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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 926/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(PD) in data 04/08/1970, rappresentato e difeso dall'avv. GALLINARO MARIA TERESA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata a LV (PD) in [...] Controparte_1 C.F._2
09/11/1975, rappresentata e difesa dall'avv. KUSSTATSCHER ANNA, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 5.6.2025 ha introdotto il presente Parte_1 procedimento contenzioso nei confronti di , volto ad ottenere la modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 491/2022, pronunciata dall'intestato Tribunale.
Il ricorrente ha evidenziato che dal mese di novembre del 2024 le sue condizioni reddituali sono sensibilmente mutate, tanto da impedirgli di far fronte alla corresponsione del contributo al
1 mantenimento dei figli , divenuta maggiorenne, e , di quasi quindici anni, fissato nella Per_1 Per_2 somma complessiva di 1.100,00 euro mensili (550,00 per ciascun figlio).
Lo ha posto in rilievo che, a far data dall'1.11.2024, la società con Pt_1 Controparte_3 sede a San RT di ZE (RO), di cui egli era amministratore con funzioni direttive ed operative, è stata incorporata dalla con sede in NO d'NO (VI), la quale Controparte_4 pertanto è succeduta alla prima nella titolarità di tutti i rapporti in essere, compresi quelli con i dipendenti/collaboratori.
Tuttavia, per effetto della suddetta incorporazione, dalla predetta data il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della con un contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_4 indeterminato, con la qualifica di impiegato al 1° livello e con la mansione di responsabile impianto e controllo manutenzione, passando perciò alla percezione di compensi lordi annui pari a circa
150.000,00 euro ad una retribuzione mensile netta di circa 2.200,00 euro.
Lo ha anche dedotto che, quando si è realizzata l'operazione finanziaria di fusione per Pt_1 incorporazione con la famiglia della resistente ha incassato circa 12 milioni di Controparte_4 euro, di cui quattro milioni di euro destinati ad . Controparte_1
Dunque, il ricorrente ha precisato che, perfezionatasi l'operazione di fusione per incorporazione, gli
è stato offerto il ruolo di responsabile di impianto, ma senza alcuna facoltà decisionale, con conseguente riduzione della retribuzione.
Lo ha poi fornito una ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale della Pt_1 resistente tale da giustificare ulteriormente la domanda di modifica formulata, volta ad ottenere la rideterminazione del contributo al mantenimento per i figli.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto che, successivamente alla separazione, la avrebbe tenuto CP_1 condotte alienanti della figura paterna, in tal modo ostacolando il rapporto tra padre e figli.
1.2 Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto.
Nello specifico, la ha preliminarmente dedotto di non avere avuto conoscenza delle CP_1 dedotte mutate condizioni reddituali del ricorrente, ragione per cui non è stato tentato il bonario componimento tra le parti.
La resistente ha poi evidenziato che, al momento della separazione, le parti hanno diviso il patrimonio familiare, tanto che lo è rimasto titolare un patrimonio mobiliare del valore di Pt_1 circa 568,220,63 euro.
Inoltre, la ha posto in rilievo che, a seguito della cessione delle quote della CP_1 Controparte_3
il ricorrente ha percepito ulteriori 595.791,05 euro e che dal 2021 al 2024 lo ha
[...] Pt_1 beneficiato di un costante e sensibile aumento del reddito netto annualmente percepito, per cui è
2 inverosimile la situazione del patrimonio mobiliare descritta dal convenuto, del complessivo valore di circa 370.000,00 euro.
La ha, poi evidenziato, come il ricorrente abbia del tutto omesso di indicare i beni CP_1 immobili e mobili registrati di cui è proprietario, ossia:
- un appartamento in Anguillara Veneta (PD), via Pericoli n. 6 per la quota di 4/5;
- un magazzino in Anguillara Veneta (PD), via Pericoli n. 6 per la quota di 4/5;
- un'abitazione con garage in San RT di ZE (RO), via Saline n. 63 per la quota di ½;
- una villa in San RT di ZE (RO) via Borgo Sud n. 5 con scoperto di circa 300 mq., ove abita, di cui è unico proprietario;
- due terreni in San RT di ZE (RO) per la quota di ½ in comproprietà con la CP_1
e con;
[...] Controparte_5
- un'imbarcazione mod. Manò Marine 21.50 della lunghezza di m. 7, completo di due motori fuoribordo Mercury e carrello che, pur essendo stati acquistati in costanza di matrimonio e in comunione dei beni, risultano intestati unicamente allo , il quale si è sempre rifiutato di Pt_1 dividerne il valore;
- due motocicli acquistati uno nel 2021 e l'altro nel 2024.
Con riferimento alla condizione dei figli, la ha dedotto che , dopo la separazione CP_1 Per_2 dei genitori, ha iniziato un percorso terapeutico e, di recente, ha effettuato una valutazione cognitiva dalla quale è emerso un quadro di fragilità emotiva e di scarsa autostima, cosicché è stata suggerita la predisposizione di un “Piano Didattico Personalizzato che preveda l'applicazione delle misure
Compensative e Dispensative rispetto soprattutto all'ambito della lettura/comprensione”.
Per quanto concerne , la resistente ha precisato come quest'ultima non intrattenga alcun Per_1 rapporto con il padre e che ella sta provvedendo a tutte le spese universitarie per la IA, comprese quelle di alloggio e mantenimento.
In relazione alla domanda ex art. 473-bis.39 c.p.c., la ha contestato di avere tenuto CP_1 condotte volte ad ostacolare il rapporto tra i figli ed il padre, attribuendo al contegno di quest'ultimo le ragioni delle difficoltà manifestate dai figli nei suoi confronti.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
1.3 All'udienza del 27.8.2025, dopo ampia discussione, le parti hanno preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa e lo ha rinunciato alla domanda di condanna ex Pt_1 art. 473-bis.39 c.p.c., così come la ha rinunciato, a sua volta, alla domanda CP_1 riconvenzionale di modifica delle modalità del diritto di visita paterno.
Con ordinanza del 28.8.2025 il Collegio ha disposto indagini di polizia tributaria, volte ad accertare l'effettiva situazione economica e patrimoniale delle parti.
3 All'udienza del 7.11.2025, i difensori delle parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, regione per cui la stessa è stata rimessa in decisione.
2. Conclusioni delle parti
Il ricorrente ha così precisato le conclusioni: “in modifica delle statuizioni di ordine economico di cui alla sentenza di divorzio n. del 27.5.2022, Voglia il Tribunale di Rovigo ridurre ad € 250,00
l'assegno mensile di mantenimento in favore della IA da porsi a carico del padre, Per_1 ponendo a carico della convenuta l'obbligo di sostenere il 100% delle spese straordinarie per i figli”. Inoltre, ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, chiedendo disporsi un'integrazione delle indagini di polizia tributaria.
La ha precisato le conclusioni chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e, in CP_1 subordine, rimettendosi alla valutazione del Tribunale in merito alla quantificazione dell'assegno per la IA . Per_1
3. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali dello , questi ha allegato: di essere stato assunto Pt_1 dall'1.11.2024 con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato al 1° livello e con la mansione di responsabile impianto e controllo manutenzione;
di percepire una retribuzione di circa 2.200,00 euro al mese netti, per quattordici mensilità; che i benefit di cui godeva anche in precedenza, compresa l'autovettura aziendale, sono rimasti immutati;
di essere onerato del pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della casa in cui vive, pari a circa 860,00 euro al mese, essendo stato costretto a rinegoziare il mutuo, riducendo la rata mensile ed allungandone la durata.
Con la memoria n. 1 ex art. 473-bis.17 c.p.c., a fronte delle deduzioni della ricorrente, lo : Pt_1
- ha sostanzialmente confermato di avere ottenuto la somma di circa 568.000,00 euro al momento della divisione del patrimonio familiare, risalente alla separazione;
- ha contestato di essere titolare di altre polizze vita e di deposito titoli in BA NI, in quanto gli estratti conto allegati all'atto introduttivo, compreso l'unico conto titoli, comproverebbero in maniera inequivocabile tutte le entrate e gli investimenti effettuati dal ricorrente negli ultimi anni;
- ha reso chiarimenti in ordine al proprio patrimonio immobiliare, la cui esistenza e consistenza sono state, per vero, del omesse nel ricorso;
- ha precisato di percepire la somma di 350,00 euro al mese a titolo di canone di locazione della casa di via Pericoli n. 6 in Anguillara, come peraltro ricavabile dall'estratto conto NI (cfr. doc. n. 22 di parte ricorrente).
4 Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si ricava che lo è stato titolare di un reddito Pt_1 annuo netto, pari a: 80.017,00 euro nell'anno di imposta 2022; 89.501,00 euro nell'anno di imposta
2023; 94.382,00 euro nell'anno di imposta 2024.
3.1 Con riferimento alla , questa ha allegato: di avere ottenuto la somma complessiva di CP_1
3.981.537,00 dalla cessione delle quote della oltre ad un importo pari a circa Controparte_3
568.000,00 euro al momento della divisione del patrimonio familiare con il ricorrente;
di avere investito parte di dette somme nella società Fiorella s.s., attualmente proprietaria di sette immobili;
di avere acquistato nel 2022 la casa in cui abita con i figli, per l'importo di 468.000,00 euro;
di avere acquistato un appartamento a Milano, del valore di 310.000,00 euro, in cui alloggia la IA
; di avere percepito un reddito annuo netto di € 16.777,00 nel 2021, di € 26.246,00 nel 2022 e Per_1 di € 52.406,00 nel 2023; di essere proprietaria di un'autovettura Nissan Qashqai del 2021 (doc. 24)
e di una Fiat 500x in uso alla IA;
di essere titolare di polizze e di titoli;
di provvedere Per_1 interamente al pagamento delle spese relative al percorso universitario della IA , pari a Per_1
22.356,00 euro, oltre a tutte le spese di alloggio e mantenimento a Milano;
di sostenere da sola i costi delle spese mediche e delle sedute dalla psicologa per la IA.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si ricava che la è stata titolare di un reddito CP_1 annuo netto, pari a quanto dalla stessa indicato.
3.2 Tenuto conto delle contestazioni formulate dalle parti in relazione alle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali e considerate le domande proposte, il Tribunale ha disposto indagini di polizia tributaria ai sensi dell'art. 473-bis.2 c.p.c.
Ebbene, dalla relazione della Guardia di Finanza, acquisita in data 10.10.2025, è emerso che, se la situazione reddituale delle parti è sostanzialmente conforme a quella dalle stesse allegata e dichiarata, la situazione patrimoniale dello è sensibilmente difforme da quella esposta Pt_1 negli scritti difensivi.
In particolare, va evidenziato che lo è titolare dei seguenti rapporti bancari con saldi Pt_1 contabili attivi:
5 Inoltre, non può trascurarsi quanto risulta dalla relazione della Guardia di Finanza, con particolare riferimento al controvalore complessivo dei deposti bancari, degli investimenti in prodotti finanziari o assicurativi intestati allo , pari all'importo complessivo di 1.125.787,00 euro circa, al Pt_1 netto delle ulteriori somme presenti sui conti sopra riportati:
Nella relazione si trova, invece, pieno riscontro della situazione reddituale e patrimoniale della
, per vero chiaramente esposta dalla stessa nei propri scritti difensivi ed in alcun modo CP_1 occultata o dissimulata.
Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare della resistente, è emerso che ella è titolare dei seguenti rapporti bancari con saldi contabili attivi, nonché dei deposti bancari, degli investimenti in prodotti finanziari o assicurativi:
6
4. Il mantenimento in favore dei figli
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo
…”.
L'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. Le attuali esigenze del figlio.
2. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. Le risorse economiche di ciascun genitore.
5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Secondo costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 4811/2018; Cass. 19299/2020; Sez. 1 -
, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023).
Invero, l'art. 316 bis prevede espressamente che i genitori debbano concorrere nel mantenimento dei figli «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale
o casalingo».
Corollario applicativo dei richiamati principi è che ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente proporzionalmente agli elementi sopra indicati, senza che lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, seppur palese, sia idoneo ad esimere uno dei genitori a provvedere al mantenimento del figlio od a ridimensionare la misura di tale contribuzione.
Tale precisazione appare opportuna, in quanto la difesa dello , nel corso di tutto il processo Pt_1
e come si ricava dal tenore delle argomentazioni sviluppate e dalle istanze istruttorie formulate, ha fondato la propria pretesa non solo e non tanto sulla riduzione del reddito da lavoro percepito, ma prevalentemente sulla consistenza del patrimonio della resistente e sulla differenza tra le condizioni delle parti.
7 Sul punto, il Collegio ribadisce come sia emersa chiaramente la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare della , nonché la sua potenzialità reddituale, peraltro lealmente CP_1 dedotta dalla stessa.
4.1 Tuttavia, per quanto di interesse, ciò che rileva è l'accertamento di sopravvenienze idonee a giustificare la riduzione della misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, rispetto alla pronuncia della sentenza di divorzio del 30.5.2022.
Infatti, per le ragioni sopra espresse, la quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dallo non è certamente ancorata solo alla condizione della , ma va determinata in Pt_1 CP_1 proporzione alle sostanze del primo ed in base alla sua capacità di lavoro professionale.
Ebbene, come sopra evidenziato, se da un lato lo ha subito una riduzione del reddito da Pt_1 lavoro nei termini sopra descritti, dall'altro giova rilevare che la sua complessiva situazione patrimoniale è evidentemente migliorata dal maggio 2022.
A tal proposito, non può trascurarsi di considerare che negli anni di imposta 2023 e 2024 è stato titolare di un reddito annuo netto rispettivamente di 89.501,00 euro e di 94.382,00 euro, sensibilmente più elevato di quello riferito all'anno di imposta 2022, pari a 80.017,00 euro, con quanto ne è conseguito anche in termini di capacità di risparmio.
Inoltre, e tanto risulta dirimente, lo è titolare di un patrimonio mobiliare prevalentemente Pt_1 investito di consistenza tale da poter trarre da esso una ulteriore e sicura fonte di reddito.
Ciò è desumibile dagli estratti del conto intestato al ricorrente.
A titolo esemplificativo, è sufficiente richiamare:
- l'incasso di euro 7.751,68 in data 30.1.2024, 7.573,08 in data 26.4.2024, 7.628,09 in data
25.7.2024, 7.721,85 a titolo di “decumulo polizza”, cui poi è seguita la sottoscrizione di ulteriore fondo del valore di 50.000,00 euro in data 27.12.2024, dal conto BA DE (cfr. doc. n. 25 di parte ricorrente);
- l'incasso di 997,72 euro in data 18.10.2024 a titolo di rimborso titoli/fondi comuni sul conto
NI (cfr. doc. n. 25 di parte ricorrente).
È inoltre opportuno evidenziare come sia pacifico che la stia provvedendo in via esclusiva CP_1
a tutte le spese per il percorso di studi universitari di , atteso il rifiuto opposto dal ricorrente Per_1 alla frequentazione di un'università privata da parte della IA.
E ancora, è il caso di porre in rilievo come il ricorrente abbia anche percepito l'assegno universale unico, come risulta dall'esame degli estratti conto depositati, posto che in data 18.11.2024 la ha corrisposto la quota di metà dal 2022 al luglio 2024, mentre dal dicembre 2024 è CP_1 presente traccia della percezione diretta della quota di assegno unico da parte dello (cfr. Pt_1 doc. n. 25 di parte ricorrente).
8 A ciò si aggiunga la totale assenza di pregnanza probatoria del documento n. 10 del ricorrente, denominato “nuovo piano di ammortamento del mutuo” che, a ben vedere, si sostanzia in una mera simulazione della rinegoziazione, la cui stipula non risulta in alcun modo provata.
In questa prospettiva, in conformità ai principi sopra richiamati, la domanda del ricorrente risulta manifestamente infondata, in quanto, tenuto conto della sua situazione patrimoniale e reddituale, la richiesta riduzione a 250,00 euro al mese per il mantenimento della IA maggiorenne non economicamente autosufficiente e l'esonero dall'onere delle spese straordinario finirebbero per costituire una contribuzione del tutto simbolica, disancorata da ogni valutazione dei complessivi elementi sopra esaminati.
D'altronde, costituisce ius receptum il principio per il quale, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi (Cfr. ex multis Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3329 del
10/02/2025).
De iure, è di tutta evidenza che, anche a voler considerare il solo patrimonio mobiliare del ricorrente, il cui valore è superiore a 1.300.000,00 euro, la richiesta di riduzione a 250,00 euro mensili dell'assegno di mantenimento per la IA risulta destituita di ogni fondamento Per_1 giuridico e fattuale.
4.2 Altrettanto è a dirsi con riferimento alla quota delle spese straordinarie, rispetto alle quali il concorso dei genitori va fissato in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cfr.
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021).
Nella specie, è pacifico che non frequenti il padre ormai da anni, per cui i compiti di Per_1 accudimento e di cura della IA sono integralmente rimessi alla resistente, genitore collocatario prevalente del figlio . Per_2
Dunque, le domande del ricorrente vanno respinte.
5. Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Tenuto conto delle argomentazioni sopra espresse, il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Infatti, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale
9 elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n.
20018). Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cfr. Corte appello Genova, sez. I,
24/06/2020, n. 554, in www.dejure.it).
Inoltre, giova precisare che “agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (cfr. in motivazione Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022).
Nel caso di specie, il Collegio reputa che lo abbia agito con mala fede e colpa grave, in Pt_1 quanto, nonostante la piena consapevolezza della propria situazione patrimoniale oltre che reddituale, pur in presenza di consolidati principi giurisprudenziali in materia, ha formulato una domanda di riduzione della contribuzione al mantenimento dei figli palesemente incongruente con gli obiettivi elementi sopra esaminati.
Nondimeno, la temerarietà dell'azione è ulteriormente confermata dal contegno processuale dello
, il quale ha inizialmente del tutto omesso di fornire indicazioni sulla consistenza del Pt_1 proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, poi solo in parte disvelato a seguito delle specifiche contestazioni della resistente, in tal modo anche determinando la necessaria attivazione dei poteri officiosi del giudice ai sensi dell'art. 473-bis.2 c.p.c. e lo svolgimento di ulteriori ed evitabili fasi processuali.
Tale condotta può e deve essere valorizzata ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., come espressamente previsto dall'art. 473-bis.18 c.p.c.
Ai fini della liquidazione del danno da responsabilità aggravata, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570).
Considerati complessivamente tutti gli elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. può essere quantificata nella misura di 1/2 dell'importo delle spese processuali che, per le ragioni di seguito esposte, vanno poste a carico del ricorrente.
10 Inoltre, ai sensi dell'art. 96, ult. comma, c.p.c., lo va condannato al pagamento, in favore Pt_1 della cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 1.000,00.
6. Il regime delle spese
Dunque, all'esito del giudizio e tenuto conto delle domande precisate dalle parti, lo risulta Pt_1 essere totalmente soccombente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del resistente e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b. che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, tenuto conto dell'oggetto e della complessità bassa della controversia;
c. del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d. della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e. degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
CONDANNA al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 6.164,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge;
CONDANNA al pagamento, in favore di , dell'ulteriore Parte_1 Controparte_1 importo di euro 3.082,00 euro e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 7.11.2025.
La Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 926/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(PD) in data 04/08/1970, rappresentato e difeso dall'avv. GALLINARO MARIA TERESA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata a LV (PD) in [...] Controparte_1 C.F._2
09/11/1975, rappresentata e difesa dall'avv. KUSSTATSCHER ANNA, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 5.6.2025 ha introdotto il presente Parte_1 procedimento contenzioso nei confronti di , volto ad ottenere la modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 491/2022, pronunciata dall'intestato Tribunale.
Il ricorrente ha evidenziato che dal mese di novembre del 2024 le sue condizioni reddituali sono sensibilmente mutate, tanto da impedirgli di far fronte alla corresponsione del contributo al
1 mantenimento dei figli , divenuta maggiorenne, e , di quasi quindici anni, fissato nella Per_1 Per_2 somma complessiva di 1.100,00 euro mensili (550,00 per ciascun figlio).
Lo ha posto in rilievo che, a far data dall'1.11.2024, la società con Pt_1 Controparte_3 sede a San RT di ZE (RO), di cui egli era amministratore con funzioni direttive ed operative, è stata incorporata dalla con sede in NO d'NO (VI), la quale Controparte_4 pertanto è succeduta alla prima nella titolarità di tutti i rapporti in essere, compresi quelli con i dipendenti/collaboratori.
Tuttavia, per effetto della suddetta incorporazione, dalla predetta data il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della con un contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_4 indeterminato, con la qualifica di impiegato al 1° livello e con la mansione di responsabile impianto e controllo manutenzione, passando perciò alla percezione di compensi lordi annui pari a circa
150.000,00 euro ad una retribuzione mensile netta di circa 2.200,00 euro.
Lo ha anche dedotto che, quando si è realizzata l'operazione finanziaria di fusione per Pt_1 incorporazione con la famiglia della resistente ha incassato circa 12 milioni di Controparte_4 euro, di cui quattro milioni di euro destinati ad . Controparte_1
Dunque, il ricorrente ha precisato che, perfezionatasi l'operazione di fusione per incorporazione, gli
è stato offerto il ruolo di responsabile di impianto, ma senza alcuna facoltà decisionale, con conseguente riduzione della retribuzione.
Lo ha poi fornito una ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale della Pt_1 resistente tale da giustificare ulteriormente la domanda di modifica formulata, volta ad ottenere la rideterminazione del contributo al mantenimento per i figli.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto che, successivamente alla separazione, la avrebbe tenuto CP_1 condotte alienanti della figura paterna, in tal modo ostacolando il rapporto tra padre e figli.
1.2 Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto.
Nello specifico, la ha preliminarmente dedotto di non avere avuto conoscenza delle CP_1 dedotte mutate condizioni reddituali del ricorrente, ragione per cui non è stato tentato il bonario componimento tra le parti.
La resistente ha poi evidenziato che, al momento della separazione, le parti hanno diviso il patrimonio familiare, tanto che lo è rimasto titolare un patrimonio mobiliare del valore di Pt_1 circa 568,220,63 euro.
Inoltre, la ha posto in rilievo che, a seguito della cessione delle quote della CP_1 Controparte_3
il ricorrente ha percepito ulteriori 595.791,05 euro e che dal 2021 al 2024 lo ha
[...] Pt_1 beneficiato di un costante e sensibile aumento del reddito netto annualmente percepito, per cui è
2 inverosimile la situazione del patrimonio mobiliare descritta dal convenuto, del complessivo valore di circa 370.000,00 euro.
La ha, poi evidenziato, come il ricorrente abbia del tutto omesso di indicare i beni CP_1 immobili e mobili registrati di cui è proprietario, ossia:
- un appartamento in Anguillara Veneta (PD), via Pericoli n. 6 per la quota di 4/5;
- un magazzino in Anguillara Veneta (PD), via Pericoli n. 6 per la quota di 4/5;
- un'abitazione con garage in San RT di ZE (RO), via Saline n. 63 per la quota di ½;
- una villa in San RT di ZE (RO) via Borgo Sud n. 5 con scoperto di circa 300 mq., ove abita, di cui è unico proprietario;
- due terreni in San RT di ZE (RO) per la quota di ½ in comproprietà con la CP_1
e con;
[...] Controparte_5
- un'imbarcazione mod. Manò Marine 21.50 della lunghezza di m. 7, completo di due motori fuoribordo Mercury e carrello che, pur essendo stati acquistati in costanza di matrimonio e in comunione dei beni, risultano intestati unicamente allo , il quale si è sempre rifiutato di Pt_1 dividerne il valore;
- due motocicli acquistati uno nel 2021 e l'altro nel 2024.
Con riferimento alla condizione dei figli, la ha dedotto che , dopo la separazione CP_1 Per_2 dei genitori, ha iniziato un percorso terapeutico e, di recente, ha effettuato una valutazione cognitiva dalla quale è emerso un quadro di fragilità emotiva e di scarsa autostima, cosicché è stata suggerita la predisposizione di un “Piano Didattico Personalizzato che preveda l'applicazione delle misure
Compensative e Dispensative rispetto soprattutto all'ambito della lettura/comprensione”.
Per quanto concerne , la resistente ha precisato come quest'ultima non intrattenga alcun Per_1 rapporto con il padre e che ella sta provvedendo a tutte le spese universitarie per la IA, comprese quelle di alloggio e mantenimento.
In relazione alla domanda ex art. 473-bis.39 c.p.c., la ha contestato di avere tenuto CP_1 condotte volte ad ostacolare il rapporto tra i figli ed il padre, attribuendo al contegno di quest'ultimo le ragioni delle difficoltà manifestate dai figli nei suoi confronti.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
1.3 All'udienza del 27.8.2025, dopo ampia discussione, le parti hanno preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa e lo ha rinunciato alla domanda di condanna ex Pt_1 art. 473-bis.39 c.p.c., così come la ha rinunciato, a sua volta, alla domanda CP_1 riconvenzionale di modifica delle modalità del diritto di visita paterno.
Con ordinanza del 28.8.2025 il Collegio ha disposto indagini di polizia tributaria, volte ad accertare l'effettiva situazione economica e patrimoniale delle parti.
3 All'udienza del 7.11.2025, i difensori delle parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, regione per cui la stessa è stata rimessa in decisione.
2. Conclusioni delle parti
Il ricorrente ha così precisato le conclusioni: “in modifica delle statuizioni di ordine economico di cui alla sentenza di divorzio n. del 27.5.2022, Voglia il Tribunale di Rovigo ridurre ad € 250,00
l'assegno mensile di mantenimento in favore della IA da porsi a carico del padre, Per_1 ponendo a carico della convenuta l'obbligo di sostenere il 100% delle spese straordinarie per i figli”. Inoltre, ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, chiedendo disporsi un'integrazione delle indagini di polizia tributaria.
La ha precisato le conclusioni chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e, in CP_1 subordine, rimettendosi alla valutazione del Tribunale in merito alla quantificazione dell'assegno per la IA . Per_1
3. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali dello , questi ha allegato: di essere stato assunto Pt_1 dall'1.11.2024 con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato al 1° livello e con la mansione di responsabile impianto e controllo manutenzione;
di percepire una retribuzione di circa 2.200,00 euro al mese netti, per quattordici mensilità; che i benefit di cui godeva anche in precedenza, compresa l'autovettura aziendale, sono rimasti immutati;
di essere onerato del pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della casa in cui vive, pari a circa 860,00 euro al mese, essendo stato costretto a rinegoziare il mutuo, riducendo la rata mensile ed allungandone la durata.
Con la memoria n. 1 ex art. 473-bis.17 c.p.c., a fronte delle deduzioni della ricorrente, lo : Pt_1
- ha sostanzialmente confermato di avere ottenuto la somma di circa 568.000,00 euro al momento della divisione del patrimonio familiare, risalente alla separazione;
- ha contestato di essere titolare di altre polizze vita e di deposito titoli in BA NI, in quanto gli estratti conto allegati all'atto introduttivo, compreso l'unico conto titoli, comproverebbero in maniera inequivocabile tutte le entrate e gli investimenti effettuati dal ricorrente negli ultimi anni;
- ha reso chiarimenti in ordine al proprio patrimonio immobiliare, la cui esistenza e consistenza sono state, per vero, del omesse nel ricorso;
- ha precisato di percepire la somma di 350,00 euro al mese a titolo di canone di locazione della casa di via Pericoli n. 6 in Anguillara, come peraltro ricavabile dall'estratto conto NI (cfr. doc. n. 22 di parte ricorrente).
4 Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si ricava che lo è stato titolare di un reddito Pt_1 annuo netto, pari a: 80.017,00 euro nell'anno di imposta 2022; 89.501,00 euro nell'anno di imposta
2023; 94.382,00 euro nell'anno di imposta 2024.
3.1 Con riferimento alla , questa ha allegato: di avere ottenuto la somma complessiva di CP_1
3.981.537,00 dalla cessione delle quote della oltre ad un importo pari a circa Controparte_3
568.000,00 euro al momento della divisione del patrimonio familiare con il ricorrente;
di avere investito parte di dette somme nella società Fiorella s.s., attualmente proprietaria di sette immobili;
di avere acquistato nel 2022 la casa in cui abita con i figli, per l'importo di 468.000,00 euro;
di avere acquistato un appartamento a Milano, del valore di 310.000,00 euro, in cui alloggia la IA
; di avere percepito un reddito annuo netto di € 16.777,00 nel 2021, di € 26.246,00 nel 2022 e Per_1 di € 52.406,00 nel 2023; di essere proprietaria di un'autovettura Nissan Qashqai del 2021 (doc. 24)
e di una Fiat 500x in uso alla IA;
di essere titolare di polizze e di titoli;
di provvedere Per_1 interamente al pagamento delle spese relative al percorso universitario della IA , pari a Per_1
22.356,00 euro, oltre a tutte le spese di alloggio e mantenimento a Milano;
di sostenere da sola i costi delle spese mediche e delle sedute dalla psicologa per la IA.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si ricava che la è stata titolare di un reddito CP_1 annuo netto, pari a quanto dalla stessa indicato.
3.2 Tenuto conto delle contestazioni formulate dalle parti in relazione alle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali e considerate le domande proposte, il Tribunale ha disposto indagini di polizia tributaria ai sensi dell'art. 473-bis.2 c.p.c.
Ebbene, dalla relazione della Guardia di Finanza, acquisita in data 10.10.2025, è emerso che, se la situazione reddituale delle parti è sostanzialmente conforme a quella dalle stesse allegata e dichiarata, la situazione patrimoniale dello è sensibilmente difforme da quella esposta Pt_1 negli scritti difensivi.
In particolare, va evidenziato che lo è titolare dei seguenti rapporti bancari con saldi Pt_1 contabili attivi:
5 Inoltre, non può trascurarsi quanto risulta dalla relazione della Guardia di Finanza, con particolare riferimento al controvalore complessivo dei deposti bancari, degli investimenti in prodotti finanziari o assicurativi intestati allo , pari all'importo complessivo di 1.125.787,00 euro circa, al Pt_1 netto delle ulteriori somme presenti sui conti sopra riportati:
Nella relazione si trova, invece, pieno riscontro della situazione reddituale e patrimoniale della
, per vero chiaramente esposta dalla stessa nei propri scritti difensivi ed in alcun modo CP_1 occultata o dissimulata.
Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare della resistente, è emerso che ella è titolare dei seguenti rapporti bancari con saldi contabili attivi, nonché dei deposti bancari, degli investimenti in prodotti finanziari o assicurativi:
6
4. Il mantenimento in favore dei figli
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo
…”.
L'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. Le attuali esigenze del figlio.
2. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. Le risorse economiche di ciascun genitore.
5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Secondo costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 4811/2018; Cass. 19299/2020; Sez. 1 -
, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023).
Invero, l'art. 316 bis prevede espressamente che i genitori debbano concorrere nel mantenimento dei figli «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale
o casalingo».
Corollario applicativo dei richiamati principi è che ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente proporzionalmente agli elementi sopra indicati, senza che lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, seppur palese, sia idoneo ad esimere uno dei genitori a provvedere al mantenimento del figlio od a ridimensionare la misura di tale contribuzione.
Tale precisazione appare opportuna, in quanto la difesa dello , nel corso di tutto il processo Pt_1
e come si ricava dal tenore delle argomentazioni sviluppate e dalle istanze istruttorie formulate, ha fondato la propria pretesa non solo e non tanto sulla riduzione del reddito da lavoro percepito, ma prevalentemente sulla consistenza del patrimonio della resistente e sulla differenza tra le condizioni delle parti.
7 Sul punto, il Collegio ribadisce come sia emersa chiaramente la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare della , nonché la sua potenzialità reddituale, peraltro lealmente CP_1 dedotta dalla stessa.
4.1 Tuttavia, per quanto di interesse, ciò che rileva è l'accertamento di sopravvenienze idonee a giustificare la riduzione della misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, rispetto alla pronuncia della sentenza di divorzio del 30.5.2022.
Infatti, per le ragioni sopra espresse, la quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dallo non è certamente ancorata solo alla condizione della , ma va determinata in Pt_1 CP_1 proporzione alle sostanze del primo ed in base alla sua capacità di lavoro professionale.
Ebbene, come sopra evidenziato, se da un lato lo ha subito una riduzione del reddito da Pt_1 lavoro nei termini sopra descritti, dall'altro giova rilevare che la sua complessiva situazione patrimoniale è evidentemente migliorata dal maggio 2022.
A tal proposito, non può trascurarsi di considerare che negli anni di imposta 2023 e 2024 è stato titolare di un reddito annuo netto rispettivamente di 89.501,00 euro e di 94.382,00 euro, sensibilmente più elevato di quello riferito all'anno di imposta 2022, pari a 80.017,00 euro, con quanto ne è conseguito anche in termini di capacità di risparmio.
Inoltre, e tanto risulta dirimente, lo è titolare di un patrimonio mobiliare prevalentemente Pt_1 investito di consistenza tale da poter trarre da esso una ulteriore e sicura fonte di reddito.
Ciò è desumibile dagli estratti del conto intestato al ricorrente.
A titolo esemplificativo, è sufficiente richiamare:
- l'incasso di euro 7.751,68 in data 30.1.2024, 7.573,08 in data 26.4.2024, 7.628,09 in data
25.7.2024, 7.721,85 a titolo di “decumulo polizza”, cui poi è seguita la sottoscrizione di ulteriore fondo del valore di 50.000,00 euro in data 27.12.2024, dal conto BA DE (cfr. doc. n. 25 di parte ricorrente);
- l'incasso di 997,72 euro in data 18.10.2024 a titolo di rimborso titoli/fondi comuni sul conto
NI (cfr. doc. n. 25 di parte ricorrente).
È inoltre opportuno evidenziare come sia pacifico che la stia provvedendo in via esclusiva CP_1
a tutte le spese per il percorso di studi universitari di , atteso il rifiuto opposto dal ricorrente Per_1 alla frequentazione di un'università privata da parte della IA.
E ancora, è il caso di porre in rilievo come il ricorrente abbia anche percepito l'assegno universale unico, come risulta dall'esame degli estratti conto depositati, posto che in data 18.11.2024 la ha corrisposto la quota di metà dal 2022 al luglio 2024, mentre dal dicembre 2024 è CP_1 presente traccia della percezione diretta della quota di assegno unico da parte dello (cfr. Pt_1 doc. n. 25 di parte ricorrente).
8 A ciò si aggiunga la totale assenza di pregnanza probatoria del documento n. 10 del ricorrente, denominato “nuovo piano di ammortamento del mutuo” che, a ben vedere, si sostanzia in una mera simulazione della rinegoziazione, la cui stipula non risulta in alcun modo provata.
In questa prospettiva, in conformità ai principi sopra richiamati, la domanda del ricorrente risulta manifestamente infondata, in quanto, tenuto conto della sua situazione patrimoniale e reddituale, la richiesta riduzione a 250,00 euro al mese per il mantenimento della IA maggiorenne non economicamente autosufficiente e l'esonero dall'onere delle spese straordinario finirebbero per costituire una contribuzione del tutto simbolica, disancorata da ogni valutazione dei complessivi elementi sopra esaminati.
D'altronde, costituisce ius receptum il principio per il quale, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi (Cfr. ex multis Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3329 del
10/02/2025).
De iure, è di tutta evidenza che, anche a voler considerare il solo patrimonio mobiliare del ricorrente, il cui valore è superiore a 1.300.000,00 euro, la richiesta di riduzione a 250,00 euro mensili dell'assegno di mantenimento per la IA risulta destituita di ogni fondamento Per_1 giuridico e fattuale.
4.2 Altrettanto è a dirsi con riferimento alla quota delle spese straordinarie, rispetto alle quali il concorso dei genitori va fissato in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cfr.
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021).
Nella specie, è pacifico che non frequenti il padre ormai da anni, per cui i compiti di Per_1 accudimento e di cura della IA sono integralmente rimessi alla resistente, genitore collocatario prevalente del figlio . Per_2
Dunque, le domande del ricorrente vanno respinte.
5. Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Tenuto conto delle argomentazioni sopra espresse, il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Infatti, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale
9 elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n.
20018). Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cfr. Corte appello Genova, sez. I,
24/06/2020, n. 554, in www.dejure.it).
Inoltre, giova precisare che “agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (cfr. in motivazione Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022).
Nel caso di specie, il Collegio reputa che lo abbia agito con mala fede e colpa grave, in Pt_1 quanto, nonostante la piena consapevolezza della propria situazione patrimoniale oltre che reddituale, pur in presenza di consolidati principi giurisprudenziali in materia, ha formulato una domanda di riduzione della contribuzione al mantenimento dei figli palesemente incongruente con gli obiettivi elementi sopra esaminati.
Nondimeno, la temerarietà dell'azione è ulteriormente confermata dal contegno processuale dello
, il quale ha inizialmente del tutto omesso di fornire indicazioni sulla consistenza del Pt_1 proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, poi solo in parte disvelato a seguito delle specifiche contestazioni della resistente, in tal modo anche determinando la necessaria attivazione dei poteri officiosi del giudice ai sensi dell'art. 473-bis.2 c.p.c. e lo svolgimento di ulteriori ed evitabili fasi processuali.
Tale condotta può e deve essere valorizzata ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., come espressamente previsto dall'art. 473-bis.18 c.p.c.
Ai fini della liquidazione del danno da responsabilità aggravata, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570).
Considerati complessivamente tutti gli elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. può essere quantificata nella misura di 1/2 dell'importo delle spese processuali che, per le ragioni di seguito esposte, vanno poste a carico del ricorrente.
10 Inoltre, ai sensi dell'art. 96, ult. comma, c.p.c., lo va condannato al pagamento, in favore Pt_1 della cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 1.000,00.
6. Il regime delle spese
Dunque, all'esito del giudizio e tenuto conto delle domande precisate dalle parti, lo risulta Pt_1 essere totalmente soccombente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del resistente e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b. che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, tenuto conto dell'oggetto e della complessità bassa della controversia;
c. del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d. della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e. degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
CONDANNA al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 6.164,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge;
CONDANNA al pagamento, in favore di , dell'ulteriore Parte_1 Controparte_1 importo di euro 3.082,00 euro e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 7.11.2025.
La Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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