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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13400/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'avv. PORTA GRAZIA, in forza di Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato dall' avv. RIGGI CHRISTIAN, in Controparte_1 P.IVA_1
forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale.
CONCLUSIONI
Pt_1
“Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera impugnata, presa dall'assemblea condominiale del 10/04/2024, per i motivi già dedotti nell'atto di citazione e nella precedente istanza di mediazione, con vittoria delle spese e competenze della fase di mediazione pagina 1 di 6 obbligatoria, comprese quelle per la rappresentanza e difesa obbligatorie per essa, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio”.
Controparte_1
“- Acclarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere ante causam, essendo la delibera impugnata stata revocata in data 17.06.2024, dichiarare la domanda attorea inammissibile per assoluta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di parte attrice;
- In ogni caso, rigettare nel merito la domanda attorea, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa.
- Con vittoria delle spese e competenze di causa del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Christian Riggi, che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
impugna la delibera assunta in data 10.4.2024 dall'assemblea del Parte_1
convenuto con cui sono stati approvati il bilancio consuntivo 2023 e il bilancio preventivo CP_1
2024. A fondamento dell'impugnazione deduce i seguenti motivi di invalidità:
1) mancanza del registro di contabilità e del riepilogo finanziario nel rendiconto impugnato;
2) mancanza dell'indicazione delle questioni pendenti e dei rapporti in corso nella nota sintetica illustrativa;
3) addebito al ricorrente delle somme per il pagamento dell'amministratore in carica anteriormente al 2019;
4) errata imputazione delle spese per il consumo dell'acqua, non ripartite per millesimi ma per persone suppostamente presenti nell'appartamento del ricorrente;
5) errato conteggio delle persone presenti nell'appartamento del ricorrente
6) ripartizione a carico del ricorrente delle spese per il pagamento del suo stesso avvocato e dell'avvocato del condominio nella causa n. 1305/2023 Tribunale di Torino, vinta dal ricorrente con spese a carico del condominio soccombente;
7) mancato accredito della somma di euro 106,87 promesse in accredito dal difensore del condominio nella causa n. 11591/2023 Tribunale di Torino. pagina 2 di 6 L'attore rappresenta che “A seguito della notifica dell'istanza di mediazione il CP_1
convenuto indiceva un'assemblea per il giorno 18/06/2024, antecedente all'incontro fissato dal mediatore per il giorno successivo 19/06/2024, nella quale si dichiarava testualmente: “senza nulla riconoscere e al solo fine di evitare inutili spese revoca la delibera assembleare del 10/04/2024…””.
Sostiene che tale revoca non fa venir meno la materia del contendere “perché fatta al solo scopo di far ricadere unicamente sulla parte istante le spese della mediazione, senza nulla riconoscere”.
Il : Controparte_1
- eccepisce preliminarmente la cessazione della materia del contendere, poiché la delibera di approvazione dei bilanci è stata revocata dall'assemblea del 17.6.24;
- eccepisce l'incompetenza per valore del Tribunale rispetto alla domanda volta a ottenere il pagamento delle spese di mediazione (questa eccezione è stata rinunciata a seguito della precisazione della domanda attorea);
- eccepisce la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto (anche questa eccezione non è stata riproposta nelle conclusioni definitive rassegnate dal convenuto).
*
1. Va preliminarmente dato atto che oggetto della domanda non è il mero pagamento delle spese del procedimento di mediazione, ma è l'annullamento della delibera assunta dal CP_1
all'assemblea del 10.4.2024.
Considerato che
, con questa delibera, sono stati approvati i bilanci consuntivo 2023 e preventivo 2024, il valore della domanda supera la competenza per valore del
Giudice di Pace. E, infatti, l'eccezione di incompetenza sollevata in limine dal convenuto è stata rinunciata una volta precisata la domanda nei termini di cui sopra.
2.1 E' pacifico (doc. 3 convenuto) che il , all'assemblea del Controparte_2
17.6.2024 ha così deliberato: “Impugnazione delibera del 10/04/2024 da parte del signor e Pt_1
procedimento di mediazione instaurato dal sig. con fissazione del primo incontro al Pt_1
19.06/2024. Dopo aver preso contezza dei motivi di impugnazione esposti dall'amministratore,
l'assemblea, all'unanimità dei presenti, senza nulla riconoscere e al solo fine di evitare inutili spese, revoca la delibera assembleare del 10.04.2024 e, non occorrendo la partecipazione del CP_1
pagina 3 di 6 alla suindicata procedura di mediazione all'incontro del 19.06.2024, autorizza l'amministratore a limitarsi a comunicare l'intervenuta revoca al mediatore”.
