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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/12/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il giudice EL lavoro EL Tribunale di Paola, dottor IO LO, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito EL deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2141/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mari Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona EL Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi ELl'art. 417 bis c.p.c. dalle dottoresse Serena Cianflone, Roberta Travia e Serenella Rosaria Zanfini
-RESISTENTE-
oggetto: carta docenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.12.2024, parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze EL , prestando servizio Controparte_1 come docente in forza di diversi contratti a tempo determinato e di essere, alla data di proposizione EL ricorso, in servizio presso l'l'Istituto Comprensivo di Santa IA EL
ED, ha dedotto che per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 non le è stata riconosciuta la cd. "Carta EL docente", di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo ELle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 EL 13.07.2015 cd. "Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313
1 EL 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come parte ricorrente;
che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 ELla Costituzione e per violazione articoli 63 e 64 EL
CCNL di categoria che prevedono la centralità ELla formazione EL docente.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento EL lavoro alle dipendenze EL come insegnante con contratto a tempo Controparte_1 determinato, riconosca il diritto a ottenere il beneficio ELla Carta Docenti, con valore di
€ 500,00 annui e condanni il al pagamento di € 1.000, con Controparte_1 vittoria di spese da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, il , preso atto EL servizio Controparte_1 prestato da parte ricorrente come risultante dallo stato matricolare, ha riconosciuto la fondatezza EL ricorso aderendo alla domanda e chiedendo la compensazione ELle spese legali.
La causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito EL deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione ELl'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. In via preliminare, sussiste la giurisdizione ELl'adito giudice ordinario. L'oggetto principale ELla domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica – che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore ELla c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti EL
[...]
, derivante dallo svolgimento EL rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, Controparte_1 che alla luce EL condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri EL datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass.
SS.UU. n. 3032/2011) rientra nella giurisdizione EL giudice ordinario.
3. Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
2 L'art. 35 ELla Costituzione prevede che "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti EL lavoro", con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato "Formazione in Servizio", che "
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale EL personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo ELle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento ELle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)".
Il successivo art. 64 EL medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione EL diritto alla formazione", prevede che "
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo ELle proprie professionalità".
La clausola 4 ELl'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato EL 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE EL 28.6.1999, al punto 1 prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non
3 sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 ELla clausola si dispone che: "I criteri EL periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
L'art. 1, comma 121, ELla legge n. 107 EL 13.07.2015 di riforma ELla scuola (cd. "Buona
Scuola") prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto EL limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, ELl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione ELle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito EL piano triennale ELl'offerta formativa ELle scuole e EL Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 EL d.P.C.M. n. 32313 EL 23.09.2015, che i destinatari ELla carta docenti siano "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova", con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
4. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza ELle disposizioni appena richiamate, che:
a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
4 b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto ELla legge n. 107/2015, che ha introdotto la "Carta
Docenti", si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità ELla prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo ELla formazione e ELl'istruzione EL corpo docenti e, quindi, tramite esso, ELla popolazione – e l'identità ELla finalità di formazione EL personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari ELla "Carta Docente" anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno
-, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità ELla determinazione assunta con il d.P.C.M. n.
32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari ELl'attribuzione ELla Carta
Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione ELla stessa e riconoscimento EL diritto azionato in questa sede.
5. Tale ricostruzione EL quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che eurounitario.
E così con la sentenza n. 1842/2022 EL 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione EL Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza
Bis, che con sentenza n. 7799/2016 EL 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento ELla nota EL . 15219 EL 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_3 specificava che la "Carta EL docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché ELl'art. 2 EL d.P.C.M. n. 32313 EL 23 settembre 2015.
5 Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma ELla decisione EL TAR Lazio, ha affermato che la scelta EL di escludere dal beneficio ELla Carta Docenti il CP_1 personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento ELla P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione ELla Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente ELla questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza EL 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi ELla questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria ELla disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, ELla legge 107/2015 con la clausola
4, punto 1, ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che "(…) osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato EL , e non anche al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario ELl'importo di € 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti".
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n.
515/2022 EL 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 803/2022 EL 7.09.2022, nonché, da ultimo, Tribunale Trani sez. lav., 07/11/2022, (ud. 07/11/2022, dep. 07/11/2022),
n.1911.
Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento EL servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione ELla Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Per_1
e C-456/09, SI in cui si afferma che: "un'indennità per anzianità di servizio Per_2
… rientra nell'ambito di applicazione ELla clausola 4, punto 1, ELl'Accordo Quadro, in 6 quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo EL rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola ELl'Accordo Quadro".
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di
Cassazione, con la nota sentenza ELla Suprema Corte n. 31149/2019, ha affermato che:
"In tema di riconoscimento ELl'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli ELl'amministrazione scolastica, l'art. 485 EL d.lgs. n.
297 EL 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 ELl'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 ELlo stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, ELla l. n. 124 EL 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice EL merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello EL docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola ELl'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto
a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non EL tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento EL docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato.
7 A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento EL personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda ELla stabilità o meno EL rapporto di lavoro;
il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.
6. Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione ELla Corte di Cassazione EL 4-27.10.2023 resa in tema di Carta docenti.
Com'è noto, con ordinanza EL 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento ELla cd. Carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi ELl'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di
Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno EL riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento EL diritto, natura retributiva o risarcitoria ELla prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione ELla durata minima EL rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto EL 29-30.05.2023, il Primo Presidente ELla Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla
Sezione Lavoro ELla Suprema Corte per l'enunciazione EL relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 EL 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza EL 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi ELl'art. 4, comma 1, L. n. 124 EL 1999 o incarichi per docenza fino al termine ELle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi ELl'art. 4, comma secondo, ELla L. n. 124 EL 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento ELla pronuncia
8 giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema ELle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione ELla Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi ELl'art. 22, comma 36, ELla L. n. 724 EL 1994, dalla data EL diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento ELla pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema ELle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte EL giudice EL merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto ELle circostanze EL caso concreto (tra cui ad es. la durata ELla permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore ELla Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione ELla Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data EL conferimento ELl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione ELle azioni risarcitorie per mancata attribuzione ELla Carta Docente, stante la natura contrattuale ELla responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data ELla loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I principi di diritto affermati dal Giudice di Legittimità appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati.
7. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che:
per quanto riguarda la durata ELle supplenze, si tratta di supplenze con durata fino al 30 giugno, ai sensi ELl'art. 4, comma secondo, ELla L. n. 124 EL 1999, per la quale, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docenti;
né sul punto risulta 9 contestato alcunché di specifico dal sulla minore durata ELle Controparte_1 stesse;
per quanto riguarda la condizione ELla parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema ELle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione ELla Corte di
Cassazione, ai fini ELl'individuazione EL tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, è comprovato che parte ricorrente è “interna” al sistema ELle docenze scolastiche, essendo docente con incarico fino al 30.06.2026 presso Scuola Primo Grado - Sm S. IA EL C. - Marcellina - Santa
IA EL ED (CSMM83701T) - Completo ore settimanali come da stato matricolare.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento ELl'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto ELla parte ricorrente a ottenere il beneficio economico ELla cd. “Carta EL docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) EL citato dispositivo ELla decisione ELla Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna EL all'attribuzione in favore ELla ricorrente ELla Carta Docente, secondo il CP_1 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (due annualità pari ad € 1.000,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi ELl'art. 22, comma 36, ELla L. n. 724 EL 1994, dalla data EL diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto ELla materia (causa di lavoro), EL valore ELla controversia (scaglione fino a 1.100) e ELl'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore EL procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio ELle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto ELla parte ricorrente a ottenere il beneficio economico ELla cd. "Carta EL docente" e, quindi, EL relativo bonus di €
500 per ogni anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
10 2) condanna, per l'effetto, il , in persona EL pro Controparte_1 CP_4 tempore, all'attribuzione in favore ELla parte ricorrente ELla Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (due annualità pari ad € 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi ELl'art. 22, comma 36, ELla L. n. 724 EL 1994, dalla data EL diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il resistente , in persona EL pro tempore, Controparte_1 CP_4 al pagamento ELle spese di lite in favore ELla parte ricorrente, che liquida in € 21,50 per esborsi, € 258,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore EL procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
12.12.2025. Pt_2
Il Giudice
IO LO
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