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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1581/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 08/05/2025 ai sensi dell'art.281 sexies cpc
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Lioia e Manlio Arnone ed elettivamente domiciliato in Foggia, alla Via Giulio De Petra n.1;
Appellato
E
(p.i. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Margherita Grassi Catapano ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa 10;
Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1275/2023 del Giudice di Pace di Cosenza.
CONCLUSIONI: Appellante: “In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello e ad in
riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: − accertato e dichiarato l'inadempimento
contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la
medesima alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella
propria Carta dei Servizi anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi
pagina 1 di 7 ed espressamente contenersi nell'importo in € 400,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non
maggiore, ritenuta di giustizia;
− condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese,
diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione delle somme in favore dei procuratori
entrambi antistatari”.
Appellata: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, così provvedere: In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto
carente dei presupposti richiesti dall'art. 342 c.p.c., nonché manifestamente infondato ex art. 348 bis
c.p.c. per i motivi in atti. Nel merito rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, infondate in
fatto e in diritto e non provate, per tutti i motivi in atti, confermando integralmente la sentenza
impugnata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, con atto di citazione del 07/06/2022, ha adito il Giudice di Pace di Cosenza Parte_1
convenendo in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertato e Controparte_1
dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die ovvero degli indennizzi indicati nella Carta dei Servizi
e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi e contenersi in € 400,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito dell'istruttoria, oltre allo storno/rimborso delle fatture emesse e/o dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione,
oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, da contenersi nei limiti della competenza del giudice adito;
condannare in ogni caso la convenuta al pagamento dei compensi, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà”.
Contr A sostegno della domanda ha dedotto di avere il 14.02.2022 contrattualizzato con la convenuta della propria utenza mobile 3339621406 in carico ad altro operatore;
che il personale della convenuta ha assicurato che il servizio sarebbe stato attivato “entro un giorno” e senza soluzione di continuità
pagina 2 di 7 nella fornitura dei servizi;
che il servizio non è stato attivato nei tempi promessi ed inoltre il 17.02.2022
ha subito la sospensione/cessazione dei servizi;
che il 9.03.2022 ha instaurato tentativo di conciliazione presso il richiedendo l'esatto adempimento e la corresponsione dei CP_3
danni/indennizzi patiti a seguito dell'inadempimento; che a causa dello inadempimento è stato costretto a far richiesta di rientro al precedente operatore che provvedeva alla riattivazione dei servizi il 14.03.2022; che gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni,
nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali (art. 3, co 4, all. A delibera AGCOM n.179/03/CSP
Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art.1, co 6,
lettera b), n.2 L. 31 luglio 1997, n.249); che la procedura di MNP prevede che il cliente si rivolga al nuovo operatore per richiedere la prestazione. L'operatore ricevente raccoglie i dati del cliente e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione. È cura dell'operatore ricevente comunicare l'acquisizione e la data di passaggio da una rete all'altra del numero oggetto di portabilità
agli altri operatori mobili e, in particolare, al vecchio operatore;
che l'AGCOM ha stabilito la durata
Contr massima del periodo di realizzazione della prestazione di di tre giorni lavorativi ed il regolamento contenuto nella delibera n. 147/11/CIR, ha ridotto tale periodo a un giorno lavorativo ed ha limitato ad un giorno lavorativo il periodo di attivazione riconoscendo, inoltre, qualora il limite del periodo di attivazione non fosse rispettato, il diritto dei clienti ad essere indennizzati;
che nella fattispecie debba ravvisarsi, in capo alla società convenuta, una responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi pattuiti, ai sensi dell'art.1218 c.c..
Si è costituita in giudizio resistendo alla domanda, chiedendone il rigetto. Controparte_4
Con sentenza n.1275/2023 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di parte attrice ritenendola infondata.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendo la riforma dei seguenti capi: Parte_1
“(…) La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Infatti appare genericamente
formulata laddove l'attore chiede il risarcimento dei danni ovvero il pagamento delle penali, ovvero
dell'indennizzo pari ad €400,00 oltre allo storno/rimborso delle fatture, oltre interessi, nei limiti di
competenza del Giudice di Pace, non allegando alcuna fattura, né indicando con esattezza il periodo
pagina 3 di 7 di sospensione ed infine i disagi nello specifico subiti; …, mentre successivamente lo stesso giorno
esercitava il diritto di ripensamento, recedendo dal contratto e quindi dalla portabilità del numero e dei
servizi annessi. … Atteso il ripensamento ovvero il recesso, non può imputarsi la sospensione dei
CP servizi ad , avendo l'utente manifestato la volontà contraria di portabilità del numero da parte di
CP
, per cui il servizio telefonico doveva essere fornito dal gestore di provenienza ovvero da altro
gestore. Inoltre, nell'art.4 del contratto è scritto che: "nel periodo intercorrente tra la disattivazione
della SIM da parte dell'operatore di provenienza ed il completamento del servizio di portabilità i servizi
di telefonia mobile associati al numero oggetto di portabilità potrebbero essere temporaneamente
interrotti/ sospesi”; “Poi all'art. 2 è scritto che l'attivazione del servizio di portabilità è condizionata alla
CP conclusione del rapporto contrattuale tra e l'utente per la fornitura di telefonia mobile. Nel caso in
CP esame, l'attore, sebbene avesse dapprima chiesto la portabilità del suo numero da OD ad ,
CP successivamente recedeva dalla suddetta volontà, per cui non può imputarsi ad un
comportamento inadempiente per non avere fornito i servizi di telefonia. Infine, il procedimento di
conciliazione si concludeva con un provvedimento di archiviazione, attesa l'avvenuta portabilità del
numero da parte di OD a cui l'attore si era intanto rivolto a seguito del tentativo di conciliazione
dinnanzi al Corecom iniziato il 9.3.2022. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento, perchè
CP infondata, non ravvisandosi un inadempimento contrattuale da parte di nel caso in esame,
dovendo imputarsi la sospensione dei servizi al diritto di ripensamento esercitato dall'attore, oltrechè
non sufficientemente provata riguardo all'esatta durata della sospensione, al tipo di danno subito, ad
eventuali pagamenti effettuati riguardo alla domanda di storno/rimborso delle fatture di cui non vi è
prova in atti”.
L'appellante, a fondamento del gravame, ha eccepito: la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
2697, 1218, 1559 e 2729 c.c.; 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c. per inversione dell'onere probatorio, avendo il giudice di prime cure applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo,
attribuendo all'attore l'onere di provare l'inadempimento della controparte, mentre è onere del
debitore/convenuto, per sottrarsi per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare il corretto
adempimento o l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili, i.
pagina 4 di 7 Ha concluso per la condanna la controparte alla corresponsione delle penali previste dal contratto nella carta dei servizi dell'operatore così come quantificate nell'atto introduttivo del primo grado
“ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore” da determinarsi anche secondo equità.
Si è costituita in giudizio eccependo: 1) in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non avendo l'appellante articolato i motivi d'appello “in modo chiaro, sintetico e specifico”, limitandosi a riproporre le medesime difese già svolte nel corso del giudizio di primo grado;
2) nel merito, l'infondatezza della domanda d'appello, anzitutto sotto il profilo della ricostruzione dei fatti oggetto di causa, adducendo che: in data 14.02.2022, alle ore 17:21, l'appellante ha sottoscritto l'offerta Iliad giga 120 per € 9,99/mese, con contestuale richiesta di portabilità del numero 3339621406 e nella stessa giornata, alle ore 22:08, ha inserito una richiesta
CP di recesso nella propria area personale del sito Iliad.it; in data 15.02.2022, ha regolarmente trasmesso l'ordine di lavorazione a OD, l'operatore donating, per la portabilità del numero, la quale è stata esitata in data 17.02.2022; nella stessa data del 15.02.2024 è stata data, altresì,
esecuzione alla successiva richiesta di recesso dell'odierno appellante mediante la cessazione della
CP SIM con numero nativo;
3) l'inammissibilità e infondatezza della domanda di indennizzi e di penali contrattuali, posto che il giudizio ordinario è esperito per chiedere il risarcimento danni mentre il procedimento amministrativo di definizione della controversia dinanzi al Corecom, è attivato ai fini dell'applicazione degli indennizzi ed è stato già esperito ed ultimato.
Ha concluso rassegnando le richieste di cui in epigrafe e per la integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025.
Parte appellante, con il primo motivo d'appello, adduce la nullità della sentenza di primo grado non avendo il giudice di prime cure correttamente applicato la regola dell'onus probandi.
Orbene, qualificata l'azione proposta dall'appellante come azione di inadempimento contrattuale, deve rilevarsi che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della pagina 5 di 7 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Applicando tali principi al caso in esame, pacifico essendo, oltre che documentalmente dimostrato, il rapporto contrattuale tra le parti, grava su l'onere di provare di avere attivato l'offerta Controparte_1
giga 120 per € 9,99/mese richiesta dall'odierno appellante nonché di avere trasmesso l'ordine di lavorazione a OD per espletare la portabilità della numerazione 3339621406 richiesta dall'utente contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Tale onere è stato assolto dalla società appellata.
