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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1347/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRACA Parte_1 C.F._1
IRENE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
predetto difensore, via delle Case Dipinte n. 4, Pisa
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
FULCERI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso Email_2
lo studio del predetto difensore, via G. Marradi n. 14, Livorno avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 2 ottobre 2010, contraevano, in Cascina Parte_1 Parte_2
(PI) matrimonio civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Cascina (PI) al n.
41, parte I, anno 2010;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, e , il 4 febbraio 2014; Per_1 Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per Parte_1 Parte_2
ottenere la pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 5 giugno 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e , ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e , Per_1 Per_2
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cascina (PI) il 2 ottobre 2010 tra
[...]
e iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Cascina (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010, n. 41, parte I.
Sull'accordo delle parti,
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita a Cascina, Via Rossini alla Sig.ra
[...]
ai sensi dell'art. 337 sexies cc, che ivi continuerà a vivere unitamente ai figli minori. Parte_1
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli da realizzarsi con modalità paritetiche;
in particolare i minori staranno la prima settimana con la madre il lunedì, il giovedì e il venerdì e con il padre il martedì, il mercoledì, il sabato e la domenica e la seconda settimana il lunedì, il giovedì e il venerdì con il padre e il martedì il mercoledì, il sabato e la domenica con la madre.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie i bambini trascorreranno ad anni alterni il Natale con la madre ed il 26 dicembre con il padre e viceversa, il 31 dicembre con la madre e il 1° gennaio con il padre e viceversa, il pranzo del 6 gennaio con la madre e la cena con il padre e viceversa, mentre trascorreranno il giorno del loro compleanno, possibilmente, con entrambi i genitori.
Previo accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie e in caso di soggiorni fuori città, e Per_1
trascorreranno un periodo consecutivo di sette giorni con la madre ed uno con il padre. Per_2
Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno la Pasqua con un genitore e la AS con l'altro ad anni alterni.
Durante l'estate, terminati gli impegni scolastici, i bambini potranno trascorrere con il padre e con la madre periodi anche non consecutivi di quindici giorni.
DISPONE che il mantenimento dei minori sarà diretto da parte di entrambe i genitori;
l'assegno unico sarà percepito al 50 % da entrambe i genitori e le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori, così come individuate nel protocollo CNF di seguito trascritto:
- Spese per le quali non è richiesto in alcun caso la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite SSN (in difetto di accordo su specialista privato), spese protesiche, spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasporto (quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori). Tutte le spese extra assegno devono essere debitamente documentate. - Spese subordinate al preventivo accordo tra i genitori solo nell'ipotesi di previsione di affido condiviso: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ivi inclusa la scuola di infanzia, iscrizioni e rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, conservatorio o scuole formative, master e specializzazione post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi studio e di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private;
c) spese sportive: attività sportiva, compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) ricevimenti e feste: ricevimenti e feste dedicate ai figli.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di 10 giorni non avrà risposto, la spesa s'intenderà approvata;
il genitore che sosterrà la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e questi provvederà a rimborsargli la metà della spesa sostenuta nei successivi 15 giorni.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- In merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli, i genitori prestano sin da ora il consenso per il rilascio di autorizzazioni e dichiarazioni di affido. In ipotesi di espatrio e/o soggiorno all'estero per motivi turistici, previamente concordati, il genitore che si trovi ad essere, temporaneamente, unico affidatario garantirà che i figli comunichino con il genitore al momento non presente;
- Le parti rispettivamente danno atto di disporre di adeguate sostanze e redditi perequati tra loro e pertanto danno atto e riconoscono che non ricorrono i presupposti per la previsione di assegno divorzile;
- Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Così deciso a Pisa, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1347/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRACA Parte_1 C.F._1
IRENE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
predetto difensore, via delle Case Dipinte n. 4, Pisa
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
FULCERI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso Email_2
lo studio del predetto difensore, via G. Marradi n. 14, Livorno avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 2 ottobre 2010, contraevano, in Cascina Parte_1 Parte_2
(PI) matrimonio civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Cascina (PI) al n.
41, parte I, anno 2010;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, e , il 4 febbraio 2014; Per_1 Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per Parte_1 Parte_2
ottenere la pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 5 giugno 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e , ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e , Per_1 Per_2
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cascina (PI) il 2 ottobre 2010 tra
[...]
e iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Cascina (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010, n. 41, parte I.
Sull'accordo delle parti,
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita a Cascina, Via Rossini alla Sig.ra
[...]
ai sensi dell'art. 337 sexies cc, che ivi continuerà a vivere unitamente ai figli minori. Parte_1
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli da realizzarsi con modalità paritetiche;
in particolare i minori staranno la prima settimana con la madre il lunedì, il giovedì e il venerdì e con il padre il martedì, il mercoledì, il sabato e la domenica e la seconda settimana il lunedì, il giovedì e il venerdì con il padre e il martedì il mercoledì, il sabato e la domenica con la madre.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie i bambini trascorreranno ad anni alterni il Natale con la madre ed il 26 dicembre con il padre e viceversa, il 31 dicembre con la madre e il 1° gennaio con il padre e viceversa, il pranzo del 6 gennaio con la madre e la cena con il padre e viceversa, mentre trascorreranno il giorno del loro compleanno, possibilmente, con entrambi i genitori.
Previo accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie e in caso di soggiorni fuori città, e Per_1
trascorreranno un periodo consecutivo di sette giorni con la madre ed uno con il padre. Per_2
Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno la Pasqua con un genitore e la AS con l'altro ad anni alterni.
Durante l'estate, terminati gli impegni scolastici, i bambini potranno trascorrere con il padre e con la madre periodi anche non consecutivi di quindici giorni.
DISPONE che il mantenimento dei minori sarà diretto da parte di entrambe i genitori;
l'assegno unico sarà percepito al 50 % da entrambe i genitori e le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori, così come individuate nel protocollo CNF di seguito trascritto:
- Spese per le quali non è richiesto in alcun caso la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite SSN (in difetto di accordo su specialista privato), spese protesiche, spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasporto (quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori). Tutte le spese extra assegno devono essere debitamente documentate. - Spese subordinate al preventivo accordo tra i genitori solo nell'ipotesi di previsione di affido condiviso: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ivi inclusa la scuola di infanzia, iscrizioni e rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, conservatorio o scuole formative, master e specializzazione post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi studio e di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private;
c) spese sportive: attività sportiva, compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) ricevimenti e feste: ricevimenti e feste dedicate ai figli.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di 10 giorni non avrà risposto, la spesa s'intenderà approvata;
il genitore che sosterrà la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e questi provvederà a rimborsargli la metà della spesa sostenuta nei successivi 15 giorni.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- In merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli, i genitori prestano sin da ora il consenso per il rilascio di autorizzazioni e dichiarazioni di affido. In ipotesi di espatrio e/o soggiorno all'estero per motivi turistici, previamente concordati, il genitore che si trovi ad essere, temporaneamente, unico affidatario garantirà che i figli comunichino con il genitore al momento non presente;
- Le parti rispettivamente danno atto di disporre di adeguate sostanze e redditi perequati tra loro e pertanto danno atto e riconoscono che non ricorrono i presupposti per la previsione di assegno divorzile;
- Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Così deciso a Pisa, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina