascia presumere che il de cuius neppure frenò, infatti le forze dell'ordine non riscontrarono tracce di frenata sull'asfalto comunque bagnato per la pioggia caduta.
Occorre rilevare inoltre che l'incrocio è sufficientemente spazioso - per come accertato sempre dai Carabinieri- e dunque con una visuale ampia tanto da permettere ad entrambi i centauri di avvedersi della reciproca presenza avendo fra l'altro i fari dei mezzi accesi poiché erano le ore 20:00 circa del mese di Ottobre
Relativamente al mancato uso del casco da parte di Parte_7 circostanza riferita dal e per questo di limitata efficacia CP_4 probatoria, occorre rilevare tuttavia che effettivamente il de cuius non lo indossasse.
Tale circostanza la si può verosimilmente desumere dal perfetto stato dello stesso, su cui non fu rinvenuta alcun graffio ma neppure stranamente, alcuna traccia di sangue atteso le gravi lesioni riportate al capo diagnosticata come “grave trauma cranico con emorragia encefalica ed ematoma cutaneo in regione occipitale “ e della vasta pozza di sangue rinvenuta sul selciato accanto al giovane. D'altronde anche a volere ipotizzare che il casco lo avesse perso nell'impatto, questo conduce alla considerazione che il presidio non fosse allacciato e perciò non indossato correttamente, ciò che equivale a come non averlo affatto.
Pertanto anche alla luce di quanto accertato in sede penale, sicuramente occorre riconoscere la responsabilità del per negligenza ,imperizia CP_4 guidando non solo un veicolo sprovvisto di assicurazione ma senza neppure aver conseguito la necessaria patente.
Si rileva che la prova della mancata copertura assicurativa del ciclomotore condotto dal NO è stata comprovata per tabulas CP_4 attraverso la produzione documentale in atti. Tale accertamento è stato effettuato dalle autorità intervenute sul posto che hanno contestato l'infrazione alla NOa elevando a suo carico la Controparte_3 contravvenzione ex art. 193 comma 2, C.d.S. Contravvenzione ex art. 193 comma 2 C.d.S., di per sé idonea ai fini della prova della scopertura assicurativa, come confermato dalla stessa Compagnia di assicurazioni convenuta;
ed anche in questa circostanza la nulla dichiarava. CP_3
Tuttavia occorre rilevare che anche il comportamento del de cuius è stato negligente ed imprudente.
Infatti se avesse indossato correttamente il casco l'esito dell'evento lesivo sarebbe stato diverso.
Pertanto in assenza di risultanze certe e rigorose circa l'esatta dinamica dell'incidente atteso che i mezzi furono trovati dalle forze dell'ordine intervenute sui luoghi, spostati rispetto l'originale stato di quiete, l'assenza di qualsivoglia rilievo utile per essere così stato lo stato dei luoghi alterato, occorre propendere per riconoscere un concorso di colpa ad entrambi i centauri in eguale misura.
Accertato l'an la domanda va accolta in punto di risarcimento iure proprio.
Conseguentemente in applicazione delle tabelle di Milano il quantum debeatur si può cosi liquidare:
ES coniuge euro 387.189.00 Parte_1
figlio euro 391.103,00 Persona_1
figlio euro 391.103,00 Parte_2
figlio euro 391.103,00 Parte_3
madre euro 269.859,00 Controparte_1
padre euro 269,859,00 Parte_3 sorella euro 137.554,20 Parte_4
fratello euro 137.554,20 Parte_5
fratello euro 103.599,20 Parte_6
Tutte le superiori somme vanno dimezzate in ragione del concorso di colpa del de cuius.
In ordine alla domanda di risarcimento iure hereditatis, si osserva
Il danno tanatologico consiste nella predita del bene “vita autonomo” e diverso dal bene salute.
Il “bene vita” sebbene non espressamente menzionato nella Costituzione, tuttavia va considerato bene giuridico inviolabile ex art. 2 Cost.
Il diritto alla vita invece è espressamente riconosciuto in ambito europeo e internazionale dai diversi atti internazionali quali la
Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, dalla CEDU, dai Patti internazionali sui diritti civili e politici.
Tuttavia la giurisprudenza nazionale è giunta alla conclusione di escludere la risarcibilità del danno tanatologico essendo il bene vita fruibile solo dal titolare , per cui esso è insuscettibile di essere liquidato per equivalente.
Pertanto qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità del danno tanatologico.
Tale risarcibilità dapprima è stata negata dalla Corte Costituzionale e successivamente anche dalle Sezioni Unite /sent. N°15350/2015 sull'assunto che presupposto per il risarcimento del danno da perdita della vita sarebbe la “capacità giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente”. Conseguentemente così argomentando il danno da morte sarebbe entità in sé non risarcibile perché il bene vita quale bene giuridico è fruibile in natura solo dal titolare ed è insuscettibile di essere reintegrato per equivalente sicché ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio per l'assenza nel primo caso del soggetto al quale sia ricollegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio;
nel secondo per la mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.(Cass, civile sex II 11/11/2019 N°28989').
Nel caso di specie, è rimasto provato che spirò subito Parte_7 dopo l'incidente a bordo della ambulanza che lo portava all'Ospedale di
Avola dove i medici del P.S. dell'ospedale refertarono:” paziente politraumatizzato, incosciente e senza parametri vitali”.
Dunque per quanto sin qui argomentato la domanda risarcitoria iure hereditatis è infondata e va rigettata.
In ordine alla domanda in punto di lucro cessante,
Si osserva
Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenticato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indifferenza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno, e nient'altro che il danno (ex art. 1223
c.c.). Da ciò consegue che l'importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra o sottostime.
-Nello specifico, dal reddito suddetto deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa, e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari.
Se infatti non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l'illecito e la liquidazione sarebbe iniqua per il debitore. E' inoltre altrettanto doveroso tenere conto – se la circostanza sia stata debitamente allegata e provata, anche per presunzioni – dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro.
Ed ancora, poiché l'operazione di capitalizzazione consiste nel trasformare una rendita in un capitale, essa potrà avvenire in base all'ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che, se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato. Una valutazione di siffatto tipo sarebbe tuttavia consentita solo nel caso di morte d'un lavoratore prossimo all'età pensionabile, ovvero svolgente un lavoro che non consente alcun incremento reddituale futuro. Mentre nel caso di lavoratori giovani – come nell'ipotesi di specie – corrisponde ad un criterio di normalità che il loro reddito cresca con l'andare del tempo.
Porre pertanto a base del calcolo di capitalizzazione l'ultimo reddito goduto dalla vittima senza alcun incremento equitativo per tenere conto degli sviluppi futuri, costituisce una violazione dell'art. 1223 c.c., in quanto conduce, per quanto appena detto ad una sottostima del risarcimento.
Dunque la domanda per quanto sin qui detto va rigettata perché infondata o comunque non sufficientemente provata.
Si ritiene di riconoscere la somma di euro 5.150,00 quali spese funerarie rientranti nell'alveo del lucro cessante da porre a carico solidale dei convenuti soccombenti nelle misura del 50%.
In punto di spese di lite ritiene compensarle in ragione del concorso di colpa e comunque della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il giudice onorario d.ssa P.Fugallo
Reictis adversis.
Dichiara la contumacia di CP_5
Accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva
-Conseguentemente condanna solidalmente :
di Impresa designata dal FGVS pe la Controparte_9 Regione Sicilia in persona del legale rappresentante pro tempore,
Nonché
, a pagare a : CP_4 Controparte_3
Parte_1
-Spataro Per_1
CP_10
Parte_3
Controparte_1
Parte_3
Parte_4
. Parte_5
-Spataro Pt_6
le somme per come liquidate nei termini di cui in parte motiva e tutte da dimezzarsi in ragione del concorso di colpa e su tali somme calcolate secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo,
o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulle suddette somme devalutate però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Condanna solidalmente i convenuti al 50% delle spese funerarie di cui in parte motiva
Spese di lite compensate
Così deciso
Siracusa 11.11.2024
Il Giudice onorario
D.ssa P.Fugallo