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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'odierna udienza, , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 875\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. L. Nunziata, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia.
E
, in persona del legale rappr.te p.t. Controparte_1
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16\2\22 la ricorrente ha inteso impugnare la cartella di pagamento n. 07120190136817450000, notificata l' 8\1\22, con la quale le è stato richiesto il pagamento di complessivi € 168,76 a titolo di contributo integrativo per l'anno 2012.
La ricorrente ha dedotto la non debenza della somma per mancata notifica dell' atto presupposto, per alcuni difetti di contenuto dell'atto nonché la prescrizione del diritto alla riscossione.
L' si è costituita in giudizio, mentre alcuna costituzione v'è stata per la . CP_2 CP_1
Previo rituale avviso di trattazione scritta della causa e deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa.
Questione dirimente ai fini decisori è quella attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio in relazione alla legittimazione passiva. Anzitutto (cfr. Cass. N° 18522\2011) deve chiarirsi, proprio in merito alla legittimazione passiva, che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro l' intimazione di pagamento ( recte cartella di pagamento) per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore, in quanto titolare del credito ed a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa.
Va osservato che nel caso di specie la ricorrente, in uno ad altre questioni di carattere formale in quanto relative alla regolarità dell'atto e pertanto inammissibili perché proposte oltre il termine decadenziale snacito dall'art. 617 c.p.c., eccepisce espressamente l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla , deducendo di averne avuto contezza solo CP_1
con la notifica dell'impugnata cartella di pagamento.
E' dedotta, pertanto, una questione di merito che attiene alla stessa pretesa di pagamento , che, in quanto tale, vede come imprescindibile contraddittore l'ente impositore, che non risulta costituito in giudizio.
La mancata costituzione è però ascrivibile alla ricorrente, che non ha dato prova di rituale notifica dell'atto introduttivo della presente fase, né ha richiesto autorizzazione in tal senso.
Sono noti a questo giudicante gli interventi delle corti di merito e di quella di legittimità sulla possibilità che nelle controversie quale quella in esame la parte possa essere rimessa in termini per provvedere alla notifica dell'atto introduttivo, ma essi non sono attinenti al caso.
Innanzitutto va ricordato che nel processo del lavoro la fase della “editio actionis”, concretantesi nel ricorso, va distinta dalla fase della “vocatio in ius”, di cui è esplicazione il decreto di fissazione d'udienza e costituiscono entrambe l'atto introduttivo;
ciò a differenza di quanto avviene con i procedimenti incardinati con citazione, nei quali le due fasi sono entrambe contenute in un unico atto.
In ogni caso il rinnovo della notifica dell'atto può avvenire qualora vi sia esplicita richiesta in tal senso, che, nel caso di specie, non è stata mai avanzata nel corso del giudizio.
Tale soluzione è del resto in linea con l'art. 111 2^ c. Costituzione nell'ottica del giusto processo e di una sua ragionevole durata.
Aderendo ad un'opposta intepretazione si configirerebbe una non prevista, ed anzi vietata, dilatazione dei tempi processuali, rimessi alla pura e semplice iniziativa delle parti.
Né può configurarsi nel caso di specie un'ipotesi di litisconsozio necessario, che, in quanto tale, obbliga il giudice a disporre la sua integrazione ex art. 102 2^ c. c.p.c. Dette ipotesi sono quelle sancite ex lege e, in quanto tali, non sono applicabili se non espressamente previste.
Con il ricorso s'è eccepita sia una questione di merito, quella relativa alla prescrizione della pretesa contributiva, sia altre relative a difetti formali dell'atto e tutte vedono quale indispensabile contraddittore l'ente titolare della pretesa stessa, cioè la . CP_1
Infatti del tutto inidonea, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, risulta la notifica degli atti introduttivi ad indirizzo pec ( assolutamente Email_1
inconferente, atteso che la pec istituzionale della , abilitata alla ricezione degli atti CP_1
giudiziari risulta essere: Email_2
In definitiva la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione determina l'improcedibilità del giudizio e tale preliminare esame esonera il giudice dall'analisi degli altri motivi d'impugnazione.
Le competenze di lite vanno interamente compensate tra le parti costituite, attesa la natura puramente procedimentale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- dichiara il ricorso improcedibile
- nulla per le spese.
Così deciso in Nola, 14\1\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'odierna udienza, , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 875\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. L. Nunziata, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia.
E
, in persona del legale rappr.te p.t. Controparte_1
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16\2\22 la ricorrente ha inteso impugnare la cartella di pagamento n. 07120190136817450000, notificata l' 8\1\22, con la quale le è stato richiesto il pagamento di complessivi € 168,76 a titolo di contributo integrativo per l'anno 2012.
La ricorrente ha dedotto la non debenza della somma per mancata notifica dell' atto presupposto, per alcuni difetti di contenuto dell'atto nonché la prescrizione del diritto alla riscossione.
L' si è costituita in giudizio, mentre alcuna costituzione v'è stata per la . CP_2 CP_1
Previo rituale avviso di trattazione scritta della causa e deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa.
Questione dirimente ai fini decisori è quella attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio in relazione alla legittimazione passiva. Anzitutto (cfr. Cass. N° 18522\2011) deve chiarirsi, proprio in merito alla legittimazione passiva, che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro l' intimazione di pagamento ( recte cartella di pagamento) per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore, in quanto titolare del credito ed a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa.
Va osservato che nel caso di specie la ricorrente, in uno ad altre questioni di carattere formale in quanto relative alla regolarità dell'atto e pertanto inammissibili perché proposte oltre il termine decadenziale snacito dall'art. 617 c.p.c., eccepisce espressamente l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla , deducendo di averne avuto contezza solo CP_1
con la notifica dell'impugnata cartella di pagamento.
E' dedotta, pertanto, una questione di merito che attiene alla stessa pretesa di pagamento , che, in quanto tale, vede come imprescindibile contraddittore l'ente impositore, che non risulta costituito in giudizio.
La mancata costituzione è però ascrivibile alla ricorrente, che non ha dato prova di rituale notifica dell'atto introduttivo della presente fase, né ha richiesto autorizzazione in tal senso.
Sono noti a questo giudicante gli interventi delle corti di merito e di quella di legittimità sulla possibilità che nelle controversie quale quella in esame la parte possa essere rimessa in termini per provvedere alla notifica dell'atto introduttivo, ma essi non sono attinenti al caso.
Innanzitutto va ricordato che nel processo del lavoro la fase della “editio actionis”, concretantesi nel ricorso, va distinta dalla fase della “vocatio in ius”, di cui è esplicazione il decreto di fissazione d'udienza e costituiscono entrambe l'atto introduttivo;
ciò a differenza di quanto avviene con i procedimenti incardinati con citazione, nei quali le due fasi sono entrambe contenute in un unico atto.
In ogni caso il rinnovo della notifica dell'atto può avvenire qualora vi sia esplicita richiesta in tal senso, che, nel caso di specie, non è stata mai avanzata nel corso del giudizio.
Tale soluzione è del resto in linea con l'art. 111 2^ c. Costituzione nell'ottica del giusto processo e di una sua ragionevole durata.
Aderendo ad un'opposta intepretazione si configirerebbe una non prevista, ed anzi vietata, dilatazione dei tempi processuali, rimessi alla pura e semplice iniziativa delle parti.
Né può configurarsi nel caso di specie un'ipotesi di litisconsozio necessario, che, in quanto tale, obbliga il giudice a disporre la sua integrazione ex art. 102 2^ c. c.p.c. Dette ipotesi sono quelle sancite ex lege e, in quanto tali, non sono applicabili se non espressamente previste.
Con il ricorso s'è eccepita sia una questione di merito, quella relativa alla prescrizione della pretesa contributiva, sia altre relative a difetti formali dell'atto e tutte vedono quale indispensabile contraddittore l'ente titolare della pretesa stessa, cioè la . CP_1
Infatti del tutto inidonea, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, risulta la notifica degli atti introduttivi ad indirizzo pec ( assolutamente Email_1
inconferente, atteso che la pec istituzionale della , abilitata alla ricezione degli atti CP_1
giudiziari risulta essere: Email_2
In definitiva la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione determina l'improcedibilità del giudizio e tale preliminare esame esonera il giudice dall'analisi degli altri motivi d'impugnazione.
Le competenze di lite vanno interamente compensate tra le parti costituite, attesa la natura puramente procedimentale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- dichiara il ricorso improcedibile
- nulla per le spese.
Così deciso in Nola, 14\1\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano