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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 05/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
UN ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6163/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9935/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 0010087724 000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249008235461000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3490/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.2.2024 la Ricorrente_1 Snc di Ricorrente_2 e C in liquidazione impugnava l'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella notificata il 5.10.2022 con cui si richiedeva l'importo di € 25.158,36 per l'anno di imposta 2015, deducendo la omessa notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi. Concludeva per l'annullamento della intimazione impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso per essere stata la cartella correttamente notificata.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato che l'Ufficio aveva documentato la regolare notificazione della cartella e degli atti interruttivi – dichiarava il ricorso inammissibile con condanna delle spese di lite pari ad € 2.268,00.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Ufficio, ribadendo che la cartella posta a fondamento dell'atto di intimazione, era stata regolarmente notificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dal contribuente.
Invero, il Collegio rileva che l'appellante erra quando insiste sulla asserita mancanza di notifica regolare avente ad oggetto la cartella impugnata. Infatti, la stessa risulta essere stata notificata in data 5.10.2022 tramite PEC all'indirizzo: Email_4
Correttamente l'Ufficio ha dedotto che il formato PDF della ricevuta di consegna, già depositata in atti, fosse stata estrapolato dal formato eml depositato in giudizio che, chiaramente, mostra la cartella di pagamento in questione come correttamente notificata. L'Agente della Riscossione dopo tale notifica ha notificato altro atto interruttivo della prescrizione, cioè l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Tattandosi di prescrizione decennale, perché concernente un tributo erariale (IRPEF), e, tenuto conto che a seguito degli atti interruttivi di cui sopra, la stessa deve ritenersi non maturata. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 2.400,00
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
UN ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6163/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9935/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 0010087724 000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249008235461000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3490/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.2.2024 la Ricorrente_1 Snc di Ricorrente_2 e C in liquidazione impugnava l'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella notificata il 5.10.2022 con cui si richiedeva l'importo di € 25.158,36 per l'anno di imposta 2015, deducendo la omessa notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi. Concludeva per l'annullamento della intimazione impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso per essere stata la cartella correttamente notificata.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato che l'Ufficio aveva documentato la regolare notificazione della cartella e degli atti interruttivi – dichiarava il ricorso inammissibile con condanna delle spese di lite pari ad € 2.268,00.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Ufficio, ribadendo che la cartella posta a fondamento dell'atto di intimazione, era stata regolarmente notificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dal contribuente.
Invero, il Collegio rileva che l'appellante erra quando insiste sulla asserita mancanza di notifica regolare avente ad oggetto la cartella impugnata. Infatti, la stessa risulta essere stata notificata in data 5.10.2022 tramite PEC all'indirizzo: Email_4
Correttamente l'Ufficio ha dedotto che il formato PDF della ricevuta di consegna, già depositata in atti, fosse stata estrapolato dal formato eml depositato in giudizio che, chiaramente, mostra la cartella di pagamento in questione come correttamente notificata. L'Agente della Riscossione dopo tale notifica ha notificato altro atto interruttivo della prescrizione, cioè l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Tattandosi di prescrizione decennale, perché concernente un tributo erariale (IRPEF), e, tenuto conto che a seguito degli atti interruttivi di cui sopra, la stessa deve ritenersi non maturata. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 2.400,00