Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2632 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in VIALE DEGLI ATLANTICI, 4 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.FEDERICA CATURANO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
Controparte_3
[...]
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/06/2024 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
,
[...] Controparte_2
,
[...] [...]
Controparte_3
esponendo di essere docente precaria della scuola
[...] pubblica ed aver maturato “supplenze brevi e saltuarie”, avendo firmato reiterati contratti per limitati periodi, in sostituzione del titolare di cattedra (assente per malattia, per maternità ecc); che non le era stata corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti
1
2) Per l'effetto di quanto al punto 1), condannare le Amministrazioni scolastiche convenute, in solido tra di esse, al pagamento, in favore della IG.ra
, dell'importo di €1.082,22 lordi oltre interessi dalla data Parte_1 della maturazione e sino all'effettivo soddisfo, o quello diverso che dovesse essere accertato come effettivamente dovuto anche a seguito di CTU tecnico – contabile, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi, come indicati in narrativa, in cui il ricorrente ha prestato servizio quale supplente temporaneo nonché ad ogni ulteriore indennità (TFR, ecc.) connessa e/o maturata in virtù del predetto riconoscimento. 3) Condannare le Amministrazioni convenute in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t. al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Regolamente convenuto in giudizio,
[...]
Controparte_4
[...] [...]
Controparte_3
non si costituivano.
[...]
La causa veniva decisa, sulla scorta della documentazione in atti, con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia del
[...]
[...]
[...]
Controparte_5
che, pur regolarmente convenuti
[...] in giudizio, non si sono costituiti. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
2 La Suprema Corte, con sentenza Cassazione civile sez. lav., 27/07/2018, n.20015, ha chiarito che l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, dev'essere interpretata - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
Difatti l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
3 Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale sono state risolte numerose questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, evidenziando che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Per_1 non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio
4 comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Nel caso di specie non si ravvisa, né il ne ha indicate, CP_1 significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici. Ne consegue che il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Suprema Corte, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso con condanna del al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti CP_1 con riferimento alle supplenze brevi ricoperte dalla
[...]
nelle annualità 2020\2021 maggiorate di interessi Parte_1 dalla maturazione al soddisfo.
Detta retribuzione può essere quantificata, come da conteggi di parte ricorrente che questo Giudice ritiene fare propri in quanto corretti e scevri da vizi, in complessivi €1.082,22 lordi
Per il principio della soccombenza
[...]
dev'essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima
5 attività processuale, ridotte del 30% stante la serialità, aumentate del 30% per collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento della Controparte_1
Retribuzione Professionale Docenti con riferimento alle supplenze brevi ricoperte dalla nelle annualità Parte_1
2020\2021 del complessivo importo di €1.082,22 lordi maggiorate di interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese Parte_1 processuali che liquida in complessivi €321,00 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €21,50, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento , 18.03.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
6