Ordinanza collegiale 22 settembre 2025
Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01319/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2024, proposto da
RM GU, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Boccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro-tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato della sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 487 del 7 giugno 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli incombenti istruttori disposti con l’ordinanza del 27 novembre 2025, n. 1995;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AN De GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 487 del 7 giugno 2023, passata in giudicato – come da attestazione del 15 luglio 2025 -, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato che: “ Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie il ricorso e, per l’effetto:- condanna il Ministero resistente, in persona del l.r.p.t.: 1) a procedere al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata, prima dell'immissione in ruolo, dall’odierno ricorrente, nonché al collocamento dello stesso nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato; 2) al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in € 26.593,68, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.”;
- l’Amministrazione, con la busta paga del mese di ottobre 2023, ha liquidato al ricorrente il minore importo di € 19.073,99 così suddiviso: causale: 806/342 Arretrato ricostruzione carriera A.P. € 16.873,62 e 806/34B Arretrato ricostruzione carriera A.C. € 2.200,37;
- nonostante la richiesta di pagamento avanzata il 15.10.2023, il ricorrente lamenta che la resistente p.a. è rimasta parzialmente inerte, non avendo eseguito l’adeguamento del minimo tabellare stipendiale e del passaggio di fascia stipendiale nonché l’inquadramento corretto come docente e non avendo corrisposto le differenze retributive residue, cosicché il ricorrente ha proposto l’actio iudicati quanto alla ricostruzione della carriera e alle non corrisposte differenze retributive, chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
Ritenuto che:
- l’Amministrazione, ritualmente intimata ma non costituitasi, non ha depositato la relazione sullo stato degli adempimenti richiesta dal Tribunale con ordinanza collegiale interlocutoria del 27 novembre 2025, n. 1995;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire, anche per la parte mancante, la sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, secondo le prescrizioni in essa contenute e dando conto delle valutazioni di competenza ove non pienamente satisfattive delle pretese del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia, con pieni poteri di valutazione in ordine al richiesto adeguamento del minimo tabellare stipendiale e al passaggio di fascia stipendiale nonché all’inquadramento corretto come docente e al pagamento delle differenze retributive residue, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’Amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare integralmente, fatte salve le valutazioni di pertinenza, alla sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza entro ulteriori sessanta giorni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.286,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER AS, Presidente
LA Ciconte, Referendario
AN De GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De GI | ER AS |
IL SEGRETARIO