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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44866/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA F. CORRIDONI,1 20122 MILANO presso il difensore avv. BOTTAZZI LEONARDO ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SFERRAZZA Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI ANDREA e dell'avv. CARLETTO DAVIDE ( ) VIA MONTE GRAPPA, C.F._2
16 25128 BRESCIA, elettivamente domiciliato in VIA REGINA ELENA NR. 33 92023 CAMPOBELLO DI LICATA presso il difensore avv. SFERRAZZA GIOVANNI ANDREA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
NEL MERITO: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi già indicati in narrativa, che il contratto di locazione finanziaria n. 752744 concluso il 28.01.2022, è giunto a naturale scadenza nonché il grave inadempimento contrattuale posto in essere dal resistente e, per l'effetto, condannare , codice fiscale nato al Cairo (Egitto) il Controparte_1 C.F._1
30.12.1953, residente in [...] (già titolare dell'impresa individuale ) a rilasciare immediatamente Controparte_2 libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile sito in Parte_1
20099- Sesto San OV (MI), via Fiume n. 23, ossia: “nel comune di Sesto San OV (MI) nel fabbricato condominiale in via Fiume n. 23, un ufficio al piano seminterrato composto da 5 vani oltre accessori, censito nel catasto fabbricati con i seguenti dati catastali: foglio 36 – mappale 547 – subalterno 17 – categoria A/10 – classe 1 – vani 8 – rendita catastale euro 2.520,31 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano S1; un locale ad uso deposito al paino seminterrato così censito: foglio 36 – mappale 547 – subalterno 34 – categoria C/2 – classe 4 – consistenza 127 mq – rendita catastale euro 275,48 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano S1; un vano ad uso autorimessa al piano terra con annesso servizio igienico, così censito: foglio 36 – mappale 548 – subalterno 501 – categoria C/6 – classe 6 – consistenza 12 mq – rendita pagina 1 di 5 catastale euro 78,09 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano T;
un vano ad uso deposito al piano terra con annesso servizio igienico, così censito: foglio 36 – mappale 548 – subalterno 502 – categoria C/2 – classe 3 – consistenza 8 mq – rendita catastale euro 14,87 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano T” come meglio descritto nell'atto prodotto sub doc.
5. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre. IN OGNI CASO E SEMPRE: con vittoria delle spese di lite, oltre 15 % spese generali, IVA e C.P.A. come per legge. Per Controparte_1
−disattesa e reietta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
−ammessa e valutata la prova documentale offerta in comunicazione;
accogliere le seguenti conclusioni:
1- preliminarmente, si chiede che ill.mo Sig. Giudice Voglia disporre il mutamento del rito in quanto non ricorrono i presupposti stante, altresì, la complessità della lite e dell'istruzione probatoria con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorreranno i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c.; 2- preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della mandataria e l'assenza dei poteri di rappresentanza processuale Pt_2 della stessa;
3- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di titolarità di Pt_2 qualsivoglia credito, in particolare d quello restitutorio dell'immobile, in capo alla società ricorrente con conseguente difetto di legittimazione attiva di questa;
4- nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito della ricorrente alla restituzione del bene per i motivi di cui in premessa, e per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di riscatto in capo al sig. ;
5- nel merito, accertare e dichiarare Persona_1
l'insussistenza di qualsivoglia debito del sig. nei confronti Persona_1 della ricorrente, in particolare di quello al pagamento delle somme indicate nel ricorso, come pure di quello per eventuali indennità di occupazione dell'immobile in questione;
6- in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato il credito della ricorrente alla restituzione del bene o qualsivoglia altro credito, accertare e dichiarare il diritto del sig.
a compensare il proprio contro credito all'ottenimento, Persona_1 dalla ricorrente, del valore commerciale/di mercato del cespite;
con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. In via istruttoria si chiede disporsi CTU contabile sul contratto di leasing, sull'asserito credito della ricorrente nonché estimativa del valore commerciale del cespite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce per la restituzione di un bene immobile oggetto di contratto di Parte_1 leasing intercorso tra Intesa leasing s.p.a. e . La domanda ha per oggetto la Persona_1 sola restituzione del bene;
il contratto di leasing alla base del godimento dello stesso è giunto a scadenza il 31.12.2010. Non è stata esercitata opzione di acquisto (che peraltro secondo la ricorrente non avrebbe potuto essere esercitata, essendo subordinata alla regolarità dell'adempimento degli obblighi di parte utilizzatrice). Si lamenta a opera di parte convenuta che il mancato riscatto è dipeso dalla condotta ostruzionistica di parte ricorrente: ma ciò vale ammissione che riscatto non vi è stato. pagina 2 di 5 Il decorso del termine di durata del contratto è motivo sufficiente per la restituzione del bene. Superfluo quindi il mutamento del rito, atteso che non vengono in rilievo questioni di poste debitorie. Non ricorre ipotesi di mediazione obbligatoria, posto che il contratto di leasing non è né contratto bancario né finanziario (tali essendo i contratti di cui al d. lgs. n. 58/1998) Parte convenuta contesta la violazione da parte del ricorrente delle norme di cui all'art. 2 c. 6 l. n. 130/1999 per mancata iscrizione della ricorrente e della sua procuratrice speciale all'albo ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993. In senso contrario Cass. n. 7243/2024 ha chiarito che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
“In secondo luogo, ma senza recesso da quanto sopra, si eccepisce la mancanza della titolarità in capo a del diritto alla restituzione dell'immobile. Manca infatti qualsivoglia prova Pt_1 circa la titolarità del credito di cui al contratto di leasing dedotto da . La ricorrente, Pt_1 cui spetta l'onere probatorio della sussistenza di tale titolarità (cfr. Tribunale Ferrara sent. n. 449/2001 del 01.07.2021), si è, infatti, limitata a menzionare e produrre l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di una ampia mole di crediti, ma ciò tutt'al più potrà fondare la sussistenza della prova legale circa l'astratta conoscenza in capo al presunto debitore dell'operazione di cartolarizzazione in lato sensu, ma non fornisce indicazioni sufficienti ed inequivocabili ad accertare che il credito oggetto di causa sia incluso nell'operazione di cessione in blocco”. L'eccezione è erronea e infondata, difettando di specificità con riguardo alla precisa allegazione di parte ricorrente: “Infatti, con effetti giuridici a far data dal 19.12.2022, Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. ha: - ceduto a un perimetro di beni e rapporti Parte_1 giuridici connessi ai Crediti (doc. 13 – elenco beni e rapporti giuridici); - Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. ha dato vita alla scissione parziale di un compendio costituito da beni e rapporti giuridici ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto anch'essi connessi ai Crediti, in favore della medesima (doc. 14 – atto di scissione Provis)”. Parte_1
È quindi erronea laddove asserisce implicitamente che è stato prodotto solo l'avviso di cessione in Gazzetta ufficiale. È inefficace laddove non contesta specificamente gli atti negoziali alla base della cessione. Il bene deve quindi essere restituito. Circa le domande riconvenzionali, si osserva quanto segue. In ordine alla domanda di accertamento dell'insussistenza del credito della ricorrente alla restituzione del bene e della sussistenza del diritto di riscatto in capo al convenuto, a fronte della prova del contratto e della messa a disposizione del bene spetta al convenuto utilizzatore/debitore dare la prova di avere adempiuto i propri debiti (Cass. S.U. n. pagina 3 di 5 13533/2001), allegati dalla ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, a titolo di canone (cfr. ricorso, pag. 3 penultima riga). La mancata prova dell'adempimento è sufficiente per escludere il diritto di riscatto. Non è quindi possibile dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debito del convenuto nei confronti della ricorrente. Non è chiaro poi quale sia la ragione in forza della quale il convenuto avrebbe un credito da compensare verso la ricorrente, oggetto di domanda di accertamento. Se lo stesso fosse volto a evitare ingiustificati arricchimenti, si osserva che non sono allegate migliorie o innovazioni. Se l'arricchimento fosse dovuto in ragione del fatto che parte ricorrente pretende sia i canoni scaduti e a scadere che il prezzo d'opzione, oltre al bene, si osserva che ciò non accade nel caso in esame, posto che la domanda si riduce alla restituzione del bene. In ogni caso: un eventuale arricchimento dipenderebbe dal valore del bene al momento della restituzione, al di là da venire (prima di tale momento il titolare non può nei fatti disporne, ovvero ne disporrebbe come immobile occupato, con abbattimento notevole del valore dello stesso per causa imputabile allo stesso occupante, odierno convenuto). Si afferma poi a opera della difesa del convenuto che “nella copia rilasciata al cliente non si rinviene in alcun modo né i tassi applicati né si rinvengono gli ulteriori costi addebitati nelle presunte fatture e riportati nell'estratto conto”; inoltre che non è mai stato redatto e consegnato al cliente un piano di ammortamento. Il convenuto però non produce la copia in suo possesso. I tassi non risultano dal contratto prodotto da parte ricorrente, ma il contratto era del 2002 e la previsione dell'indicazione del tasso leasing è stata disposta dalle norme in materia di trasparenza a cura della Banca d'Italia solo dal 2003. Il tan non è poi necessario nel contratto di leasing (Cass. n. 14760/2008). Il piano di ammortamento non è documento dovuto ai fini del perfezionamento del contratto, essendo mera esplicazione degli accordi in punto di canone e, per tale motivo, ricostruibile in base alle condizioni economiche del contratto (cfr. pag. 2 doc. 4 ric.nte). Viene poi depositata in data 14.5.2025 la documentazione relativa a un preteso accordo, posto alla base di una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Si tratta però di meno che un contratto. A parte la circostanza che la documentazione risale al 24.9.2024, sicché non si comprende il motivo di una produzione successiva alla comparsa di risposta, si osserva che appare difficile anzitutto cogliere l'oggetto della trattativa di cui alle email del 24.9.2024. Certo le stesse non comprovano la vendita dell'immobile, stante la mancata formalizzazione della stessa. Se si intende sostenere che è stato raggiunto un accordo relativo a un minus, ossia un accordo transattivo, si osserva che lo stesso anzitutto è del tutto indeterminato nel contenuto;
inoltre non risulta in alcun modo sottoscritto da parte alcuna;
l'unico soggetto che si premura di scrivere è l'avv. Carletto: non vi è sottoscrizione o assenso a opera della parte odierna ricorrente. Se poi si volesse argomentare dal fatto che in data 20.9.2024 interviene email con cui si afferma “Ok per la proposta” per trarne il significato che la stessa sarebbe stata accettata, si osserva quanto segue. Anzitutto, la email proviene, anch'essa, da soggetto diverso dalla parte ricorrente (il mittente risulta essere;
in CP_4 secondo luogo, la frase riportata si coglie nel suo giusto significato se si considera che nella precedente email del 10.9.2024 (attualmente procuratrice speciale della ricorrente nel Pt_2 presente processo) chiarisce che ha bisogno di una proposta scritta, ossia formalizzata, da pagina 4 di 5 parte dell'odierno convenuto;
il benestare (“Ok”) si riferisce quindi alla presa d'atto che vi è stata idonea proposta. Nulla di più. Consegue la condanna alla restituzione dell'immobile, in via immediata e libero da persone o cose, sito in 20099- Sesto San OV (MI), via Fiume n. 23, ossia: “nel comune di Sesto San OV (MI) nel fabbricato condominiale in via Fiume n. 23, un ufficio al piano seminterrato composto da 5 vani oltre accessori, censito nel catasto fabbricati con i seguenti dati catastali: foglio 36 – mappale 547 – subalterno 17 – categoria A/10 – classe 1 – vani 8 – rendita catastale euro 2.520,31 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano S1; un locale ad uso deposito al paino seminterrato così censito: foglio 36 – mappale 547 – subalterno 34 – categoria C/2 – classe 4 – consistenza 127 mq – rendita catastale euro 275,48 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano S1; un vano ad uso autorimessa al piano terra con annesso servizio igienico, così censito: foglio 36 – mappale 548 – subalterno 501 – categoria C/6 – classe 6 – consistenza 12 mq – rendita catastale euro 78,09 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano T;