Essa, infatti, mediante la documentazione versata in atti (cfr all.to D), ha provato che a seguito della sottoscrizione da parte dell'odierno appellato in data 14.02.2022, alle ore 17:21, dell'offerta giga 120
per € 9,99 e della conseguente e contestuale richiesta di portabilità della numerazione, si è attivata immediatamente in data 15.02.2022, trasmettendo l'ordine di lavorazione a OD, che, a sua volta, ha espletato la portabilità in data 17.02.2022.
Ha dimostrato, altresì, che dopo qualche ora, nella stessa giornata del 14.2.2022 e precisamente alle ore 22.08, il ha inserito nella propria area personale del sito Iliad.it una richiesta di recesso e Pt_1
che in esecuzione di tale ulteriore richiesta la portabilità compiuta da è stata disattivata, CP_5
CP determinando la cessazione della SIM con conseguente sospensione/disattivazione dei servizi .
A fronte di tali evidenze, deve ritenersi che la condotta tenuta dalla compagnia telefonica nell'esecuzione del contratto sia stata diligente, avendo la stessa concluso tempestivamente la procedura di attivazione del servizio e di migrazione, che poi è stata annullata per un fatto proprio del cliente, che a distanza di poche ora dalla richiesta di attivazione ha fatto richiesta di recesso.
pagina 6 di 7 Da parte sua, il , nonostante l'inversione dei ruoli sotto il profilo probatorio a seguito della difesa Pt_1
del debitore eccipiente, da un lato non ha preso posizione in ordine alla dedotta richiesta di recesso,
nulla allegando al riguardo, dall'altro lato non ha svolto alcuna attività istruttoria volta a scardinare
CP l'impianto difensivo di .
Sicchè, il deficit probatorio dell'istante non consente la condivisione delle sue pretese.
CP L'esclusione di ogni responsabilità in capo ad comporta conseguenzialmente il rigetto delle
CP ulteriori domande di condanna di alla corresponsione delle penali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi.
In ragione di tanto, l'appello risulta destituito di fondamento e la sentenza appellata va confermata con le precisazioni e integrazioni sopra illustrate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1275/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 Controparte_1
in € 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 27 maggio 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1581/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 08/05/2025 ai sensi dell'art.281 sexies cpc
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Lioia e Manlio Arnone ed elettivamente domiciliato in Foggia, alla Via Giulio De Petra n.1;
Appellato
E
(p.i. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Margherita Grassi Catapano ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa 10;
Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1275/2023 del Giudice di Pace di Cosenza.
CONCLUSIONI: Appellante: “In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello e ad in
riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: − accertato e dichiarato l'inadempimento
contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la
medesima alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella
propria Carta dei Servizi anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi
pagina 1 di 7 ed espressamente contenersi nell'importo in € 400,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non
maggiore, ritenuta di giustizia;
− condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese,
diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione delle somme in favore dei procuratori
entrambi antistatari”.
Appellata: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, così provvedere: In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto
carente dei presupposti richiesti dall'art. 342 c.p.c., nonché manifestamente infondato ex art. 348 bis
c.p.c. per i motivi in atti. Nel merito rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, infondate in
fatto e in diritto e non provate, per tutti i motivi in atti, confermando integralmente la sentenza
impugnata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, con atto di citazione del 07/06/2022, ha adito il Giudice di Pace di Cosenza Parte_1
convenendo in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertato e Controparte_1
dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die ovvero degli indennizzi indicati nella Carta dei Servizi
e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi e contenersi in € 400,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito dell'istruttoria, oltre allo storno/rimborso delle fatture emesse e/o dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione,
oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, da contenersi nei limiti della competenza del giudice adito;
condannare in ogni caso la convenuta al pagamento dei compensi, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà”.
Contr A sostegno della domanda ha dedotto di avere il 14.02.2022 contrattualizzato con la convenuta della propria utenza mobile 3339621406 in carico ad altro operatore;
che il personale della convenuta ha assicurato che il servizio sarebbe stato attivato “entro un giorno” e senza soluzione di continuità
pagina 2 di 7 nella fornitura dei servizi;
che il servizio non è stato attivato nei tempi promessi ed inoltre il 17.02.2022
ha subito la sospensione/cessazione dei servizi;
che il 9.03.2022 ha instaurato tentativo di conciliazione presso il richiedendo l'esatto adempimento e la corresponsione dei CP_3
danni/indennizzi patiti a seguito dell'inadempimento; che a causa dello inadempimento è stato costretto a far richiesta di rientro al precedente operatore che provvedeva alla riattivazione dei servizi il 14.03.2022; che gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni,
nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali (art. 3, co 4, all. A delibera AGCOM n.179/03/CSP
Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art.1, co 6,
lettera b), n.2 L. 31 luglio 1997, n.249); che la procedura di MNP prevede che il cliente si rivolga al nuovo operatore per richiedere la prestazione. L'operatore ricevente raccoglie i dati del cliente e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione. È cura dell'operatore ricevente comunicare l'acquisizione e la data di passaggio da una rete all'altra del numero oggetto di portabilità
agli altri operatori mobili e, in particolare, al vecchio operatore;
che l'AGCOM ha stabilito la durata
Contr massima del periodo di realizzazione della prestazione di di tre giorni lavorativi ed il regolamento contenuto nella delibera n. 147/11/CIR, ha ridotto tale periodo a un giorno lavorativo ed ha limitato ad un giorno lavorativo il periodo di attivazione riconoscendo, inoltre, qualora il limite del periodo di attivazione non fosse rispettato, il diritto dei clienti ad essere indennizzati;
che nella fattispecie debba ravvisarsi, in capo alla società convenuta, una responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi pattuiti, ai sensi dell'art.1218 c.c..
Si è costituita in giudizio resistendo alla domanda, chiedendone il rigetto. Controparte_4
Con sentenza n.1275/2023 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di parte attrice ritenendola infondata.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendo la riforma dei seguenti capi: Parte_1
“(…) La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Infatti appare genericamente
formulata laddove l'attore chiede il risarcimento dei danni ovvero il pagamento delle penali, ovvero
dell'indennizzo pari ad €400,00 oltre allo storno/rimborso delle fatture, oltre interessi, nei limiti di
competenza del Giudice di Pace, non allegando alcuna fattura, né indicando con esattezza il periodo
pagina 3 di 7 di sospensione ed infine i disagi nello specifico subiti; …, mentre successivamente lo stesso giorno
esercitava il diritto di ripensamento, recedendo dal contratto e quindi dalla portabilità del numero e dei
servizi annessi. … Atteso il ripensamento ovvero il recesso, non può imputarsi la sospensione dei
CP servizi ad , avendo l'utente manifestato la volontà contraria di portabilità del numero da parte di
CP
, per cui il servizio telefonico doveva essere fornito dal gestore di provenienza ovvero da altro
gestore. Inoltre, nell'art.4 del contratto è scritto che: "nel periodo intercorrente tra la disattivazione
della SIM da parte dell'operatore di provenienza ed il completamento del servizio di portabilità i servizi
di telefonia mobile associati al numero oggetto di portabilità potrebbero essere temporaneamente
interrotti/ sospesi”; “Poi all'art. 2 è scritto che l'attivazione del servizio di portabilità è condizionata alla
CP conclusione del rapporto contrattuale tra e l'utente per la fornitura di telefonia mobile. Nel caso in
CP esame, l'attore, sebbene avesse dapprima chiesto la portabilità del suo numero da OD ad ,
CP successivamente recedeva dalla suddetta volontà, per cui non può imputarsi ad un
comportamento inadempiente per non avere fornito i servizi di telefonia. Infine, il procedimento di
conciliazione si concludeva con un provvedimento di archiviazione, attesa l'avvenuta portabilità del
numero da parte di OD a cui l'attore si era intanto rivolto a seguito del tentativo di conciliazione
dinnanzi al Corecom iniziato il 9.3.2022. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento, perchè
CP infondata, non ravvisandosi un inadempimento contrattuale da parte di nel caso in esame,
dovendo imputarsi la sospensione dei servizi al diritto di ripensamento esercitato dall'attore, oltrechè
non sufficientemente provata riguardo all'esatta durata della sospensione, al tipo di danno subito, ad
eventuali pagamenti effettuati riguardo alla domanda di storno/rimborso delle fatture di cui non vi è
prova in atti”.
L'appellante, a fondamento del gravame, ha eccepito: la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
2697, 1218, 1559 e 2729 c.c.; 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c. per inversione dell'onere probatorio, avendo il giudice di prime cure applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo,
attribuendo all'attore l'onere di provare l'inadempimento della controparte, mentre è onere del
debitore/convenuto, per sottrarsi per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare il corretto
adempimento o l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili, i.
pagina 4 di 7 Ha concluso per la condanna la controparte alla corresponsione delle penali previste dal contratto nella carta dei servizi dell'operatore così come quantificate nell'atto introduttivo del primo grado
“ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore” da determinarsi anche secondo equità.
Si è costituita in giudizio eccependo: 1) in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non avendo l'appellante articolato i motivi d'appello “in modo chiaro, sintetico e specifico”, limitandosi a riproporre le medesime difese già svolte nel corso del giudizio di primo grado;
2) nel merito, l'infondatezza della domanda d'appello, anzitutto sotto il profilo della ricostruzione dei fatti oggetto di causa, adducendo che: in data 14.02.2022, alle ore 17:21, l'appellante ha sottoscritto l'offerta Iliad giga 120 per € 9,99/mese, con contestuale richiesta di portabilità del numero 3339621406 e nella stessa giornata, alle ore 22:08, ha inserito una richiesta
CP di recesso nella propria area personale del sito Iliad.it; in data 15.02.2022, ha regolarmente trasmesso l'ordine di lavorazione a OD, l'operatore donating, per la portabilità del numero, la quale è stata esitata in data 17.02.2022; nella stessa data del 15.02.2024 è stata data, altresì,
esecuzione alla successiva richiesta di recesso dell'odierno appellante mediante la cessazione della
CP SIM con numero nativo;
3) l'inammissibilità e infondatezza della domanda di indennizzi e di penali contrattuali, posto che il giudizio ordinario è esperito per chiedere il risarcimento danni mentre il procedimento amministrativo di definizione della controversia dinanzi al Corecom, è attivato ai fini dell'applicazione degli indennizzi ed è stato già esperito ed ultimato.
Ha concluso rassegnando le richieste di cui in epigrafe e per la integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025.
Parte appellante, con il primo motivo d'appello, adduce la nullità della sentenza di primo grado non avendo il giudice di prime cure correttamente applicato la regola dell'onus probandi.
Orbene, qualificata l'azione proposta dall'appellante come azione di inadempimento contrattuale, deve rilevarsi che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della pagina 5 di 7 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Applicando tali principi al caso in esame, pacifico essendo, oltre che documentalmente dimostrato, il rapporto contrattuale tra le parti, grava su l'onere di provare di avere attivato l'offerta Controparte_1
giga 120 per € 9,99/mese richiesta dall'odierno appellante nonché di avere trasmesso l'ordine di lavorazione a OD per espletare la portabilità della numerazione 3339621406 richiesta dall'utente contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Tale onere è stato assolto dalla società appellata.
Essa, infatti, mediante la documentazione versata in atti (cfr all.to D), ha provato che a seguito della sottoscrizione da parte dell'odierno appellato in data 14.02.2022, alle ore 17:21, dell'offerta giga 120
per € 9,99 e della conseguente e contestuale richiesta di portabilità della numerazione, si è attivata immediatamente in data 15.02.2022, trasmettendo l'ordine di lavorazione a OD, che, a sua volta, ha espletato la portabilità in data 17.02.2022.
Ha dimostrato, altresì, che dopo qualche ora, nella stessa giornata del 14.2.2022 e precisamente alle ore 22.08, il ha inserito nella propria area personale del sito Iliad.it una richiesta di recesso e Pt_1
che in esecuzione di tale ulteriore richiesta la portabilità compiuta da è stata disattivata, CP_5
CP determinando la cessazione della SIM con conseguente sospensione/disattivazione dei servizi .
A fronte di tali evidenze, deve ritenersi che la condotta tenuta dalla compagnia telefonica nell'esecuzione del contratto sia stata diligente, avendo la stessa concluso tempestivamente la procedura di attivazione del servizio e di migrazione, che poi è stata annullata per un fatto proprio del cliente, che a distanza di poche ora dalla richiesta di attivazione ha fatto richiesta di recesso.
pagina 6 di 7 Da parte sua, il , nonostante l'inversione dei ruoli sotto il profilo probatorio a seguito della difesa Pt_1
del debitore eccipiente, da un lato non ha preso posizione in ordine alla dedotta richiesta di recesso,
nulla allegando al riguardo, dall'altro lato non ha svolto alcuna attività istruttoria volta a scardinare
CP l'impianto difensivo di .
Sicchè, il deficit probatorio dell'istante non consente la condivisione delle sue pretese.
CP L'esclusione di ogni responsabilità in capo ad comporta conseguenzialmente il rigetto delle
CP ulteriori domande di condanna di alla corresponsione delle penali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi.
In ragione di tanto, l'appello risulta destituito di fondamento e la sentenza appellata va confermata con le precisazioni e integrazioni sopra illustrate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1275/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 Controparte_1
in € 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 27 maggio 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
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