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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 17342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17342 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6991/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6991/2025 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LO LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo, via Prosperi 33/a giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
RICORRENTE contro
AVV. (C.F. ), in proprio ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso il proprio studio in Roma, via Giuseppe Antonio Guattani 14/a
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 16244/2024 emesso il 04.12.2024 dal
Tribunale di Roma in materia locatizia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 28.11.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto a ruolo il 31.10.2024 l'Avv. ha CP_1 dedotto di aver sottoscritto con un contratto di locazione ad uso Parte_1 abitativo, avente per oggetto una porzione dell'unità immobiliare, contraddistinta con il numero “3”, sita in Roma, via Domenico Cucchiari n. 52, piano I, interno n. 7, identificato al
NCEU del Comune di Roma al foglio 614, part. 242, sub. 516 verso il corrispettivo di un 1 canone mensile di € 330,00. La conduttrice non avrebbe provveduto al pagamento dei canoni scaduti il 30/11/2023, 30/12/2023, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9,
30/10/2024 per l'importo di € 3.960,00 (€ 330,00 x 12 mesi), così come non avrebbe provveduto al pagamento pro quota degli oneri condominiali scaduti sino al 30/10/24, comprensivo dei costi di pagamento, pari ad € 265,16 (novembre e dicembre 2023, gennaio e febbraio, marzo e aprile, maggio e giugno, luglio e agosto, settembre e ottobre 2024: (€
795,50/3 = € 265,16) nonché della quota parte della tassa di rifiuti relativa al secondo semestre 2023 comprensivo degli oneri di pagamento per € 33,67 (€ 101,00/3 = € 33,67 e la
TARI relativa all'anno 2024 comprensiva degli oneri di pagamento per € 69,33 (€ 208,00/3
- € 69,33) e, così, per il complessivo importo di € 4.328,16. Da qui la richiesta di provvedimento monitorio. ha presentato opposizione con ricorso depositato il 06.02.2025 nel quale Parte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Sospendere la immediata esecutorietà del Decreto
Ingiuntivo opposto ex art.649 c.p.c., per carenza dei presupposti e per i gravi motivi rinvenibili nel presente atto. Nel merito revocare l'opposto decreto n.16244/2024 perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Condannare l'opposto alla restituzione del fondo CP_1 cauzionale nella misura di €.660,00. Per l'effetto, constatato il palmare abuso del diritto e del processo, condannare l'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2 e 3 CP_1
c.p.c. per i quali si chiede la liquidazio-ne equitativa in favore della opponente studentessa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Nel merito Parte_1 sostiene di aver effettuato il recesso dal contratto con comunicazione a mezzo pec il
21.07.2021 e di aver lasciato l'immobile dal gennaio 2021 a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti amministrativi relativi all'emergenza sanitaria da Covid-19. Con il secondo motivo di opposizione sostiene che la clausola di cui all'art. 3 Parte_1 del contratto relativa al recesso sarebbe nulla perché vessatoria. Con il terzo motivo di opposizione contesta gli oneri accessori e la Tassa Rifiuti in quanto non Parte_1 dovuti sempre a causa del recesso. Infine, avanza domanda Parte_1 riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale di € 660,00.
Si è costituito l'Avv. con memoria depositata il 30.05.2025, eccependo, in CP_1 primo luogo, l'esistenza di diversi giudicati già intercorsi tra le parti. In particolare, il resistente fa riferimento al D.I. n. 16892/2023 divenuto definitivo con provvedimento del
26.01.2024 e avente a oggetto la richiesta di pagamento dei canoni dal settembre 2022 all'ottobre 2023. Altro giudicato tra le parti sarebbe rappresentato dalla sentenza 844/2025 della Corte di Appello di Roma notificata il 12.02.2025 e non impugnata avente a oggetto i
2 canoni dall'agosto 2021 al gennaio 2022. Nel merito l'Avv. sostiene che CP_1
l'immobile non sarebbe mai stato riconsegnato e che, comunque, l'immobile non sarebbe mai stato riconsegnato. L'Avv. rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: In via preliminare: -accertare e dichiarare la sussistenza del giudicato formatosi tra le parti circa la validità ed efficacia del contratto di locazione sottoscritto dalle parti in causa con l'acquisto in data 26/1/2024 dell'efficacia ex art 647 cpc del D.I. n. 16892/23, stante la mancata opposizione dello stesso,
e con l'acquisto in data 12/3/2025 della definitiva efficacia del D.I. n. 5157/22, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 844/25 emessa dalla Corte di Appello di Roma, e notificata in data 12/2/2025, e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta avverso il D.I.
n. 16244/24, essendo inammissibile ed infondata, stante la preclusione dell'esame delle questioni in fatto e in diritto ex adverso sollevate in relazione al contratto di locazione sottoscritto dalle parti in causa;
In via principale: -accertata l'esistenza del credito vantato dall'Avv. per l'importo ingiunto e l'insussistenza di qualsiasi fatto o atto CP_1 estintivo e/o modificativo dello stesso, rigettare la proposta opposizione e, per l'effetto, riconoscere al decreto ingiuntivo n. 16244/24, piena efficacia esecutiva;
-accertata la responsabilità aggravata della sig.ra per lite temeraria condannare la Parte_1 stessa ex articolo 96 c.p.c. al pagamento della somma ritenuta di giustizia in favore dell'Avv.
a titolo di risarcimento danni;
-accertata la natura offensiva delle espressioni CP_1 utilizzate dal patrocinante avversario, condannare lo stesso ex art 89 cpc al pagamento della somma ritenuta di giustizia in favore dell'Avv. a titolo di risarcimento danni. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza del 28 novembre 2025, la difesa di parte ricorrente ha chiesto concedersi i termini di cui al sesto comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile. Deve, però, rilevarsi che detta disposizione prevede la concessione di un termine perentorio per la produzione e indicazione di mezzi di prova nuovi e ulteriori rispetto a quelli contenuti negli atti introduttivi. Nel caso di specie nessuna di queste circostanze ricorre visto che nessuna delle parti ha indicato nuovi mezzi di prova. Dunque, poiché la controversia ha natura documentale, la causa può essere decisa.
2. Nel merito
In primo luogo, deve essere affrontata l'eccezione relativa al giudicato sollevata dalla parte resistente. Effettivamente, sono stati prodotti due provvedimenti giurisdizionali divenuti cosa giudicata tra le parti: il decreto ingiuntivo n. 16892/2023 divenuto definitivo con 3 provvedimento del 26.01.2024 e avente a oggetto la richiesta di pagamento dei canoni dal settembre 2022 all'ottobre 2023 (allegato 2 alla memoria di costituzione) e la sentenza
844/2025 della Corte di Appello di Roma notificata il 12.02.2025 e non impugnata, avente a oggetto i canoni dall'agosto 2021 al gennaio 2022 (allegato 4 alla memoria di costituzione).
Come noto, la Suprema Corte suole affermare che “Quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di locazione non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n.
13207 del 26.06.2015). Pertanto, il giudicato rappresentato dal decreto ingiuntivo
16892/2023 rende impossibile conoscere della domanda di accertamento del recesso avvenuto il 21.07.2021 in quanto fatto estintivo ormai coperto dal giudicato rappresentato dal detto provvedimento monitorio. Lo stesso dicasi per la richiesta di accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 3 del contratto di locazione e della domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale. Si tratta di questioni attinenti alla validità del contratto di locazione e ormai coperte dal giudicato.
Diverso discorso per le richieste di pagamento degli oneri condominiali e della Tassa rifiuti e della TARI per i quali l'Avv. avrebbe dovuto fornire la prova dell'avvenuto CP_1 pagamento al fine di ottenere un rimborso da parte della conduttrice. Sul punto si legge:
“Diversamente, nel caso in cui gli oneri accessori non siano già predeterminati in contratto ma debbano essere calcolati in base ai criteri di riparto adottati in sede di bilancio preventivo e consultivo deliberato dalla assemblea dei condomini e siano dovuti dal conduttore a rimborso dei pagamenti effettuati dal locatore, l'onere della prova del credito gravante sul locatore dovrà ritenersi assolto, in caso di contestazioni da parte del conduttore delle singole voci dovute o della inesatta applicazione dei criteri di ripartizione ed erroneità dei conteggi, o dell'inesistenza delle spese sostenute dal locatore, se siano prodotte in giudizio le delibere condominiali approvative dei criteri di riparto delle spese e i documenti dimostrativi degli esborsi effettivamente sostenuti e richiesti a rimborso” (Cass. civ. n.
22899/2016, parte motiva). Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'importo richiesto dall'Avv. deve essere decurtato della somma complessiva di € 368,6 CP_1
(€ 265,16 + € 33,67 + € 69,33).
In conclusione, deve essere condannata al pagamento, in favore Parte_1 dell'Avv. della somma di € 3.960,00 per i canoni dal novembre 2023 CP_1
4 all'ottobre 2024 oltre interessi nella misura legale dalla data di scadenza del giorno 30 di ogni mese fino a quello di effettivo pagamento.
Inoltre, l'Avv. chiede la cancellazione di alcune frasi offensive contenute nel CP_1 ricorso. Si tratta delle seguenti espressioni:
- “redatto e predisposto dallo scaltro Avv. CP_1 CP_1
- “il ricorrente Avv. ” Controparte_2
- “il ricorrente Avvocato ..ha continuato a fingere che il contratto fosse vigente” CP_1
- “il ricorrente finge di ignorare l'intervenuto recesso dal contratto”
- “si chiede, pertanto, che il Giudice adito voglia ordinare la immediata restituzione di quanto dovuto alla povera studentessa in quanto negatole, con apodittica arroganza, dall'Avvocato ” CP_1
- “lo stesso ha dolosamente omesso di allegare la corrispondenza intercorsa”
- “il ricorrente avv. da oltre 4 anni, finge di non aver contezza dell'intervenuto CP_1 recesso..”
Tale istanza deve leggersi alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale: “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola
"contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Corte di Cassazione, Sez. L. , sen. n. 21031 del 18.10.2016). Pertanto, la prima espressione, con il riferimento “scaltro”, oltre a non apparire offensiva perché il termine scaltro non ha necessariamente un'accezione negativa, certamente rientra nell'esercizio di difesa finalizzata a colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Così pure per l'espressione “ha continuato a fingere che il contratto fosse vigente”, per l'espressione “il ricorrente finge di ignorare”, per l'espressione
“lo stesso ha dolosamente omesso di allegare la corrispondenza intercorsa” e per l'espressione “l'avv. da oltre 4 anni, finge di non aver contezza dell'avvenuto CP_1
5 recesso”. Diverso è il caso delle espressioni “il ricorrente Avv. spocchiosamente” e CP_1
l'espressione “con apodittica arroganza” che devono essere cancellate dal ricorso ma che non possono essere fonte di responsabilità risarcitoria. Infatti, il secondo comma dell'art. 89 c.p.c. riconosce il diritto al risarcimento solo se le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa. Le due espressioni si riferiscono proprio all'oggetto del contenzioso e, pertanto, la domanda di risarcimento deve essere rigettata. Ciò ancorché si tratti di espressioni offensive.
Si rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. perché non risulta che Parte_1 né l'Avv. abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave. CP_1
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi tenutisi innanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 1.100,00 ed €
5.200,00 applicando i compensi minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate ed eliminando la fase istruttoria perché non si è tenuta. Pertanto, deve Parte_1 essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Avv. che si CP_1 liquidano in € 852,00 per compensi ed € 127,80 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. deve essere condannata al pagamento del doppio del contributo unificato Parte_1 dovuto per il presente giudizio a causa della sua mancata partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione come prescritto dall'art. 12 bis, comma 2 del D. Lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 16244/2024 emesso il 04.12.2024 dal Tribunale di Roma;
condanna al pagamento, in favore dell'Avv. della somma Parte_1 CP_1 di € 3.960,00 per i canoni dal novembre 2023 all'ottobre 2024 oltre interessi nella misura legale dalla data di scadenza del giorno 30 di ogni mese fino a quello di effettivo pagamento;
rigetta la domanda di restituzione del deposito cauzionale di Parte_1 ordina la cancellazione delle seguenti espressioni contenute nel ricorso introduttivo: “il ricorrente Avv. spocchiosamente” e “con apodittica arroganza, dall'Avvocato CP_1 CP_1
;
[...] rigetta la domanda di condanna al risarcimento ex art. 89 c.p.c.; rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
6 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 852,00 per compensi ed € 127,80 per spese generali, oltre IVA e
[...]
CPA come per legge;
condanna al pagamento, in favore dello Stato italiano, di una somma Parte_1 pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 del D. Lgs. 28/2010.
Roma, 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6991/2025 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LO LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo, via Prosperi 33/a giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
RICORRENTE contro
AVV. (C.F. ), in proprio ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso il proprio studio in Roma, via Giuseppe Antonio Guattani 14/a
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 16244/2024 emesso il 04.12.2024 dal
Tribunale di Roma in materia locatizia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 28.11.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto a ruolo il 31.10.2024 l'Avv. ha CP_1 dedotto di aver sottoscritto con un contratto di locazione ad uso Parte_1 abitativo, avente per oggetto una porzione dell'unità immobiliare, contraddistinta con il numero “3”, sita in Roma, via Domenico Cucchiari n. 52, piano I, interno n. 7, identificato al
NCEU del Comune di Roma al foglio 614, part. 242, sub. 516 verso il corrispettivo di un 1 canone mensile di € 330,00. La conduttrice non avrebbe provveduto al pagamento dei canoni scaduti il 30/11/2023, 30/12/2023, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9,
30/10/2024 per l'importo di € 3.960,00 (€ 330,00 x 12 mesi), così come non avrebbe provveduto al pagamento pro quota degli oneri condominiali scaduti sino al 30/10/24, comprensivo dei costi di pagamento, pari ad € 265,16 (novembre e dicembre 2023, gennaio e febbraio, marzo e aprile, maggio e giugno, luglio e agosto, settembre e ottobre 2024: (€
795,50/3 = € 265,16) nonché della quota parte della tassa di rifiuti relativa al secondo semestre 2023 comprensivo degli oneri di pagamento per € 33,67 (€ 101,00/3 = € 33,67 e la
TARI relativa all'anno 2024 comprensiva degli oneri di pagamento per € 69,33 (€ 208,00/3
- € 69,33) e, così, per il complessivo importo di € 4.328,16. Da qui la richiesta di provvedimento monitorio. ha presentato opposizione con ricorso depositato il 06.02.2025 nel quale Parte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Sospendere la immediata esecutorietà del Decreto
Ingiuntivo opposto ex art.649 c.p.c., per carenza dei presupposti e per i gravi motivi rinvenibili nel presente atto. Nel merito revocare l'opposto decreto n.16244/2024 perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Condannare l'opposto alla restituzione del fondo CP_1 cauzionale nella misura di €.660,00. Per l'effetto, constatato il palmare abuso del diritto e del processo, condannare l'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2 e 3 CP_1
c.p.c. per i quali si chiede la liquidazio-ne equitativa in favore della opponente studentessa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Nel merito Parte_1 sostiene di aver effettuato il recesso dal contratto con comunicazione a mezzo pec il
21.07.2021 e di aver lasciato l'immobile dal gennaio 2021 a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti amministrativi relativi all'emergenza sanitaria da Covid-19. Con il secondo motivo di opposizione sostiene che la clausola di cui all'art. 3 Parte_1 del contratto relativa al recesso sarebbe nulla perché vessatoria. Con il terzo motivo di opposizione contesta gli oneri accessori e la Tassa Rifiuti in quanto non Parte_1 dovuti sempre a causa del recesso. Infine, avanza domanda Parte_1 riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale di € 660,00.
Si è costituito l'Avv. con memoria depositata il 30.05.2025, eccependo, in CP_1 primo luogo, l'esistenza di diversi giudicati già intercorsi tra le parti. In particolare, il resistente fa riferimento al D.I. n. 16892/2023 divenuto definitivo con provvedimento del
26.01.2024 e avente a oggetto la richiesta di pagamento dei canoni dal settembre 2022 all'ottobre 2023. Altro giudicato tra le parti sarebbe rappresentato dalla sentenza 844/2025 della Corte di Appello di Roma notificata il 12.02.2025 e non impugnata avente a oggetto i
2 canoni dall'agosto 2021 al gennaio 2022. Nel merito l'Avv. sostiene che CP_1
l'immobile non sarebbe mai stato riconsegnato e che, comunque, l'immobile non sarebbe mai stato riconsegnato. L'Avv. rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: In via preliminare: -accertare e dichiarare la sussistenza del giudicato formatosi tra le parti circa la validità ed efficacia del contratto di locazione sottoscritto dalle parti in causa con l'acquisto in data 26/1/2024 dell'efficacia ex art 647 cpc del D.I. n. 16892/23, stante la mancata opposizione dello stesso,
e con l'acquisto in data 12/3/2025 della definitiva efficacia del D.I. n. 5157/22, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 844/25 emessa dalla Corte di Appello di Roma, e notificata in data 12/2/2025, e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta avverso il D.I.
n. 16244/24, essendo inammissibile ed infondata, stante la preclusione dell'esame delle questioni in fatto e in diritto ex adverso sollevate in relazione al contratto di locazione sottoscritto dalle parti in causa;
In via principale: -accertata l'esistenza del credito vantato dall'Avv. per l'importo ingiunto e l'insussistenza di qualsiasi fatto o atto CP_1 estintivo e/o modificativo dello stesso, rigettare la proposta opposizione e, per l'effetto, riconoscere al decreto ingiuntivo n. 16244/24, piena efficacia esecutiva;
-accertata la responsabilità aggravata della sig.ra per lite temeraria condannare la Parte_1 stessa ex articolo 96 c.p.c. al pagamento della somma ritenuta di giustizia in favore dell'Avv.
a titolo di risarcimento danni;
-accertata la natura offensiva delle espressioni CP_1 utilizzate dal patrocinante avversario, condannare lo stesso ex art 89 cpc al pagamento della somma ritenuta di giustizia in favore dell'Avv. a titolo di risarcimento danni. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza del 28 novembre 2025, la difesa di parte ricorrente ha chiesto concedersi i termini di cui al sesto comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile. Deve, però, rilevarsi che detta disposizione prevede la concessione di un termine perentorio per la produzione e indicazione di mezzi di prova nuovi e ulteriori rispetto a quelli contenuti negli atti introduttivi. Nel caso di specie nessuna di queste circostanze ricorre visto che nessuna delle parti ha indicato nuovi mezzi di prova. Dunque, poiché la controversia ha natura documentale, la causa può essere decisa.
2. Nel merito
In primo luogo, deve essere affrontata l'eccezione relativa al giudicato sollevata dalla parte resistente. Effettivamente, sono stati prodotti due provvedimenti giurisdizionali divenuti cosa giudicata tra le parti: il decreto ingiuntivo n. 16892/2023 divenuto definitivo con 3 provvedimento del 26.01.2024 e avente a oggetto la richiesta di pagamento dei canoni dal settembre 2022 all'ottobre 2023 (allegato 2 alla memoria di costituzione) e la sentenza
844/2025 della Corte di Appello di Roma notificata il 12.02.2025 e non impugnata, avente a oggetto i canoni dall'agosto 2021 al gennaio 2022 (allegato 4 alla memoria di costituzione).
Come noto, la Suprema Corte suole affermare che “Quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di locazione non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n.
13207 del 26.06.2015). Pertanto, il giudicato rappresentato dal decreto ingiuntivo
16892/2023 rende impossibile conoscere della domanda di accertamento del recesso avvenuto il 21.07.2021 in quanto fatto estintivo ormai coperto dal giudicato rappresentato dal detto provvedimento monitorio. Lo stesso dicasi per la richiesta di accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 3 del contratto di locazione e della domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale. Si tratta di questioni attinenti alla validità del contratto di locazione e ormai coperte dal giudicato.
Diverso discorso per le richieste di pagamento degli oneri condominiali e della Tassa rifiuti e della TARI per i quali l'Avv. avrebbe dovuto fornire la prova dell'avvenuto CP_1 pagamento al fine di ottenere un rimborso da parte della conduttrice. Sul punto si legge:
“Diversamente, nel caso in cui gli oneri accessori non siano già predeterminati in contratto ma debbano essere calcolati in base ai criteri di riparto adottati in sede di bilancio preventivo e consultivo deliberato dalla assemblea dei condomini e siano dovuti dal conduttore a rimborso dei pagamenti effettuati dal locatore, l'onere della prova del credito gravante sul locatore dovrà ritenersi assolto, in caso di contestazioni da parte del conduttore delle singole voci dovute o della inesatta applicazione dei criteri di ripartizione ed erroneità dei conteggi, o dell'inesistenza delle spese sostenute dal locatore, se siano prodotte in giudizio le delibere condominiali approvative dei criteri di riparto delle spese e i documenti dimostrativi degli esborsi effettivamente sostenuti e richiesti a rimborso” (Cass. civ. n.
22899/2016, parte motiva). Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'importo richiesto dall'Avv. deve essere decurtato della somma complessiva di € 368,6 CP_1
(€ 265,16 + € 33,67 + € 69,33).
In conclusione, deve essere condannata al pagamento, in favore Parte_1 dell'Avv. della somma di € 3.960,00 per i canoni dal novembre 2023 CP_1
4 all'ottobre 2024 oltre interessi nella misura legale dalla data di scadenza del giorno 30 di ogni mese fino a quello di effettivo pagamento.
Inoltre, l'Avv. chiede la cancellazione di alcune frasi offensive contenute nel CP_1 ricorso. Si tratta delle seguenti espressioni:
- “redatto e predisposto dallo scaltro Avv. CP_1 CP_1
- “il ricorrente Avv. ” Controparte_2
- “il ricorrente Avvocato ..ha continuato a fingere che il contratto fosse vigente” CP_1
- “il ricorrente finge di ignorare l'intervenuto recesso dal contratto”
- “si chiede, pertanto, che il Giudice adito voglia ordinare la immediata restituzione di quanto dovuto alla povera studentessa in quanto negatole, con apodittica arroganza, dall'Avvocato ” CP_1
- “lo stesso ha dolosamente omesso di allegare la corrispondenza intercorsa”
- “il ricorrente avv. da oltre 4 anni, finge di non aver contezza dell'intervenuto CP_1 recesso..”
Tale istanza deve leggersi alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale: “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola
"contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Corte di Cassazione, Sez. L. , sen. n. 21031 del 18.10.2016). Pertanto, la prima espressione, con il riferimento “scaltro”, oltre a non apparire offensiva perché il termine scaltro non ha necessariamente un'accezione negativa, certamente rientra nell'esercizio di difesa finalizzata a colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Così pure per l'espressione “ha continuato a fingere che il contratto fosse vigente”, per l'espressione “il ricorrente finge di ignorare”, per l'espressione
“lo stesso ha dolosamente omesso di allegare la corrispondenza intercorsa” e per l'espressione “l'avv. da oltre 4 anni, finge di non aver contezza dell'avvenuto CP_1
5 recesso”. Diverso è il caso delle espressioni “il ricorrente Avv. spocchiosamente” e CP_1
l'espressione “con apodittica arroganza” che devono essere cancellate dal ricorso ma che non possono essere fonte di responsabilità risarcitoria. Infatti, il secondo comma dell'art. 89 c.p.c. riconosce il diritto al risarcimento solo se le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa. Le due espressioni si riferiscono proprio all'oggetto del contenzioso e, pertanto, la domanda di risarcimento deve essere rigettata. Ciò ancorché si tratti di espressioni offensive.
Si rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. perché non risulta che Parte_1 né l'Avv. abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave. CP_1
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi tenutisi innanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 1.100,00 ed €
5.200,00 applicando i compensi minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate ed eliminando la fase istruttoria perché non si è tenuta. Pertanto, deve Parte_1 essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Avv. che si CP_1 liquidano in € 852,00 per compensi ed € 127,80 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. deve essere condannata al pagamento del doppio del contributo unificato Parte_1 dovuto per il presente giudizio a causa della sua mancata partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione come prescritto dall'art. 12 bis, comma 2 del D. Lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 16244/2024 emesso il 04.12.2024 dal Tribunale di Roma;
condanna al pagamento, in favore dell'Avv. della somma Parte_1 CP_1 di € 3.960,00 per i canoni dal novembre 2023 all'ottobre 2024 oltre interessi nella misura legale dalla data di scadenza del giorno 30 di ogni mese fino a quello di effettivo pagamento;
rigetta la domanda di restituzione del deposito cauzionale di Parte_1 ordina la cancellazione delle seguenti espressioni contenute nel ricorso introduttivo: “il ricorrente Avv. spocchiosamente” e “con apodittica arroganza, dall'Avvocato CP_1 CP_1
;
[...] rigetta la domanda di condanna al risarcimento ex art. 89 c.p.c.; rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
6 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 852,00 per compensi ed € 127,80 per spese generali, oltre IVA e
[...]
CPA come per legge;
condanna al pagamento, in favore dello Stato italiano, di una somma Parte_1 pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 del D. Lgs. 28/2010.
Roma, 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
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