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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 26/02/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. SPAMPINATO VITO ALBERTO , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
e
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. POLARA ANDREA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Con i seguenti figli:
• nato il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 26/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la parziale modifica del decreto n.594/2022 emesso dal Tribunale di Cremona in data 03/02/2022 , relativo al procedimento N.R.G. 2314/2021, avente a oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , così Per_1
come già modificato con la sentenza n. 347/2024 del 06/05/2024, pubblicata il 25/05/2024, domandando l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:” (…)
• fermo restando l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, il minore verrà collocato presso il padre con il quale risiederà nell'abitazione sita in Cremona (CR), Via Luogo 2;
• la madre potrà vedere il figlio minore alla presenza del padre o di una terza persona conosciuta da entrambe le parti quando vorrà previo congruo preavviso al padre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici e ricreativi del figlio, prestando a tal fine la massima collaborazione;
• le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio, fermo restando che rimangono obbligate in solido al 50% per ciò che concerne le spese straordinarie per come già disciplinato;
• La madre condividerà con il padre la certificata guarigione clinica, documentandolo;
”
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno depositato documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse del figlio minore, in considerazione delle circostanze sopravvenute, come concordemente rappresentate e valutate dalle parti stesse;
le sopravvenute condizioni di salute della madre, infatti, giustificano la revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, nell'interesse e a tutela del minore.
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa, tenuto conto peraltro della tenera età del minore (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a parziale modifica CP_1 Pt_1 Pt_1
delle condizioni di cui al decreto n. 594/2022 emesso dal Tribunale di Cremona in data 03/02/2022, relativo al procedimento N.R.G. 2314/2021, pubblicato il 08/02/2022, come già modificato con la sentenza n. 347/2024 del 06/05/2024, pubblicata il 25/05/2024,
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
4) dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 26/02/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. SPAMPINATO VITO ALBERTO , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
e
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. POLARA ANDREA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Con i seguenti figli:
• nato il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 26/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la parziale modifica del decreto n.594/2022 emesso dal Tribunale di Cremona in data 03/02/2022 , relativo al procedimento N.R.G. 2314/2021, avente a oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , così Per_1
come già modificato con la sentenza n. 347/2024 del 06/05/2024, pubblicata il 25/05/2024, domandando l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:” (…)
• fermo restando l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, il minore verrà collocato presso il padre con il quale risiederà nell'abitazione sita in Cremona (CR), Via Luogo 2;
• la madre potrà vedere il figlio minore alla presenza del padre o di una terza persona conosciuta da entrambe le parti quando vorrà previo congruo preavviso al padre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici e ricreativi del figlio, prestando a tal fine la massima collaborazione;
• le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio, fermo restando che rimangono obbligate in solido al 50% per ciò che concerne le spese straordinarie per come già disciplinato;
• La madre condividerà con il padre la certificata guarigione clinica, documentandolo;
”
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno depositato documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse del figlio minore, in considerazione delle circostanze sopravvenute, come concordemente rappresentate e valutate dalle parti stesse;
le sopravvenute condizioni di salute della madre, infatti, giustificano la revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, nell'interesse e a tutela del minore.
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa, tenuto conto peraltro della tenera età del minore (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a parziale modifica CP_1 Pt_1 Pt_1
delle condizioni di cui al decreto n. 594/2022 emesso dal Tribunale di Cremona in data 03/02/2022, relativo al procedimento N.R.G. 2314/2021, pubblicato il 08/02/2022, come già modificato con la sentenza n. 347/2024 del 06/05/2024, pubblicata il 25/05/2024,
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
4) dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato