Articolo 3 della Legge 20 maggio 1982, n. 270
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2 agosto 1982
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2 agosto 1984
Art. 3. (Composizione delle commissioni giudicatrici)

Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle competenze stabilite dal precedente articolo 1, dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale ed interregionale e dal provveditore agli studi, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
((I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non puo' essere, di regola, conferita al medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive nella medesima sede.
Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove cio' non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.
I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione))
Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da uni direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e quarto comma, sono integrate, seguendo le medesime modalita' di scelta, con altri tre componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali e' preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
((Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali))
Entrata in vigore il 2 agosto 1984
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