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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/12/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
LE, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1254/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 10.12.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. RABIA Parte_1
AL
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
NO NA TA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.05.2024 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver svolto l'attività di conducente di autombulanza di soccorso dal 5/7/2006 al 01/10/2012 presso Obiettivo Lavoro S.p.A., con sede lavorativa presso l'Asp di Crotone e l'Asp di
Cosenza, dall'1/1/2013 al 16/10/2018 presso la ditta Servizi Integrati S.r.l., con sede lavorativa presso l'Ospedale di San Giovanni in Fiore nonchè dal 16/2/2015 al
10/04/2019 presso l'Asp di Cosenza;
dall'1/5/2019 al 28/2/2021 presso l'Azienda
Sanitaria di Vibo Valentia con collocazione lavorativa presso l'Ospedale di Vibo Valentia e, infine, dall'1/3/2021 presso l'Azienda Sanitaria di Crotone;
di essersi occupato, nello svolgimento dell'attività di conducente di autoambulanza, per otto ore giornaliere, del trasporto di farmaci ed emoderivati, di esami istologici e campioni da analizzare, della localizzazione del luogo dell'intervento, delle comunicazioni con la centrale operativa, dell'esecuzione -unitamente ad altri membri dell'equipaggio- delle manovre relative all'emergenza salva-vita del malato, dell'immobilizzazione del paziente e del loro posizionamento sulla lettiga , previo trasporto a mani da abitazioni o altri luoghi, dello scarico presso i presidi ospedalieri di zona, del trasporto della portantina o sedia a rotelle e caricamento del paziente sul mezzo;
di essere stato, pertanto, costantemente esposto ad un sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori;
di aver contratto la patologia indicata in atti
“alterazioni degenerative meniscochiche ad entrambe le ginocchia, con condropatia femororotulea, soprattutto al ginocchio destro” ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_2 professionale della patologia denunciata e concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' , in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto CP_2 azionato dal ricorrente;
nel merito, contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita oralmente e documentalmente, senza l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
* * *
Il ricorso è infondato.
Come è noto, la malattia professionale consiste in patologia contratta “nell'esercizio e a causa” dell'attività lavorativa e, ai fini dell'accertamento del nesso causale, soccorre il regime presuntivo per le malattie rientranti nelle tabelle di cui al D.M.
9.4.2008 e s.m.i. laddove contratte nell'esercizio continuativo delle lavorazioni ivi indicate e all'interno del periodo di indennizzabilità.
Di contro, nei casi in cui non opera il regime presuntivo –malattie multifattoriali, patologie contratte nello svolgimento di lavorazioni diverse da quelle tabellate, ovvero oltre i tempi previsti - grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto alla rendita o all'indennizzo per equivalente, dimostrando, quindi, la riconducibilità causale della patologia alle modalità di svolgimento delle mansioni.
Invero, secondo la giurisprudenza: “In tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio”. Sez. L, Sentenza n.
15080 del 26/06/2009 (Rv. 608837 - 01).
Considerando che la meniscopatia denunciata è prevista nelle tabelle citate in correlazione a “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue” soccorre il regime presuntivo nel caso in cui la patologia sia stata contratta nell'esercizio di tali lavorazioni e nel termine massimo di indennizzabilità pari a due anni (dalla cessazione della lavorazione nociva); in caso contrario, occorre dimostrare, oltre alle concrete modalità di svolgimento della lavorazione, la riconducibilità causale alle stesse della patologia contratta.
Nel caso di specie, il ricorrente nell'allegare di aver svolto la mansione di conducente di autoambulanza, presso diversi presidi ospedalieri, formula generici capitoli di prova, tramite rinvio alla parte motiva del ricorso, chiedendo di dimostrare che “durante l'espletamento dell'attività lavorativa presso Obiettivo Lavoro S.p.A. e presso l'Asp di Crotone si è occupato della guida dell'autombulanza per il trasporto di malati, della localizzazione del luogo dell'intervento, delle comunicazioni con la centrale operativa, dell'esecuzione -unitamente ad altri membri dell'equipaggio- delle manovre relative all'emergenza salva-vita del malato, l'immobilizzazione del paziente, il posizionamento dei pazienti sulla lettiga e il trasporto a mani da abitazioni o altri luoghi sulle autombulanze, lo scarico presso i presidi ospedalieri di zona, trasporto della portantina o sedia a rotelle e caricamento del paziente sul mezzo” o ancora “ che è stato costantemente esposto a un sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori, in particolare delle ginocchia, della schiena, a continue sollecitazioni ed è costretto ad assumere con continuità impegnando molta forza, durante il turno lavorativo, posture incongrue a carico delle ginocchia.”.
In altre parole il ricorrente non spiega in che termini tali lavorazioni, prive peraltro di precisi riscontri temporali, lo avrebbero esposto, in modo abituale e sistematico, a movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue, rendendo evidente l'assoluta genericità delle circostanze dedotte.
Il difetto originario di allegazione non è stato colmato dalle dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza del 13.6.2025.
Infatti, le dichiarazioni testimoniali risultano prive di qualsivoglia riscontro temporale, non specificando la durata, l'intensità e la frequenza delle lavorazioni che, quindi, restano generiche e non adeguatamente circostanziate;
peraltro, siffatte dichiarazioni risultano altresì contraddittorie nella misura in cui sebbene entrambi i testimoni, da un lato, abbiano confermato lo svolgimento (generico) delle attività lavorative dedotte dal ricorrente dall'anno 2006 al 2024, dall'altro lato il teste riferiva di aver lavorato con il Tes_1 ricorrente limitatamente al periodo dal 2013 al 2018, mentre il teste Testimone_2 limitatamente al periodo dal 2021 al 2024 (sicchè non si comprende come i testimoni potessero essere a conoscenza diretta dello svolgimento delle attività indicate dal ricorrente per l'intero arco temporale dedotto in ricorso).
Pertanto, la mancanza di elementi concreti alla luce dei quali tradurre in termini probabilistici le conclusioni di compatibilità della derivazione causale della patologia rispetto all'attività lavorativa svolta, rende inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio richiesta, invero: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”(Cass. 30218/2017).
In definitiva, la mancata allegazione e prova di concrete e specifiche situazioni di fatto relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, alle condizioni di lavoro, alla durata ed all'intensità dell'esposizione a rischio, determina l'insufficienza della prova del nesso di causalità tra attività lavorativa ed evento e, pertanto, l'insussistenza del diritto azionato.
Il ricorso, pertanto, dev'essere respinto, ritenute assorbite le questioni non espressamente trattate.
Il tenore della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1254/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Crotone, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
Alessia LE