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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Bottino a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 9.1.25, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da:
rappr. e dif., in virtù di mandato a margine del ricorso Parte_1
introduttivo, dagli avv.ti Annarita Billwiller e Ivana Cervone
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappresentante, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Mariano CP_1
di Lorenzo
- Resistente–
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 30.1.24 chiedeva dichiararsi Parte_1
l'illegittimità dei licenziamenti disciplinari adottati nei suoi confronti dalla resistente con lettere del 22.9.23 e del 27.9.23.
Asseriva in particolare il ricorrente di aver lavorato per la convenuta dal
14.10.10 al 22.9.23, ricoprendo da ultimo le mansioni di cassiere presso il punto vendita della convenuta sito in Casavatore.
Precisava di essere stato demansionato (da store manager a cassiere) a partire dal marzo 2021; demansionamento riconosciuto con sentenza n. 2912/23 resa dal
Tribunale di Napoli Nord.
[Digitare il testo]
Precisava che la predetta sentenza aveva riguardato il periodo di demansionamento dal marzo 2021 al luglio 2021 e che pendeva altro giudizio per accertare il perdurarsi del demansionamento in atto;
tali legittime iniziative del ricorrente avevano generato una reazione ritorsiva della società che aveva inviato al ricorrente continue lettere di addebito disciplinare strumentali al solo scopo di estrometterlo.
Allegava di aver ricevuto in data 5.9.23 la seguente contestazione: “in data
02.09 alle ore 15.00 circa , il sig. , store manager del punto Parte_2
vendita di Casavatore, ove LA è occupata, notava che, durante il suo turno di lavoro alla cassa 4, contrariamente alle disposizioni aziendali per gli operatori di cassa, LA lavorava con il cassetto del registratore fiscale aperto. In particolare, mentre si accingeva al prelevamento dei versamenti della cassa n 2, costui si avvedeva che LA prelevava furtivamente dal cassetto una banconota del taglio di euro 20 e la inseriva nella tasca destra dei suoi pantaloni. A tal punto, il sig. la invitava a chiudere la cassa ed a recarsi in ufficio per completare le Pt_2
relative operazioni con annesso conteggio del fondo, appurando che, dal confronto degli importi da Lei incassati e quelli risultanti dallo scontrino di chiusura del misuratore fiscale si evidenziava una differenza contabile di euro 20,65. Si precisa che, nel raggiungere la zona ufficio, con la dichiarazione spontaneamente resa alla presenza del collega , LA riferiva di essersi impossessato Testimone_1 intenzionalmente del denaro, chiedendo al sig. di non informare nessuno Pt_2 dell'accaduto, nonché garantendo che l'episodio non si sarebbe mai più verificato.
Detta banconota veniva da Lei esibita allo store manager, cui confessava quanto compiuto solo perché era sorpreso in flagranza. Evidenziamo che quanto sopra rappresentato appalesa l'ipotesi di un'appropriazione indebita di denaro di proprietà dell'azienda”
Il ricorrente, a mezzo dei procuratori sottoscritti, replicava quanto segue “ si contesta che il abbia prelevato dal cassetto dalla cassa la banconota da 20 Pt_1
[Digitare il testo]
euro e l'abbia intenzionalmente messa in tasca. Nella predetta data, alle ore
14.30 circa, la cassa su cui stava lavorando il ricorrente, avendo raggiunto il limite massimo di denaro (euro 500) che può esservi riposto, iniziò ad emettere il relativo segnale acustico e quindi il , come previsto dalla procedura, avviò le Pt_1
operazioni di conta per svuotare la cassa. Praticamente, in contemporanea il ricorrente provvedeva a battere la spesa di una cliente e ad incassare il corrispettivo, precisamente la banconota del taglio di 20 euro di cui alla contestazione. Nella situazione di confusione che si era generata per
l'espletamento in simultanea delle due attività, il invece di riporre la Pt_1 predetta banconota in cassa che, si ripete, era intento a svuotare, la riponeva momentaneamente da parte. Difatti, non appena il sig. gli ordinava di Pt_2
chiudere la cassa era il a segnalare spontaneamente che vi era questa Pt_1 ulteriore banconota da conteggiare nello scontrino di chiusura.”
La società, non ritenendo di attendere alle rese giustificazioni, irrogava al ricorrente il primo provvedimento risolutivo del rapporto, per cui oggi è causa. Il licenziamento veniva debitamente impugnato.
Nelle more del procedimento di cui sopra, e precisamente in data 14.09. la società, contestava al sig. , quanto segue “confrontando gli importi da Lei Pt_1
incassati a fine turno di lavoro del 03.08.2023 in cassa n 2 de punto vendita di
Casavatore, ove LA è occupato e confrontandoli a quelli risultanti dallo scontrino di chiusura del misuratore fiscale da Lei sottoscritto, si evidenzia una differenza contabile in Negativo, di euro 69,00. Le comunichiamo che il comportamento da
Lei tenuto è recidivo e reiterato, poiché oggetto di altri provvedimenti disciplinari
…e precisamente Contestazione disciplinare del 03.07.23, del 28.07.2003, del
07.08.203 e del 21.08.23”
Il ricorrente, a mezzo dei procuratori costituiti, replicava quanto segue “ il sig.
contesta la tardività e la fondatezza degli addebiti contestati, mai Pt_1 verificatesi, per quanto gli consta anche perche' non ha mai sottoscritto alcuno
[Digitare il testo]
scontrino. Al sig non viene mai consentito di effettuare la chiusura cassa a Pt_1 fine turno né tantomeno di assistere alla stessa. La chiusura viene invece fatta da altro responsabile di turno ed il viene sistematicamente allontanato. Anzi, il Pt_1
sig. , a seguito delle contestazioni continue che sta ricevendo per i Pt_1
medesimi addebiti, a fine turno, è Lui a chiedere di poter assistere alla chiusura ma tale possibilità gli viene sistematicamente negata. Tale iter procedimentale, da voi seguito nelle procedure di chiusura, si pone, tra l'altro, in palese violazione della procedura interna a voi ben nota. A riprova di quanto sopra, che alla chiusura cassa del 03.08 al sig. non è stata consentita la partecipazione Pt_1 alle operazioni di chiusura né quantomeno di assistere alle stesse, né nell'immediatezza è stato informato dei relativi ammanchi, quindi mai avrebbe potuto sottoscrivere i relativi scontrini.
Non ritenendo valide le giustificazioni rese, la società comminava al , Pt_1 ulteriore provvedimento risolutivo che veniva tempestivamente impugnato.
Rispetto all'addebito di cui sopra, il ricorrente evidenziava che l'addebito fosse in primo luogo tardivo, perché non contestato nell'immediato, e, comunque non suffragato da prova certa e che comunque gli addebiti contestati ex art 225 del
CCNL di settore non prevedevano la sanzione espulsiva.
In punto di diritto il ricorrente impugnava i licenziamenti comminati in quanto ritorsivi ed adottati esclusivamente in ragione delle iniziative legali portate avanti dal ricorrente nei confronti della resistente.
Il ricorrente evidenziava poi l'insussistenza dei fatti non essendosi appropriato di una banconota di euro 20; né poteva essere ritenuto responsabile degli ammanchi di cassa addebitati essendo stato sistematicamente escluso, nonostante che ne avesse fatto richiesta, dalle operazioni di chiusura cassa in tutte le occasioni oggetto di contestazione.
Il ricorrente evidenziava inoltre la mancanza della giusta causa anche sotto il profilo del difetto della proporzionalità della sanzione, sottolineando come ai sensi
[Digitare il testo]
dell art. 225 del CCNL di Categoria i fatti ove effettivamente verificatisi sarebbero sanzionabili con sanzione conservativa.
Ciò premesso adiva il Tribunale di Napoli Nord per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertate le causali di cui sopra, DICHIARARE RITORSIVI E DISCRIMINATORI
ENTRAMBI I PROVVEDIMENTI RISOLUTIVI e, per l'effetto, condannare la convenuta società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, con conseguente condanna di essa società al pagamento delle retribuzioni e dei contributi maturati medio tempore, nella misura della retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.477,84 come da allegata busta paga, o comunque nella misura diversa che si riterrà di giustizia
- in via subordinata dichiarare ILLEGITTIMI e/o INFONDATI entrambi i provvedimenti risolutivi PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE, E COMUNQUE NON
APPARE TEMPESTIVO ed in ogni caso, perché appare SANZIONATO CON ALTRA
MISURA CONSERVATIVA secondo la contrattazione collettiva, per l'effetto, condannare essa società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima delle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.477,84 come da allegata busta paga, o comunque nella diversa misura che si riterrà equa, con la ricostruzione integrale dei contributi maturati medio tempore
- In via ulteriormente subordinata, dichiarare comunque non proporzionata la sanzione del licenziamento per entrambe le ipotesi contestate e per l'effetto dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare essa convenuta società al pagamento di un'indennità risarcitoria in favore del ricorrente nella misura massima delle 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.477,84, come da allegata busta paga, o comunque nella diversa misura che si riterrà equa,
- In via ulteriormente subordinata, dichiarare inefficaci entrambi i licenziamenti per violazione dell'art. 7 l 300 del 1970 e per l'effetto dichiarare risolto il rapporto
[Digitare il testo]
di lavoro e condannare essa convenuta società al pagamento di un'indennità risarcitoria in favore della ricorrente nella misura massima delle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad €1.477,84 come da allegata busta paga, o comunque nella diversa misura che si riterrà equa
- Dichiarare comunque illegittime le contestazioni e relative sanzioni di cui ai numeri di prot 202310029542COP-22023100029758COP-22023100030004COOP
– non seguiti da provvedimento disciplinare- e la contestazione prot. 28751/2023 ed il relativo provvedimento disciplinare ( 1 giorno di sospensione) E che per
l'effetto considerare assolutamente nulla la recidiva.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio e con attribuzione ai procuratori costituiti.”