2.2 L'attore contesta che questa delibera abbia comportato la cessazione della materia del contendere, perché – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito richiamate nelle memorie difensive del – la cessazione della materia del contendere, o la carenza, anche Pt_1
sopravvenuta, di interesse ad agire, sono ravvisabili solo quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal che impugna e non anche CP_1
quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio. Nel caso di specie, secondo l'attore, “è di tutta evidenza che la revoca deliberata dal
convenuto, espressamente motivata dall'assemblea condominiale “al solo fine di evitare CP_1
inutili spese” e “senza nulla riconoscere”, non ha affatto modificato la delibera impugnata in senso conforme a quanto dedotto dall'attore, non avendo sostituito ad essa nessuna deliberazione conforme alla legge. Si è, quindi, trattato di una revoca puramente strumentale allo scopo di non pagare le spese di mediazione, che non ha affatto eliminato la materia del contendere e l'interesse dell'attore ad ottenere il riconoscimento dell'illegittimità della delibera impugnata nei punti e per i motivi rilevati nell'atto di citazione”.
2.3 Questo giudice condivide i principi affermati dalla giurisprudenza richiamata dall'attore. E, proprio in applicazione di tali principi, ritiene che, nel caso di specie, al momento in cui è stata proposta la domanda in giudizio, la materia del contendere era già cessata e l'attore non poteva vantare alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla pronuncia richiesta. La domanda avanzata dal è volta a ottenere l'annullamento della delibera del 10.4.24. L'interesse tutelato Pt_1
dall'ordinamento giuridico è quello, del condomino, a evitare che l'assemblea adotti delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Il non ha, invece, un interesse CP_1
(giuridicamente tutelato) a che siano accertate e dichiarate in giudizio le potenziali ragioni di invalidità di una delibera che il non ha assunto. Ciò che il può chiedere, ai sensi dell'art. CP_1 CP_1
1137 c.c., è l'annullamento della delibera;
non un astratto accertamento di illegittimità. Ora, questo interesse del è interamente soddisfatto dalla successiva delibera con cui l'assemblea ha CP_1
revocato quella precedente. Non importano minimamente le ragioni (le motivazioni) per cui l'assemblea si è indotta a revocare la delibera. Ciò che conta è che quella delibera, contro la quale si pagina 4 di 6 appuntavano le censure di illegittimità del (sopra esposte ai punti da 1 a 7) non esiste più; né Pt_1
esistono, in particolare, il consuntivo dell'anno 2023 e il preventivo dell'anno 2024, poiché tali bilanci, pur se “predisposti” dall'amministratore, vengono giuridicamente a esistenza solo quando sono approvati dall'assemblea. La fattispecie, dunque, è ben diversa da quelle in cui l'assemblea, dopo aver revocato una delibera impugnata, nuovamente deliberi sul medesimo oggetto senza emendare le ragioni di illegittimità fatte valere dal condomino impugnante. Nel caso in esame, infatti, il non ha nuovamente approvato i bilanci contestati dal che, Controparte_2 Pt_1
quindi, sono stati “espunti” dall'ordinamento, in tal modo soddisfacendo integralmente l'interesse del che ne contestava la legittimità. CP_1
2.4 A riprova dell'insussistenza di un interesse ad agire in capo all'attore è sufficiente osservare che questi non potrebbe trarre alcuna concreta utilità da una pronuncia giudiziale di annullamento: sia perché una simile pronuncia non gli consentirebbe di ottenere nulla più di quanto già ha ottenuto, cioè l'eliminazione della delibera e dei bilanci con essa approvati;
sia perché una eventuale pronuncia di annullamento non impedirebbe al di deliberare nuovamente CP_1
l'approvazione di bilanci viziati (rendendo necessario un nuovo giudizio di impugnazione per far valere l'invalidità della nuova delibera).
2.5 Alla luce di queste considerazioni, e rilevato che la delibera era stata revocata dal ancor prima dell'incontro di mediazione del 19.6.24, la domanda del va CP_1 Pt_1
dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'attore. Esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 (come da ultimo modificata con D.M. 147/2022). Ai fini della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dallo scaglione di riferimento, si tiene conto dell'importanza del procedimento, della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi:
• fase di studio € 1.701
• fase introduttiva € 1.204
• fase di trattazione € 900
• fase decisoria € 1.500
E dunque in totale € 5.305, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera assembleare proposta dall'attore; condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del Parte_1
, liquidandole in € 5.305, oltre spese generali, IVA e CPA come per Controparte_1
legge.
Torino, 7 luglio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13400/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'avv. PORTA GRAZIA, in forza di Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato dall' avv. RIGGI CHRISTIAN, in Controparte_1 P.IVA_1
forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale.
CONCLUSIONI
Pt_1
“Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera impugnata, presa dall'assemblea condominiale del 10/04/2024, per i motivi già dedotti nell'atto di citazione e nella precedente istanza di mediazione, con vittoria delle spese e competenze della fase di mediazione pagina 1 di 6 obbligatoria, comprese quelle per la rappresentanza e difesa obbligatorie per essa, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio”.
Controparte_1
“- Acclarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere ante causam, essendo la delibera impugnata stata revocata in data 17.06.2024, dichiarare la domanda attorea inammissibile per assoluta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di parte attrice;
- In ogni caso, rigettare nel merito la domanda attorea, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa.
- Con vittoria delle spese e competenze di causa del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Christian Riggi, che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
impugna la delibera assunta in data 10.4.2024 dall'assemblea del Parte_1
convenuto con cui sono stati approvati il bilancio consuntivo 2023 e il bilancio preventivo CP_1
2024. A fondamento dell'impugnazione deduce i seguenti motivi di invalidità:
1) mancanza del registro di contabilità e del riepilogo finanziario nel rendiconto impugnato;
2) mancanza dell'indicazione delle questioni pendenti e dei rapporti in corso nella nota sintetica illustrativa;
3) addebito al ricorrente delle somme per il pagamento dell'amministratore in carica anteriormente al 2019;
4) errata imputazione delle spese per il consumo dell'acqua, non ripartite per millesimi ma per persone suppostamente presenti nell'appartamento del ricorrente;
5) errato conteggio delle persone presenti nell'appartamento del ricorrente
6) ripartizione a carico del ricorrente delle spese per il pagamento del suo stesso avvocato e dell'avvocato del condominio nella causa n. 1305/2023 Tribunale di Torino, vinta dal ricorrente con spese a carico del condominio soccombente;
7) mancato accredito della somma di euro 106,87 promesse in accredito dal difensore del condominio nella causa n. 11591/2023 Tribunale di Torino. pagina 2 di 6 L'attore rappresenta che “A seguito della notifica dell'istanza di mediazione il CP_1
convenuto indiceva un'assemblea per il giorno 18/06/2024, antecedente all'incontro fissato dal mediatore per il giorno successivo 19/06/2024, nella quale si dichiarava testualmente: “senza nulla riconoscere e al solo fine di evitare inutili spese revoca la delibera assembleare del 10/04/2024…””.
Sostiene che tale revoca non fa venir meno la materia del contendere “perché fatta al solo scopo di far ricadere unicamente sulla parte istante le spese della mediazione, senza nulla riconoscere”.
Il : Controparte_1
- eccepisce preliminarmente la cessazione della materia del contendere, poiché la delibera di approvazione dei bilanci è stata revocata dall'assemblea del 17.6.24;
- eccepisce l'incompetenza per valore del Tribunale rispetto alla domanda volta a ottenere il pagamento delle spese di mediazione (questa eccezione è stata rinunciata a seguito della precisazione della domanda attorea);
- eccepisce la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto (anche questa eccezione non è stata riproposta nelle conclusioni definitive rassegnate dal convenuto).
*
1. Va preliminarmente dato atto che oggetto della domanda non è il mero pagamento delle spese del procedimento di mediazione, ma è l'annullamento della delibera assunta dal CP_1
all'assemblea del 10.4.2024.
Considerato che
, con questa delibera, sono stati approvati i bilanci consuntivo 2023 e preventivo 2024, il valore della domanda supera la competenza per valore del
Giudice di Pace. E, infatti, l'eccezione di incompetenza sollevata in limine dal convenuto è stata rinunciata una volta precisata la domanda nei termini di cui sopra.
2.1 E' pacifico (doc. 3 convenuto) che il , all'assemblea del Controparte_2
17.6.2024 ha così deliberato: “Impugnazione delibera del 10/04/2024 da parte del signor e Pt_1
procedimento di mediazione instaurato dal sig. con fissazione del primo incontro al Pt_1
19.06/2024. Dopo aver preso contezza dei motivi di impugnazione esposti dall'amministratore,
l'assemblea, all'unanimità dei presenti, senza nulla riconoscere e al solo fine di evitare inutili spese, revoca la delibera assembleare del 10.04.2024 e, non occorrendo la partecipazione del CP_1
pagina 3 di 6 alla suindicata procedura di mediazione all'incontro del 19.06.2024, autorizza l'amministratore a limitarsi a comunicare l'intervenuta revoca al mediatore”.
2.2 L'attore contesta che questa delibera abbia comportato la cessazione della materia del contendere, perché – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito richiamate nelle memorie difensive del – la cessazione della materia del contendere, o la carenza, anche Pt_1
sopravvenuta, di interesse ad agire, sono ravvisabili solo quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal che impugna e non anche CP_1
quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio. Nel caso di specie, secondo l'attore, “è di tutta evidenza che la revoca deliberata dal
convenuto, espressamente motivata dall'assemblea condominiale “al solo fine di evitare CP_1
inutili spese” e “senza nulla riconoscere”, non ha affatto modificato la delibera impugnata in senso conforme a quanto dedotto dall'attore, non avendo sostituito ad essa nessuna deliberazione conforme alla legge. Si è, quindi, trattato di una revoca puramente strumentale allo scopo di non pagare le spese di mediazione, che non ha affatto eliminato la materia del contendere e l'interesse dell'attore ad ottenere il riconoscimento dell'illegittimità della delibera impugnata nei punti e per i motivi rilevati nell'atto di citazione”.
2.3 Questo giudice condivide i principi affermati dalla giurisprudenza richiamata dall'attore. E, proprio in applicazione di tali principi, ritiene che, nel caso di specie, al momento in cui è stata proposta la domanda in giudizio, la materia del contendere era già cessata e l'attore non poteva vantare alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla pronuncia richiesta. La domanda avanzata dal è volta a ottenere l'annullamento della delibera del 10.4.24. L'interesse tutelato Pt_1
dall'ordinamento giuridico è quello, del condomino, a evitare che l'assemblea adotti delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Il non ha, invece, un interesse CP_1
(giuridicamente tutelato) a che siano accertate e dichiarate in giudizio le potenziali ragioni di invalidità di una delibera che il non ha assunto. Ciò che il può chiedere, ai sensi dell'art. CP_1 CP_1
1137 c.c., è l'annullamento della delibera;
non un astratto accertamento di illegittimità. Ora, questo interesse del è interamente soddisfatto dalla successiva delibera con cui l'assemblea ha CP_1
revocato quella precedente. Non importano minimamente le ragioni (le motivazioni) per cui l'assemblea si è indotta a revocare la delibera. Ciò che conta è che quella delibera, contro la quale si pagina 4 di 6 appuntavano le censure di illegittimità del (sopra esposte ai punti da 1 a 7) non esiste più; né Pt_1
esistono, in particolare, il consuntivo dell'anno 2023 e il preventivo dell'anno 2024, poiché tali bilanci, pur se “predisposti” dall'amministratore, vengono giuridicamente a esistenza solo quando sono approvati dall'assemblea. La fattispecie, dunque, è ben diversa da quelle in cui l'assemblea, dopo aver revocato una delibera impugnata, nuovamente deliberi sul medesimo oggetto senza emendare le ragioni di illegittimità fatte valere dal condomino impugnante. Nel caso in esame, infatti, il non ha nuovamente approvato i bilanci contestati dal che, Controparte_2 Pt_1
quindi, sono stati “espunti” dall'ordinamento, in tal modo soddisfacendo integralmente l'interesse del che ne contestava la legittimità. CP_1
2.4 A riprova dell'insussistenza di un interesse ad agire in capo all'attore è sufficiente osservare che questi non potrebbe trarre alcuna concreta utilità da una pronuncia giudiziale di annullamento: sia perché una simile pronuncia non gli consentirebbe di ottenere nulla più di quanto già ha ottenuto, cioè l'eliminazione della delibera e dei bilanci con essa approvati;
sia perché una eventuale pronuncia di annullamento non impedirebbe al di deliberare nuovamente CP_1
l'approvazione di bilanci viziati (rendendo necessario un nuovo giudizio di impugnazione per far valere l'invalidità della nuova delibera).
2.5 Alla luce di queste considerazioni, e rilevato che la delibera era stata revocata dal ancor prima dell'incontro di mediazione del 19.6.24, la domanda del va CP_1 Pt_1
dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'attore. Esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 (come da ultimo modificata con D.M. 147/2022). Ai fini della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dallo scaglione di riferimento, si tiene conto dell'importanza del procedimento, della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi:
• fase di studio € 1.701
• fase introduttiva € 1.204
• fase di trattazione € 900
• fase decisoria € 1.500
E dunque in totale € 5.305, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera assembleare proposta dall'attore; condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del Parte_1
, liquidandole in € 5.305, oltre spese generali, IVA e CPA come per Controparte_1
legge.
Torino, 7 luglio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 6 di 6