un vano ad uso deposito al piano terra con annesso servizio igienico, così censito: foglio 36 – mappale 548 – subalterno 502 – categoria C/2 – classe 3 – consistenza 8 mq – rendita catastale euro 14,87 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano T”. Spese pari a € 11.000,00 (atteso il presumibile valore del bene, desumibile dal contratto) oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA
in favore di Persona_1 Parte_1
• all'immediato rilascio, libero da persone o cose, dell'immobile sito in 20099- Sesto San OV (MI), via Fiume n. 23, e precisamente “nel comune di Sesto San OV (MI) nel fabbricato condominiale in via Fiume n. 23, un ufficio al piano seminterrato composto da 5 vani oltre accessori, censito nel catasto fabbricati con i seguenti dati catastali: foglio 36 – mappale 547 – subalterno 17 – categoria A/10 – classe 1 – vani 8 – rendita catastale euro 2.520,31 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano S1; un locale ad uso deposito al paino seminterrato così censito: foglio 36 – mappale 547 – subalterno 34 – categoria C/2 – classe 4 – consistenza 127 mq – rendita catastale euro 275,48 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano S1; un vano ad uso autorimessa al piano terra con annesso servizio igienico, così censito: foglio 36 – mappale 548 – subalterno 501 – categoria C/6 – classe 6 – consistenza 12 mq – rendita catastale euro 78,09 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano T;
un vano ad uso deposito al piano terra con annesso servizio igienico, così censito: foglio 36 – mappale 548 – subalterno 502 – categoria C/2 – classe 3 – consistenza 8 mq – rendita catastale euro 14,87 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano T”
• Al pagamento di € 11.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 15 maggio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44866/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA F. CORRIDONI,1 20122 MILANO presso il difensore avv. BOTTAZZI LEONARDO ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SFERRAZZA Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI ANDREA e dell'avv. CARLETTO DAVIDE ( ) VIA MONTE GRAPPA, C.F._2
16 25128 BRESCIA, elettivamente domiciliato in VIA REGINA ELENA NR. 33 92023 CAMPOBELLO DI LICATA presso il difensore avv. SFERRAZZA GIOVANNI ANDREA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
NEL MERITO: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi già indicati in narrativa, che il contratto di locazione finanziaria n. 752744 concluso il 28.01.2022, è giunto a naturale scadenza nonché il grave inadempimento contrattuale posto in essere dal resistente e, per l'effetto, condannare , codice fiscale nato al Cairo (Egitto) il Controparte_1 C.F._1
30.12.1953, residente in [...] (già titolare dell'impresa individuale ) a rilasciare immediatamente Controparte_2 libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile sito in Parte_1
20099- Sesto San OV (MI), via Fiume n. 23, ossia: “nel comune di Sesto San OV (MI) nel fabbricato condominiale in via Fiume n. 23, un ufficio al piano seminterrato composto da 5 vani oltre accessori, censito nel catasto fabbricati con i seguenti dati catastali: foglio 36 – mappale 547 – subalterno 17 – categoria A/10 – classe 1 – vani 8 – rendita catastale euro 2.520,31 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano S1; un locale ad uso deposito al paino seminterrato così censito: foglio 36 – mappale 547 – subalterno 34 – categoria C/2 – classe 4 – consistenza 127 mq – rendita catastale euro 275,48 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano S1; un vano ad uso autorimessa al piano terra con annesso servizio igienico, così censito: foglio 36 – mappale 548 – subalterno 501 – categoria C/6 – classe 6 – consistenza 12 mq – rendita pagina 1 di 5 catastale euro 78,09 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano T;
un vano ad uso deposito al piano terra con annesso servizio igienico, così censito: foglio 36 – mappale 548 – subalterno 502 – categoria C/2 – classe 3 – consistenza 8 mq – rendita catastale euro 14,87 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano T” come meglio descritto nell'atto prodotto sub doc.
5. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre. IN OGNI CASO E SEMPRE: con vittoria delle spese di lite, oltre 15 % spese generali, IVA e C.P.A. come per legge. Per Controparte_1
−disattesa e reietta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
−ammessa e valutata la prova documentale offerta in comunicazione;
accogliere le seguenti conclusioni:
1- preliminarmente, si chiede che ill.mo Sig. Giudice Voglia disporre il mutamento del rito in quanto non ricorrono i presupposti stante, altresì, la complessità della lite e dell'istruzione probatoria con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorreranno i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c.; 2- preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della mandataria e l'assenza dei poteri di rappresentanza processuale Pt_2 della stessa;
3- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di titolarità di Pt_2 qualsivoglia credito, in particolare d quello restitutorio dell'immobile, in capo alla società ricorrente con conseguente difetto di legittimazione attiva di questa;
4- nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito della ricorrente alla restituzione del bene per i motivi di cui in premessa, e per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di riscatto in capo al sig. ;
5- nel merito, accertare e dichiarare Persona_1
l'insussistenza di qualsivoglia debito del sig. nei confronti Persona_1 della ricorrente, in particolare di quello al pagamento delle somme indicate nel ricorso, come pure di quello per eventuali indennità di occupazione dell'immobile in questione;
6- in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato il credito della ricorrente alla restituzione del bene o qualsivoglia altro credito, accertare e dichiarare il diritto del sig.
a compensare il proprio contro credito all'ottenimento, Persona_1 dalla ricorrente, del valore commerciale/di mercato del cespite;
con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. In via istruttoria si chiede disporsi CTU contabile sul contratto di leasing, sull'asserito credito della ricorrente nonché estimativa del valore commerciale del cespite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce per la restituzione di un bene immobile oggetto di contratto di Parte_1 leasing intercorso tra Intesa leasing s.p.a. e . La domanda ha per oggetto la Persona_1 sola restituzione del bene;
il contratto di leasing alla base del godimento dello stesso è giunto a scadenza il 31.12.2010. Non è stata esercitata opzione di acquisto (che peraltro secondo la ricorrente non avrebbe potuto essere esercitata, essendo subordinata alla regolarità dell'adempimento degli obblighi di parte utilizzatrice). Si lamenta a opera di parte convenuta che il mancato riscatto è dipeso dalla condotta ostruzionistica di parte ricorrente: ma ciò vale ammissione che riscatto non vi è stato. pagina 2 di 5 Il decorso del termine di durata del contratto è motivo sufficiente per la restituzione del bene. Superfluo quindi il mutamento del rito, atteso che non vengono in rilievo questioni di poste debitorie. Non ricorre ipotesi di mediazione obbligatoria, posto che il contratto di leasing non è né contratto bancario né finanziario (tali essendo i contratti di cui al d. lgs. n. 58/1998) Parte convenuta contesta la violazione da parte del ricorrente delle norme di cui all'art. 2 c. 6 l. n. 130/1999 per mancata iscrizione della ricorrente e della sua procuratrice speciale all'albo ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993. In senso contrario Cass. n. 7243/2024 ha chiarito che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
“In secondo luogo, ma senza recesso da quanto sopra, si eccepisce la mancanza della titolarità in capo a del diritto alla restituzione dell'immobile. Manca infatti qualsivoglia prova Pt_1 circa la titolarità del credito di cui al contratto di leasing dedotto da . La ricorrente, Pt_1 cui spetta l'onere probatorio della sussistenza di tale titolarità (cfr. Tribunale Ferrara sent. n. 449/2001 del 01.07.2021), si è, infatti, limitata a menzionare e produrre l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di una ampia mole di crediti, ma ciò tutt'al più potrà fondare la sussistenza della prova legale circa l'astratta conoscenza in capo al presunto debitore dell'operazione di cartolarizzazione in lato sensu, ma non fornisce indicazioni sufficienti ed inequivocabili ad accertare che il credito oggetto di causa sia incluso nell'operazione di cessione in blocco”. L'eccezione è erronea e infondata, difettando di specificità con riguardo alla precisa allegazione di parte ricorrente: “Infatti, con effetti giuridici a far data dal 19.12.2022, Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. ha: - ceduto a un perimetro di beni e rapporti Parte_1 giuridici connessi ai Crediti (doc. 13 – elenco beni e rapporti giuridici); - Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. ha dato vita alla scissione parziale di un compendio costituito da beni e rapporti giuridici ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto anch'essi connessi ai Crediti, in favore della medesima (doc. 14 – atto di scissione Provis)”. Parte_1
È quindi erronea laddove asserisce implicitamente che è stato prodotto solo l'avviso di cessione in Gazzetta ufficiale. È inefficace laddove non contesta specificamente gli atti negoziali alla base della cessione. Il bene deve quindi essere restituito. Circa le domande riconvenzionali, si osserva quanto segue. In ordine alla domanda di accertamento dell'insussistenza del credito della ricorrente alla restituzione del bene e della sussistenza del diritto di riscatto in capo al convenuto, a fronte della prova del contratto e della messa a disposizione del bene spetta al convenuto utilizzatore/debitore dare la prova di avere adempiuto i propri debiti (Cass. S.U. n. pagina 3 di 5 13533/2001), allegati dalla ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, a titolo di canone (cfr. ricorso, pag. 3 penultima riga). La mancata prova dell'adempimento è sufficiente per escludere il diritto di riscatto. Non è quindi possibile dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debito del convenuto nei confronti della ricorrente. Non è chiaro poi quale sia la ragione in forza della quale il convenuto avrebbe un credito da compensare verso la ricorrente, oggetto di domanda di accertamento. Se lo stesso fosse volto a evitare ingiustificati arricchimenti, si osserva che non sono allegate migliorie o innovazioni. Se l'arricchimento fosse dovuto in ragione del fatto che parte ricorrente pretende sia i canoni scaduti e a scadere che il prezzo d'opzione, oltre al bene, si osserva che ciò non accade nel caso in esame, posto che la domanda si riduce alla restituzione del bene. In ogni caso: un eventuale arricchimento dipenderebbe dal valore del bene al momento della restituzione, al di là da venire (prima di tale momento il titolare non può nei fatti disporne, ovvero ne disporrebbe come immobile occupato, con abbattimento notevole del valore dello stesso per causa imputabile allo stesso occupante, odierno convenuto). Si afferma poi a opera della difesa del convenuto che “nella copia rilasciata al cliente non si rinviene in alcun modo né i tassi applicati né si rinvengono gli ulteriori costi addebitati nelle presunte fatture e riportati nell'estratto conto”; inoltre che non è mai stato redatto e consegnato al cliente un piano di ammortamento. Il convenuto però non produce la copia in suo possesso. I tassi non risultano dal contratto prodotto da parte ricorrente, ma il contratto era del 2002 e la previsione dell'indicazione del tasso leasing è stata disposta dalle norme in materia di trasparenza a cura della Banca d'Italia solo dal 2003. Il tan non è poi necessario nel contratto di leasing (Cass. n. 14760/2008). Il piano di ammortamento non è documento dovuto ai fini del perfezionamento del contratto, essendo mera esplicazione degli accordi in punto di canone e, per tale motivo, ricostruibile in base alle condizioni economiche del contratto (cfr. pag. 2 doc. 4 ric.nte). Viene poi depositata in data 14.5.2025 la documentazione relativa a un preteso accordo, posto alla base di una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Si tratta però di meno che un contratto. A parte la circostanza che la documentazione risale al 24.9.2024, sicché non si comprende il motivo di una produzione successiva alla comparsa di risposta, si osserva che appare difficile anzitutto cogliere l'oggetto della trattativa di cui alle email del 24.9.2024. Certo le stesse non comprovano la vendita dell'immobile, stante la mancata formalizzazione della stessa. Se si intende sostenere che è stato raggiunto un accordo relativo a un minus, ossia un accordo transattivo, si osserva che lo stesso anzitutto è del tutto indeterminato nel contenuto;
inoltre non risulta in alcun modo sottoscritto da parte alcuna;
l'unico soggetto che si premura di scrivere è l'avv. Carletto: non vi è sottoscrizione o assenso a opera della parte odierna ricorrente. Se poi si volesse argomentare dal fatto che in data 20.9.2024 interviene email con cui si afferma “Ok per la proposta” per trarne il significato che la stessa sarebbe stata accettata, si osserva quanto segue. Anzitutto, la email proviene, anch'essa, da soggetto diverso dalla parte ricorrente (il mittente risulta essere;
in CP_4 secondo luogo, la frase riportata si coglie nel suo giusto significato se si considera che nella precedente email del 10.9.2024 (attualmente procuratrice speciale della ricorrente nel Pt_2 presente processo) chiarisce che ha bisogno di una proposta scritta, ossia formalizzata, da pagina 4 di 5 parte dell'odierno convenuto;
il benestare (“Ok”) si riferisce quindi alla presa d'atto che vi è stata idonea proposta. Nulla di più. Consegue la condanna alla restituzione dell'immobile, in via immediata e libero da persone o cose, sito in 20099- Sesto San OV (MI), via Fiume n. 23, ossia: “nel comune di Sesto San OV (MI) nel fabbricato condominiale in via Fiume n. 23, un ufficio al piano seminterrato composto da 5 vani oltre accessori, censito nel catasto fabbricati con i seguenti dati catastali: foglio 36 – mappale 547 – subalterno 17 – categoria A/10 – classe 1 – vani 8 – rendita catastale euro 2.520,31 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano S1; un locale ad uso deposito al paino seminterrato così censito: foglio 36 – mappale 547 – subalterno 34 – categoria C/2 – classe 4 – consistenza 127 mq – rendita catastale euro 275,48 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano S1; un vano ad uso autorimessa al piano terra con annesso servizio igienico, così censito: foglio 36 – mappale 548 – subalterno 501 – categoria C/6 – classe 6 – consistenza 12 mq – rendita catastale euro 78,09 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano T;
un vano ad uso deposito al piano terra con annesso servizio igienico, così censito: foglio 36 – mappale 548 – subalterno 502 – categoria C/2 – classe 3 – consistenza 8 mq – rendita catastale euro 14,87 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano T”. Spese pari a € 11.000,00 (atteso il presumibile valore del bene, desumibile dal contratto) oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA
in favore di Persona_1 Parte_1
• all'immediato rilascio, libero da persone o cose, dell'immobile sito in 20099- Sesto San OV (MI), via Fiume n. 23, e precisamente “nel comune di Sesto San OV (MI) nel fabbricato condominiale in via Fiume n. 23, un ufficio al piano seminterrato composto da 5 vani oltre accessori, censito nel catasto fabbricati con i seguenti dati catastali: foglio 36 – mappale 547 – subalterno 17 – categoria A/10 – classe 1 – vani 8 – rendita catastale euro 2.520,31 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano S1; un locale ad uso deposito al paino seminterrato così censito: foglio 36 – mappale 547 – subalterno 34 – categoria C/2 – classe 4 – consistenza 127 mq – rendita catastale euro 275,48 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano S1; un vano ad uso autorimessa al piano terra con annesso servizio igienico, così censito: foglio 36 – mappale 548 – subalterno 501 – categoria C/6 – classe 6 – consistenza 12 mq – rendita catastale euro 78,09 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano T;
un vano ad uso deposito al piano terra con annesso servizio igienico, così censito: foglio 36 – mappale 548 – subalterno 502 – categoria C/2 – classe 3 – consistenza 8 mq – rendita catastale euro 14,87 – indirizzo via Fiume n. 23 – piano T”
• Al pagamento di € 11.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 15 maggio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo pagina 5 di 5