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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1260/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
, (C.F. , nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
Ricorrente
E
, (C.F. ), nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
Ricorrente
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonina Alonzo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Custonaci, in via Mons. Rizzo n. 18, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando: - di aver contratto matrimonio in data 23.10.2023, in Trapani, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 55, parte I, Ufficio I, dell'anno 2023; - che, dall'unione coniugale non sono nati figli;
che entrambi i coniugi sono economicamente autonomi e indipendenti;
che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “
1) I coniugi vivranno separati impegnandosi ad un comportamento di reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) I coniugi avranno, facoltà di richiedere separatamente eventuali passaporti, intendendosi manifestato in tal senso, ora per allora, il loro reciproco ed incondizionato consenso”.
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in Trapani Controparte_1
il 23.10.2023, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 55, parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2023, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 23.09.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 3.2.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1260/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
, (C.F. , nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
Ricorrente
E
, (C.F. ), nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
Ricorrente
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonina Alonzo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Custonaci, in via Mons. Rizzo n. 18, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando: - di aver contratto matrimonio in data 23.10.2023, in Trapani, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 55, parte I, Ufficio I, dell'anno 2023; - che, dall'unione coniugale non sono nati figli;
che entrambi i coniugi sono economicamente autonomi e indipendenti;
che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “
1) I coniugi vivranno separati impegnandosi ad un comportamento di reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) I coniugi avranno, facoltà di richiedere separatamente eventuali passaporti, intendendosi manifestato in tal senso, ora per allora, il loro reciproco ed incondizionato consenso”.
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in Trapani Controparte_1
il 23.10.2023, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 55, parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2023, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 23.09.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 3.2.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo