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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1634/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C. DELLA CAUSA N. 1634/2022 R.G. tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23 aprile 2025, rilevato che all'udienza del 30 gennaio 2025 questo giudice ha rinviato ad oggi per la prosecuzione degli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte;
rilevato che entrambe le parti hanno depositato le note scritte ex art.127 ter c.p.c.; tutto ciò rilevato, questo giudice redige la sentenza che viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa Elisabetta Chiodini,
nella causa civile iscritta al n. 1634/2022 R.G., promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Parte_1 C.F._1
Demolli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Milano, Via Nino Bixio,2,
giusta procura in atti
Attrice
contro
, sito in Monvalle, Via Montenero, 110 Controparte_1
(C.F.: ) in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Sabrina Segato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Varese, Via C. Battisti,
12, giusta procura in atti
Convenuto
visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha evocato avanti questo Parte_1
Tribunale il (di seguito, per brevità, Controparte_2
per sentire dichiarare la nullità /annullabilità/ illegittimità della delibera assunta CP_1
pagina 2 di 8 dall'assemblea del Condominio convenuto il 26 febbraio 2022, al punto 1 all'ordine del giorno. E ciò,
previa sospensione della medesima.
Al riguardo l'attrice ha innanzitutto riferito di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita nel sito in Monvalle, Via Montenero,110, e che detto Condominio è Controparte_2
costituito da due corpi separati: uno “a schiera”, che consta di 25 unità immobiliari ripartite in cinque blocchi (A,B,C,D,E,F), ciascuno composto da 4 abitazioni, due al piano terra e due al primo, ad eccezione del blocco A (ove si trova l'unità immobiliare dell'attrice), che è composto da cinque abitazioni;
un secondo corpo costituito da 8 unità immobiliari, servite da 2 scale comuni (G e H), con una porzione su due livelli (scala H) e un'altra su tre (scala G).
La signora ha quindi allegato: che nel 2021 ella decideva di eseguire interventi per la Pt_1
riqualificazione energetica della sua unità immobiliare che prevedevano l'installazione di un impianto fotovoltaico con posizionamento di pannelli solari sulla copertura dell'edificio (parte del blocco A);
che in data 3 maggio 2021 ella informava l'amministratore del della sua decisione e alla CP_1
riunione condominiale del 5 maggio 2021 l'assemblea evidenziava che il progetto di opere sulle parti comuni deve essere valutato dall'amministratore del Condominio insieme ai consiglieri e ai comproprietari;
che in ottemperanza di quanto deliberato dall'assemblea condominiale, il tecnico dell'attrice inviava all'amministratore del Condominio il progetto dell'impianto e la planimetria della copertura, con dimostrazione della possibilità di installare altri due impianti di analoghe caratteristiche prestazionali e dimensionali;
che l'amministratore del Condominio “prendeva tempo” e il 26 luglio
2021, ella, non potendo più attendere, procedeva con l'installazione degli impianti fotovoltaici sulla copertura, senza tuttavia portare a termine i lavori, perché l'amministratore del Condominio lo impediva;
che nelle more il Condominio incaricava l'ing. di predisporre il progetto CP_3
dell'impianto fotovoltaico per tutto il Condominio;
che l'assemblea condominiale del 26 febbraio 2022
faceva proprie le conclusioni dell'ing. e sul punto 1 all'ordine del giorno (disamina relazione CP_3
ing. alla luce delle richieste del Condominio- discussione e determinazioni sul punto) CP_3
deliberava di non consentire all'attrice il posizionamento dei pannelli secondo il suo progetto.
pagina 3 di 8 L'attrice ha impugnato la delibera in questione, allegandone invalidità/ irregolarità/annullabilità/nullità:
(i) per mancata indicazione del nominativo dei condomini votanti;
(ii) per eccesso di potere dell'assemblea, in violazione dell'art. 1122 bis c.c.; (iii) per violazione del quorum deliberativo di cui al combinato disposto degli artt. 1122 bis III co. c.c. e 1136 V comma;
(iv) per contrarietà a norme di legge in relazione ai criteri di ripartizione circa l'uso della cosa comune.
Si è costituito in giudizio il il quale ha premesso che l'unità immobiliare della signora CP_1
non è parte della cosiddetta scala A, né di altra scala condominiale;
che l'appartamento Pt_1
dell'attrice si trova al piano terra di una costruzione allineata al blocco “scala A”; che detto appartamento è sottostante a quello del signor (identificato come subalterno 16) che, a sua Per_1
volta, è in parte sottostante alla copertura, a due falde, della costruzione allineata al blocco “scala A”. Il
Condominio ha poi riferito che l'attrice ha collocato i pannelli fotovoltaici sul tetto della porzione di edificio condominiale denominata scala A, nonostante quella porzione di detto non sia a lei comune e ha aggiunto che la collocazione di detti pannelli ha comunque comportato modificazioni di parti comuni.
Il ha quindi dichiarato che l'assemblea ha operato nell'ambito del dettato normativo di cui CP_1
all'art. 1122 bis III co. c.c., poiché, ricevuta comunicazione da parte della signora di Pt_1
interventi che comportavano modificazioni delle parti comuni, ha incaricato un tecnico di propria fiducia che provvedesse alla ripartizione del lastrico solare e delle altre superfici comuni,
“salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio e comunque in atto”. Il ha quindi contestato che la delibera impugnata integri violazione dell'art. 1122 bis CP_1
c.c. o di altre norme di legge.
Il giudice non ha sospeso l'efficacia della delibera impugnata per le motivazioni esposte nel provvedimento 1° dicembre 2022, cui rinvia.
In seguito, scambiate tra le parti le memorie di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., il giudice ha disposto una consulenza tecnica e all'esito di questa ha rinviato per discussione, quindi ha rinviato ad oggi per la pagina 4 di 8 prosecuzione degli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., disponendo che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte.
Entrambe le parti hanno depositato le note di cui all'art. 127 ter c.p.c.
** * **
Il CTU ha riferito che dal punto di vista planimetrico il si Controparte_2
articola in una serie di unità abitative suddivise in diversi blocchi convenzionalmente individuati attraverso la lettera dell'alfabeto, che identifica la scala che dà accesso alle unità abitative. I blocchi A,
B, C, D e il blocco E- F sono fabbricati tra loro contigui, ma disassati e, pur mantenendo una breve porzione di muro perimetrale in comune, risultano tra loro autonomi. I blocchi G, H costituiscono di fatto un fabbricato separato.
Quanto alla proprietà della signora il CTU ha riferito che essa ha in comune una muratura Pt_1
perimetrale con il blocco della scala A, ma è dotata di un accesso indipendente e di autonomia funzionale. Del resto, dall'esame dei riparti in atti la signora non risulta tra i condomini del Pt_1
blocco “scala A”.
Il CTU ha inoltre riferito che il tetto posto a copertura dell'abitazione dell'attrice funge anche da copertura di parte del subalterno 16 (l'altra parte del subalterno 16 è coperta dalle falde della copertura del blocco scala A), ma è posto ad una quota differente, ribassata, rispetto alla copertura che funge da tetto per il blocco scala A.
Il CTU ha accertato che la signora ha installato il proprio impianto fotovoltaico sulle falde Pt_1
della copertura del blocco scala A, ma ha evidenziato che queste ultime coprono in proiezione verticale le unità abitative identificate dai subalterni 4, 5, 16 (una porzione), 17 e le relative pertinenze, ma non l'unità abitativa del subalterno 3, di proprietà dell'attrice.
Quindi, posto che la copertura del blocco scala A non copre neppure in parte l'unità immobiliare della
Signora se ne deduce che detta porzione di tetto non costituisce proprietà comune Pt_1
dell'attrice.
pagina 5 di 8 A conferma di ciò risulta che la spesa di riparazione del tetto del blocco “scala A” del 2019 e quella per gli interventi eseguiti sul medesimo tetto nel 2021 non sono state addebitate (pro quota) alla signora
(cfr. rendiconti esercizi 2019 e 2021 e relativi riparti). Pt_1
Ciò premesso e venendo alle censure mosse dall'attrice alla delibera impugnata, si osserva quanto segue.
L'attrice ha assunto l'invalidità della delibera in esame perché non contiene l'indicazione del nominativo dei condomini votanti e dei corrispondenti valori millesimali.
L'assunto è infondato. La pagina 1 del verbale dell'assemblea 26 febbraio 2022 riporta il nominativo dei condomini presenti personalmente o per delega e le rispettive quote millesimali e dal verbale medesimo risulta che sul punto 1 dell'ordine del giorno l'assemblea ha assunto la delibera con il consenso di tutti i presenti, ad eccezione dei signori e Ciò che consente di desumere Pt_1 Pt_2
il nome dei condomini favorevoli con le relative quote millesimali, nonché il valore della proprietà dei condomini e che si sono espressi in senso contrario. Pt_1 Pt_2
L'attrice ha poi assunto l'invalidità della delibera per contrarietà agli artt. 1122 bis II co. c.c. e comunque al combinato disposto degli artt. 1122 bis III co. c.c. e 1136 V co. c.c., nella parte in cui le ha vietato di installare l'impianto fotovoltaico secondo il suo progetto.
Anche tale affermazione è infondata.
L' art. 1122 II co. c.c. dispone che è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni
altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Dunque, la norma in commento attribuisce al condomino il diritto di installare su parti comuni condominiali, o su parti private di proprietà dell'interessato, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio delle singole unità immobiliari.
Va tuttavia osservato che il progetto dell'attrice prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico su una porzione di tetto, quella che copre il blocco scala A, che come già rilevato, non può ritenersi di proprietà comune dell'attrice (né costituisce proprietà privata della stessa).
pagina 6 di 8 Quindi, il divieto opposto dall'assemblea condominiale all'installazione dell'impianto secondo il progetto dell'attrice non si pone in contrasto con l'art. 1122 bis c.c., per la ragione che nella specie non ricorre il caso regolato da quella norma, ossia l'ipotesi del condomino che intende installare su parti
comuni o di sua proprietà esclusiva impianti fotovoltaici a servizio della propria unità immobiliare.
Per analoghe ragioni non può neppure ritenersi violato il combinato disposto degli artt. 1122 bis III co.
c.c. e 1136 V co., c.c.: l'art. 1122 bis III co. c.c. riguarda il caso dell'installazione che importi modifiche delle parti comuni, senonché la porzione di tetto che copre la scala A e sulla quale l'attrice ha inteso installare il proprio impianto fotovoltaico non è comune a quest'ultima e quindi neppure si profila il caso regolato dalla norma in esame.
Infine, infondata è anche la censura di violazione dell'art. 1102 c.c. Tale norma infatti, regola l'uso della cosa comune, ma per quanto già osservato non può trovare applicazione nella specie.
L'impugnazione della delibera in esame deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e operata una riduzione del 30% in considerazione della non particolare complessità del caso), seguono la soccombenza e devono perciò porsi a carico di parte attrice.
Per le medesime ragioni, devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate da questo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario, dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1634/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
provvede:
rigetta l'impugnazione proposta da parte attrice avverso la delibera assunta dall'assemblea del convenuto il 26 febbraio 2022, al punto 1; CP_1
condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in €
4.314,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate da questo giudice.
pagina 7 di 8 Varese, 23 aprile 2025
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C. DELLA CAUSA N. 1634/2022 R.G. tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23 aprile 2025, rilevato che all'udienza del 30 gennaio 2025 questo giudice ha rinviato ad oggi per la prosecuzione degli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte;
rilevato che entrambe le parti hanno depositato le note scritte ex art.127 ter c.p.c.; tutto ciò rilevato, questo giudice redige la sentenza che viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa Elisabetta Chiodini,
nella causa civile iscritta al n. 1634/2022 R.G., promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Parte_1 C.F._1
Demolli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Milano, Via Nino Bixio,2,
giusta procura in atti
Attrice
contro
, sito in Monvalle, Via Montenero, 110 Controparte_1
(C.F.: ) in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Sabrina Segato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Varese, Via C. Battisti,
12, giusta procura in atti
Convenuto
visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha evocato avanti questo Parte_1
Tribunale il (di seguito, per brevità, Controparte_2
per sentire dichiarare la nullità /annullabilità/ illegittimità della delibera assunta CP_1
pagina 2 di 8 dall'assemblea del Condominio convenuto il 26 febbraio 2022, al punto 1 all'ordine del giorno. E ciò,
previa sospensione della medesima.
Al riguardo l'attrice ha innanzitutto riferito di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita nel sito in Monvalle, Via Montenero,110, e che detto Condominio è Controparte_2
costituito da due corpi separati: uno “a schiera”, che consta di 25 unità immobiliari ripartite in cinque blocchi (A,B,C,D,E,F), ciascuno composto da 4 abitazioni, due al piano terra e due al primo, ad eccezione del blocco A (ove si trova l'unità immobiliare dell'attrice), che è composto da cinque abitazioni;
un secondo corpo costituito da 8 unità immobiliari, servite da 2 scale comuni (G e H), con una porzione su due livelli (scala H) e un'altra su tre (scala G).
La signora ha quindi allegato: che nel 2021 ella decideva di eseguire interventi per la Pt_1
riqualificazione energetica della sua unità immobiliare che prevedevano l'installazione di un impianto fotovoltaico con posizionamento di pannelli solari sulla copertura dell'edificio (parte del blocco A);
che in data 3 maggio 2021 ella informava l'amministratore del della sua decisione e alla CP_1
riunione condominiale del 5 maggio 2021 l'assemblea evidenziava che il progetto di opere sulle parti comuni deve essere valutato dall'amministratore del Condominio insieme ai consiglieri e ai comproprietari;
che in ottemperanza di quanto deliberato dall'assemblea condominiale, il tecnico dell'attrice inviava all'amministratore del Condominio il progetto dell'impianto e la planimetria della copertura, con dimostrazione della possibilità di installare altri due impianti di analoghe caratteristiche prestazionali e dimensionali;
che l'amministratore del Condominio “prendeva tempo” e il 26 luglio
2021, ella, non potendo più attendere, procedeva con l'installazione degli impianti fotovoltaici sulla copertura, senza tuttavia portare a termine i lavori, perché l'amministratore del Condominio lo impediva;
che nelle more il Condominio incaricava l'ing. di predisporre il progetto CP_3
dell'impianto fotovoltaico per tutto il Condominio;
che l'assemblea condominiale del 26 febbraio 2022
faceva proprie le conclusioni dell'ing. e sul punto 1 all'ordine del giorno (disamina relazione CP_3
ing. alla luce delle richieste del Condominio- discussione e determinazioni sul punto) CP_3
deliberava di non consentire all'attrice il posizionamento dei pannelli secondo il suo progetto.
pagina 3 di 8 L'attrice ha impugnato la delibera in questione, allegandone invalidità/ irregolarità/annullabilità/nullità:
(i) per mancata indicazione del nominativo dei condomini votanti;
(ii) per eccesso di potere dell'assemblea, in violazione dell'art. 1122 bis c.c.; (iii) per violazione del quorum deliberativo di cui al combinato disposto degli artt. 1122 bis III co. c.c. e 1136 V comma;
(iv) per contrarietà a norme di legge in relazione ai criteri di ripartizione circa l'uso della cosa comune.
Si è costituito in giudizio il il quale ha premesso che l'unità immobiliare della signora CP_1
non è parte della cosiddetta scala A, né di altra scala condominiale;
che l'appartamento Pt_1
dell'attrice si trova al piano terra di una costruzione allineata al blocco “scala A”; che detto appartamento è sottostante a quello del signor (identificato come subalterno 16) che, a sua Per_1
volta, è in parte sottostante alla copertura, a due falde, della costruzione allineata al blocco “scala A”. Il
Condominio ha poi riferito che l'attrice ha collocato i pannelli fotovoltaici sul tetto della porzione di edificio condominiale denominata scala A, nonostante quella porzione di detto non sia a lei comune e ha aggiunto che la collocazione di detti pannelli ha comunque comportato modificazioni di parti comuni.
Il ha quindi dichiarato che l'assemblea ha operato nell'ambito del dettato normativo di cui CP_1
all'art. 1122 bis III co. c.c., poiché, ricevuta comunicazione da parte della signora di Pt_1
interventi che comportavano modificazioni delle parti comuni, ha incaricato un tecnico di propria fiducia che provvedesse alla ripartizione del lastrico solare e delle altre superfici comuni,
“salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio e comunque in atto”. Il ha quindi contestato che la delibera impugnata integri violazione dell'art. 1122 bis CP_1
c.c. o di altre norme di legge.
Il giudice non ha sospeso l'efficacia della delibera impugnata per le motivazioni esposte nel provvedimento 1° dicembre 2022, cui rinvia.
In seguito, scambiate tra le parti le memorie di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., il giudice ha disposto una consulenza tecnica e all'esito di questa ha rinviato per discussione, quindi ha rinviato ad oggi per la pagina 4 di 8 prosecuzione degli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., disponendo che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte.
Entrambe le parti hanno depositato le note di cui all'art. 127 ter c.p.c.
** * **
Il CTU ha riferito che dal punto di vista planimetrico il si Controparte_2
articola in una serie di unità abitative suddivise in diversi blocchi convenzionalmente individuati attraverso la lettera dell'alfabeto, che identifica la scala che dà accesso alle unità abitative. I blocchi A,
B, C, D e il blocco E- F sono fabbricati tra loro contigui, ma disassati e, pur mantenendo una breve porzione di muro perimetrale in comune, risultano tra loro autonomi. I blocchi G, H costituiscono di fatto un fabbricato separato.
Quanto alla proprietà della signora il CTU ha riferito che essa ha in comune una muratura Pt_1
perimetrale con il blocco della scala A, ma è dotata di un accesso indipendente e di autonomia funzionale. Del resto, dall'esame dei riparti in atti la signora non risulta tra i condomini del Pt_1
blocco “scala A”.
Il CTU ha inoltre riferito che il tetto posto a copertura dell'abitazione dell'attrice funge anche da copertura di parte del subalterno 16 (l'altra parte del subalterno 16 è coperta dalle falde della copertura del blocco scala A), ma è posto ad una quota differente, ribassata, rispetto alla copertura che funge da tetto per il blocco scala A.
Il CTU ha accertato che la signora ha installato il proprio impianto fotovoltaico sulle falde Pt_1
della copertura del blocco scala A, ma ha evidenziato che queste ultime coprono in proiezione verticale le unità abitative identificate dai subalterni 4, 5, 16 (una porzione), 17 e le relative pertinenze, ma non l'unità abitativa del subalterno 3, di proprietà dell'attrice.
Quindi, posto che la copertura del blocco scala A non copre neppure in parte l'unità immobiliare della
Signora se ne deduce che detta porzione di tetto non costituisce proprietà comune Pt_1
dell'attrice.
pagina 5 di 8 A conferma di ciò risulta che la spesa di riparazione del tetto del blocco “scala A” del 2019 e quella per gli interventi eseguiti sul medesimo tetto nel 2021 non sono state addebitate (pro quota) alla signora
(cfr. rendiconti esercizi 2019 e 2021 e relativi riparti). Pt_1
Ciò premesso e venendo alle censure mosse dall'attrice alla delibera impugnata, si osserva quanto segue.
L'attrice ha assunto l'invalidità della delibera in esame perché non contiene l'indicazione del nominativo dei condomini votanti e dei corrispondenti valori millesimali.
L'assunto è infondato. La pagina 1 del verbale dell'assemblea 26 febbraio 2022 riporta il nominativo dei condomini presenti personalmente o per delega e le rispettive quote millesimali e dal verbale medesimo risulta che sul punto 1 dell'ordine del giorno l'assemblea ha assunto la delibera con il consenso di tutti i presenti, ad eccezione dei signori e Ciò che consente di desumere Pt_1 Pt_2
il nome dei condomini favorevoli con le relative quote millesimali, nonché il valore della proprietà dei condomini e che si sono espressi in senso contrario. Pt_1 Pt_2
L'attrice ha poi assunto l'invalidità della delibera per contrarietà agli artt. 1122 bis II co. c.c. e comunque al combinato disposto degli artt. 1122 bis III co. c.c. e 1136 V co. c.c., nella parte in cui le ha vietato di installare l'impianto fotovoltaico secondo il suo progetto.
Anche tale affermazione è infondata.
L' art. 1122 II co. c.c. dispone che è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni
altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Dunque, la norma in commento attribuisce al condomino il diritto di installare su parti comuni condominiali, o su parti private di proprietà dell'interessato, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio delle singole unità immobiliari.
Va tuttavia osservato che il progetto dell'attrice prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico su una porzione di tetto, quella che copre il blocco scala A, che come già rilevato, non può ritenersi di proprietà comune dell'attrice (né costituisce proprietà privata della stessa).
pagina 6 di 8 Quindi, il divieto opposto dall'assemblea condominiale all'installazione dell'impianto secondo il progetto dell'attrice non si pone in contrasto con l'art. 1122 bis c.c., per la ragione che nella specie non ricorre il caso regolato da quella norma, ossia l'ipotesi del condomino che intende installare su parti
comuni o di sua proprietà esclusiva impianti fotovoltaici a servizio della propria unità immobiliare.
Per analoghe ragioni non può neppure ritenersi violato il combinato disposto degli artt. 1122 bis III co.
c.c. e 1136 V co., c.c.: l'art. 1122 bis III co. c.c. riguarda il caso dell'installazione che importi modifiche delle parti comuni, senonché la porzione di tetto che copre la scala A e sulla quale l'attrice ha inteso installare il proprio impianto fotovoltaico non è comune a quest'ultima e quindi neppure si profila il caso regolato dalla norma in esame.
Infine, infondata è anche la censura di violazione dell'art. 1102 c.c. Tale norma infatti, regola l'uso della cosa comune, ma per quanto già osservato non può trovare applicazione nella specie.
L'impugnazione della delibera in esame deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e operata una riduzione del 30% in considerazione della non particolare complessità del caso), seguono la soccombenza e devono perciò porsi a carico di parte attrice.
Per le medesime ragioni, devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate da questo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario, dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1634/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
provvede:
rigetta l'impugnazione proposta da parte attrice avverso la delibera assunta dall'assemblea del convenuto il 26 febbraio 2022, al punto 1; CP_1
condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in €
4.314,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate da questo giudice.
pagina 7 di 8 Varese, 23 aprile 2025
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 8 di 8