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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1175/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1175/2022 promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. SOARDO PAOLO;
P.IVA_1
ATTRICE
contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. SARZI CP_1 C.F._1
SARTORI CRISTIAN;
CONVENUTO
Oggetto: actio negatoria servitutis
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “in via principale e nel merito:
- accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o l'insussistenza di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e/o carraio e/o con mezzi agricoli, a favore degli immobili di proprietà del signor censiti al Catasto Terreni nel Comune di Marcaria CP_1
(MN) al foglio n.70, mappali nn.20, 32 e 49, e gravante sullo stradello sterrato posto sul mappale n.158 del foglio n.70 del Catasto Terreni del Comune di Marcaria (MN), di proprietà della , e che dalla strada Parte_2 provinciale “via Contrargine Nord” corre in fregio ai fabbricati della attrice lungo il predetto mappale n.158 ed a confine con il mappale n.48, di proprietà della attrice, per poi vuotare nel mappale n.49, così come evidenziato con il colore “azzurro” nelle mappe allegate ai docc. nn.
5-6 e raffigurato nelle foto allegate al doc. n.
6-bis, per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, ordinarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 949 c.c., al signor
di cessare immediatamente l'illegittimo passaggio pedonale e/o carraio CP_1
e/o a mezzi agricoli, e/o, comunque, qualsiasi condotta e/o turbativa lesiva del libero e pieno eserciIO del diritto di proprietà spettante alla Parte_2
sullo stradello, di proprietà della predetta attrice, posto sul mappale
[...]
n.158 del foglio n.70 del Catasto Terreni del Comune di Marcaria (MN) e sopra descritto, per i motivi sopra esposti, con ogni migliore e più utile declaratoria del caso e di legge;
- valutarsi l'estensione del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 c.p.c., alla
Società Agricola in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, c.f. e p. IVA con sede in Marcaria (MN), fraIOne di Campitello, P.IVA_2 via Contrargine Nord, 1, per i motivi esposti in atti;
- in ogni caso, respingersi e rigettarsi in toto le domande riconvenIOnali proposte, anche in via subordinata, dal convenuto , per tutti i motivi esposti in atti;
CP_1
In via di estremo subordine: solamente nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento e declaratoria, a seguito delle eventuali difese di controparte, della esistenza di una servitù di passaggio avente la natura e le caratteristiche di legge ed a favore delle ragioni del convenuto e gravante sulle ragioni della attrice, condannarsi e dichiararsi tenuto il signor a pagare a favore della CP_1 Parte_2
l'indennità prevista dall'art. 1053 c.c., nella misura che verrà
[...] determinata in corso di causa, anche a mezzo espletanda CTU, o che sarà ritenuta equa e di giustizia, e, comunque, commisurata e proporIOnata alla entità di tale gravame, al deprezzamento subìto dagli immobili attorei a causa di esso, nonché all'utilità che deriva all'eventuale fondo dominante, nonché ad ogni altro accertando pregiudiIO subìto dal fondo servente in relaIOne alla sua destinaIOne a causa del transito di persone e di veicoli, stabilendone altresì la data di decorrenza dell'obbligo di pagamento da parte del convenuto e di decorrenza degli interessi al tasso legale.
pagina 2 di 12 In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa e per l'avvio della procedura di mediaIOne, pari ad € 48,80.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, e non ammessi dal Giudice, nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. del 25.11.2022, a cui si rimanda in toto e che devono intendersi qui integralmente ritrascritti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate da controparte”
Per parte convenuta: “- Respingersi in toto le domande avverse in quanto infondate per i motivi di cui in narrativa.
- In via riconvenIOnale, accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione ex artt. 1031, 1032 e 1158 c.c. da parte del convenuto Sig. , ut supra, per CP_1 effetto dell'utilizzo continuato utraventennale, del diritto di servitù di passo pedonale e carraio anche con ogni mezzo ed anche con mezzi agricoli (cfr mappa doc. 1 di parte attrice) lungo la capezzagna di circa m. 4/5 di larghezza e 170 m di lunghezza, corrente sul fg. 70 mapp. n. 158 Catasto Comune di Marcaria e confinante col mapp. n. 48 (ambedue di proprietà della attrice e che consente di congiungere la Parte_3 proprietà del convenuto di cui al fg 70 mapp. 20-32-49 Catasto Comune di CP_1
Marcaria con la pubblica via strada provinciale via Contrargine Nord, previa eventuale identificaIOne catastale dell'area in questione ai fini della successiva trascriIOne dell'emanando provvedimento, con ogni consequenziale ed opportuno provvedimento e con ordine di trascriIOne dell'emananda sentenza presso i registri immobiliari.
- In via sia subordinata, accertata l'interclusione del fondo di proprietà del convenuto
, ut supra, di cui al fg 70 mapp. 20-32-49 Catasto Comune di Marcaria, Controparte_3 costituire ex artt. 1031, 1032 e 1051 c.c. il diritto di servitù coattiva di passo pedonale e carraio con ogni mezzo ed anche con mezzi agricoli (cfr mappa doc. 1 di parte attrice) lungo la capezzagna di circa m. 4/5 di larghezza e 170 m di lunghezza, corrente sul fg. 70 mapp. n. 158 Catasto Comune di Marcaria e confinante col mapp. n. 48 (ambedue di proprietà della attrice e che consente di congiungere la Parte_3 proprietà del convenuto di cui al fg 70 mapp. 20-32-49 Catasto Comune di CP_1
Marcaria con la pubblica via strada provinciale via Contrargine Nord, come già attualmente utilizzato, previa eventuale identificaIOne catastale dell'area in questione ai fini della successiva trascriIOne dell'emanando provvedimento, con ogni consequenziale ed opportuno provvedimento e con ordine di trascriIOne dell'emananda sentenza presso i registri immobiliari.
- In ogni caso, condannarsi parte attrice al rimborso a favore della parte convenuta delle spese, competenze ed onorari di causa, ivi compreso il rimborso forfettario al 15 %. Spese rifuse”
pagina 3 di 12 Concisa esposiIOne dei motivi di fatto e diritto della domanda
1. Parte attrice ( , nel prosieguo), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, ha agito in giudiIO allegando:
- di essere proprietaria dei fabbricati censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Marcaria al foglio n.70, mappale n.48, sub.3, sub.4, sub.5, sub.6 e sub.7 e degli adiacenti terreni agricoli censiti al Catasto Terreni al foglio n.70, mappali nn. 40, 158 e 160;
- che il convenuto è pieno proprietario dei terreni agricoli, confinanti con CP_1 il mappale n. 48 di proprietà della , identificati al Catasto Terreni al foglio Parte_2
n.70, mappali nn. 20, 32 e 49;
- che il convenuto, entrando dalla strada provinciale via Contrargine Nord, per raggiungere i fondi posti sui mappali nn.20, 32 e 49, transita illegittimamente e senza alcun titolo, con mezzi agricoli e a piedi, sullo stradello sterrato che corre in fregio ai fabbricati della lungo il mappale n. 158 e a confine con il mappale n. 48, entrambi di Parte_2 proprietà della parte attrice, per poi vuotare nel mappale n. 49, senza che esista alcuna servitù di passaggio gravante sul fondo attoreo a favore di quello di proprietà del convenuto.
Ciò posto, ha chiesto accertarsi l'inesistenza di una servitù di passaggio gravante sui propri fondi a favore di quelli di proprietà del convenuto e, solo in estremo subordine, ha chiesto la determinaIOne di una indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c., in caso di costituIOne di servitù coattiva.
2. Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree, formulando domanda riconvenIOnale di accertamento di intervenuta usucapione della servitù e, in subordine, di costituIOne di servitù coattiva, stante l'interclusione dei propri fondi.
In particolare, il convenuto ha allegato:
- di essere divenuto proprietario esclusivo dei fondi di cui è causa in forza di atto di divisione del 16.12.1995, a rogito del notaio Dott. (n. rep 17.743 e n. racc. Per_1
4.690), con cui sono stati divisi tra lo stesso convenuto e i di lui fratelli gli immobili a essi pervenuti a seguito di successione, in morte del padre apertasi in data Persona_2
14.12.1988;
- di esercitare ininterrottamente, in proprio o tramite soggetti incaricati, il passaggio sullo stradello di cui è causa per accedere al proprio fondo, a piedi e con mezzi agricoli, da oltre vent'anni, avendo dunque acquisito il diritto di servitù per usucapione ex artt. 1031, 1032 e 1158 c.c., non essendovi mai stato alcun ostacolo da parte dell'odierna attrice o dai danti causa di questa;
pagina 4 di 12 - che comunque ad oggi il fondo è intercluso, dunque, in caso di rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione, dovrà imporsi la servitù di passaggio coattiva a carico dei fondi di proprietà attorea, ai sensi degli artt. 1051 ss c.c.
3. All'esito dell'istruttoria, espletata mediante acquisiIOne documentale, escussione dei testi ammessi e CTU volta ad accertare lo stato dei luoghi, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come indicate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
4. Sulla fondatezza della domanda riconvenIOnale di costituIOne della servitù di passaggio per usucapione
5. La questione deve essere decisa sulla base della ragione più liquida.
Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 693/2024), è da ritenere che l'ordine di trattaIOne delle questioni, stabilito dall'art. 276 c. 2 c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U. 11799/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U. 9936/2014; Cass. 30745/2019; Cass. 363/2019; Cass. 12002/2014).
Ciò, in special modo, “con riferimento a scenari nei quali la “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, presenta, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definiIOne del giudiIO” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizza per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
5 - Sentenza
n. 11458 del 11/05/2018; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere definiIOne del giudiIO e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono essere toccati. L'applicaIOne del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinaIOne logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definiIOne del giudiIO, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definiIOne – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.” (di recente in termini Cass. 693/2024).
6. Orbene, nel caso di specie, appare fondata e dirimente la domanda riconvenIOnale formulata dal convenuto, con conseguente rigetto o assorbimento delle ulteriori domande formulate, in via principale, dagli attori e in via subordinata dallo stesso convenuto.
7. Va premesso che ai sensi dell'art. 1031 c.c. le servitù prediali, consistenti nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1028 c.c.), possono essere costituite coattivamente, volontariamente (per contratto o pagina 5 di 12 per testamento ex art. 1058 c.c.) oppure per usucapione, oltre che per destinaIOne del padre di famiglia.
L'art. 1061 c.c. precisa, inoltre, che le servitù non apparenti, ossia che non abbiano opere visibili e permanenti destinate al loro eserciIO, non possono acquistarsi per usucapione.
8. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il requisito dell'apparenza di una servitù non consista solo nell'esistenza di segni visibili e di opere permanenti, ma richieda che queste ultime, come mezzo necessario all'eserciIO della servitù medesima, siano, nello stesso tempo, un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente o, in altri termini, obiettivamente destinate al suo eserciIO (Cass. 11834/2021, Cass. 10861/2007; Cass. 2994/2004; Cass. 1043/2001).
È necessario, in breve, che le opere siano tali da rendere manifesto che non si tratti di un'attività compiuta in via precaria, ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù (Cass. 13198/1999), senza che, dunque, opere meramente provvisorie e contingenti possano condurre all'acquisto del diritto (Cass. 1456/1995; Cass. 11020/1991).
Ancora, la visibilità delle opere dev'essere verificata caso per caso e deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivoca espressione di una precisa funIOne, per cui non è necessaria la visibilità di tutta l'opera, bastando qualsiasi segno visibile idoneo a far supporre l'esistenza dei presupposti per la nascita della servitù (Cass. 24856/2014; Cass. 3441/1990), con segni visibili da un punto di osservaIOne non necessariamente coincidente col fondo servente ma tali da farne presumere la conoscenza da parte del suo proprietario
(Cass. 24401/2014; Cass. 3472/1989).
In particolare, sul tema della servitù di passaggio, la giurisprudenza di legittimità considera apparente la servitù esercitata attraverso il tracciato visibile di un sentiero (Cass. 6207/1998; Cass. 1912/1987), anche formatosi per effetto del naturale calpestio (Cass.
12362/2009; Cass. 3076/2005; Cass. 8736/2001; Cass. 8467/2001; Cass. 14220/1999; C.
8633/1998; C. 4265/1996), sebbene non sia sufficiente la semplice esistenza di una strada sul fondo di cui si allega l'asservimento, occorrendo anche che essa mostri chiaramente di essere stata realizzata allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante (Cass. 11834/2021; Cass. 7004/2017; Cass. 15869/2006; Cass. 8039/2004; Cass.
2994/2004).
Infine, in tema di servitù discontinue, quale quella di passaggio, la giurisprudenza ha evidenziato come l'eserciIO saltuario non sia di ostacolo a configurarne il possesso,
“dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relaIOne di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzaIOne non continuativa quando possa ritenersi
pagina 6 di 12 che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore” (Cass. 9626/2024; Cass. 13700/2011; Cass. 3076/2005).
9. Fatta tale premessa giuridica, venendo al merito, non v'è dubbio che la servitù vantata dalla convenuta possa considerarsi apparente, non solo alla luce della documentaIOne versata in atti, ma finanche a seguito degli accertamenti demandati al CTU nominato nel corso del giudiIO.
10. In primo luogo, il percorso della servitù di passaggio risulta infatti visibile e assolutamente ben definito sulla base della documentaIOne versata in atti.
Il percorso dello stradello, in tutta la sua lunghezza, è infatti visibile già dalle mappe satellitari risalenti al 2022 (doc. 6 fascicolo attoreo) e dalle immagini estratte da Google
Maps risalenti al novembre 2011 (doc. 6 bis fascicolo attoreo) prodotte da parte attrice in allegato all'atto di citaIOne, dalle ulteriori fotografie e dalle immagini satellitari prodotte in atti, sempre dall'attrice, in allegato alla prima memoria istruttoria (doc. 21 e 22 fascicolo attoreo), oltre che dalle ortofoto e dalle immagini satellitari prodotte da parte convenuta in allegato alla comparsa e risalenti al 1975, 1998, 2003, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
e 2022 (docc. da 4 a 13 fascicolo convenuto).
11. In secondo luogo, il fatto che lo stradello sia visibile e definito emerge anche dalla descriIOne dello stato dei luoghi e dalle immagini raccolte a seguito di sopralluogo dal
CTU, geom. nominato nel corso del presente procedimento, come emergenti Persona_3 dall'elaborato peritale depositato in atti data 25.11.2024.
In particolare, la consulenza ha accertato come siano riscontrabili “con evidenza i segni visibili del passaggio sulla capezzagna o cavedagna, che come risaputo è una striscia di terreno non coltivata, generalmente situata ai margini di un campo o tra diversi appezzamenti agricoli, utilizzata come passaggio per macchinari, veicoli agricoli o per il transito di persone. Viene mantenuta libera da coltivaIOni per permettere l'accesso alle colture e facilitare le operaIOni agricole, come l'aratura, la semina, la raccolta o la manutenIOne delle colture.”, precisando come lo stradello, nel caso di specie, abbia “una lunghezza di circa m 158,70, misurati dal ciglio strada (misura battuta dalla striscia bianca della via Contrargine nord) fino a raggiungere lo spigolo della recinIOne mapp. 48. Dallo spigolo ci sono all'incirca altri 13 metri sino all'iniIO della coltivaIOne che all'epoca del sopralluogo era soia. La capezzagna (comprensiva delle banchine inerbite) ha una larghezza, misurata in due punti della stradella campereccia che varia dai 6,20 ai 7,20 metri, misurati dal muro di recinIOne. La carreggiata vera e proprio, all'incirca dove sono visibili i segni del transito varia da m 2,1 a m 2,50.” (cfr. pag. 6 ss CTU in atti).
12. Ciò posto, il fatto che lo stradello consenta e abbia consentito in passato anche l'accesso, dal suo lato sinistro, a un fondo di proprietà attorea - circostanza ammessa finanche dal convenuto, in sede di interpello - non esclude affatto che esso sia destinato pagina 7 di 12 oggettivamente, in modo assolutamente non equivoco, all'accesso dalla strada provinciale al fondo di proprietà del convenuto, di cui è causa.
Se è vero, infatti, che da alcune delleortofoto prodotte in atti si evincono i segni dei mezzi agricoli lasciati sul terreno, che, verso la fine dello stradello, deviano verso fondo di cui al mappale n.158 (di proprietà attorea), da tutte le immagini satellitari e non prodotte in atti sono parimenti ben visibili, fin dalle ortofoto più risalenti (cfr. doc. 4 fascicolo convenuto e
21 fascicolo attoreo), i chiari segni di come lo stradello prosegua ben oltre la predetta deviaIOne verso il fondo attoreo (identificato al mappale 158) e finisca, dall'altro lato, per vuotare sul fondo del convenuto.
13. Non può dunque esservi ragionevole dubbio che vi siano segni visibili che, da un lato, fanno ritenere apparente la servitù di passaggio;
dall'altro, fanno ritenere che lo stradello avesse (e abbia tutt'ora) lo scopo di dare accesso, attraverso il fondo di proprietà degli attori, a quello retrostante di proprietà dei convenuti.
14. Ciò detto in merito all'apparenza e all'astratta usucapibilità della servitù di passaggio, il Tribunale ritiene che parte convenuta abbia idoneamente provato l'esistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione, in concreto, della servitù di passaggio.
I testimoni indicati dal convenuto hanno infatti confermato il passaggio pacifico, continuo e indisturbato del convenuto e dei suoi aventi causa, tra cui anche terzisti incaricati dallo stesso convenuto, per oltre venti anni.
15. In particolare, il teste affittuario del fondo di proprietà del convenuto Testimone_1 dal 2017, ha confermato di essere sempre passato dallo stradello di cui è causa, fin dal 2016 quando la prima volta si è recato in loco come contoterzista, per accedere al fondo del convenuto, precisando come, attualmente, quello sia l'unico accesso al fondo e di aver visto spesso lo stesso convenuto, il fratello (prima della sua morte) e altri incaricati dal convenuto accedervi, senza che, quantomeno dal 2016, sia stato mai impedito il passaggio
(cfr. verbale udienza 17.04.2024).
Anche il teste nipote del convenuto, ha confermato che lo stradello viene Persona_2 utilizzato da ben oltre trent'anni, a far data almeno dagli anni '80, per accedere al fondo oggi di proprietà dello IO.
Il teste ha testualmente dichiarato: “non mi risulta che oggi ci siano altri accessi per accedere alle terre di mio IO. In passato si poteva accedere da nord, dall' Pt_4
, da un ponte che non c'è più. Il ponte si è degradato via via, sono almeno dieci
[...] anni che è diventato sempre meno agibile. Ricordo che andai con PÀ a mettere picchetti
e il nastro bianco e rosso perché era una situaIOne di pericolo, forse era il 2012, 2013 o
2014. ADR prima era utilizzato da mio padre e da noi per coltivare i fondi di mio IO , CP_1 quelli che si trovano dietro alla , ma anche per andare a coltivare altri fondi che Pt_2
pagina 8 di 12 avevamo altrove, a Cesole e a Canicossa, in queste occasioni passavamo dal ponte, poi dalla capezzagna che passa sui fondi attualmente di IO e poi dallo stradello che CP_1 corre sul mappale della , giungendo su via Contrargine. Questo avveniva anche in Pt_2 auto negli anni 80 e 90. Prima del 2012 o 2013 si poteva ancora passare con dei mezzi sul ponte e quindi sulla che veniva da nord, ADR Veniva utilizzato Parte_5 indifferentemente lo stradello sul fondo della o questo stradello, in base alla Pt_2 comodità, non c'era uno stradello che si usasse più o meno dell'altro.”, aggiungendo ancora: “mio padre (il fratello del convenuto, n.d.r.) ha sempre coltivato il fondo (oggi di proprietà del convenuto, n.d.r.), penso che abbia aperto la partita IVA negli anni '70, da quando sono nato io comunque l'ha sempre coltivato lui. E' sempre passato dallo stradello sul mappale della Latteria per accedervi. Poi è stato affittato da mio IO a Testimone_1 che è sempre passato di lì. ADR ci sono stati anche altri contoterzisti che coltivavano il fondo di IO , per esempio non so dire gli anni, forse negli anni '90 fino al 2012 CP_1 Per_4 forse, quando era necessario in base alle coltivaIOni. In questi casi i camion sceglievano la strada più corta, che passava dalla , ad esempio quando coltivavamo la Pt_2 barbabietola, per andare allo zuccherificio. Alla necessità si usava lo stradello sul fondo della , anche se c'era anche l'altro stradello. In base alla comodità si usava Pt_2 indifferentemente l'uno o l'altro. Va detto che utilizzando il ponte si accedeva alla nostra
e bisognava passare per la corte di casa nostra, quindi si evitava a volte Parte_4 di passarci per evitare di sporcare la corte” (cfr. verbale udienza 17.04.2024).
16. Le dichiaraIOni dei predetti testi, che appaiono del tutto puntuali, attendibili, dettagliate e coerenti, trovano altresì riscontro nelle immagini in atti, già ampiamente citate, che risalgono al 1975 e coprono un ampio lasso temporale (fino al 2024), da cui emergono evidenti segni di mezzi, agricoli e non, lungo la capezzagna, che, come visto, conducono non solo al fondo di cui al mappale n. 158 di proprietà degli attori, ma anche a quello retrostante l'edificio della , di proprietà del convenuto. Parte_2
17. A ciò si aggiunga che è pacifico e non contestato – trattandosi di circostanza ammessa finanche dagli attori in sede di comparsa conclusionale (cfr. pag 6) oltre che risultante dall'assunIOne delle prove orali - che almeno dal 2012/2013 non è stato più possibile accedere al fondo di proprietà del convenuto da nord, sicché quantomeno nell'ultimo decennio lo stradello di cui è causa è stato, di fatto, l'unico accesso al proprio fondo per il convenuto, che tramite contoterzisti o affittuari lo sempre coltivato, circostanza anch'essa pacifica.
18. Ciò rende peraltro poco verosimili, quantomeno con riferimento alle dichiaraIOni relative al periodo successivo al 2012/2013, le dichiaraIOni dei testi indicati dai convenuti, che peraltro – a ben vedere - non sconfessano integralmente le dichiaraIOni di testi attorei.
Invero, il fatto che i testi indicati dai convenuti, che hanno lavorato a vario titolo e in vari periodi nella – essendo dunque verosimilmente occupati nelle proprie Parte_2 incombenze lavorative nel corso della giornata - abbiano dichiarato di non aver mai notato pagina 9 di 12 nessuno transitare dallo stradello di cui è causa per accedere al fondo retrostante l'edificio della , di proprietà del convenuto, se, da un lato, appare poco credibile alla Parte_2 luce del fatto pacifico che lo stradello fosse di fatto l'unico accesso al fondo, quantomeno per i mezzi agricoli, dal 2012/2013 in poi, dall'altro non esclude affatto che ciò avvenisse, in modo più o meno saltuario, senza che i testimoni lo notassero.
Infatti, l'utilizzo anche non continuativo del passaggio è connaturato alla natura discontinua della servitù e la circostanza che il passaggio possa essere stato utilizzato in modo incostante, anche, in determinati periodi, in alternativa ad altre vie d'accesso al fondo, o possa essere stato finanche dismesso per alcuni periodi, non appare comunque idonea a escludere l'intervenuta usucapione, dovendosi aderire a condivisibile (già citata) giurisprudenza per cui “la relaIOne di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzaIOne non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore” (Cass. 9626/2024; Cass. 13700/2011; Cass. 3076/2005).
19. Considerato quanto emerso dall'istruttoria, appare superflua l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie non ammesse, sulle quali parte attrice ha insistito finanche in sede di precisaIOne delle conclusioni.
20. Ancora, appare del tutto irrilevante ai fini del decidere il fatto che il convenuto non risieda anagraficamente negli immobili di cui è causa e non risulti titolare di mezzi agricoli, essendo del tutto verosimile, come peraltro emerso dall'assunIOne delle prove orali, che egli abbia fatto ricorso a terzisti o affittuari, in ogni caso soggetti dallo stesso incaricati, per la lavoraIOne dei propri fondi, avendo questi transitato, dunque, per conto del convenuto, sullo stradello di cui è causa.
21. Alla luce di tutto quanto esposto, risulta dunque ampiamente provato che il convenuto abbia esercitato la servitù di passaggio in modo pubblico, pacifico e non contestato, continuativo e non interrotto, per oltre 20 anni, ossia almeno dagli anni '70 e fino al 2022, con conseguente costituIOne per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo identificato al Catasto Terreni del Comune di Marcaria al Foglio 70 mapp. 20-32-49 di proprietà del convenuto e gravante sul fondo attoreo identificato al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 70 mapp. n. 158, confinante col mapp. n. 48, lungo la capezzagna di circa m. 5 di larghezza e 170 m di lunghezza che collega il fondo di proprietà del convenuto con la strada provinciale via Contrargine Nord, come rappresentata nell'elaborato grafico di cui al doc. 5 allegato alla CTU in atti.
22. L'accoglimento della domanda riconvenIOnale del convenuto comporta, inevitabilmente, il rigetto delle domande di negatoria servitutis e di condanna dell'attore al pagamento di indennizzi di sorta ai sensi dell'art. 1053 c.c., posto che tale norma opera esclusivamente nei casi di servitù di passaggio coattive, nonché l'assorbimento della pagina 10 di 12 domanda di costituIOne coattiva della servitù di passaggio formulata in via riconvenIOnale e subordinata da parte convenuta.
23. Appare infine opportuno evidenziare come sia totalmente irrilevante, alla luce dell'accoglimento della domanda riconvenIOnale del convenuto e comunque ai fini di cui è causa, la convenIOne stipulata dall'odierna attrice con soggetti terzi (in particolare la confinante Soc. Agr. allevamenti Impero s.r.l.), totalmente estranei al presente giudiIO, che consentirebbero all'odierno convenuto il passaggio dai propri fondi per accedere alla via pubblica;
con ciò, appare del tutto infondata l'ulteriore richiesta, peraltro tardiva, di estensione del contraddittorio nei confronti della Soc. Agr. Allevamenti Impero s.r.l., formulata da parte attrice.
24. Sulle spese
25. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico degli attori in solido.
26. Esse sono liquidate come in dispositivo in applicaIOne dei valori previsti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia – calcolato moltiplicando il reddito dominicale dei fondi serventi, pari a complessivi Euro 251,82, per cinquanta, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. - e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento.
27. Sono infine poste in via definitiva a carico degli attori le spese di CTU, già liquidate come in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composiIOne monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed ecceIOne assorbita e disattesa, così giudica:
1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte del convenuto
[...] del diritto di servitù di passo pedonale e carraio, con ogni mezzo e anche con CP_1 mezzi agricoli, a favore dei fondi identificati al Catasto Terreni del Comune di Marcaria al
Foglio 70 mappali 20, 32 e 49 di proprietà del convenuto e gravante sul fondo attoreo identificato al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 70 mappale n. 158, confinante col mappale n. 48, lungo la capezzagna di circa m. 5 di larghezza e 170 m di lunghezza che collega il fondo di proprietà del convenuto con la strada provinciale via Contrargine Nord, meglio rappresentata nell'elaborato grafico di cui al doc. 5 allegato alla CTU in atti.
2) rigetta le domande attoree;
3) dichiara tenuta e condanna l'attrice Parte_2
pagina 11 di 12 a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si Parte_2 CP_1 liquidano in Euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell'attrice Parte_2 le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto;
[...]
5) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascriIOne della sentenza passata in giudicato nei competenti RR.II.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Mantova, 27.05.2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1175/2022 promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. SOARDO PAOLO;
P.IVA_1
ATTRICE
contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. SARZI CP_1 C.F._1
SARTORI CRISTIAN;
CONVENUTO
Oggetto: actio negatoria servitutis
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “in via principale e nel merito:
- accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o l'insussistenza di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e/o carraio e/o con mezzi agricoli, a favore degli immobili di proprietà del signor censiti al Catasto Terreni nel Comune di Marcaria CP_1
(MN) al foglio n.70, mappali nn.20, 32 e 49, e gravante sullo stradello sterrato posto sul mappale n.158 del foglio n.70 del Catasto Terreni del Comune di Marcaria (MN), di proprietà della , e che dalla strada Parte_2 provinciale “via Contrargine Nord” corre in fregio ai fabbricati della attrice lungo il predetto mappale n.158 ed a confine con il mappale n.48, di proprietà della attrice, per poi vuotare nel mappale n.49, così come evidenziato con il colore “azzurro” nelle mappe allegate ai docc. nn.
5-6 e raffigurato nelle foto allegate al doc. n.
6-bis, per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, ordinarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 949 c.c., al signor
di cessare immediatamente l'illegittimo passaggio pedonale e/o carraio CP_1
e/o a mezzi agricoli, e/o, comunque, qualsiasi condotta e/o turbativa lesiva del libero e pieno eserciIO del diritto di proprietà spettante alla Parte_2
sullo stradello, di proprietà della predetta attrice, posto sul mappale
[...]
n.158 del foglio n.70 del Catasto Terreni del Comune di Marcaria (MN) e sopra descritto, per i motivi sopra esposti, con ogni migliore e più utile declaratoria del caso e di legge;
- valutarsi l'estensione del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 c.p.c., alla
Società Agricola in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, c.f. e p. IVA con sede in Marcaria (MN), fraIOne di Campitello, P.IVA_2 via Contrargine Nord, 1, per i motivi esposti in atti;
- in ogni caso, respingersi e rigettarsi in toto le domande riconvenIOnali proposte, anche in via subordinata, dal convenuto , per tutti i motivi esposti in atti;
CP_1
In via di estremo subordine: solamente nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento e declaratoria, a seguito delle eventuali difese di controparte, della esistenza di una servitù di passaggio avente la natura e le caratteristiche di legge ed a favore delle ragioni del convenuto e gravante sulle ragioni della attrice, condannarsi e dichiararsi tenuto il signor a pagare a favore della CP_1 Parte_2
l'indennità prevista dall'art. 1053 c.c., nella misura che verrà
[...] determinata in corso di causa, anche a mezzo espletanda CTU, o che sarà ritenuta equa e di giustizia, e, comunque, commisurata e proporIOnata alla entità di tale gravame, al deprezzamento subìto dagli immobili attorei a causa di esso, nonché all'utilità che deriva all'eventuale fondo dominante, nonché ad ogni altro accertando pregiudiIO subìto dal fondo servente in relaIOne alla sua destinaIOne a causa del transito di persone e di veicoli, stabilendone altresì la data di decorrenza dell'obbligo di pagamento da parte del convenuto e di decorrenza degli interessi al tasso legale.
pagina 2 di 12 In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa e per l'avvio della procedura di mediaIOne, pari ad € 48,80.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, e non ammessi dal Giudice, nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. del 25.11.2022, a cui si rimanda in toto e che devono intendersi qui integralmente ritrascritti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate da controparte”
Per parte convenuta: “- Respingersi in toto le domande avverse in quanto infondate per i motivi di cui in narrativa.
- In via riconvenIOnale, accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione ex artt. 1031, 1032 e 1158 c.c. da parte del convenuto Sig. , ut supra, per CP_1 effetto dell'utilizzo continuato utraventennale, del diritto di servitù di passo pedonale e carraio anche con ogni mezzo ed anche con mezzi agricoli (cfr mappa doc. 1 di parte attrice) lungo la capezzagna di circa m. 4/5 di larghezza e 170 m di lunghezza, corrente sul fg. 70 mapp. n. 158 Catasto Comune di Marcaria e confinante col mapp. n. 48 (ambedue di proprietà della attrice e che consente di congiungere la Parte_3 proprietà del convenuto di cui al fg 70 mapp. 20-32-49 Catasto Comune di CP_1
Marcaria con la pubblica via strada provinciale via Contrargine Nord, previa eventuale identificaIOne catastale dell'area in questione ai fini della successiva trascriIOne dell'emanando provvedimento, con ogni consequenziale ed opportuno provvedimento e con ordine di trascriIOne dell'emananda sentenza presso i registri immobiliari.
- In via sia subordinata, accertata l'interclusione del fondo di proprietà del convenuto
, ut supra, di cui al fg 70 mapp. 20-32-49 Catasto Comune di Marcaria, Controparte_3 costituire ex artt. 1031, 1032 e 1051 c.c. il diritto di servitù coattiva di passo pedonale e carraio con ogni mezzo ed anche con mezzi agricoli (cfr mappa doc. 1 di parte attrice) lungo la capezzagna di circa m. 4/5 di larghezza e 170 m di lunghezza, corrente sul fg. 70 mapp. n. 158 Catasto Comune di Marcaria e confinante col mapp. n. 48 (ambedue di proprietà della attrice e che consente di congiungere la Parte_3 proprietà del convenuto di cui al fg 70 mapp. 20-32-49 Catasto Comune di CP_1
Marcaria con la pubblica via strada provinciale via Contrargine Nord, come già attualmente utilizzato, previa eventuale identificaIOne catastale dell'area in questione ai fini della successiva trascriIOne dell'emanando provvedimento, con ogni consequenziale ed opportuno provvedimento e con ordine di trascriIOne dell'emananda sentenza presso i registri immobiliari.
- In ogni caso, condannarsi parte attrice al rimborso a favore della parte convenuta delle spese, competenze ed onorari di causa, ivi compreso il rimborso forfettario al 15 %. Spese rifuse”
pagina 3 di 12 Concisa esposiIOne dei motivi di fatto e diritto della domanda
1. Parte attrice ( , nel prosieguo), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, ha agito in giudiIO allegando:
- di essere proprietaria dei fabbricati censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Marcaria al foglio n.70, mappale n.48, sub.3, sub.4, sub.5, sub.6 e sub.7 e degli adiacenti terreni agricoli censiti al Catasto Terreni al foglio n.70, mappali nn. 40, 158 e 160;
- che il convenuto è pieno proprietario dei terreni agricoli, confinanti con CP_1 il mappale n. 48 di proprietà della , identificati al Catasto Terreni al foglio Parte_2
n.70, mappali nn. 20, 32 e 49;
- che il convenuto, entrando dalla strada provinciale via Contrargine Nord, per raggiungere i fondi posti sui mappali nn.20, 32 e 49, transita illegittimamente e senza alcun titolo, con mezzi agricoli e a piedi, sullo stradello sterrato che corre in fregio ai fabbricati della lungo il mappale n. 158 e a confine con il mappale n. 48, entrambi di Parte_2 proprietà della parte attrice, per poi vuotare nel mappale n. 49, senza che esista alcuna servitù di passaggio gravante sul fondo attoreo a favore di quello di proprietà del convenuto.
Ciò posto, ha chiesto accertarsi l'inesistenza di una servitù di passaggio gravante sui propri fondi a favore di quelli di proprietà del convenuto e, solo in estremo subordine, ha chiesto la determinaIOne di una indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c., in caso di costituIOne di servitù coattiva.
2. Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree, formulando domanda riconvenIOnale di accertamento di intervenuta usucapione della servitù e, in subordine, di costituIOne di servitù coattiva, stante l'interclusione dei propri fondi.
In particolare, il convenuto ha allegato:
- di essere divenuto proprietario esclusivo dei fondi di cui è causa in forza di atto di divisione del 16.12.1995, a rogito del notaio Dott. (n. rep 17.743 e n. racc. Per_1
4.690), con cui sono stati divisi tra lo stesso convenuto e i di lui fratelli gli immobili a essi pervenuti a seguito di successione, in morte del padre apertasi in data Persona_2
14.12.1988;
- di esercitare ininterrottamente, in proprio o tramite soggetti incaricati, il passaggio sullo stradello di cui è causa per accedere al proprio fondo, a piedi e con mezzi agricoli, da oltre vent'anni, avendo dunque acquisito il diritto di servitù per usucapione ex artt. 1031, 1032 e 1158 c.c., non essendovi mai stato alcun ostacolo da parte dell'odierna attrice o dai danti causa di questa;
pagina 4 di 12 - che comunque ad oggi il fondo è intercluso, dunque, in caso di rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione, dovrà imporsi la servitù di passaggio coattiva a carico dei fondi di proprietà attorea, ai sensi degli artt. 1051 ss c.c.
3. All'esito dell'istruttoria, espletata mediante acquisiIOne documentale, escussione dei testi ammessi e CTU volta ad accertare lo stato dei luoghi, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come indicate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
4. Sulla fondatezza della domanda riconvenIOnale di costituIOne della servitù di passaggio per usucapione
5. La questione deve essere decisa sulla base della ragione più liquida.
Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 693/2024), è da ritenere che l'ordine di trattaIOne delle questioni, stabilito dall'art. 276 c. 2 c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U. 11799/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U. 9936/2014; Cass. 30745/2019; Cass. 363/2019; Cass. 12002/2014).
Ciò, in special modo, “con riferimento a scenari nei quali la “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, presenta, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definiIOne del giudiIO” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizza per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
5 - Sentenza
n. 11458 del 11/05/2018; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere definiIOne del giudiIO e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono essere toccati. L'applicaIOne del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinaIOne logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definiIOne del giudiIO, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definiIOne – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.” (di recente in termini Cass. 693/2024).
6. Orbene, nel caso di specie, appare fondata e dirimente la domanda riconvenIOnale formulata dal convenuto, con conseguente rigetto o assorbimento delle ulteriori domande formulate, in via principale, dagli attori e in via subordinata dallo stesso convenuto.
7. Va premesso che ai sensi dell'art. 1031 c.c. le servitù prediali, consistenti nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1028 c.c.), possono essere costituite coattivamente, volontariamente (per contratto o pagina 5 di 12 per testamento ex art. 1058 c.c.) oppure per usucapione, oltre che per destinaIOne del padre di famiglia.
L'art. 1061 c.c. precisa, inoltre, che le servitù non apparenti, ossia che non abbiano opere visibili e permanenti destinate al loro eserciIO, non possono acquistarsi per usucapione.
8. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il requisito dell'apparenza di una servitù non consista solo nell'esistenza di segni visibili e di opere permanenti, ma richieda che queste ultime, come mezzo necessario all'eserciIO della servitù medesima, siano, nello stesso tempo, un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente o, in altri termini, obiettivamente destinate al suo eserciIO (Cass. 11834/2021, Cass. 10861/2007; Cass. 2994/2004; Cass. 1043/2001).
È necessario, in breve, che le opere siano tali da rendere manifesto che non si tratti di un'attività compiuta in via precaria, ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù (Cass. 13198/1999), senza che, dunque, opere meramente provvisorie e contingenti possano condurre all'acquisto del diritto (Cass. 1456/1995; Cass. 11020/1991).
Ancora, la visibilità delle opere dev'essere verificata caso per caso e deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivoca espressione di una precisa funIOne, per cui non è necessaria la visibilità di tutta l'opera, bastando qualsiasi segno visibile idoneo a far supporre l'esistenza dei presupposti per la nascita della servitù (Cass. 24856/2014; Cass. 3441/1990), con segni visibili da un punto di osservaIOne non necessariamente coincidente col fondo servente ma tali da farne presumere la conoscenza da parte del suo proprietario
(Cass. 24401/2014; Cass. 3472/1989).
In particolare, sul tema della servitù di passaggio, la giurisprudenza di legittimità considera apparente la servitù esercitata attraverso il tracciato visibile di un sentiero (Cass. 6207/1998; Cass. 1912/1987), anche formatosi per effetto del naturale calpestio (Cass.
12362/2009; Cass. 3076/2005; Cass. 8736/2001; Cass. 8467/2001; Cass. 14220/1999; C.
8633/1998; C. 4265/1996), sebbene non sia sufficiente la semplice esistenza di una strada sul fondo di cui si allega l'asservimento, occorrendo anche che essa mostri chiaramente di essere stata realizzata allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante (Cass. 11834/2021; Cass. 7004/2017; Cass. 15869/2006; Cass. 8039/2004; Cass.
2994/2004).
Infine, in tema di servitù discontinue, quale quella di passaggio, la giurisprudenza ha evidenziato come l'eserciIO saltuario non sia di ostacolo a configurarne il possesso,
“dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relaIOne di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzaIOne non continuativa quando possa ritenersi
pagina 6 di 12 che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore” (Cass. 9626/2024; Cass. 13700/2011; Cass. 3076/2005).
9. Fatta tale premessa giuridica, venendo al merito, non v'è dubbio che la servitù vantata dalla convenuta possa considerarsi apparente, non solo alla luce della documentaIOne versata in atti, ma finanche a seguito degli accertamenti demandati al CTU nominato nel corso del giudiIO.
10. In primo luogo, il percorso della servitù di passaggio risulta infatti visibile e assolutamente ben definito sulla base della documentaIOne versata in atti.
Il percorso dello stradello, in tutta la sua lunghezza, è infatti visibile già dalle mappe satellitari risalenti al 2022 (doc. 6 fascicolo attoreo) e dalle immagini estratte da Google
Maps risalenti al novembre 2011 (doc. 6 bis fascicolo attoreo) prodotte da parte attrice in allegato all'atto di citaIOne, dalle ulteriori fotografie e dalle immagini satellitari prodotte in atti, sempre dall'attrice, in allegato alla prima memoria istruttoria (doc. 21 e 22 fascicolo attoreo), oltre che dalle ortofoto e dalle immagini satellitari prodotte da parte convenuta in allegato alla comparsa e risalenti al 1975, 1998, 2003, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
e 2022 (docc. da 4 a 13 fascicolo convenuto).
