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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 4054/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4054 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8
, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosaria Lidia Porzio Parte_9
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti CP_1
Valentino Vescio di Martirano ed Enrica Cipolletti
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, dipendenti della in servizio presso il presidio ospedaliero di Monterotondo in CP_1
qualità di infermieri, hanno adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare accertare il proprio diritto a percepire i buoni pasto in sostituzione della mensa per ogni turno di lavoro eccedente le 6 ore, con conseguente condanna della a CP_1
corrispondere detti buoni pasto ovvero il loro controvalore in denaro (pari ad €
4,13 per ciascun buono pasto), a titolo risarcitorio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto in fatto:
- di svolgere la propria attività lavorativa secondo turni diurni, pomeridiani o notturni eccedenti le sei ore:
- che, in particolare, presso l'ospedale i turni sono predisposti su tre turni (7,00 –
14.00, 14.00 – 21.00, 21.00 – 7.00) o su due turni (7.00 - 19.00 e 19.00 -7.00);
- di non aver percepito alcuna somma a titolo di buoni pasto giornalieri per i turni eccedenti le sei ore;
- che l'attribuzione del buono pasto è infatti prevista solo dopo 8 ore di lavoro nell'ambito della c.d. lunga di 12 ore;
- che in particolare:
• ha svolto, dal settembre 2017 al luglio 2021, n. 940 turni Parte_8
eccedenti le 6 ore, per un totale di buoni pasto dovuti pari ad € 3.882,20;
• ha svolto, dal settembre 2019 al giugno 2022, n. 444 Parte_6
turni eccedenti le 6 ore, per un totale di buoni pasto dovuti pari a euro
1.833,72;
• ha svolto, dal settembre 2017 al luglio 2022, n. 871 turni Parte_7
eccedenti le 6 ore, per un totale di buoni pasto dovuti pari a euro 3.597,23;
• ha svolto, tra il 2020 e aprile 2022, n. 303 turni eccedenti Parte_2
le 6 ore, per un totale di buoni pasto dovuti pari a euro 1.251,39;
• , dal settembre 2017 al mese di dicembre 2020, ha Parte_5
svolto n. 641 turni eccedenti le 6 ore, per un totale di euro 2.647,33 a titolo di buoni pasto dovuti;
• ha svolto, dal settembre 2017 al luglio 2021, n. 919 turni Parte_4
eccedenti le 6 ore, per un totale di buoni pasto dovuti pari ad euro
3.795,47;
• ha svolto, dal settembre 2017 al maggio 2021, n. 619 Parte_3
turni eccedenti le 6 ore, per un totale di euro 2.556,47 per buoni pasto dovuti;
• ha svolto, dal settembre 2017 al luglio 2021, n. 877 turni Parte_10
eccedenti le 6 ore, per un totale di euro 3.622,01 a titolo di buoni pasto dovuti;
• ha svolto, dal settembre 2017 al mese di luglio 2022, Parte_1
n. 821 turni eccedenti le 6 ore, per un totale di buoni pasto dovuti pari a euro 3.390,73.
In diritto, i ricorrenti hanno invocato:
- l'art. 8 comma 1 del d.lgs. 66/2003, che prevede il riconoscimento di intervallo per pausa per turni eccedenti le sei ore con modalità e durata da stabilite dalla contrattazione collettiva;
- il disposto dell'art 29 CCNL Sanità sottoscritto il 20/9/2001 che prevedeva : “1.
Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990 ” ; - l'art. 4 del CCNL Sanità sottoscritto il 31.07.2009 secondo cui “1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”;
- l'art. 27 comma 4 CCNL 2016-2018, ai sensi del quale: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale purché non in turno, ha diritto di beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti volta al recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL 20.09.2001 e dell'art. 4 CCNL
31.07.2009 (mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'azienda o ente nella città alla dimensione della città stessa”.
Richiamando altresì copiosa recente giurisprudenza di legittimità e merito, secondo la quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa pranzo qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore ed a godere di buono pasto nei casi in cui il dipendente non possa usufruire di servizio mensa e della pausa ad essa preordinata, i ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati per periodi antecedenti il quinquennio da calcolarsi a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo;
in ogni caso, ha evidenziato come i crediti rivendicati debbano essere posti in compensazione con la retribuzione percepita dai ricorrenti in relazione ai trenta minuti della pausa pranzo, da collocarsi al di fuori dell'orario di lavoro e pertanto da decurtarsi.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'odierna udienza, pervia concessione di termine per il deposito di note difensive finali, e viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, sulla base delle seguenti ragioni.
Giova richiamare, seppur sinteticamente, la normativa contrattuale che regola la materia.
Viene innanzitutto in rilievo l'art.8 co.1 del d.lgs.n.66\2003, con il quale è stato riconosciuto al lavoratore il diritto alla pausa “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto”, venendo demandata alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità e durata di fruizione di tale pausa.
Nel settore della sanità pubblica tale diritto è disciplinato, ratione temporis, dall'art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018, secondo cui “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 ( . La durata della pausa e la sua Pt_11
collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell' o Ente nella Pt_12
città, alla dimensione della stessa città”
L'interpretazione della normativa contrattuale deve essere compiuta alla luce dei condivisibili principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. civ. sez. lav., 01/03/2021, n. 5547) .
Sul tema è recentemente intervenuta anche la Corte di Appello di Roma, la quale ha chiarito che: “La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa.
L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa” (cfr. anche
App. Roma 2568/21 e 1902/21)” (Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro del
4 maggio 2023 n.1811).
Tanto premesso, nel caso di specie parte resistente non ha specificamente contestato che ricorrenti, per i periodi rispettivamente dedotti in lite, abbiano svolto i turni indicati in ricorso e risultanti dai cartellini delle presenze ad esso allegati, limitandosi ad affermare come, alla luce della vigente regolamentazione, la maturazione del diritto al “buono pasto” scatti in occasione di attività lavorativa prestata con prosecuzione per un totale di almeno otto ore consecutive, al netto della pausa di trenta minuti per il recupero delle energie psicofisiche.
Tale regolamentazione, tuttavia, si scontra con il quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, il quale prevede il diritto al buono pasto sostitutivo per tutto il personale che osservi un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore.
Contr Va peraltro disattesa l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di compensazione del valore del buono pasto con la retribuzione percepita per i trenta minuti previsti per la consumazione del pasto, al di fuori dell'orario di lavoro, e quindi da decurtarsi;
al riguardo, in assenza di specifica marcatura, deve evidenziarsi come l'accertato diritto alla fruizione del buono pasto, conseguente unicamente all'osservanza dell'orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola (in questi termini, cfr.
Tribunale di Roma, 3° Sez. Lav., Sentenza n. 9235/2023 pubbl. il 18/10/2023).
Altresì infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla
[...]
atteso che il diritto alla fruizione del buono pasto, come sopra CP_1
osservato, non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. n. 31137/19) e soggetta, quindi, all'ordinario termine di prescrizione decennale.
I conteggi riportati in ricorso, non specificamente contestati da parte convenuta
(la quale si è limitata ad affermare la necessità di “decurtare dal conteggio prodotto dai dipendenti ricorrenti, oltre tutti i turni che non superano le h 6,30 e
i buoni pasto già percepiti, che sarà cura del CTU contabile nominato calcolare con certezza”, senza tuttavia elaborare, come avrebbe dovuto - trattandosi di dati in suo possesso - un conteggio alternativo) , ben possono essere posti a base dell'odierna decisione, essendo stati effettuati sulla base dell'effettivo orario di lavoro espletato dai ricorrenti per turni eccedenti le sei ore, così come risultante dai cartellini presenze.
Non può invece essere accolta la domanda, formulata dai ricorrenti, di
“cristallizzazione” in busta paga del buono pasto, trattandosi – come già evidenziato - di erogazione di prestazione assistenziale e non retributiva, e non essendo comunque stata versata in atti alcuna documentazione afferente ai turni di servizio osservati o che dovranno osservare i ricorrenti per periodi successivi a quelli specificamente dedotti in ricorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, la deve essere CP_1
condannata al pagamento dei seguenti importi, a titolo di buoni pasto maturati dai ricorrenti per turni di lavoro eccedenti le sei ore: - € 3.882,20 in favore di;
Parte_8
- € 1.833,72 in favore di;
Parte_6
- € 3.597,23 in favore di Parte_7
- € 1.251,39 in favore di Parte_2
- € 2.647,33 in favore di;
Parte_5
- € 3.795,47 in favore di;
Parte_4
- € 2.556,47 in favore di;
Parte_3
- € 3.622,01 in favore di Parte_10
- € 3.390,73 in favore di Parte_1
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di crediti di lavoro di dipendenti pubblici.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché del numero dei ricorrenti aventi analoga posizione processuale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- condanna la al pagamento dei seguenti importi, per i titoli di cui CP_1
in motivazione:
• € 3.882,20 in favore di;
Parte_8
• € 1.833,72 in favore di;
Parte_6
• € 3.597,23 in favore di Parte_7
• € 1.251,39 in favore di Parte_2
• € 2.647,33 in favore di;
Parte_5 • € 3.795,47 in favore di;
Parte_4
• € 2.556,47 in favore di;
Parte_3
• € 3.622,01 in favore di Parte_10
• € 3.390,73 in favore di Parte_1
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore del CP_1
procuratore antistatario dei ricorrenti, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Tivoli, il 18/2/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4054 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8
, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosaria Lidia Porzio Parte_9
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti CP_1
Valentino Vescio di Martirano ed Enrica Cipolletti
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, dipendenti della in servizio presso il presidio ospedaliero di Monterotondo in CP_1
qualità di infermieri, hanno adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare accertare il proprio diritto a percepire i buoni pasto in sostituzione della mensa per ogni turno di lavoro eccedente le 6 ore, con conseguente condanna della a CP_1
corrispondere detti buoni pasto ovvero il loro controvalore in denaro (pari ad €
4,13 per ciascun buono pasto), a titolo risarcitorio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto in fatto:
- di svolgere la propria attività lavorativa secondo turni diurni, pomeridiani o notturni eccedenti le sei ore:
- che, in particolare, presso l'ospedale i turni sono predisposti su tre turni (7,00 –
14.00, 14.00 – 21.00, 21.00 – 7.00) o su due turni (7.00 - 19.00 e 19.00 -7.00);
- di non aver percepito alcuna somma a titolo di buoni pasto giornalieri per i turni eccedenti le sei ore;
- che l'attribuzione del buono pasto è infatti prevista solo dopo 8 ore di lavoro nell'ambito della c.d. lunga di 12 ore;
- che in particolare:
• ha svolto, dal settembre 2017 al luglio 2021, n. 940 turni Parte_8
eccedenti le 6 ore, per un totale di buoni pasto dovuti pari ad € 3.882,20;
• ha svolto, dal settembre 2019 al giugno 2022, n. 444 Parte_6
turni eccedenti le 6 ore, per un totale di buoni pasto dovuti pari a euro
1.833,72;
• ha svolto, dal settembre 2017 al luglio 2022, n. 871 turni Parte_7
eccedenti le 6 ore, per un totale di buoni pasto dovuti pari a euro 3.597,23;
• ha svolto, tra il 2020 e aprile 2022, n. 303 turni eccedenti Parte_2
le 6 ore, per un totale di buoni pasto dovuti pari a euro 1.251,39;
• , dal settembre 2017 al mese di dicembre 2020, ha Parte_5
svolto n. 641 turni eccedenti le 6 ore, per un totale di euro 2.647,33 a titolo di buoni pasto dovuti;
• ha svolto, dal settembre 2017 al luglio 2021, n. 919 turni Parte_4
eccedenti le 6 ore, per un totale di buoni pasto dovuti pari ad euro
3.795,47;
• ha svolto, dal settembre 2017 al maggio 2021, n. 619 Parte_3
turni eccedenti le 6 ore, per un totale di euro 2.556,47 per buoni pasto dovuti;
• ha svolto, dal settembre 2017 al luglio 2021, n. 877 turni Parte_10
eccedenti le 6 ore, per un totale di euro 3.622,01 a titolo di buoni pasto dovuti;
• ha svolto, dal settembre 2017 al mese di luglio 2022, Parte_1
n. 821 turni eccedenti le 6 ore, per un totale di buoni pasto dovuti pari a euro 3.390,73.
In diritto, i ricorrenti hanno invocato:
- l'art. 8 comma 1 del d.lgs. 66/2003, che prevede il riconoscimento di intervallo per pausa per turni eccedenti le sei ore con modalità e durata da stabilite dalla contrattazione collettiva;
- il disposto dell'art 29 CCNL Sanità sottoscritto il 20/9/2001 che prevedeva : “1.
Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990 ” ; - l'art. 4 del CCNL Sanità sottoscritto il 31.07.2009 secondo cui “1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”;
- l'art. 27 comma 4 CCNL 2016-2018, ai sensi del quale: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale purché non in turno, ha diritto di beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti volta al recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL 20.09.2001 e dell'art. 4 CCNL
31.07.2009 (mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'azienda o ente nella città alla dimensione della città stessa”.
Richiamando altresì copiosa recente giurisprudenza di legittimità e merito, secondo la quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa pranzo qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore ed a godere di buono pasto nei casi in cui il dipendente non possa usufruire di servizio mensa e della pausa ad essa preordinata, i ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati per periodi antecedenti il quinquennio da calcolarsi a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo;
in ogni caso, ha evidenziato come i crediti rivendicati debbano essere posti in compensazione con la retribuzione percepita dai ricorrenti in relazione ai trenta minuti della pausa pranzo, da collocarsi al di fuori dell'orario di lavoro e pertanto da decurtarsi.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'odierna udienza, pervia concessione di termine per il deposito di note difensive finali, e viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, sulla base delle seguenti ragioni.
Giova richiamare, seppur sinteticamente, la normativa contrattuale che regola la materia.
Viene innanzitutto in rilievo l'art.8 co.1 del d.lgs.n.66\2003, con il quale è stato riconosciuto al lavoratore il diritto alla pausa “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto”, venendo demandata alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità e durata di fruizione di tale pausa.
