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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 7741/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensori: avv. Riccardo Bernardini e avv. Paola Rossi
Domicilio eletto: Genova, Via Fiasella n. 6/19 presso lo studio dell'avv. Riccardo Bernardini, come da procura in atti
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Roberta Elisa Guidorzi
Domicilio eletto: Genova, Via alla Porta degli Archi 10/21 presso lo studio del difensore, come da procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 18.09.2024).
1 avente ad oggetto la causa di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 09.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ovvero , come Parte_1 Parte_2 risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti, (da ora anche il ricorrente o il padre o il marito) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio civile con in Genova Persona_1 il 05.09.2013, registrato presso il Comune di Genova (Atto n. 469 P. I S. Vol. Anno 2013 Uff. 1), come risultante dalla certificazione prodotta;
- Che antecedentemente la celebrazione del matrimonio erano nati a Milano i figli riconosciuti da entrambi i genitori: (nato il [...]), Per_2
(nato il [...]) e (nata il [...]); Per_3 Per_4
- Che le parti sono addivenute a separazione personale, pronunciata nel giudizio RG n. 5331/2020, con sentenza n° 2908/2022 del Tribunale di Genova, poi parzialmente riformata dalla sentenza n° 34/2023 del 14/04/2023 della Corte d'Appello di Genova, che aveva revocato l'assegno di mantenimento disposto a favore della IG.ra ; Controparte_1
- Che non vi erano possibilità di riconciliazione fra le parti
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- L'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori Per_3 Persona_5 con collocazione abitativa prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre e l'esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso
- L'assegnazione della casa ex coniugale alla IG.ra Controparte_1
- La previsione di contributo da parte del padre al mantenimento dei figli nella misura di euro 200,00 mensili cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti i figli minori,
Con vittoria delle spese in caso di opposizione.
ovvero , come risultante Controparte_1 Persona_1 dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti, (da ora anche la resistente o la madre o la moglie) si costituiva mediante memoria con la quale allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di svolgere attività lavorativa come educatrice e di avere minori capacità economiche rispetto al marito,
2 - Che il marito svolge la professione di ingegnere ed è proprietario della casa già coniugale, oltre a quella in cui lo stesso abita
- Che nel tempo le eIGenze dei figli erano cresciute e gli stessi erano a totale carico della madre in quanto si recavano solo saltuariamente dal padre
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- L'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_3 Per_4 collocazione e residenza degli stessi presso la madre con la previsione di un regime libero di frequentazione fra padre e figli
- L'assegnazione della casa ex coniugale alla IG.ra Controparte_1
- La previsione di contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di euro 300,00 mensili cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con vittoria delle spese.
Con successiva memoria il ricorrente deduceva che il figlio abita Per_2 stabilmente in Sardegna ove la madre è proprietaria di un immobile e svolge attività lavorativa. Su tali presupposti chiedeva l'esonero del padre da ogni contributo economico a favore del medesimo, in conseguenza della raggiunta indipendenza economica di tale figlio.
All'udienza di comparizione del 17 dicembre 2024 il Giudice proponeva alle parti la conciliazione della causa nei termini indicati a verbale, invitando le stesse a riflettere se il figlio sia effettivamente o meno economicamente indipendente. Per_2
Le parti, considerato che la resistente non era potuta comparire per motivi di lavoro, chiedevano rinvio ai fini della comparizione della stessa e della valutazione della proposta di conciliazione.
La resistente con successiva nota allegava contratto di lavoro a tempo determinato del figlio per il periodo dal 01/06/2024 al 15/09/2024 e buste paga relative Per_2 alle mensilità di tale periodo e alle mensilità estive dei due anni precedenti.
All'udienza del 9 gennaio 2025 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo:
- Pronuncia sullo stato
- Affidamento condiviso dei figli minori e loro prevalente collocazione presso la madre
- Conferma di quanto stabilito in sede di separazione quanto al regime di frequentazioni
3 - Assegnazione a della casa coniugale sita in Genova piazza Controparte_1
Bonavino 11/3
- Il IG. orrisponderà alla IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli la complessiva somma di euro 600, 00 (euro 200,00 a figlio), con rivalutazione annuale Istat
- Il IG. autorizza la IG.ra all'integrale percepimento dell'assegno Pt_1 CP_1 unico relativo ai figli rinunciando alla quota di spettanza
- Le spese straordinarie relative ai figli, individuate e disciplinate secondo quanto previsto nel verbale della riunione 47 o.g. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno
- Spese compensate
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che da allora i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente.
Le parti inoltre hanno entrambe escluso ogni possibilità di riconciliazione e sono concordi nella domanda di pronuncia dello scioglimento de matrimonio.
A tale proposito va precisato che nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, prodotto in atti, per entrambe le parti risultano presenti ulteriori nomi: in particolare, il ricorrente risulta indicato come , mentre Parte_1 Parte_2 la resistente risulta indicata come Controparte_1 Persona_1
Non vi sono tuttavia dubbi circa l'identità delle parti che sono comparse
[...] personalmente, hanno prodotto documentazione ove risultano indicati talora tutti i nomi (come nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio) e talora solo il primo nome (come nella pronuncia di separazione) ed evidentemente per brevità non sono solite utilizzare nella quotidianità tutti i nomi.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74, dandosi atto che nella relativa pronuncia sullo stato saranno indicati anche i nomi completi delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti, come precisate a verbale di udienza del 9 gennaio 2025 e che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4 Le stesse inoltre appaiono conformi all'interesse dei figli, tenuto conto dell'età, della situazione personale degli stessi e considerato che non è emersa l'indipendenza economica del figlio maggiorenne Per_2
Viste le conclusioni del P.M.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Genova il 05.09.2013, registrato presso il Comune di Genova (Atto n. 469 P. I Anno 2013 Uff.
1) da ovvero (c. f. Parte_1 Parte_2
, nato a [...], il [...], C.F._1
E
ovvero (c. f. Controparte_1 Persona_1
) nata a [...], il [...], C.F._2
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione e alla regolamentazione del diritto di visita dei figli al padre, nonché al contributo al mantenimento degli stessi concordate tra le parti:
- Affidamento condiviso dei figli minori e loro prevalente collocazione presso la madre;
- Conferma di quanto stabilito in sede di separazione quanto al regime di frequentazioni, e cioè conferma della possibilità per il padre, di vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati ed un pomeriggio alla settimana, salvi ampliamenti tenuto conto delle eIGenze dei figli;
- Assegnazione a della casa coniugale sita in Genova, piazza Controparte_1
Bonavino 11/3;
- Il IG. orrisponderà alla IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli la complessiva somma di euro 600,00 (euro 200,00 a figlio), con rivalutazione annuale Istat;
- Il IG. autorizza la IG.ra all'integrale percepimento dell'assegno Pt_1 CP_1 unico relativo ai figli rinunciando alla quota di spettanza;
- Le spese straordinarie relative ai figli, individuate e disciplinate secondo quanto previsto nel verbale della riunione 47 o.g. del 15.9.2016 della IV sezione civile del
5 Tribunale di Genova, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese compensate
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Così deciso in Genova il giorno 10.1.2025
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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