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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1903/2022 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1903/2022 CC da:
(C.F. e P.IVA: , di seguito solo in persona del l.r.p.t, Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Alberto Mascotto (C.F. ) del Foro di Treviso e C.F._1 dall'avv. Alberto Virago (C.F.: ) del Foro di Treviso, giusta procura in atti;
C.F._2 contro
(società di diritto inglese, numero di registrazione 5274908), di seguito solo Controparte_1
in persona dell'Amministratore Unico con il patrocinio dell'avv. Francesco CP_1 CP_2
Lombardo (C. F. ) del Foro di Verona, giusta procura in atti. CodiceFiscale_3
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1379/2022, pubblicata in data 11.08.2022 ed emessa nel procedimento n. r.g. 8261/2018 dal Tribunale di Treviso.
In punto: Contratto di Agenzia - Indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c.
1 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1379/2022 repertorio n. 2797/2022 pubblicata l'11.8.2022, in accoglimento del presente appello e per le ragioni tutte dedotte in narrativa
- nel merito in via principale: in integrale riforma della sentenza impugnata:
- dichiararsi intervenuta la decadenza dell'attrice, per i motivi tutti indicati in narrativa, dal proporre la domanda di corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751
c.c., con conseguente rigetto della domanda a tale titolo avanzata;
- accertate le circostanze esposte da e la loro fondatezza in fatto ed in diritto ed Parte_1 accertata la fondatezza della risoluzione per giusta causa come svolta da respingersi Parte_1 ogni avversa domanda, perché infondata in fatto e diritto, generica e per ciò stesso inammissibile ed improcedibile, priva di giustificazione probatoria. nel merito in via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle singole domande specificate nelle conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo, per le ragioni tutte esposte in atti da e per quanto emergerà in corso di causa, eseguiti i dovuti correttivi come Parte_1 evidenziati in narrativa, ridursi le stesse nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
Quanto all'appello incidentale di : CP_3 rigettare le domande ex adverso proposte in via d'appello incidentale in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- In via istruttoria:
Fermo restando l'onere probatorio in capo a parte attrice, si chiede:
-la rinnovazione della C.T.U. sui punti e con le motivazioni esposte nella nota di udienza del
10.02.2022 e nella presente nota di precisazione delle conclusioni;
-come da memoria istruttoria ex art. 183, comma II, n. 2 c.p.c.: di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
VICENDA EPSICON:
1) Vero che, nel corso del mese di ottobre 2016, intratteneva una trattativa con il cliente , volta a Parte_1 Pt_2 concordare i prezzi da applicare?
2) Vero che, una volta stabiliti i prezzi, la cliente informava di voler annullare l'ordine in corso a causa Pt_2 CP_1 dei prezzi?
3) Vero che l'agente, in seguito all'annullamento dell'ordine, chiedeva alla preponente un listino prezzi aggiornato?
4) Vero che l'agente era già in possesso di tale listino che vedeva i prezzi indicati in sterline?
2 5) Vero che la preponente informava l'agente che bastava procedere con il cambio euro/sterlina a 1 sterlina=1.12 euro?
6) Vero che, una volta consegnato il listino con i prezzi debitamente convertiti, l'agente informava di ripristinare Parte_1
l'ordine in quanto la cliente lo aveva accettato?
7) Vero che, in seguito a tale comunicazione, provvedeva alla spedizione dell'ordine come da indicazioni Parte_1 dell'agente? 8) Vero che, nel mentre l'ordine era in consegna, l'agente, messo a conoscenza della spedizione, informava la preponente che il predetto ordine era ancora sospeso in attesa di ok “green light” da parte del cliente?
9) Vero che, di prassi, una volta che l'agente aveva confermato l'ordine, un tanto era sufficiente per ritenere l'ordine definitivo senza necessità di ulteriore approvazione ad opera del cliente finale?
10) Vero che, la preponente, decideva di richiamare la spedizione con oneri a proprio carico?
11) Vero che, a questo punto l'agente, preso atto del richiamo dell'ordine, informava che la trattativa con il Parte_1 cliente era ancora possibile, salva la necessità di applicare uno sconto ulteriore del 10%?
12) Vero che, rifiutando la richiesta dell'agente, interveniva direttamente presso la cliente per concordare la Parte_1 consegna?
13) Vero che, la preponente, nella persona del sig. contattava direttamente il cliente e concordava Testimone_1 Pt_2 la consegna della merce?
14) Vero che in tale occasione, accettava la consegna dell'ordine con l'applicazione dei prezzi inizialmente Pt_2 concordati senza alcuno sconto e senza alcuna lamentela?
15) Vero che l'ordine veniva quindi consegnato e la fornitura è stata pagata?
Parte_3 Part 16) Vero che nel mese di ottobre 2016, il cliente lamentava il danneggiamento dei pacchi ricevuti da Parte_1 rappresentando che il film plastico di imballo esterno era rotto in più punti?
17) Vero che, in seguito a tale segnalazione, la informava l'agente che il film plastico dell'imballaggio era quello Parte_1 da sempre utilizzato dall'azienda?
18) Vero che riferiva all'agente che il problema era da attribuirsi alle modalità di carico e scarico della merce Parte_1 sfusa?
19) Vero che, chiedeva all'agente di dare indicazioni in tal senso al cliente come dalla mail del 21.10.2016 (cfr Parte_1 Part doc. 10) che si rammostra al teste? 20) Vero che, l'agente intendeva comunque informare il cliente che il film plastico di imballaggio si rompeva e che rimaneva integro solo con la consegna su palette?
INCONTRO NOVEMBRE 2015
21) Vero che, nel corso del mese di novembre 2015, le parti organizzavano un incontro per definire le linee commerciali di per il mercato britannico? Parte_1
22) Vero che all'incontro hanno partecipato esclusivamente le parti?
23) Vero che all'incontro ricordava a che le decisioni aziendali erano di competenza di e che Parte_1 CP_1 Parte_1
l'agente aveva il ruolo di promotore degli affari nell'interesse della preponente?
24) Vero che chiedeva all'agente di limitare la corrispondenza, anche mail, alla gestione degli ordini e Parte_1 all'organizzazione dell'attività promozionale?
25) Vero che sosteneva che essendo il cambio euro/sterlina migliorato a favore di i prezzi dei prodotti CP_1 Parte_1 dovevano essere abbassati?
26) Vero che ricordava all'agente che le decisioni di politica commerciale spettavano esclusivamente a Parte_1
Parte_1
3 27) Vero che spiegava all'agente che i prezzi dovevano rimanere stabili date le caratteristiche tecniche del Parte_1 prodotto?
28) Vero che insisteva che le scatole prodotte da avevano qualità inferiore rispetto a quelle di altri CP_1 Parte_1 produttori tra cui il produttore italiano pur a parità di prezzo? Pt_4
29) Vero che affermava che alcuni clienti nell'anno 2015 avevano ricevuto in ritardo le merci soprattutto nei CP_1 mesi di maggio e di agosto?
30) Vero che sosteneva che tali ritardi avevano fatto perdere fiducia ai clienti? CP_1
31) Vero che precisava di aver già discusso di tali argomenti in altre occasioni e, quindi, il punto era già stato Parte_1 risolto? 32) Vero che in occasione dell'incontro ha dichiarato di avere altro mandato di agenzia per scatole di CP_1 hamburger e patatine?
SULL'ATTEGGIAMENTO OPPOSITORE DELL'AGENTE
33) Vero che l'agente accusava di danneggiare il mercato britannico con le proprie scelte di politica Parte_1 commerciale?
34) Vero che l'agente definiva “fallimentari” le scelte di in ordine alle condizioni di vendita e alla gestione Parte_1 commerciale del mercato UK e Irlanda?
35) Vero che dal 2015 diffidava dal corrispondere direttamente con i clienti finali? CP_1 Parte_1
36) Vero che, per tutto il corso del mandato, esigeva di avere il contatto con il cliente finale in via esclusiva? CP_1
37) Vero che, per tale motivo, se doveva contattare il cliente finale, doveva preventivamente chiedere Parte_1
l'autorizzazione all'agente, sottoponendo allo stesso ogni comunicazione prima dell'invio?
38) Vero che in più occasioni, soprattutto negli ultimi anni di rapporto, definiva le scatole di “di CP_1 Pt_5 scadente qualità” e “costose”?
39) Vero che in più occasioni, soprattutto negli ultimi anni di rapporto, riferiva a che nel mercato CP_1 Parte_1 britannico erano commercializzati prodotti analoghi a quelli di definendoli “di migliore qualità” e “più Parte_1 economici”?
40) Vero che chiedeva se tali osservazioni venivano riferite dalla clientela? Parte_1
41) Vero che rispondeva che un tanto costituiva una propria opinione personale? CP_1
42) Vero che chiedeva se tale opinione derivava da vizi o difetti delle scatole quali, ad esempio, rotture, Parte_1 sbiadimento del colore, tenuta del cartone, etc.?
43) Vero che quotidianamente richiedeva a l'applicazione di scontistiche maggiori di quelle che tutti CP_1 Parte_1 gli altri agenti di erano autorizzati ad applicare? 44) Vero che chiedeva a di documentare le Parte_1 Parte_1 CP_1 richieste di sconto da parte dei clienti?
44) Vero che riferiva che la richiesta di sconti era di propria iniziativa senza alcuna richiesta specifica da parte CP_1 dei clienti?
SULL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELL'AGENTE.
45) Vero che in corso di mandato, ha rivolto la propria attività promozionale esclusivamente verso clienti di CP_1 origine medio orientale?
46) Vero che richiese, nel corso del mandato, che svolgesse attività promozionale verso nuovi clienti, Parte_1 CP_1 anche di diversa etnia rispetto ai clienti medio orientali già serviti?
47) Vero che la lista clienti che viene esibita (cfr. doc. 26) riporta tutti i clienti acquisiti da in corso di mandato? CP_1
4 48) Vero che, i clienti , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , , , risultano essere stati Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 acquisiti dall'agente e sono rimasti clienti solo per 1-2 anni?
49) Vero che, tutti i principali stati serviti da Germania, Spagna, Austria, Francia e Svizzera, hanno visto un Parte_1 aumento di fatturato dal 2012 al 2016 dal 40% al 50%, mentre il mercato britannico, ha visto un aumento del 26%?
SULLA PERDITA DEI SOSTANZIALI VANTAGGI IN CAPO ALLA PREPONENTE.
50) Vero che i clienti Cater Pack, Central Frozen Food LTD, ICS LTD, TLC LTD Top Lines, nell'anno 2017 hanno interrotto i rapporti commerciali con la come da documenti 29 e 30 che si rammostrano? Parte_1
51) Vero che, nell'anno 2017 i clienti , , Cater Pack, Controparte_11 Controparte_12 Pt_2 CP_13
, ICS LTD, TLC LTD Top Lines, hanno ridotto gli acquisti, come da documento che si rammostra (cfr.
[...] CP_14 doc. 30);
52) Vero che i clienti Camseng Internation Foods LTD, Cater Pack, Central Frozen FOOD LTS, ICS LTD, TLC LTD Top
Lines, con l'anno 2018 hanno interrotto ogni rapporto commerciale con la Parte_1
53) Vero che i clienti elencati nell'allegato doc. 31 che le si rammostra, sono stati acquisiti dalla in seguito alla Parte_1 cessazione del rapporto di agenzia con CP_1
54) Vero che, successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia con ha continuato ad operare CP_1 Parte_1 nella medesima zona geografica e con i medesimi prodotti della quale mandataria di azienda concorrente di Parte_1
Parte_1
55) Vero che tali attività, post cessazione, erano rivolte ai medesimi clienti seguiti in corso di mandato per Parte_1
56) Vero che, dopo la cessazione del rapporto di agenzia con ha assegnato ad un proprio dipendente CP_1 Parte_1 la gestione del mercato UK e Irlanda?
57) Vero che tale assegnazione è stata dettata dall'urgenza di gestire i rapporti commerciali dell'area già di competenza di
CP_1
58) Vero che tale urgenza derivava dal fatto che l'area UK e Irlanda era scoperta?
59) Vero che tale assegnazione dopo la risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia con ha comportato CP_1 una riorganizzazione del comparto commerciale di Parte_1
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTE IL RECESSO ANTE TEMPUS.
60) Vero che gli ordini di merce da consegnarsi prima di Natale ed entro la fine dell'anno venivano raccolti entro i primi
10 giorni del mese di ottobre?
61) Vero che tali ordini potevano essere evasi anche nelle prime due settimane di gennaio, ma mai oltre tale data?
62) Vero che l'agente emetteva la fattura alla fine del mese di gennaio in relazione a tutti gli ordini raccolti ed evasi nell'ultimo trimestre dell'anno? 63) Vero che le provvigioni corrispondenti a quegli ordini divenivano esigibili prima della fine del mese di gennaio?
Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli di prova formulati i sig.ri: , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e tutti presso di Ospedaletto di Istrana (TV). Si indica altresì a teste Testimone_4 Testimone_5 Parte_1 Co sui capitoli 54) e 55) il legale rappresentante della società e della C Fast Food LTD. Pt_2
Si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., in capo a l'esibizione in giudizio della documentazione di seguito indicata, CP_1 al fine di verificare l'incidenza dell'attività espletata dalla predetta società nel mercato UK e Irlanda successivamente alla cessazione del rapporto con Parte_1
5 • dei contratti di mandato di agenzia, di rappresentanza, di distribuzione o qualsiasi altro contratto e/o negozio giuridico volto a disciplinare la vendita e promozione da parte di di prodotti in concorrenza, e non, con negli CP_1 Parte_1 anni 2017-2018;
• l'esibizione degli ordini raccolti da negli anni 2017-2018, al fine di verificare il nominativo dei clienti da CP_1 questa serviti, nel periodo in questione, parametrandoli a quelli già serviti in corso di rapporto con Parte_1
Appurato che l'agente ha chiesto il risarcimento del danno parametrato alla media degli importi provvigionali percepiti nell'ultimo anno di vigenza del contratto e considerato che l'agente nei mesi in contestazione non ha svolto attività in favore di e quindi, non ha avuto costi connessi a tale Parte_1 attività, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si chiede l'esibizione della documentazione fiscale (bilancio, ricevute, fatture, ecc.) attestante la media mensile dei costi sostenuti da per tale attività CP_1 nell'ultimo anno di vigenza del contratto. Detti costi dovranno, conseguentemente, essere dedotti dall'eventuale posta risarcitoria.
-come da memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c.
Ci si oppone all'ammissione delle prove per testi così come formulate da controparte per i motivi indicati in atti.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, sui capitoli avversi eventualmente ammessi con i testi già indicati nella seconda memoria, oltre a quelli indicati da controparte, ed in particolare, in caso di ammissione del capitolo 9) avversario si chiede venga assunta la testimonianza
a prova contraria, con gli stessi testi già indicati in seconda memoria 183 c.p.c., sul seguente capitolo di prova in quanto a seguito di un accordo di riservatezza non è producibile la documentazione sottoscritta:
CAPITOLO A) Vero che il 23 ottobre 2019 e ICS hanno raggiunto un accordo in sede di Parte_1 mediazione tenutasi a Londra in forza del quale ICS ha corrisposto il giorno dopo il 95% dell'importo dovuto a seguito degli insoluti maturati (come da doc. 32 che si dimette).
- in ogni caso, con vittoria di competenze, anticipazioni e spese, anche generali, oltre IVA e CPA, come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio e con integrale refusione delle spese di CTU e
CTP”;
per Linkonect:
“Ogni contraria domanda o eccezione disattesa e reietta, Voglia l'intestata Corte d'Appello di
Venezia:
Nel merito:
- rigettarsi l'impugnazione di in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 esposti in narrativa.
6 Nel merito, in via di appello incidentale:
- riformare, per tutti i suesposti motivi, la Sentenza n. 1379/2022 pubbl. il 11/08/2022 dal Tribunale di
Treviso, statuendo la condanna di a rifondere in favore di l'importo di € Parte_1 CP_1
14.508,71 per le spese sostenute per il consulente tecnico di parte, l'interprete per l'udienza del
31/03/2021 e la traduzione asseverata, nonché di un ulteriore importo, nella misura in cui la Corte riterrà di giustizia, a titolo di indennizzo per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- riformare, per tutti i suesposti motivi, la Sentenza n. 1379/2022 pubbl. il 11/08/2022 dal Tribunale di
Treviso, statuendo la pubblicità ex art. 120 c.p.c. della medesima Sentenza;
- riformare, per tutti i suesposti motivi, la Sentenza n. 1379/2022 pubbl. il 11/08/2022 dal Tribunale di
Treviso, statuendo la condanna di a rifondere in favore di le spese di lite da Parte_1 CP_1 liquidarsi nell'importo di € 21.387,00, aumentato sino al 30% ovvero nella diversa misura ritenuta dall'intestata Corte d'Appello di Venezia, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria:
1) si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., opponendosi alla richiesta di revisione della CTU formulata da nonché alle istanze Parte_1 istruttorie ex adverso formulate, per tutti i motivi già svolti nelle medesime memorie”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 05.11.2018, conveniva in giudizio avanti CP_1 Parte_1 il Tribunale di Treviso al fine di ottenere, previo accertamento della mancanza di giusta causa di recesso e\o di risoluzione del contratto di agenzia, la condanna di controparte al pagamento nei suoi confronti di una somma pari a € 358.756,00 - o quella ritenuta di giustizia -, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal 07.12.2016 fino al saldo, a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Chiedeva altresì la condanna ex artt. 1218 e 1223 c.c. alla corresponsione ad opera di a titolo Parte_1 di risarcimento danni per lucro cessante, di una somma pari ad € 253.199,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal 07.12.2016 fino al saldo, dovuta per il mancato incasso delle provvigioni che avrebbe ricevuto sino alla scadenza naturale del contratto di agenzia.
Domandava - infine - la pubblicazione della decisione ai sensi e con gli effetti disciplinati dall'art. 120
c.p.c.
7 Esponeva che, in data 31.05.2006, le parti avevano sottoscritto un contratto di agenzia ove CP_1 veniva incaricata di promuovere stabilmente ed in via esclusiva la vendita di contenitori per pizza prodotti da nel Regno Unito ed in Irlanda, ciò a “continuazione, sebbene con termini e Parte_1 condizioni diverse” (v. art. 11.4 del Contratto) dei precedenti rapporti commerciali instaurati con
[...]
e la stessa Controparte_16 CP_1
Spiegava che per il susseguirsi di una pluralità di proroghe, la scadenza di tale contratto era stata individuata dalle parti nel giorno 31.06.2017.
Lamentava che, con lettera raccomandata del 07.12.2016, aveva comunicato il recesso Parte_1 anticipato per giusta causa, adducendo una serie di addebiti comportamentali caratterizzanti negativamente l'operato di CP_1
Precisava che, in data 31.01.2017 e - successivamente - in data 23.10.2017, per mezzo dei suoi difensori di fiducia, aveva risposto all'ex preponente pretendendo la corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia ai sensi dell'art. 1751 c.c. ed il risarcimento dei danni parametrati alla perdita di provvigioni, dalla cessazione anticipata del contratto fino alla naturale scadenza dello stesso.
2. In data 14.02.2019, si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto le deduzioni, Parte_1 allegazioni e conclusioni avversarie.
Preliminarmente, eccepiva la decadenza dal diritto all'indennità richiesta, in quanto, sebbene formulata entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto, non proveniva personalmente dall'agente, ma era stata redatta dagli avvocati di quest'ultimo senza una sua sottoscrizione a ratifica del contenuto ivi espresso.
Nel merito, elencava le inadempienze già contestate in via stragiudiziale a esplicitando le CP_1 motivazioni addotte a sostegno della giusta causa, riportando lo scambio di mails avvenuto fra ottobre e novembre 2016, aggiungendo condotte dell'agente ritenute improprie e risalenti all'anno 2015.
Nello specifico:
- con riferimento al cliente ICS UK, spiegava che si era permessa di criticare sia la politica CP_1 commerciale della preponente, sia le giustificazioni dalla medesima fornite al cliente per l'applicazione di un aumento del prezzo finale, il tutto utilizzando toni ed espressioni dispregiative ed irriverenti;
- con riferimento al cliente PS EN TD riportava che Controparte_17 CP_1 si era nuovamente intromesso arbitrariamente nella politica commerciale dell'azienda, insistendo con pervicacia nel richiedere l'applicazione di scontistiche, senza che tale necessità provenisse da un'espressa richiesta del cliente finale;
8 Parte
- con riferimento al cliente rilevava che aveva gestito in maniera inadeguata, oltre che CP_1 lesiva dell'immagine aziendale della preponente, una lamentela sulla qualità dei contenitori per pizza sollevata dal suddetto cliente, situazione a cui solo l'intervento del personale impiegatizio di Parte_1
Parte aveva posto rimedio, suggerendole le consone risposte da fornire a
Evidenziava una scarsa diligenza nell'operato di per non avere correttamente adempiuto CP_1 all'obbligo di svolgere attività promozionale verso l'intera zona assegnata dal contratto di agenzia, limitandosi al Middle East.
Metteva in risalto, rispetto alle mails del 2015, l'atteggiamento provocatorio di controparte nei confronti dell'azienda, assieme ad una manifestazione di scontentezza per il mancato apprezzamento della preponente per il lavoro svolto dall'agente.
Affermava che, al di là della giusta causa della risoluzione del rapporto, erano - comunque - insussistenti i presupposti dell'invocata disposizione codicistica.
Sosteneva che, nell'atto introduttivo, non aveva né allegato né provato di avere procurato - CP_1 nel corso del decennio di collaborazione professionale - nuovi clienti a ovvero di avere Parte_1 sensibilmente aumentato gli affari con quelli già acquisiti dalla stessa.
Osservava che, per ritenere soddisfatto tale onere probatorio, non era sufficiente la mera indicazione dell'incremento del fatturato dell'azienda e/o il progressivo aumento delle provvigioni incassate, dovendo essere dimostrato che tali circostanze sono state il risultato e la conseguenza diretta dell'attività dell'agente.
Rimarcava che non c'era il secondo requisito richiesto dall'art. 1751 c.c., in assenza di allegazione e prova di un consolidamento dei vantaggi derivanti dagli affari conclusi con i clienti procurati o sviluppati da CP_1
Concludeva affermando che la somma pretesa a titolo di indennità non era “equa”.
Aggiungeva, circa la domanda di danno per il lucro cessante, precisava che non fosse giusto calcolare il quantum risarcitorio sulle provvigioni prevedibili per il periodo successivo al recesso e fino alla scadenza naturale del contratto conteggiate su un lasso temporale di sette mesi (dicembre 2016-giugno
2017), tenuto conto che, quando il contratto era stato risolto, gli ordini per dicembre 2016 erano già stati tutti raccolti, stante la chiusura aziendale per le festività natalizie.
Obiettava, relativamente ai sei mesi del 2017, che la cifra richiesta doveva essere decurtata dei costi dell'agente nell'intervallo in parola, facendo presente che - comunque - aveva prestato i suoi CP_1 servizi per un'azienda turca, competitor nel settore specifico.
3. Con provvedimento del 03.12.2020, le parti venivano invitate a trovare una soluzione conciliativa, ciò senza successo.
9 4. Con ordinanza emessa il 31.03.2021, il Giudice disponeva CTU contabile, assegnando l'incarico alla SS , la quale depositava il suo elaborato peritale in data 17.01.2022. Parte_6
5. Precisate le conclusioni all'udienza del 31.03.2022 (parte attrice rettificava gli importi richiesti, quantificando l'indennità pretesa in € 342.949,52 ed il lucro cessante in € 210.391,00 e domandando anche la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.), la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
6. Con Sentenza N° 1379/2022, pubblicata in data 11.08.2022, il Tribunale di Treviso accoglieva le domande di parte attrice, condannando al pagamento in favore di di € 510.391,00 Parte_1 CP_1
[v. € 300.000,00 di indennità per fine rapporto + € 210.391,00 di indennità per lucro cessate], oltre interessi moratori e rivalutazione come per legge, importo comprensivo di quanto preteso ex art. 1751
c.c. ed ex artt. 1218 e 1223 c.c.; respingeva, invece, la richiesta di pubblicazione della Sentenza ex art. 120 c.p.c., reputando insussistenti i presupposti;
in applicazione del principio di soccombenza, condannava parte convenuta alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
7. Con atto di citazione iscritto in data13.10.2022, ha proposto Appello avverso detta Parte_1 pronuncia, deducendo sette motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione per “errata ed omessa motivazione sull'eccezione di decadenza dell'agente dalla richiesta di corresponsione delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia”.
Il Tribunale avrebbe sbagliato nel non ritenere controparte decaduta dal diritto di richiedere l'indennità ex art. 1751 c.p.c., in quanto - come già eccepito in I Grado - la comunicazione è avvenuta per il tramite dei procuratori della parte e non dalla stessa personalmente.
Inoltre, siffatta richiesta è stata indirizzata ai legali di e non direttamente alla società. Parte_1
Trattandosi di atto unilaterale e dispositivo avente natura personale, assimilabile all'impugnazione del licenziamento, ha evidenziato come quest'ultimo sia valido, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, solo quando venga redatto da un difensore munito di procura o venga posto in essere dalla parte personalmente, elementi non sussistenti nel caso de quo.
Con il secondo motivo, l'appellante ha denunciato la “nullità della sentenza per motivazione apparente in punto insussistenza della giusta causa di recesso della preponente”.
Il Tribunale si sarebbe espresso con una motivazione meramente apparente, non essendo ravvisabile l'iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione, stante l'evidente omissione degli elementi da cui il Giudicante avrebbe dedotto l'insussistenza della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia ad opera di Parte_1
10 Con il terzo motivo, rubricato come “erroneità della sentenza in punto insussistenza della giusta causa di recesso della preponente”, l'appellante ha obiettato che il Tribunale, avendo disatteso le richieste di istruttoria orale e non avendo dato rilievo al compendio documentale offerto, si sarebbe basato unicamente sulla prospettazione di volta a negare la fondatezza del recesso della CP_1 preponente, concludendo irragionevolmente per l'esistenza di un legittimo esercizio di critica da parte dell'agente nei confronti di Parte_1
Pertanto, ha nuovamente denunciato la condotta arbitraria di per avere proposto CP_1 autonomamente ai clienti applicazioni scontistiche, per avere criticato le soluzioni adottate a fronte dei reclami presentati dalla clientela, per non avere espanso gli affari commerciali al di là della zona del
Middle East.
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare al contratto di agenzia i principi utilizzati per disciplinare il recesso per giusta causa nei contratti di lavoro dipendente, valorizzando la lesione del rapporto fiduciario tra le parti dovuto ai comportamenti dell'agente contrari ai canoni di correttezza e buona fede.
Con il quarto motivo, indicato come “omessa, oltre che errata motivazione sulla sussistenza del diritto dell'agente all'indennità ex art. 1751 c.c. - violazione dei principi di diritto sulla contestazione e sull'onere della prova”, l'appellante ha lamentato il mancato rispetto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2967 c.c. in relazione alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1751 c.c..
Difatti, non avrebbe dimostrato la cumulativa presenza dei requisiti fissati al primo comma CP_1 per ottenere l'indennità, ossia l'incremento/rafforzamento della clientela e la persistenza dei vantaggi per la preponente al momento della cessazione del rapporto.
In ordine all'equa corresponsione, ha ritenuto che in I Grado non si sia tenuto conto delle circostanze specifiche del caso che avrebbero dovuto indurre il Giudicante a diminuirne notevolmente l'ammontare.
Con il quinto motivo, distinto come “errata ed omessa motivazione quanto al riconoscimento del danno da lucro cessante - mancata prova sulla sussistenza del danno”, l'appellante ha insistito che controparte non ha provato i presupposti per la liquidazione del danno da lucro cessante.
Il Giudice ha liquidato l'importo individuato dal CTU senza rendersi conto che era stata utilizzata la media mensile delle provvigioni guadagnate nell'ultimo anno moltiplicata per sette mesi, ovvero era stato impiegato lo stesso criterio per quantificare l'indennità sostitutiva di mancato preavviso, senza accorgersi che sono diversi i parametri propri di una richiesta risarcitoria da mancato guadagno.
11 Sarebbe stato necessario dimostrare quale sarebbe stato il guadagno effettivo che si sarebbe ricavato dalla prosecuzione del rapporto di agenzia sino alla scadenza naturale del contratto, provvedendo a dedurre dai presunti ricavi tutti costi dell'attività che l'agente avrebbe svolto in quel lasso temporale.
Il CTU ha commesso altri due errori recepiti dal Giudicante: a) ha calcolato il mancato guadagno per un lasso temporale pari a sette mesi e non sei;
b) non ha preso in considerazione come parametro per il calcolo del lucro cessante i fatturati notevolmente diminuiti di nell'arco temporale fra il Parte_1 recesso e la scadenza naturale del contratto di agenzia.
Con il sesto motivo, concernente “errata liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria”,
l'appellante ha affermato che la rivalutazione monetaria disposta dal Giudice sul complessivo importo di € 510.391,00 non è dovuta, essendo già in re ipsa e spettando - semmai – a controparte domandare e dimostrare il maggiore danno.
Ha obiettato - inoltre - che il Tribunale non ha distinto fra debito di valuta e debito di valore in relazione al petitum complessivo liquidato, aspetto che avrebbe inciso non solo ai fini della rivalutazione ma anche in relazione al calcolo degli interessi.
Sotto quest'ultimo profilo, ha rilevato che il dies a quo doveva essere identificato con il momento in cui era stata formulata la domanda giudiziale.
Con il settimo motivo, riguardante “omessa pronuncia circa le istanze istruttorie richieste e non ammesse - richiesta di rimessione in istruttoria del giudizio a) sulla consulenza tecnica d'ufficio e b) quanto al mancato espletamento dell'istruttoria orale e al mancato accoglimento dell'ordine di esibizione richiesto dalla convenuta”, l'appellante ha eccepito che l'elaborato peritale è affetto da vizi sostanziali, essendo ancorato ad una documentazione parziale, poiché controparte non ha osservato l'ordine di esibizione del materiale contabile e fiscale.
Ha sostenuto che la CTU si è basata sui bilanci forniti da senza alcuna puntuale analisi CP_1 critica degli stessi, oltre al fatto che, in sede di calcolo delle mancate provvigioni, non siano stati sottratti i costi indiretti subiti dall'agente, in quanto ritenuti come costi fissi.
Alla luce delle plurime criticità riscontrate, parte appellante ha insistito per la rinnovazione della CTU come già richiesto in I Grado, con omessa pronuncia sul punto del Giudicante. si è lamentata - infine - del mancato esperimento dell'istruttoria orale, essendo necessario Parte_1 dare spazio alle istanze articolate nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, che ha reiterato chiedendo di essere ammessa alla prova per interpello e per testi.
Ha rinnovato anche la richiesta di esibizione nei confronti di controparte della documentazione utile a comprendere l'attività posta in essere da nel Regno Unito ed in Irlanda nel periodo CP_1 successivo (v. anni 2017-2018) alla cessazione del contratto di agenzia.
12 8. Contestualmente al gravame, l'appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e con Ordinanza del 28.11.2022 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata.
9. A seguito di accoglimento della c.d. inibitoria, le parti in causa, in applicazione di un previo accordo raggiunto al fine di interrompere la fase esecutiva azionata da per un importo complessivo di CP_1
€ 833.633,58, hanno provveduto nei seguenti termini: ha trattenuto la somma di € CP_1
450.000,00 previamente versata da restituendo - invece - la somma residua di € 354.655,89, Parte_1
a fronte del rilascio ad opera di quest'ultima di una polizza assicurativa a prima richiesta del medesimo importo.
10. In data 16.02.2023, si è costituita in II Grado anche nel merito contestando gli assunti di CP_1 parte appellante, domandando il rigetto delle pretese avversarie, ed invocando la conferma di quanto fissato in I Grado, ad eccezione di alcune statuizioni sulle quali ha presentato Appello Incidentale.
Con il primo motivo, l'appellante incidentale ha censurato la mancata pronuncia del Giudice di prime cure in relazione alla richiesta di condanna di alla refusione delle spese sostenute per la CTP, Parte_1 per il supporto fornito dalla traduttrice e per l'utilizzo della traduzione asseverata della corrispondenza tra le parti, pari alla somma complessiva di € 14.508,71.
Ha sottolineato come sia rimasta priva di riscontro da parte del Giudicante anche la richiesta di condanna al pagamento di un indennizzo ex art. 96 c.p.c., formulata nei confronti di controparte in sede di precisazione delle conclusioni in I Grado.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha ravvisato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha respinto la richiesta di pubblicità della sentenza ex art. 120 c.p.c., data la motivazione meramente apparente con cui ha disposto il mancato accoglimento di tale domanda.
Con il terzo motivo, l'appellante incidentale ha denunciato il fatto che il Giudice di I Grado ha liquidato le spese legali secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 facendo riferimento allo scaglione da € 260.000,01 ed € 520.000,00, senza tenere conto che la condanna, in punto capitale, è pari all'importo di € 510.391,00, ma a questa cifra - ai sensi dell'art. 5 DM n. 55/2014 e dell'art. 10
c.p.c. - vanno sommati gli interessi e la rivalutazione.
Pertanto, andava considerato il successivo scaglione, previsto dall'art. 6 DM n. 55/2014, che, per le controversie nel range fra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00, prevede un aumento fino al 30% dei parametri di calcolo dello scaglione precedente.
11. Con provvedimento del 09.01.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'integrazione della CTU, con il seguente quesito “Il perito d'ufficio, letti gli atti processuali ed esaminata la documentazione offerte, eseguite tutte le verifiche necessarie, quantifichi anche la somma eventualmente spettante
13 all'Agente a titolo di “Indennità per tenendo conto di tutti i “costi” – diretti e Parte_7 indiretti, senza distinzioni di sorta – rinvenibili nel Conto Economico dei Bilanci messi a disposizione da e già apprezzati dal medesimo CTU”. Controparte_1
La dott.ssa ha effettuato l'approfondimento richiesto ed ha depositato la relazione in data Pt_6
30.04.2025.
12. La causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del
19.05.2025.
13. L'Appello principale è solo parzialmente fondato.
13.1 Il primo motivo è infondato e va respinto.
L'art. 1751 c. 5 c.c. prevede che l'agente decada dal diritto all'indennità di cessazione di fine rapporto se, nel termine di un anno dallo scioglimento del medesimo, ometta di comunicare alla preponente l'intenzione di far valere i propri diritti per il tramite della richiesta di pagamento.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di I Grado, tale disposizione codicistica - nel prevedere il termine decadenziale per la richiesta dell'indennità - non prescrive requisiti specifici di forma o modalità di comunicazione (v. Cass. Civ. n. 13530/2011); pertanto, è idonea anche la richiesta di pagamento a mezzo di procuratore legale.
Non è stabilita alcuna formula specifica, ad eccezione delle finalità probatorie garantite dalla PEC o dalla raccomandata con ricevuta di ritorno, in quanto producibili in giudizio, così da consentire all'agente la prova dell'invio e - specularmente - del ricevimento, ad opera della preponente, della richiesta di pagamento.
In proposito, la stessa ha depositato (v. doc. 06 fascicolo di ) la comunicazione datata Parte_1 Pt_8
31.01.2017 - quindi nel termine annuale di decadenza dallo scioglimento del rapporto - con cui i legali di dopo aver esplicitato di “aver ricevuto mandato dalla - di cui ad ogni CP_1 Controparte_1 effetto di legge si allega copia”, hanno indicato puntualmente la pretesa riferita all'indennità.
Escludendo che si tratti il diritto personalissimo e non essendoci dubbi sulla rappresentanza dei legali
(ai quali - peraltro - in sede stragiudiziale è stato dato pronto riscontro dai difensori di , il Parte_1 termine decadenziale è stato interrotto dall'agente.
Per il vero, l'odierna appellante ha obiettato in più rispetto al che la comunicazione del Pt_8
31.01.2017 ed anche quella del 23.10.2017 sono state indirizzate solo ai legali di e non alla Parte_1 parte;
tuttavia, è pacifico che la medesima ne abbia avuto precisa conoscenza e che poi abbia Parte_1 ritenuto - a sua volta - di investire della questione i legali di fiducia.
13.2 Il secondo ed il terzo motivo sono entrambi infondati e vanno respinti.
14 La disanima dei due motivi può essere svolta congiuntamente, perché entrambi ineriscono alla sussistenza dei presupposti applicativi della disciplina dell'art. 1751 c.c..
Giova premettere che si qualifica la motivazione di una Sentenza come apparente “quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (v. Cass. Civ. n. 6093/2023, conforme alle previe pronunce di cui ai nn. 2916/2023; 13977/2019, S.U. 22232/2016).
Nel caso in esame, il Tribunale ha senz'altro argomentato in maniera concisa circa la giusta causa del recesso;
però, ha chiarito - seppure sinteticamente - il percorso logico seguito e le ragioni sottese alla statuizione, richiamando la documentazione agli atti a fondamento della propria valutazione giuridica
(v. p. 18 Sentenza).
Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 116 c.p.c. e dall' art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le prospettazioni dalle parti, potendosi limitare a valutare - nel loro complesso - le prove acquisite nel giudizio e le contrapposte tesi difensive, indicando i soli elementi posti a fondamento della decisione adottata.
Alla luce di quanto rilevato ed entrando nel merito della conclusione a cui è giunto il Tribunale di
Treviso, si reputa che quest'ultimo abbia correttamente disatteso le censure mosse da Parte_1
Questa Corte deve prendere atto che, sebbene in alcune occasioni abbia utilizzato dei toni CP_1 accesi e perentori nel rapportarsi con il personale di dallo scambio di mails prodotte da Parte_1 entrambe le parti non è obiettivamente emerso che abbia trasceso i limiti di continenza CP_1 formale e sostanziale elaborati dalla giurisprudenza in ordine al diritto di critica del lavoratore subordinato, utilizzabile anche nella situazione che ci interessa, pur con dei “correttivi” legati al diverso tipo di rapporto fiduciario fra le parti, oltre all'assenza di un vincolo di subordinazione gerarchica nell'incarico di agenzia (v. Cass. Civ. n. 12873/2004).
A differenza di quanto eccepito da parte appellante, si ravvisa - in primo luogo - la conformità di quanto esternato dall'agente ai requisiti propri di un linguaggio non offensivo e decoroso;
in secondo luogo, non vi è alcun riscontro documentale a riprova di una condotta volta a ledere l'immagine, la fama e la reputazione di verso soggetti terzi;
le esternazioni di dissenso circa la politica dei Parte_1 prezzi e le scontistiche applicabili oppure il richiamo alla qualità dei materiali dei contenitori utilizzati per l'attività di delivery sono sempre state rivolte solo alla preponente e sono state caratterizzate dalla veridicità dei fatti narrati e dall'oggettività delle opinioni espresse.
15 Non è configurabile - dunque - alcun discredito nei confronti della società preponente, né l'intento di conseguire ingiustificati vantaggi personali per l'agente ed a detrimento degli interessi di Parte_1
Invero, il contratto di agenzia, al punto 3.8, prevede che l'agente tenga “informato il Preponente delle condizioni del mercato per i Prodotti nel Territorio, dei prodotti concorrenti e delle attività concorrenti”; al punto 3.9 è altresì disposto che “l'agente dovrà prontamente informare il preponente di ogni reclamo o (…) ogni rilevante questione collegata alla produzione, vendita, uso o sviluppo dei prodotti all'interno del territorio di cui egli venga a conoscenza”.
Nella raccomandata - anticipata a mezzo mail - di data 17.12.2015, nonostante alcune Parte_1 doglianze ivi manifestate, si è espressa nei seguenti termini nella parte conclusiva della missiva:
“consideriamo il rapporto commerciale positivo con voi, che continua vantaggiosamente e che, ad eccezione di una critica dinamica e costruttiva corretta, non denota segni di conflitto, o, peggio, di alcuna rivendicazione che possa giustificare il coinvolgimento dei legali sia di che di Pt_5
(v. doc. n. 21 d, p. 119 fascicolo di . CP_1 Controparte_18
Questa dichiarazione si inserisce temporalmente proprio nell'ambito delle condotte definite dall'appellante come improprie e manchevoli ad opera dell'agente e denota che il confronto con quest'ultimo è stato ritenuto da sia superabile, tenuto conto del “trend crescente della nostra Parte_1 collaborazione commerciale” (v. doc. n. 21 d, p. 119 fascicolo di , sia rientrante Controparte_18 nell'esercizio legittimo del diritto di critica dell'agente.
In ordine all'asserita mancanza di attività promozionale nella zona assegnata, se non limitatamente alla clientela del Middle East, tale assunto non è stato compiutamente dimostrato e non sono state neppure contestate - nel loro contenuto - le comunicazioni prodotte da da cui si evince che è stata la CP_1 stessa ad autorizzare la società ad operare in via esclusiva nell'area di Parte_1 CP_19
Birmingham, riducendo - quindi, seppur con margini circoscritti - il territorio assegnato contrattualmente all'agente (v. docc. nn. 16 e 17 fascicolo I . CP_18
13.3 Il quarto motivo è infondato e va respinto.
Il Giudice di prime cure non è incorso nell'erronea applicazione degli artt. 1751 e 2697 c.c. perché
nelle vesti di parte attrice in I Grado, ha assolto il proprio onere probatorio, allegando e CP_1 deducendo sia la concreta sussistenza della provvista di nuovi clienti (ed il sensibile incremento degli affari con la previa clientela), sia la presenza della seconda condizione prevista al primo comma dell'art. 1751 in via cumulativa alla prima, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente ha continuato a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti.
16 Pare opportuno ripercorre brevemente l'evoluzione normativa sottesa alla disciplina del contratto di agenzia, in quanto l'attuale formulazione dell'articolo in parola è il risultato finale di due interventi legislativi di attuazione della Direttiva CE n. 653/1986.
In un primo momento, il legislatore italiano ha provveduto, attraverso il D.Lgs. n. 303/1991, a sostituire integralmente il testo dell'articolo fino ad allora vigente, per poi attivarsi - a seguito di una procedura d'infrazione aperta dalla Commissione ex artt. Artt. 226 e 228 del Trattato CE (gli attuali
258-260 del TFUE) per la non corretta attuazione della Direttiva - ad emanare il D.Lgs. n. 303/1999 modificandone ulteriormente il contenuto per adeguarlo alla disciplina comunitaria.
Lo scopo dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. - nella sua formulazione “definitiva” - consiste nell'esigenza di “compensare” l'agente per l'apporto dato alla clientela del preponente e di risarcirlo del pregiudizio subito a seguito della risoluzione dell'incarico di agenzia.
Dunque, l'indennità assume la valenza di una sorta di “corrispettivo” che il preponente versa all'agente per la clientela che questi gli ha procurato e di cui potrebbe continuare - presumibilmente - a fruire.
Il primo comma delinea i requisiti necessari per configurare in capo all'agente il diritto a richiedere l'indennità, mentre lascia un margine discrezionale per stabilirne l'ammontare, rinviando - quale unico criterio - all'equità.
Nel caso che ci occupa, in ordine alla creazione di un nuovo portafoglio di clientela, il Tribunale ha giustamente evinto la sussistenza di tale elemento dal fatto che il contratto di agenzia sottoscritto in data 31.05.2006 fra e ha sostituito “tutti gli accordi precedenti ed intese CP_1 Parte_1 intercorse tra le parti” ed “è strettamente connesso ai precedenti rapporti già in essere con
[...]
(in virtù di un contratto di agenzia sottoscritto tra le parti in data 14 aprile 2002) Controparte_16
e con la stessa (in virtù del contratto sottoscritto il 29 luglio 2005) ed in quanto tale Controparte_1 deve quindi essere considerato quale una continuazione, sebbene con termini e condizioni diverse, dei medesimi rapporti” (v. punto 11.4 del contratto).
- costituendosi - non ha contestato ex art. 115 c.p.c. l'affermazione di la quale - Parte_1 CP_1 dopo avere fatto riferimento a questo aspetto del contratto - ha esplicitato che la preponente prima del
2002 non era commercialmente presente ed operativa nel territorio oltremanica. Cont si è limitata ad affermare che , nelle vesti di società appartenente alla stessa compagine Parte_1 societaria di non era mai stata agente di bensì “un cliente negli anni 2002-2006” e CP_1 Parte_1
“di tanto verrà fornita prova nel corso del giudizio”.
Detto riscontro probatorio non è rinvenibile, mentre - all'opposto - ha depositato (v. doc. 03 CP_1
Cont fascicolo di il contratto sottoscritto nel 2002 fra ed , in cui emerge - Controparte_18 Parte_1 dalla scelta dei lemmi utilizzati e dal contenuto ivi disciplinato - come quest'ultima fosse “its agent in
17 the United Kingdom to negotiate the sale of pizza boxes”; si tratta di documento mai contestato dall'odierna appellante.
In relazione al secondo requisito, è stato dimostrato in giudizio che ha sensibilmente CP_1 sviluppato gli affari di e che quest'ultima beneficia ancora del pregresso operato dell'agente. Parte_1 ha prodotto fatture, documentazione bancaria e mastrino che hanno permesso di quantificare CP_1 il costante e progressivo aumento delle provvigioni incassate, dato a cui è stato correlato dal Tribunale
l'aumento degli affari della società preponente.
Significativo - sul tema - è che non ha contestato la lista-clienti prodotta da Parte_1 CP_1 attestante il suo operato di espansione ex novo sul territorio e di successiva fidelizzazione (v. doc. 20 memoria ex art. 183 c. 6 n. 2), mentre - nel considerare il capitolo di prova n. 8 di fondato CP_1 sulla stessa lista (“I clienti acquisiti da e presenti a dicembre 2016 sono riportati nel doc. n. CP_1
20 di parte attrice che mi viene esibito”) - ha ammesso che siffatto capitolo verte su circostanza pacifica.
Quest'ultima è stata confermata anche in sede peritale, laddove la dott.ssa , dopo avere verificato Pt_6
“che l'Agente ha sviluppato gli affari della Preponente sul Territorio con un incremento delle vendite tale da comportare un incremento delle provvigioni del 236,93%; e ciò necessariamente è avvenuto o procurando nuovi clienti o sviluppando gli affari con i clienti esistenti”, ha sottolineato come Parte_1 beneficiasse ancora dei vantaggi frutto dell'attività dell'agente, in quanto “gli affari realizzati dalla preponente nel 2017 è costituto per il 97,85% da vendite a clienti già esistenti nel 2016”, risultanza ricavabile già dal mero confronto con la lista prodotta dalla medesima ove sono elencati i Parte_1 clienti con cui ha svolto operazioni commerciali durante l'anno 2017 (v. doc. 29 memoria ex art. 183 c.
6 n. 2).
Inconferenti sono le doglianze dell'appellante sul decremento del volume degli affari nel biennio successivo al termine del contratto di agenzia, dato che la stessa CTU ha attestato che tale riduzione è strettamente dipesa dalla perdita dei rapporti con un solo singolo cliente (v. ICS ). CP_19
Inoltre, non è riuscita a dimostrare che ciò sia stato legato alla condotta dell'agente e non alle Parte_1 mere dinamiche di mercato oppure a scelte commerciali della stessa preponente.
Infine, l'espletamento della CTU - a differenza di quanto sostenuto dall'appellante - non ha supplito alla carenza istruttoria di bensì ha permesso una valutazione tecnica dei dati già presenti in CP_1 causa ed ha confermato - mediante il ragionamento contabile - la ricostruzione dell'andamento dei rapporti esistiti fra le parti in maniera quasi sovrapponibile ai parametri presentati dall'agente; pertanto, correttamente, il Tribunale non si è discostato dalle risultanze della perizia d'ufficio.
18 In ordine al requisito codicistico “non tipizzato” secondo cui l'indennità deve essere, comunque, equa, il primo comma dell'art. 1751 c.c. si limita a menzionare “le circostanze del caso” e “in particolare (del)le provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Al comma terzo, la norma prescrive che l'importo non superi “una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.
La giurisprudenza ha chiarito che, come “circostanze del caso”, possano intendersi “tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del "quantum" spettante all'agente.
Si tratta di una tipica ipotesi di equità giudiziale, che la dottrina ha definito come correttiva o integrativa, perché opera come criterio per determinare un elemento patrimoniale, attinente sia a regolamenti contrattuali sia a rapporti extracontrattuali ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione” (v. Cass. Civ. n. 21377/2018).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha liquidato un'indennità prossima al limite massimo consentito dal terzo comma, dando soprattutto rilievo al notevole incremento delle vendite durante il lungo rapporto di agenzia protrattosi per un decennio, quale aspetto temporale da cui è senz'altro desumibile il vantaggio reciproco derivato alle parti dalla loro collaborazione.
Per calcolare l'indennità, oltre alla durata del contratto ed al volume degli affari, rileva anche il recesso senza ingiusta causa ed il mancato rispetto da parte di di quanto disciplinato al punto 9.2 del Parte_1 contratto di agenzia, secondo cui “Ciascuna parte può terminare in qualsiasi momento il presente rapporto dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno qualora:
9.2.1 l'altra parte commetta una violazione materiale qualsiasi ad una delle clausole di questo accordo e, nel caso in cui la violazione sia rimediabile, ometta di porvi rimedio entro 30
(trenta) giorni dopo la ricezione di una diffida scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ove vengono individuati tutti i particolari della violazione e con la quale viene chiesto che vi sia posto rimedio”.
Il mancato rispetto di questa previsione non ha posto l'agente nella condizione di avere un'anticipata contezza degli addebiti ascrittigli, privandolo della possibilità di porvi eventualmente rimedio e causando la cesura del rapporto collaborativo.
Il CTU ha conteggiato come indennità spettante a la somma di € 342.969,52, pari alla media CP_1 provvigionale degli ultimi cinque anni;
quindi, si tratta dell'importo massimo concesso dai parametri di cui all'art. 1751 c. 3 c.c..
19 Invece, il Tribunale lo ha ridotto del 12,528%, sulla base delle contestazioni formulate da già Parte_1 in I Grado e - quindi - infondatamente ripresentate in sede di gravame.
13.4 IL QUINTO MOTIVO ED IL SETTIMO MOTIVO SUB A), SONO FONDATI SOLO IN
PARTE.
Parte appellante ha sostenuto - in sintesi - che il Giudice di prime cure ha parificato la fattispecie del lucro cessante con quella dell'indennità da mancato preavviso, nella quale viene presa in considerazione esclusivamente la media provvigionale incassata dall'agente senza alcuna valorizzazione dei costi sostenuti dal medesimo.
Tale assunto è privo di pregio, dato che, nello stesso quesito formulato al CTU, è stato demandato al perito di “quantificare le eventuali somme spettanti a parte attrice come da atto di citazione sulla base della documentazione depositata in causa e sulla base della documentazione fiscale relativa ai costi sostenuti in media dall'agente in vigenza di rapporto - costi sostenuti a seguito del recesso, circostanza da tenere in considerazione nel calcolare il danno lamentato dall'agente”.
Pertanto, questa Corte non condivide la tesi di secondo cui il Giudicante avrebbe avvallato le Parte_1 erronee risultanze del perito, il quale avrebbe calcolato il risarcimento del danno con le stesse modalità previste per l'indennità sostitutiva del preavviso, stante l'innegabile rilievo assegnato alle voci di costo.
Opportunamente, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di parametrare il danno per lucro cessante su 7 mensilità perse a causa dell'interruzione anticipata del contratto, e non su 6 mensilità.
Difatti, in sede di CTU, è emerso che “la documentazione contabile presente in atti abbia permesso di ricostruire l'andamento delle provvigioni realizzate da in base a vendite effettuate dalla CP_1 ai propri clienti fino al mese di novembre 2016. Dalla documentazione in atti, inoltre, non Parte_1 risulta che abbia emesso fatture provvigionali per fatture emesse da nel mese di CP_1 Parte_1 dicembre 2016 e nel primo semestre 2017” (v. p. 17).
Tale valutazione è stata confermata dalla dott.ssa anche in sede di integrazione peritale effettuata Pt_6 nell'odierna fase di gravame, risultando “evidente che a sono state riconosciute provvigioni CP_1 per vendite effettuate da fino al mese di novembre 2016”. tenuto conto della documentazione Parte_1 contabile a sua disposizione. “Per tale ragione la indennità per lucro cessante è stata correttamente calcolata su sette mensilità, ovvero per vendite che avrebbe potuto promuovere, quale CP_1 agente, nei mesi da dicembre 2016 a giugno 2017, data naturale di scadenza del contratto”.
Non è condivisibile - inoltre - l'assunto dell'appellante secondo cui avrebbe dovuto provare, CP_1 ai fini della quantificazione della cifra risarcitoria, quali sarebbero state le vendite “effettive” di
20 nel periodo dicembre 2016-2017 nonché le provvigioni che sarebbero maturate da dette Parte_1 vendite, onerando - così - controparte della prova di un danno “futuro”.
Rispetto al mancato guadagno, la voce di danno si deve delineare in termini probabilistici, con un giudizio prognostico;
nello specifico ambito del contratto di agenzia, il risarcimento del danno può essere ragionevolmente commisurato alla media delle provvigioni percepite nell'anno precedente alla risoluzione ante tempus da parte della preponente, moltiplicata per il lasso temporale di mancata prestazione, criterio applicato anche nel giudizio di prime cure.
Parimenti infondati sono tutti i rilievi formulati nel settimo motivo di Appello sub A) - ad eccezione delle argomentazioni sviluppate al punto c) -, in quanto le critiche rivolte al CTU sono state smentite dalla documentazione agli atti, dalle puntuali risposte del perito alle osservazioni del CTP nonché dalle difese formulate dall'odierna appellata nel suo atto costitutivo in sede di gravame.
Merita - invece - rilievo l'obiezione di parte appellante di cui al punto c), in relazione al fatto che essendo il lucro cessante pari al mancato guadagno, da intendersi come importo calcolato fra la differenza dei ricavi con tutti i costi sostenuti dall'agente durante lo svolgimento dell'attività,
l'importo liquidato come quantum risarcitorio deve essere rideterminato.
In I Grado sono stati esclusi i c.d. costi indiretti, che - considerati quali costi “fissi” - non sono stati sottratti dalle provvigioni, portando - così - ad una quantificazione del mancato guadagno superiore rispetto al danno subito.
Tramite integrazione peritale, il Collegio ha posto alla dott.ssa il seguente quesito: Pt_6
“il perito d'ufficio, letti gli atti processuali ed esaminata la documentazione offerte, eseguite tutte le verifiche necessarie, quantifichi anche la somma eventualmente spettante all'Agente a titolo di
“Indennità per tenendo conto di tutti i “costi” - diretti e indiretti, senza distinzioni di Parte_7 sorta - rinvenibili nel Conto Economico dei Bilanci messi a disposizione da e già Controparte_1 apprezzati dal medesimo CTU”.
Dopo avere calcolato la media delle provvigioni mensili prendendo a riferimento l'ultimo anno del rapporto di agenzia (da dicembre 2015 a novembre 2016 = £ 28.052,25) e dopo avere conteggiato il valore corrispondente a n. 7 mensilità (= £ 196.365,74 pari ad € 230.761), il CTU ha quantificato tutte le voci di costo esposte nel Conto Economico (senza distinzione alcuna tra “diretti” e “indiretti”) che avrebbe dovuto sostenere qualora avesse proseguito la sua attività di agente. CP_1
Articolando i conteggi in questo modo, il totale dei costi diretti ed indiretti sostenuti da fra CP_1 dicembre 2015 e novembre 2016 risulta pari a £ 206.129,00 annue, mentre corrisponde a £ 120.241,92 /
€ 141.303 se parametrato su 7 mesi.
21 “Dalla differenza tra la media delle provvigioni realizzate da nell'ultimo anno di Controparte_1 rapporto, ragguagliate a n. 7 mensilità, e la media dei costi tutti sostenuti, sempre con ragguaglio sui 7 mesi, è stato individuato l'importo di 76.123,83 GBP, pari ad Euro 89.457 al tasso di cambio del
7.12.2016 (1 Euro equivalente a 0,85095 GBP)”, cifra che quantifica la somma spettante a a CP_1 titolo di indennità per lucro cessante.
A seguito dell'approfondimento tecnico sovra richiamato, senza potersi discostare dalle conclusioni ivi ottenute, va - pertanto - riformata la Sentenza di I Grado nella parte in cui il danno da lucro cessante subito dall'agente è stato liquidato per il ben più cospicuo importo di € 210.391,00.
13.5 IL SESTO MOTIVO È PARZIALMENTE FONDATO.
Risulta condivisibile la censura formulata dall'appellante nella parte in cui evidenzia che è stata liquidata in Sentenza la somma complessiva di € 510.391,00 oltre “ad interessi moratori e rivalutazione come per legge", senza distinguere - ai fini del calcolo - la diversa natura che contraddistingue l'indennità per cessazione del rapporto dal risarcimento del danno da lucro cessante.
L'errore del Tribunale è stato quello di utilizzare una “dicitura unica” per l'importo totale liquidato in favore di quando - invece - detta somma era il risultato della somma algebrica tra un debito CP_1 di valuta (v. indennità ex art. 1751 c.c. pari ad € 300.000,00) ed un debito di valore (v. € 210.391,00 a titolo di danno da lucro cessante), circostanza che avrebbe dovuto indurre il Giudicante a scorporarli ed a trattarli separatamente.
Tenuto conto che l'indennità è qualificabile come un debito di valuta, mentre il lucro cessante appartiene alla fattispecie dei debiti di valore, è corretto il rilievo secondo cui la rivalutazione monetaria NON è dovuta per la prima categoria (v. indennità ex art. 1751 c.c.), NON avendo né dedotto né dimostrato il maggiore danno. CP_1
Il Tribunale si è limitato a scrivere “rivalutazione e interessi come per legge”, da cui è disceso il compito del Giudice del gravame di interpretare l'inciso nel rispetto e nei limiti del motivo d'appello sul punto.
A ben vedere, nell'obbligazione risarcitoria che costituisce tipico debito di valore è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valga a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza,
22 se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, senza la possibilità di applicare automatismi (v. Cass. n. 6351/2025).
Ancora una volta, non ha specificato tale aspetto, non avendo dedotto ed allegato nulla per la CP_1 sua debenza.
Per quel che concerne gli interessi moratori, il Tribunale di Treviso ha adottato la generica dicitura
“come per legge”, il che è sufficiente (per evitare un'inammissibile reformatio in peius) ad accogliere la doglianza dell'appellante che chiede che gli interessi moratori [non interessi compensativi] per il lucro cessante vengano intesi come decorrenti dalla domanda giudiziale, allo stesso modo degli interessi legali per il debito di valuta costituito dall'indennità di cui all'art. 1751 c.c.
13.6 Il settimo motivo di Appello sub B) è infondato.
A proposito delle istanze istruttorie di parte appellante, che ha riproposto quelle già presentate in I
Grado, si deve considerare che sono stati formulati sessantatré capitoli di prova (sui quali dovrebbero rispondere sette testimoni) afferenti a circostanze che risultano obiettivamente “assorbite” dal rigetto dei motivi di Appello;
ad ogni modo, sono stati dedotti aspetti ininfluenti, generici e di nessun apporto dirimente per la decisione, in quanto esaurientemente comprovati dal compendio documentale agli atti di causa.
Per quel che concerne la reiterata domanda di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., si ritiene che sia stata superata dalla produzione documentale degli estratti conto bancari e dei bilanci di esercizio prodotti da di cui ai documenti nn. 18 e 19 e dalle valutazioni rese dal CTU. CP_1
14. Venendo ora all'Appello Incidentale di CP_1
14.1 il primo motivo è infondato e va respinto.
In relazione alla mancata liquidazione di spese sostenute da nel I Grado di giudizio, tenuto CP_1 conto dell'art. 92 c. 1 c.p.c., del fatto che gli esborsi devono essere utili/strumentali ai fini della decisione, del fatto che gli oneri per attività stragiudiziale vanno liquidati come una componente del danno emergente e sono - quindi - soggetti agli stessi oneri di allegazione e prova dell'avvenuto esborso, non è stato documentato che il pagamento di € 8.417,71 per l'attività svolta dal CTP, di €
575,00 per l'interprete, di € 5.516,00 per la traduzione asseverata sia - in effetti - già avvenuto, almeno in parte, stante la presenza di sole fatture pro-forma.
Per quel che concerne la mancata pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. da parte del Giudice di I
Grado, si reputa che nella presente causa non vi siano i requisiti necessari, essendo impossibile l'applicazione di tale istituto in ragione della complessità delle tematiche oggetto di causa e del legittimo diritto di far valere le pretese in entrambi i gradi di giudizio ad opera di anche alla Parte_1
23 luce della riduzione del quantum risarcitorio disposto in sede di gravame in aderenza alle doglianze formulate da quest'ultima.
14.2 Il secondo motivo di Appello Incidentale è altresì infondato e va respinto.
La ratio dell'art. 120 c.p.c. è ravvisabile nella volontà del legislatore sia di riparare un danno subito dalla parte vittoriosa in giudizio, sia di fornire uno strumento per arginare la diffusione di informazioni non vere correlate ai fatti oggetto di causa.
Nel caso di specie, non ha allegato né provato una lesione del suo diritto alla reputazione, a CP_1 cui avrebbe posto rimedio la pubblicità della Sentenza in qualità di mezzo di risarcimento in forma specifica, connotato di un'efficacia volta alla riparazione del proprio onore e della propria immagine, né ha dimostrato l'interesse di evitare la circolazione nella collettività di riferimento di false rappresentazioni della realtà giuridica.
Difatti, occorre rimarcare che parte appellata (appellante incidentale) avrebbe potuto fornire agevolmente prova di un eventuale comportamento diffamatorio da parte di o la perdita di Parte_1 vantaggi lavorativi a causa della vertenza in atto, tramite dichiarazioni di terzi e testimonianze, il che non è avvenuto.
14.3 IL TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE È FONDATO.
Il Tribunale di Treviso, nel liquidare le spese di lite, ha utilizzato come parametro di riferimento gli importi previsti nell'ultimo scaglione, concernenti le cause di un valore compreso tra € 260.000,01 e €
520.000,00, senza provvedere all'incremento di tale importo del 30%, derivante dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 5 e 6 del D.M. 55/2014, unitamente all'art. 10 c.p.c., non avendo tenuto conto che al capitale del decisum vanno sommate anche le spese e gli interessi.
15. La parziale fondatezza del gravame e la conseguente riforma della pronuncia impugnata rendono adeguata la compensazione per 1/3 delle spese di I e II Grado, mentre i residui 2/3 - che si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni per le cause di cui allo scaglione € 520.000,00 - € 1.000.000,00 (v. decisum) va posto a beneficio di ed a carico di CP_1 Parte_1
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
24 1. ACCOGLIE parzialmente l'Appello Principale di e l'Appello Incidentale di Parte_1
CP_1
2. RIFORMA parzialmente la Sentenza impugnata e CONDANNA al pagamento a Parte_1 di € 300.000,00 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., oltre interessi legali dalla CP_1 domanda giudiziale al saldo effettivo, e di € 89.457,00 a titolo di risarcimento da lucro cessante, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
3. COMPENSA per 1/3 le spese dei due Gradi di giudizio e CONDANNA a rifondere a Parte_1
i residui 2/3 che liquida in € 19.426,00 di I Grado, oltre iva-cpa-spese generali come CP_1 per legge, ed in € 17.436,67 di II Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
4. PONE definitivamente le spese di CTU a carico di onerandola di rifondere a CP_20 quanto eventualmente già corrisposto alla dott.ssa . CP_1 Pt_6
Venezia, 09.06.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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