La convenuta, costituitasi, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda sulla base delle seguenti considerazioni.
Partendo dalla sussistenza dei fatti contestati la convenuta ne ha sottolineato la gravità che ha fatto venire meno il vincolo fiduciario tale da incidere in modo irrimediabile sull'affidamento nella correttezza dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
In punto di diritto la convenuta per giustificare i licenziamenti del 22.9.23 e del
27.9.23 adottati senza preavviso ex art 2119 c.c. ha evidenziato la violazione della fattispecie prevista dall'art. 233 (obblighi del prestatore di lavoro), dall'art. 238 (abuso di fiducia e grave violazione degli obblighi di cui agli all'art. 233 1° e
2° comma), dall'art. 242 (appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali) del vigente CCNL del settore terziario del 30/07/2019, distribuzione e servizi. Ha poi evidenziato che la previsione di cui all'art 2119 c.c. contempla il licenziamento per appropriazione dei beni aziendali.
L'istruttoria contemplava l'escussione di un teste per parte.
Il teste – cliente del supermercato – riferiva che in quel momento Testimone_2
[Digitare il testo]
l'unica cassa in funzione era quella del ricorrente;
di aver udito la sirena della cassa suonare e di aver visto il interloquire con un'altra cliente che aveva Pt_1 ricevuto in resto una banconota da 20 euro stropicciata e ne aveva chiesto il cambio al che l'aveva cambiata. Pt_1
La teste non ha saputo dire se la banconota cambiata era stata messa in cassa oppure no.
Va evidenziato che la versione fornita dalla teste è alquanto diversa da quella che il aveva riferito nelle sue controdeduzioni e nello stesso ricorso, atti nei Pt_1
quali il afferma di aver infilato in tasca la banconota preso dalla confusione Pt_1 derivante dal rumore della sirena e dalla contestuale necessità di svuotare la cassa, senza volontà di appropriarsene.
Il teste store manager della convenuta ha riferito di aver visto, Parte_2 nel settembre 2023, subito dopo l'ora di pranzo, il ricorrente mettersi in tasca una banconota da 20 €, di essere intervenuto chiedendo al di chiudere la cassa Pt_1
e di aver ricevuto dal una preghiera di non riferire all'azienda che si era Pt_1
messo la banconota in tasca promettendo che non l'avrebbe fatto più.
All'esito della chiusura della cassa, avvenuta alla presenza di altro dipendente di nome mancavano 20 euro che erano quelli che il ricorrente aveva Persona_1
in tasca.
Il teste ha con sicurezza affermato di aver visto il ricorrente prelevare la banconota da 20 € dal cassetto della cassa che aveva il cassetto aperto.
Il teste ha poi riferito di aver visto anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso da cui si poteva notare il cassetto aperto e il ricorrente che metteva qualcosa in tasca.
Per quanto riguarda la presenza del ricorrente alle operazioni di chiusura di cassa il teste ha dichiarato che di solito il dipendente della cassa deve presenziare alla conta del denaro, alla presenza di un responsabile di turno, ma che il Pt_1 era solito invece andare via senza presenziare alle operazioni di verifica.
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La domanda attorea non è accoglibile e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Partendo dalla prima contestazione conclusasi con il licenziamento disciplinare del
22.9.23, al ricorrente in qualità di cassiere viene contestata l'appropriazione indebita in data 5.9.23, mentre era a lavoro alla cassa n. 4, di una banconota di euro 20, ricevuta da un cliente ed infilata in tasca anziché nella cassa, tale azione era stata notata dallo store manager del supermercato impegnato in cassa 2, la cui attenzione sulla cassa 4 era stata determinata dal fatto che il lavorasse Pt_1 con la cassa aperta.
In sede di giustificazioni il ricorrente ha allegato che la cassa su cui stava lavorando, avendo raggiunto il limite massimo di denaro (euro 500) che può esservi riposto, iniziò ad emettere il relativo segnale acustico e quindi egli come previsto dalla procedura, avviò le operazioni di conta per svuotare la cassa.
Praticamente, in contemporanea il ricorrente provvedeva a battere la spesa di una cliente e ad incassare il corrispettivo, precisamente la banconota del taglio di 20 euro di cui alla contestazione. Nella situazione di confusione che si era generata per l'espletamento in simultanea delle due attività, il ricorrente invece di riporre la predetta banconota in cassa che era intento a svuotare, la riponeva momentaneamente da parte.
La teste sebbene abbia confermato di aver udito il suono della sirena Tes_2 della cassa, ha fornito una ricostruzione dei fatti diversa dalla ricostruzione degli stessi operata in ricorso, ricollegando il passaggio della banconota da 20 euro alla esigenza del cliente di cambiarla in quanto stropicciata, circostanze del tutto differenti da quelle citate dal ricorrente il quale in sostanza riconduce l'essersi infilato la banconota in tasca alla confusione derivante dal dover al contempo svuotare la cassa essendosi innestato il segnale acustico.
Il teste sebbene ricopra il ruolo di store manager della convenuta ha Pt_2 reso una dichiarazione dei fatti credibile, suffragata da riferimenti di conferma
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esterni, quali la visione delle telecamere aziendali e la presenza di altro soggetto presente a conferma dei fatti.
Passando ai fatti posti alla base del licenziamento del 27.9.23 comminato a seguito di un confronto effettuato comparando tra gli importi presenti in cassa in data 3.8.23 e quelli risultanti dallo scontrino di chiusura del misuratore fiscale, essendo emersa una differenza in negativo pari a 69,00. Tale comportamento veniva addebitato con recidiva essendo già stati riscontrati analoghi ammanchi di cassa riscontrati dalla resistente che avevano portato all'adozione di provvedimenti disciplinari adottati in data 03.07.23, 28.07.2003, 07.08.203 e
21.08.23.
L'istruttoria ha smentito le circostanze allegate dal ricorrente circa il fatto che non gli venisse consentito di assistere alle operazioni di chiusura cassa.
Il teste , infatti, ha dichiarato: “Quando si fanno le chiusure Parte_2 cassa di solito il dipendente della cassa deve presenziare alla conta del denaro, alla presenza di un responsabile di turno, il era solito invece andare via Pt_1
senza presenziare alle operazioni di verifica, le operazioni si svolgono nel seguente modo: si conta il denaro fino alla somma di 150 €, l'eccesso viene contato e digitato al computer, poi a seguito escono 2 ricevute, documento e ricevuta. Più volte ho invitato il ricorrente a fermarsi a effettuare le operazioni di chiusura, visto anche una serie di ammanchi di cassa che si erano registrati in quel periodo. All'esito delle operazioni di chiusura, viene emessa una stampa, sulla parte principale del foglio, vi è il nome della persona che ha effettuato il contante e una matricola che identifica il cassiere;
questi fogli possono essere firmati con apposizione di sigla;
il più delle volte al è stato chiesto di Pt_1 firmarli, ma egli non lo ha mai fatto. Nelle volte in cui il ricorrente era presente alle operazioni di chiusura cassa egli non voleva firmare i fogli di chiusura, in quanto comunque vi era il suo badge.”
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Dunque, quanto all'inesistenza dei fatti contestati, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio a suo carico non fornendo la prova positiva dell'inesistenza materiale degli addebiti contestati in data 22.9.23 e 27.9.23.
Sorge l'obbligo di pronuncia sulla natura discriminatoria del licenziamento a cui
L'articolo 18 co.1 L. 300/70 riferisce la più forte tutela ivi prevista ai casi di nullità del licenziamento “previsti dalla legge”.
In relazione al profilo del possibile carattere ritorsivo delle scelte aziendali, va immediatamente evidenziato quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui qualunque provvedimento datoriale, benchè erroneo nel merito, non può in alcun modo essere qualificato come ritorsivo qualora manchi la prova, il cui onere incombe sul lavoratore, della sussistenza di un motivo illecito determinante.
Ne consegue che, anche in violazione della normativa a tutela del lavoratore, la natura discriminatoria dell'atto va esclusa in assenza della allegazione e prova del motivo illecito esclusivo.
Così tracciate le coordinate di riferimento, va osservato che gli elementi indicati dal ricorrente appaiono del tutto insufficienti, per qualificare come ritorsivi i licenziamento intimati.
Ed invero, le allegazioni del ricorrente non risultano idonee ad integrare la fattispecie sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, non emergendo già in punto di allegazioni la configurabilità di un comportamento ritorsivo posto in essere dal datore di lavoro. Parte ricorrente, cioè, non si è offerta in alcun modo di provare singoli e specifici fatti inseriti nel preteso contesto ambientale ostile volto ad ostacolarla all'interno dell'organizzazione aziendale, tali da indurre a ritenere che il preteso motivo ritorsivo o discriminatorio (e per ciò stesso illecito) sia stato l'unica e determinante ragione del provvedimento adottato da parte datoriale (cfr., per tutte, Cass. n. 17087/2011 e Cass. n.6282/2011).
[Digitare il testo]
Il licenziamento, per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n.
300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 – deve costituire l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni.
Il ricorrente avrebbe dovuto, infatti, dimostrare la sussistenza di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento illecito (dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo).
Tanto premesso, quindi, non può essere dichiarata la natura ritorsiva o discriminatoria del recesso datoriale.
Passando alla valutazione circa sussistenza della giusta causa, in linea di principio si osserva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel sistema delineato dagli artt. 2119 c.c. e 1 legge 15 luglio 1966 n. 604, la giusta causa di licenziamento è una qualificazione giuridica di comportamenti idonei a legittimare la cessazione - con effetto immediato - del rapporto di lavoro, consistendo essa in un inadempimento colpevole degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, connotato da una particolare gravità (ex plurimis:Cass.
n.12678 del 1992; n. 9803/91; n. 5513/87; n. 4328/96).
Si ritiene, inoltre, che la giusta causa di licenziamento debba rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed, in particolare, dell'elemento della fiducia che deve effettivamente sussistere fra le parti (Cass. n. 4212/97; n. 1667/96; n. 12678/92 cit.).
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Orbene nella specie il fatto posto in essere dal lavoratore non può essere considerato di scarsa importanza avendo posto in essere coscientemente e volontariamente quel comportamento, ed avendo, quindi, dimostrato l'esistenza di una precisa e deliberata volontà in tal senso, con ciò avendo dimostrato di avere violato recisamente l'aspetto fiduciario, posto alla base del rapporto di lavoro, con un grave inadempimento dei doveri di correttezza.
Il fatto di appropriazione indebita posto in essere il 5.9.23, integra certamente una gravità tale da minare il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra lavoratore e datore.
Allo stesso modo i gravi e reiterati inadempimenti di cui al licenziamento del
27.9.23 integrano fatti gravemente colposi idonei a ledere il vincolo fiduciario.
Conclusivamente è stato assolto, pertanto, l'onere probatorio che incombeva al datore di lavoro circa la dimostrazione della giusta causa del licenziamento del
22.9.23 e del licenziamento del 27.9.23.
Quanto alla proporzionalità della sanzione espulsiva, la lettera di licenziamento contiene un preciso riferimento agli articoli 233 (obbligo del prestatore di lavoro),
238 (abuso di fiducia e grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233 1° e 2° comma) e dall'art. 242 (appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali) del
CCNL che prevedono il recesso, nonché alla norma generale dell'art. 2119 codice civile.
Non vi è dubbio alcuno che le condotte addebitate al ricorrente siano da considerarsi tra quelle tassativamente previste per le ipotesi di recesso, per cui la massima sanzione è del tutto proporzionata.
Va rigettata, altresì, l'eccezione relativa alla tardività della contestazione dell'illecito disciplinare relativa al licenziamento del 27.9.23 in quanto il contenuto lasso di tempo intercorso tra il fatto avvenuto il 3.8.23 e la contestazione avvenuta in data 4.9.23 è fisiologicamente legato alla necessità di accertamento dei fatti.
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Conclusivamente è stato assolto, pertanto, l'onere probatorio che incombeva al datore di lavoro circa la dimostrazione della giusta causa di licenziamento.
E' innegabile che la condotta illecita del ricorrente non solo non risulta in alcun modo giustificata ma è tale da incidere negativamente sull'organizzazione e scuote la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore.
Attese le condizioni delle parti emerse in corso di giudizio e la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di lite che vengono poste per la metà a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente, previa compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi
€.1287,81, oltre I.V.A. e cpa.
Aversa, lì 10.1.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino
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