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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/05/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 22207/2023 promossa da:
, nata a [...], Argentina, il 18.02.1964 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dell'avvocato Manuela Lombardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Messina, Via Centonze n. 152
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
pagina 1 di 6 Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia L'On. Tribunale adito, in accoglimento delle suesposte motivazioni, previa ogni e più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare che la Sig.ra è cittadina italiana e per l'effetto, 2) ordinare Parte_1 al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni, e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alla autorità consolare competenti;
3) condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.55 del 2014, oltre spese, oneri e accessori). Con riserva di ulteriori produzioni e richieste istruttorie.”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , Parte_1 conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di Controparte_1
cittadina italiana iure sanguinis in quanto discendente di Sig. cittadino italiano, nato il Persona_1
2 maggio 1864, nel Comune di Balangero (TO) (all. 2) ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino e deceduto. (cfr. doc. in atti n. 5)
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024.
All'udienza del 16.04.2025 il legale insisteva sulle domande.
Il Giudice di riservava.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi pagina 2 di 6 dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che la ricorrente deduceva che:
- L'avo in data 7.03.1895 contraeva matrimonio con la cittadina italiana Persona_1 [...]
(all.4) ed emigrava in Argentina;
Persona_2
- Dall'unione coniugale dei predetti, in data 27.01.1899, nasceva, in Argentina, Persona_3
(all. 6);
- Costui, in data 22.03.1924, contraeva matrimonio con la cittadina argentina IN Almintano
(all. 6) e da tale unione nasceva nata il [...] (all. 7); Persona_4
- in data 2.12.1960, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_4 [...]
(all. 7) e da tale unione, in data 12.02.1964, nasceva Persona_5 Parte_1
(all. 8), odierna ricorrente.
[...]
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione (all.5), Persona_1
l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio (all. 6); e da questo a Persona_3 tutti i suoi discendenti come sopra enucleati, compresa l'odierna ricorrente.
- la ricorrente, pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n.
555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
pagina 3 di 6 - la ricorrente deduce in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versa il Consolato
Generale d'Italia a Buenos Aires nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis e la notoria l'impossibilità di presentare la domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi, il quale risulta costantemente inaccessibile stante l'esaurimento dei posti per la prenotazione del servizio richiesto, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
[...]
cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2), emigrava in Argentina dopo Per_1
l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale
- Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. cittadino Persona_1
italiano, nato il [...], nel Comune di Balangero (TO) (cfr. doc. in atti n. 2) non è stato naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 5) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio (cfr. doc. 6) e da questo tutti i suoi discendenti, Persona_3 compresa l'odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 6,7,8).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 4 di 6 Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_1
ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è nota l'impossibilità di accedere al servizio offerto dal a Buenos Parte_2
Aires in cui, dai plurimi tentativi di prenotazione effettuati, emerge che “stante l'elevata richiesta di posti disponibili, i posti per il servizio scelto sono esauriti” con conseguente l'invito a ricontrollarne con frequenza la disponibilità (cfr. doc. in atti n. 9)
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente Parte_1
, nata a [...], Argentina, il 18.02.1964 ed ivi residente, in via
[...]
pagina 5 di 6 Honduras n. 3821 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 22207/2023 promossa da:
, nata a [...], Argentina, il 18.02.1964 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dell'avvocato Manuela Lombardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Messina, Via Centonze n. 152
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
pagina 1 di 6 Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia L'On. Tribunale adito, in accoglimento delle suesposte motivazioni, previa ogni e più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare che la Sig.ra è cittadina italiana e per l'effetto, 2) ordinare Parte_1 al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni, e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alla autorità consolare competenti;
3) condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.55 del 2014, oltre spese, oneri e accessori). Con riserva di ulteriori produzioni e richieste istruttorie.”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , Parte_1 conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di Controparte_1
cittadina italiana iure sanguinis in quanto discendente di Sig. cittadino italiano, nato il Persona_1
2 maggio 1864, nel Comune di Balangero (TO) (all. 2) ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino e deceduto. (cfr. doc. in atti n. 5)
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024.
All'udienza del 16.04.2025 il legale insisteva sulle domande.
Il Giudice di riservava.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi pagina 2 di 6 dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che la ricorrente deduceva che:
- L'avo in data 7.03.1895 contraeva matrimonio con la cittadina italiana Persona_1 [...]
(all.4) ed emigrava in Argentina;
Persona_2
- Dall'unione coniugale dei predetti, in data 27.01.1899, nasceva, in Argentina, Persona_3
(all. 6);
- Costui, in data 22.03.1924, contraeva matrimonio con la cittadina argentina IN Almintano
(all. 6) e da tale unione nasceva nata il [...] (all. 7); Persona_4
- in data 2.12.1960, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_4 [...]
(all. 7) e da tale unione, in data 12.02.1964, nasceva Persona_5 Parte_1
(all. 8), odierna ricorrente.
[...]
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione (all.5), Persona_1
l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio (all. 6); e da questo a Persona_3 tutti i suoi discendenti come sopra enucleati, compresa l'odierna ricorrente.
- la ricorrente, pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n.
555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
pagina 3 di 6 - la ricorrente deduce in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versa il Consolato
Generale d'Italia a Buenos Aires nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis e la notoria l'impossibilità di presentare la domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi, il quale risulta costantemente inaccessibile stante l'esaurimento dei posti per la prenotazione del servizio richiesto, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
[...]
cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2), emigrava in Argentina dopo Per_1
l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale
- Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. cittadino Persona_1
italiano, nato il [...], nel Comune di Balangero (TO) (cfr. doc. in atti n. 2) non è stato naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 5) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio (cfr. doc. 6) e da questo tutti i suoi discendenti, Persona_3 compresa l'odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 6,7,8).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 4 di 6 Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_1
ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è nota l'impossibilità di accedere al servizio offerto dal a Buenos Parte_2
Aires in cui, dai plurimi tentativi di prenotazione effettuati, emerge che “stante l'elevata richiesta di posti disponibili, i posti per il servizio scelto sono esauriti” con conseguente l'invito a ricontrollarne con frequenza la disponibilità (cfr. doc. in atti n. 9)
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente Parte_1
, nata a [...], Argentina, il 18.02.1964 ed ivi residente, in via
[...]
pagina 5 di 6 Honduras n. 3821 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
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