11. In secondo luogo, il fatto che lo stradello sia visibile e definito emerge anche dalla descriIOne dello stato dei luoghi e dalle immagini raccolte a seguito di sopralluogo dal
CTU, geom. nominato nel corso del presente procedimento, come emergenti Persona_3 dall'elaborato peritale depositato in atti data 25.11.2024.
In particolare, la consulenza ha accertato come siano riscontrabili “con evidenza i segni visibili del passaggio sulla capezzagna o cavedagna, che come risaputo è una striscia di terreno non coltivata, generalmente situata ai margini di un campo o tra diversi appezzamenti agricoli, utilizzata come passaggio per macchinari, veicoli agricoli o per il transito di persone. Viene mantenuta libera da coltivaIOni per permettere l'accesso alle colture e facilitare le operaIOni agricole, come l'aratura, la semina, la raccolta o la manutenIOne delle colture.”, precisando come lo stradello, nel caso di specie, abbia “una lunghezza di circa m 158,70, misurati dal ciglio strada (misura battuta dalla striscia bianca della via Contrargine nord) fino a raggiungere lo spigolo della recinIOne mapp. 48. Dallo spigolo ci sono all'incirca altri 13 metri sino all'iniIO della coltivaIOne che all'epoca del sopralluogo era soia. La capezzagna (comprensiva delle banchine inerbite) ha una larghezza, misurata in due punti della stradella campereccia che varia dai 6,20 ai 7,20 metri, misurati dal muro di recinIOne. La carreggiata vera e proprio, all'incirca dove sono visibili i segni del transito varia da m 2,1 a m 2,50.” (cfr. pag. 6 ss CTU in atti).
12. Ciò posto, il fatto che lo stradello consenta e abbia consentito in passato anche l'accesso, dal suo lato sinistro, a un fondo di proprietà attorea - circostanza ammessa finanche dal convenuto, in sede di interpello - non esclude affatto che esso sia destinato pagina 7 di 12 oggettivamente, in modo assolutamente non equivoco, all'accesso dalla strada provinciale al fondo di proprietà del convenuto, di cui è causa.
Se è vero, infatti, che da alcune delleortofoto prodotte in atti si evincono i segni dei mezzi agricoli lasciati sul terreno, che, verso la fine dello stradello, deviano verso fondo di cui al mappale n.158 (di proprietà attorea), da tutte le immagini satellitari e non prodotte in atti sono parimenti ben visibili, fin dalle ortofoto più risalenti (cfr. doc. 4 fascicolo convenuto e
21 fascicolo attoreo), i chiari segni di come lo stradello prosegua ben oltre la predetta deviaIOne verso il fondo attoreo (identificato al mappale 158) e finisca, dall'altro lato, per vuotare sul fondo del convenuto.
13. Non può dunque esservi ragionevole dubbio che vi siano segni visibili che, da un lato, fanno ritenere apparente la servitù di passaggio;
dall'altro, fanno ritenere che lo stradello avesse (e abbia tutt'ora) lo scopo di dare accesso, attraverso il fondo di proprietà degli attori, a quello retrostante di proprietà dei convenuti.
14. Ciò detto in merito all'apparenza e all'astratta usucapibilità della servitù di passaggio, il Tribunale ritiene che parte convenuta abbia idoneamente provato l'esistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione, in concreto, della servitù di passaggio.
I testimoni indicati dal convenuto hanno infatti confermato il passaggio pacifico, continuo e indisturbato del convenuto e dei suoi aventi causa, tra cui anche terzisti incaricati dallo stesso convenuto, per oltre venti anni.
15. In particolare, il teste affittuario del fondo di proprietà del convenuto Testimone_1 dal 2017, ha confermato di essere sempre passato dallo stradello di cui è causa, fin dal 2016 quando la prima volta si è recato in loco come contoterzista, per accedere al fondo del convenuto, precisando come, attualmente, quello sia l'unico accesso al fondo e di aver visto spesso lo stesso convenuto, il fratello (prima della sua morte) e altri incaricati dal convenuto accedervi, senza che, quantomeno dal 2016, sia stato mai impedito il passaggio
(cfr. verbale udienza 17.04.2024).
Anche il teste nipote del convenuto, ha confermato che lo stradello viene Persona_2 utilizzato da ben oltre trent'anni, a far data almeno dagli anni '80, per accedere al fondo oggi di proprietà dello IO.
Il teste ha testualmente dichiarato: “non mi risulta che oggi ci siano altri accessi per accedere alle terre di mio IO. In passato si poteva accedere da nord, dall' Pt_4
, da un ponte che non c'è più. Il ponte si è degradato via via, sono almeno dieci
[...] anni che è diventato sempre meno agibile. Ricordo che andai con PÀ a mettere picchetti
e il nastro bianco e rosso perché era una situaIOne di pericolo, forse era il 2012, 2013 o
2014. ADR prima era utilizzato da mio padre e da noi per coltivare i fondi di mio IO , CP_1 quelli che si trovano dietro alla , ma anche per andare a coltivare altri fondi che Pt_2
pagina 8 di 12 avevamo altrove, a Cesole e a Canicossa, in queste occasioni passavamo dal ponte, poi dalla capezzagna che passa sui fondi attualmente di IO e poi dallo stradello che CP_1 corre sul mappale della , giungendo su via Contrargine. Questo avveniva anche in Pt_2 auto negli anni 80 e 90. Prima del 2012 o 2013 si poteva ancora passare con dei mezzi sul ponte e quindi sulla che veniva da nord, ADR Veniva utilizzato Parte_5 indifferentemente lo stradello sul fondo della o questo stradello, in base alla Pt_2 comodità, non c'era uno stradello che si usasse più o meno dell'altro.”, aggiungendo ancora: “mio padre (il fratello del convenuto, n.d.r.) ha sempre coltivato il fondo (oggi di proprietà del convenuto, n.d.r.), penso che abbia aperto la partita IVA negli anni '70, da quando sono nato io comunque l'ha sempre coltivato lui. E' sempre passato dallo stradello sul mappale della Latteria per accedervi. Poi è stato affittato da mio IO a Testimone_1 che è sempre passato di lì. ADR ci sono stati anche altri contoterzisti che coltivavano il fondo di IO , per esempio non so dire gli anni, forse negli anni '90 fino al 2012 CP_1 Per_4 forse, quando era necessario in base alle coltivaIOni. In questi casi i camion sceglievano la strada più corta, che passava dalla , ad esempio quando coltivavamo la Pt_2 barbabietola, per andare allo zuccherificio. Alla necessità si usava lo stradello sul fondo della , anche se c'era anche l'altro stradello. In base alla comodità si usava Pt_2 indifferentemente l'uno o l'altro. Va detto che utilizzando il ponte si accedeva alla nostra
e bisognava passare per la corte di casa nostra, quindi si evitava a volte Parte_4 di passarci per evitare di sporcare la corte” (cfr. verbale udienza 17.04.2024).
16. Le dichiaraIOni dei predetti testi, che appaiono del tutto puntuali, attendibili, dettagliate e coerenti, trovano altresì riscontro nelle immagini in atti, già ampiamente citate, che risalgono al 1975 e coprono un ampio lasso temporale (fino al 2024), da cui emergono evidenti segni di mezzi, agricoli e non, lungo la capezzagna, che, come visto, conducono non solo al fondo di cui al mappale n. 158 di proprietà degli attori, ma anche a quello retrostante l'edificio della , di proprietà del convenuto. Parte_2
17. A ciò si aggiunga che è pacifico e non contestato – trattandosi di circostanza ammessa finanche dagli attori in sede di comparsa conclusionale (cfr. pag 6) oltre che risultante dall'assunIOne delle prove orali - che almeno dal 2012/2013 non è stato più possibile accedere al fondo di proprietà del convenuto da nord, sicché quantomeno nell'ultimo decennio lo stradello di cui è causa è stato, di fatto, l'unico accesso al proprio fondo per il convenuto, che tramite contoterzisti o affittuari lo sempre coltivato, circostanza anch'essa pacifica.
18. Ciò rende peraltro poco verosimili, quantomeno con riferimento alle dichiaraIOni relative al periodo successivo al 2012/2013, le dichiaraIOni dei testi indicati dai convenuti, che peraltro – a ben vedere - non sconfessano integralmente le dichiaraIOni di testi attorei.
Invero, il fatto che i testi indicati dai convenuti, che hanno lavorato a vario titolo e in vari periodi nella – essendo dunque verosimilmente occupati nelle proprie Parte_2 incombenze lavorative nel corso della giornata - abbiano dichiarato di non aver mai notato pagina 9 di 12 nessuno transitare dallo stradello di cui è causa per accedere al fondo retrostante l'edificio della , di proprietà del convenuto, se, da un lato, appare poco credibile alla Parte_2 luce del fatto pacifico che lo stradello fosse di fatto l'unico accesso al fondo, quantomeno per i mezzi agricoli, dal 2012/2013 in poi, dall'altro non esclude affatto che ciò avvenisse, in modo più o meno saltuario, senza che i testimoni lo notassero.
Infatti, l'utilizzo anche non continuativo del passaggio è connaturato alla natura discontinua della servitù e la circostanza che il passaggio possa essere stato utilizzato in modo incostante, anche, in determinati periodi, in alternativa ad altre vie d'accesso al fondo, o possa essere stato finanche dismesso per alcuni periodi, non appare comunque idonea a escludere l'intervenuta usucapione, dovendosi aderire a condivisibile (già citata) giurisprudenza per cui “la relaIOne di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzaIOne non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore” (Cass. 9626/2024; Cass. 13700/2011; Cass. 3076/2005).
19. Considerato quanto emerso dall'istruttoria, appare superflua l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie non ammesse, sulle quali parte attrice ha insistito finanche in sede di precisaIOne delle conclusioni.
20. Ancora, appare del tutto irrilevante ai fini del decidere il fatto che il convenuto non risieda anagraficamente negli immobili di cui è causa e non risulti titolare di mezzi agricoli, essendo del tutto verosimile, come peraltro emerso dall'assunIOne delle prove orali, che egli abbia fatto ricorso a terzisti o affittuari, in ogni caso soggetti dallo stesso incaricati, per la lavoraIOne dei propri fondi, avendo questi transitato, dunque, per conto del convenuto, sullo stradello di cui è causa.
21. Alla luce di tutto quanto esposto, risulta dunque ampiamente provato che il convenuto abbia esercitato la servitù di passaggio in modo pubblico, pacifico e non contestato, continuativo e non interrotto, per oltre 20 anni, ossia almeno dagli anni '70 e fino al 2022, con conseguente costituIOne per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo identificato al Catasto Terreni del Comune di Marcaria al Foglio 70 mapp. 20-32-49 di proprietà del convenuto e gravante sul fondo attoreo identificato al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 70 mapp. n. 158, confinante col mapp. n. 48, lungo la capezzagna di circa m. 5 di larghezza e 170 m di lunghezza che collega il fondo di proprietà del convenuto con la strada provinciale via Contrargine Nord, come rappresentata nell'elaborato grafico di cui al doc. 5 allegato alla CTU in atti.
22. L'accoglimento della domanda riconvenIOnale del convenuto comporta, inevitabilmente, il rigetto delle domande di negatoria servitutis e di condanna dell'attore al pagamento di indennizzi di sorta ai sensi dell'art. 1053 c.c., posto che tale norma opera esclusivamente nei casi di servitù di passaggio coattive, nonché l'assorbimento della pagina 10 di 12 domanda di costituIOne coattiva della servitù di passaggio formulata in via riconvenIOnale e subordinata da parte convenuta.
23. Appare infine opportuno evidenziare come sia totalmente irrilevante, alla luce dell'accoglimento della domanda riconvenIOnale del convenuto e comunque ai fini di cui è causa, la convenIOne stipulata dall'odierna attrice con soggetti terzi (in particolare la confinante Soc. Agr. allevamenti Impero s.r.l.), totalmente estranei al presente giudiIO, che consentirebbero all'odierno convenuto il passaggio dai propri fondi per accedere alla via pubblica;
con ciò, appare del tutto infondata l'ulteriore richiesta, peraltro tardiva, di estensione del contraddittorio nei confronti della Soc. Agr. Allevamenti Impero s.r.l., formulata da parte attrice.
24. Sulle spese
25. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico degli attori in solido.
26. Esse sono liquidate come in dispositivo in applicaIOne dei valori previsti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia – calcolato moltiplicando il reddito dominicale dei fondi serventi, pari a complessivi Euro 251,82, per cinquanta, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. - e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento.
27. Sono infine poste in via definitiva a carico degli attori le spese di CTU, già liquidate come in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composiIOne monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed ecceIOne assorbita e disattesa, così giudica:
1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte del convenuto
[...] del diritto di servitù di passo pedonale e carraio, con ogni mezzo e anche con CP_1 mezzi agricoli, a favore dei fondi identificati al Catasto Terreni del Comune di Marcaria al
Foglio 70 mappali 20, 32 e 49 di proprietà del convenuto e gravante sul fondo attoreo identificato al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 70 mappale n. 158, confinante col mappale n. 48, lungo la capezzagna di circa m. 5 di larghezza e 170 m di lunghezza che collega il fondo di proprietà del convenuto con la strada provinciale via Contrargine Nord, meglio rappresentata nell'elaborato grafico di cui al doc. 5 allegato alla CTU in atti.
2) rigetta le domande attoree;
3) dichiara tenuta e condanna l'attrice Parte_2
pagina 11 di 12 a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si Parte_2 CP_1 liquidano in Euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell'attrice Parte_2 le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto;
[...]
5) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascriIOne della sentenza passata in giudicato nei competenti RR.II.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Mantova, 27.05.2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
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