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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 100/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
16.1.2025
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MATTANA SILVIA e BOTTEGA PABLO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pablo Bottega in
Conegliano, via F. Cristofoli, n.1
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti RICCARDO FUSO, CARMELO FAZIO, ANTONELLA
DI MATTEO, ANDREA CAPUTO, ERSILIA DE NISCO, SALVATORE COSENTINI ed
IVANA BLONDA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Ivana Blonda sito in Venezia Marghera (VE), Via S.Orsato
n. 8.
OGGETTO: retribuzione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_2
dal 15/05/2024 al 14/06/2024 e di essere stato utilizzato per l'intero periodo quale tubista nell'ambito di appalto/subappalto commissionato da lamentando la mancata CP_1
corresponsione al termine del rapporto della retribuzione di giugno 2024 e del TFR. Agiva
dunque in giudizio nei confronti di e, quale responsabile solidale ex art. 29 CP_2
D.Lgs. 276/03, di al fine di ottenerne la condanna il solido al pagamento di CP_1
quanto dovuto, quantificato in € 943,42, oltre accessori.
2. Nella contumacia di si costituiva in giudizio contestando che il CP_2 CP_1
ricorrente avesse prestato attività lavorativa esclusiva e continuativa nell'ambito del subappalto conferito da , appaltatrice di a Tenco Ise. CP_3 CP_1
3. La causa veniva istruita mediante assunzione della deposizione di un collega di lavoro del ricorrente. Nelle more interveniva la messa in liquidazione giudiziale di , CP_2
per cui veniva dichiara l'interruzione parziale del giudizio – in relazione alle domande svolte nei confronti di detta società -.
4. La causa veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
5. L'istruttoria svolta ha confermato che il ricorrente nel periodo cui si riferisce il giudizio svolgeva attività lavorativa alle dipendenze di nell'ambito dello stabilimento CP_2
di Porto Marghera (VE) e dunque nel subappalto commissionato da CP_1
a che a sua volta aveva subappaltato alcuni ordini a . CP_1 CP_3 CP_2
6. Ne consegue la debenza di ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/03, per gli importi CP_1
– di natura strettamente retributiva - azionati in questa sede riferiti alla retribuzione non corrisposta per 10 giorni a giugno 2024 e per il TFR, per importo lordo di € 943,42 – non contestato da controparte e coerente con la documentazione in atti -, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla scadenza al saldo.
2 7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna ex art. 29 D.Lgs. CP_1
276/03 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di € 943,42, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla debenza al saldo.
Condanna altresì a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€ 700,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 09/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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