Nel settore della sanità pubblica tale diritto è disciplinato, ratione temporis, dall'art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018, secondo cui “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 ( . La durata della pausa e la sua Pt_11
collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell' o Ente nella Pt_12
città, alla dimensione della stessa città”
L'interpretazione della normativa contrattuale deve essere compiuta alla luce dei condivisibili principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. civ. sez. lav., 01/03/2021, n. 5547) .
Sul tema è recentemente intervenuta anche la Corte di Appello di Roma, la quale ha chiarito che: “La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa.
L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa” (cfr. anche
App. Roma 2568/21 e 1902/21)” (Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro del
4 maggio 2023 n.1811).
Tanto premesso, nel caso di specie parte resistente non ha specificamente contestato che ricorrenti, per i periodi rispettivamente dedotti in lite, abbiano svolto i turni indicati in ricorso e risultanti dai cartellini delle presenze ad esso allegati, limitandosi ad affermare come, alla luce della vigente regolamentazione, la maturazione del diritto al “buono pasto” scatti in occasione di attività lavorativa prestata con prosecuzione per un totale di almeno otto ore consecutive, al netto della pausa di trenta minuti per il recupero delle energie psicofisiche.
Tale regolamentazione, tuttavia, si scontra con il quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, il quale prevede il diritto al buono pasto sostitutivo per tutto il personale che osservi un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore.
Contr Va peraltro disattesa l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di compensazione del valore del buono pasto con la retribuzione percepita per i trenta minuti previsti per la consumazione del pasto, al di fuori dell'orario di lavoro, e quindi da decurtarsi;
al riguardo, in assenza di specifica marcatura, deve evidenziarsi come l'accertato diritto alla fruizione del buono pasto, conseguente unicamente all'osservanza dell'orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola (in questi termini, cfr.
Tribunale di Roma, 3° Sez. Lav., Sentenza n. 9235/2023 pubbl. il 18/10/2023).
Altresì infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla
[...]
atteso che il diritto alla fruizione del buono pasto, come sopra CP_1
osservato, non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. n. 31137/19) e soggetta, quindi, all'ordinario termine di prescrizione decennale.
I conteggi riportati in ricorso, non specificamente contestati da parte convenuta
(la quale si è limitata ad affermare la necessità di “decurtare dal conteggio prodotto dai dipendenti ricorrenti, oltre tutti i turni che non superano le h 6,30 e
i buoni pasto già percepiti, che sarà cura del CTU contabile nominato calcolare con certezza”, senza tuttavia elaborare, come avrebbe dovuto - trattandosi di dati in suo possesso - un conteggio alternativo) , ben possono essere posti a base dell'odierna decisione, essendo stati effettuati sulla base dell'effettivo orario di lavoro espletato dai ricorrenti per turni eccedenti le sei ore, così come risultante dai cartellini presenze.
Non può invece essere accolta la domanda, formulata dai ricorrenti, di
“cristallizzazione” in busta paga del buono pasto, trattandosi – come già evidenziato - di erogazione di prestazione assistenziale e non retributiva, e non essendo comunque stata versata in atti alcuna documentazione afferente ai turni di servizio osservati o che dovranno osservare i ricorrenti per periodi successivi a quelli specificamente dedotti in ricorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, la deve essere CP_1
condannata al pagamento dei seguenti importi, a titolo di buoni pasto maturati dai ricorrenti per turni di lavoro eccedenti le sei ore: - € 3.882,20 in favore di;
Parte_8
- € 1.833,72 in favore di;
Parte_6
- € 3.597,23 in favore di Parte_7
- € 1.251,39 in favore di Parte_2
- € 2.647,33 in favore di;
Parte_5
- € 3.795,47 in favore di;
Parte_4
- € 2.556,47 in favore di;
Parte_3
- € 3.622,01 in favore di Parte_10
- € 3.390,73 in favore di Parte_1
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di crediti di lavoro di dipendenti pubblici.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché del numero dei ricorrenti aventi analoga posizione processuale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- condanna la al pagamento dei seguenti importi, per i titoli di cui CP_1
in motivazione:
• € 3.882,20 in favore di;
Parte_8
• € 1.833,72 in favore di;
Parte_6
• € 3.597,23 in favore di Parte_7
• € 1.251,39 in favore di Parte_2
• € 2.647,33 in favore di;
Parte_5 • € 3.795,47 in favore di;
Parte_4
• € 2.556,47 in favore di;
Parte_3
• € 3.622,01 in favore di Parte_10
• € 3.390,73 in favore di Parte_1
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore del CP_1
procuratore antistatario dei ricorrenti, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Tivoli, il 18/2/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli