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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5975 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1949 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. e P. IVA , in persona del l.r.p.t , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martorano (C.F. ; C.F._1
Appellante
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
EL ND (C.F. ); C.F._3
Appellato
Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 4.6.2025 e dalla difesa di parte pagina 1 di 12 appellata in data 24.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_2 innanzi al Tribunale di Napoli, e , affinchè Parte_1 Controparte_1 venisse risarcito dei danni subiti.
In particolare, deduceva che:
- in data 18.11.2013, alle ore 16.30 circa, in Napoli, era alla guida del motociclo
Aprilia Sport City tg. CX47343 (di proprietà di ed assicurato per la R.C.A. CP_2 con polizza n. 6/21119/511/30/82348519/1 rilasciata dalla Compagnia Ass.ni
Unipolsai SpA), portando come trasportato;
Persona_1
-nel percorrere la Via Nuova Marina in direzione di San Giovanni a Teduccio a velocità moderata, giunto all'altezza dell'edicola e poco prima del varco Pisacane, veniva violentemente urtato dallo sportello lato passeggero del veicolo Ford Focus tg.
DP288YV, il quale si trovava fermo al margine sinistro della carreggiata;
-a causa del detto impatto con la portiera, riportava gravi lesioni personali in ragione delle quali veniva trasportato mediante servizio del 118 presso l'Ospedale “S.M. di
Loreto Nuovo” di Napoli, ove gli veniva diagnosticato “frattura del malleolo peroneale
e frattura scomposta della testa del secondo e del terzo metatarso – sfacelo traumatico piede sinistro”, tale da esserne disposto il ricovero;
in tale sede, in base ad opportune indagini clinico-radiografiche era emersa la necessità di intervenire chirurgicamente;
-a causa dell'accaduto, subiva una lunga malattia, al termine della quale residuavano postumi (come da visite mediche rappresentate in atti).
Ebbene, così concludeva: “Voglia il Giudice adito, accertati i fatti Parte_2 sopra esposti, dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso del passeggero del veicolo Ford Focus targato DP288YV che risultava di proprietà della ORa , e, per l'effetto, condannare i convenuti, Controparte_1 ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni tutti subiti nell'occorso dal OR , danni quantificati in € 256.408,55, come di seguito Parte_2 specificato:
pagina 2 di 12 - I.T.T. giorni 50 € 6.025,00;
- I.T.P. giorni 30 al tasso medio del 75% € 2.711,25;
- I.T.P. giorni 60 al tasso medio del 50% € 3.615,00;
- I.T.P. giorni 120 al tasso medio del 25% € 3.615,00;
- I.P. 28-30% in termini di danno biologico €143.320,65;
- Aumento personalizzato € 50.000,00;
-Danno patrimoniale (incidenza negativa delle menomazioni sulla capacità lavorativa dell'istante 13-14%) € 41.906,77;
- Spese mediche documentate € 2.289,29;
- Spese non documentate € 3.000,00.
A tale quantificazione andrà detratto l'importo di € 50.200,00 corrisposto dall'Istituto assicuratore convenuto e trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno subito, per un totale netto di € 206.208,55, o in quelle diverse somme che saranno ritenute di
Giustizia e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito.
Con il riconoscimento sulle somme effettivamente liquidate della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e competenze di Giudizio da attribuirsi allo scrivente procuratore anticipatario.”
HDI Ass.ni SpA si costituiva in giudizio.
In particolare, deduceva che:
-in via preliminare, l'atto di offerta ex art. 1220 c.c. di importo pari ad euro
50.200,00 corrisposta a parte attrice non poteva che ritenersi congrua;
-l'azione di risarcimento risultava improponibile, essendo violativa della procedura prevista ex artt. 145 e 148 D.lgs. 209/2005;
-ai fini della legittimazione processuale, incombeva su parte attrice l'onere di fornire idonea documentazione attestante la titolarità del rapporto controverso, sia dal lato attivo che passivo, atteso che i documenti esibiti in mera fotocopia non potessero che disconoscersi;
-nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, si rappresentava che parte attrice non aveva fornito la prova del nesso di causalità tra le lamentate lesioni ed il sinistro per cui è causa;
-necessitava contestare l'entità delle lesioni lamentate, data l'infondatezza della pagina 3 di 12 domanda e considerate le richieste del tutto eccessive;
- l' , inoltre, aveva agito in surroga nei suoi confronti per recuperare la somma, CP_3 pari ad euro 3.739,26, versata all'attore ex art. 142 D.lgs. 2005/209 e, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva la decurtazione della detta somma da quanto eventualmente riconosciuto al danneggiato.
Orbene, così concludeva: “a) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
b) in subordine, rigettare la domanda, in quanto inammissibile oltre che infondato, in fatto ed in diritto;
c) il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
restava contumace. Controparte_1
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6970, pubblicata il
23.10.2020, così provvedeva: “Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e della Parte_2 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore così provvede: Parte_1 dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della parte convenuta nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
condanna le Controparte_1 parti convenute, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'istante, della somma complessiva di Euro 105.800,00 oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1% annuo dalla data del 18-11-2013 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 6.500,00 (di cui Euro 5.100,00 per compensi, compreso spese generali, ed Euro 1.400,00 per spese compreso onorario al CTU), oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv. EL ND”.
In motivazione, il Tribunale affermava che:
-in via preliminare, in ordine alla documentazione esibita da parte attrice, risultava sia l'adempimento delle prescrizioni ex artt. 142 e 148 D.lgs. 209/2005 e sia la titolarità del veicolo – che parte attrice assumeva essere coinvolto nell'incidente de quo - in capo a parte convenuta;
Controparte_1
-in base a quanto emerso in via istruttoria, non poteva che ritenersi affermata la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di parte pagina 4 di 12 convenuta;
-in ordine alla documentazione esibita e agli accertamenti compiuti dal CTU, le lesioni risultavano compatibili con quanto riferito da parte attrice in merito alla dinamica del sinistro oggetto di causa. Ragion per cui, ritenendosi corretto quanto concluso dal CTU, si addiveniva ad una precisa quantificazione del danno (come dettagliatamente rappresentata in atti).
B. Giudizio d'appello
HDI Ass.ni SpA ha proposto appello avverso la predetta sentenza.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente addebitato l'esclusiva responsabilità in capo alla , dal CP_1 momento che – alla guida del motociclo Aprilia Sport City tg. Parte_2
CX47343 – avrebbe violato quanto disposto ex art. 143 Cds, ovvero avrebbe circolato senza tenersi strettamente sulla corsia di destra, come anche emerso dall'esame delle dichiarazioni testimoniali. Ragion per cui, il Tribunale – secondo l'appellante – non avendo correttamente determinato quanto emerso in via istruttoria e, quindi, non avendo correttamente riconosciuto la corresponsabilità del , avrebbe Pt_2 emesso un'ingiusta sentenza.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il giudice di prime cure non abbia individuato i giusti criteri per la determinazione del danno. Ed invero, il tribunale - nella scelta della Tabella da utilizzare per l'individuazione del danno fisico da cd. macro-permanente – avrebbe dovuto applicare le Tabelle di
Milano, anziché autodeterminare il danno in euro 5.000,00 per ogni punto di invalidità, senza fornire alcuna valida motivazione. Ragion per cui, secondo l'appellante, se il giudice di prime cure avesse utilizzato gli appositi criteri, il danno sarebbe stato pari ad euro 81.228,00 e non di euro 105.000,00.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante contesta il capo delle spese di lite, dal momento che il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza parziale sull'unica domanda avanzata, ovvero del 40%. Per cui, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 91 c.p.c..
Ciò dedotto, così conclude:
pagina 5 di 12 “a) Riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Napoli n.
6970/2020 depositata il 23.10.2020 (e mai notificata) e per gli effetti: b) Dichiarare il
Sig. corresponsabile dell'evento per aver violato l'art. 143 Codice Parte_2 della Strada, attribuendogli una quota di corresponsabilità paritetica o, in subordine, non inferiore al 30%; c) In ogni caso, rideterminare l'ammontare del danno applicando le tabelle di Milano che riconoscono un 34enne vittima di danno biologico del 21%,
Euro 81.228,00 (aggiornato all'attualità); d) In ogni caso rideterminare le spese di lite di primo grado applicando correttamente l'art. 92 c.p.c. e, alla luce dell'accoglimento solo (quantitativamente) parziale della domanda attorea, compensare le dette spese al
40%”. si è costituita in giudizio, deducendo che: Parte_2
-in merito al suindicato primo motivo di gravame, lo stesso non possa che ritenersi inammissibile, dal momento che il giudice di prime cure ha giustamente dichiarato l'esclusiva responsabilità del conducente della Ford Focus, atteso quanto emerso in via probatoria e considerata la vigente normativa;
-in ordine al prefato secondo motivo di appello, ritenuto che il giudice di prime cure, nella liquidazione del danno, abbia, in realtà, applicato le Tabelle di Milano, nonché il coefficiente di demoltiplicazione previsto in considerazione dell'età del danneggiato pari a 0.835, lo stesso non possa che risultare infondato anche tale motivo di gravame;
-in ordine al terzo motivo di gravame, tenuto conto che la liquidazione delle spese di lite sia già avvenuta in misura ridotta in considerazione dell'importo liquidato in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno patito, anche tale contestazione deve essere ritenuta infondata.
Ebbene, così conclude: “- dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile, nonché del tutto infondato in fatto e diritto e per l'effetto rigettarlo ad ogni effetto e conseguenza di legge sulla impugnata sentenza;
- condannare l'appellante HDI in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese e competenze del grado in favore dell'appellato con attribuzione al procuratore Parte_2 anticipatario”.
non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace con Controparte_1 ordinanza del 8.6.2022.
pagina 6 di 12 Con la stessa ordinanza dell'8.6.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.1.2024, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
1.7.2025.
Con decreto presidenziale del 4.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 1.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
7.7.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 7.7.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Premessa l'ammissibilità dell'appello proposto passando all'esame, nel merito, dell'appello, va detto che lo stesso è fondato in parte in fatto e in diritto e va accolto parzialmente, per i motivi di seguito esposti.
Infondato in fatto e in diritto è, ad avviso della Corte, il primo motivo di appello con cui l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure abbia erroneamente addebitato l'esclusiva responsabilità in capo alla , dal momento che CP_1 [...]
– alla guida del motociclo Aprilia Sport City tg. CX47343 – avrebbe violato Pt_2 quanto disposto ex art. 143 Cds, ovvero avrebbe circolato senza tenersi strettamente sulla corsia di destra, come anche emerso dall'esame delle dichiarazioni testimoniali, non riconoscendo il primo giudice la corresponsabilità del nella causazione Pt_2 del sinistro per cui è causa.
Invero, sulla scorta del materiale probatorio in atti, correttamente il giudice di primo grado, ad avviso della Corte, ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura di proprietà della parte convenuta , Controparte_4 essendo emersa dal materiale probatorio acquisito agli atti con sufficiente certezza l'insussistenza di alcun elemento utile a far ritenere fondata la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054, II comma c.c..
Ciò che, invero, è emerso è stato da un lato, la condotta di guida dell'attore
[...] che alla guida di un motoveicolo percorreva regolarmente la sede stradale Pt_2
pagina 7 di 12 lungo la sua direzione di marcia e dall'altro, che il conducente l'autovettura di proprietà della parte convenuta , si fermava improvvisamente sul Controparte_4 margine sinistro della carreggiata ed il passeggero apriva repentinamente lo sportello anteriore destro impattando con il piede sinistro dell'attore e con il motoveicolo da esso condotto, cagionandone la caduta e le lesioni di cui alla documentazione esibita.
Né potrebbe fondare una presunta responsabilità concorrente dell'istante la doglianza dell'appellante secondo cui – alla guida del motociclo Parte_2
Aprilia Sport City tg. CX47343 – avrebbe violato quanto disposto ex art. 143 Cds, ovvero avrebbe circolato senza tenersi strettamente sulla corsia di destra, sia perché tale circostanza non emerge dalle testimonianze in atti dei sigg.ri e Testimone_1
sia perché dalla dinamica del sinistro può affermarsi che nessuna Tes_2 manovra poteva effettuare l'istante per evitare lo scontro, dovendo escludersi qualsiasi contributo causale anche minimo nel verificarsi dello scontro tra i due veicoli alla condotta di guida dell'istante.
Fondato appare, invece, il secondo motivo di appello inerente la doglianza secondo cui il giudice di prime cure non abbia individuato i giusti criteri per la determinazione del danno, non applicando per l'individuazione del danno fisico da cd. macro-permanente le Tabelle di Milano ma autodeterminando il danno in euro
5.000,00 per ogni punto di invalidità, senza fornire alcuna valida motivazione.
Ad avviso del Collegio, il giudice di primo grado, non ha motivato sulle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, è sproporzionata rispetto a quella cui condurrebbe l'applicazione delle
Tabelle di Milano.
Le Tabelle di Milano sono, invero, un documento para-normativo che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024).
Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalla Tabelle di Milano consente di pervenire (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024).
pagina 8 di 12 Alla luce di ciò, il Collegio per la determinazione del danno fisico da cd macropermante da riconoscere a in conseguenza del sinistro Parte_2 accaduto 18.11.2013, ritiene di applicare le Tabelle di Milano che per il punto di invalidità del 21 % in relazione a soggetto di anni 34 prevedono l'importo di
80.119,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Ragion per cui a spetta in definitiva, il risarcimento dei danni non Parte_2 patrimoniali, complessivamente intesi, nella misura di euro 80.119,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dallo stesso in conseguenza del sinistro accaduto 18.11.2013.
Su tale somma (trattandosi di un debito di valore) vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto illecito (ossia al 6.11.2007)
e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 1712 del 17/02/1995; cfr. anche, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/04/2023, n. 10634; Sez. III,
04/03/2008, n. 5795).
Sulla somma così rivalutata decorreranno, poi, gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza (in cui l'obbligazione di valuta si converte in obbligazione di valore) sino al soddisfo.
Pertanto, rimanendo assorbito il terzo motivo di appello dall'esame dei primi due motivi di appello, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del motivo di appello sul punto, dichiara tenuta e condanna in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di di euro Parte_2
80.119,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dallo stesso in conseguenza del sinistro accaduto 18.11.2013, oltre interessi al Parte_2 tasso legale sul detto importo devalutato al momento del sinistro e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'importo complessivamente rivalutato secondo tali criteri, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
D. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte deve procedere, dunque, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, ad nuova pagina 9 di 12 regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483) tra le sole parti costituite.
In base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. in favore di Parte_2 ed a carico di in persona del legale rapp.te p.t., vengono Parte_1 liquidati i compensi professionali di primo e secondo grado, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in primo e secondo grado in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi in primo grado e con esclusione della fase istruttoria in appello, di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla
Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad
€.260.000,00 in primo grado sulla base del valore della domanda innanzi al
Tribunale e con riferimento allo scaglione da € 5.000,01 ad €.26.000,00 in base al valore della somma in contestazione;
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., nei confronti di e , Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 6970, pubblicata il
23.10.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello proposto da in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t.,e per l'effetto, in accoglimento del secondo motivo di appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara tenuta e condanna
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Parte_1 favore di di euro 80.119,00 a titolo di risarcimento dei Parte_2 danni non patrimoniali patiti dallo stesso in conseguenza del sinistro pagina 10 di 12 accaduto 18.11.2013, oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al momento del sinistro e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'importo complessivamente rivalutato secondo tali criteri, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) dichiara tenuto e condanna in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore di delle spese del Parte_2 doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 7.000,00 per il primo grado di cui 5.600,00 per compensi professionali ed euro 1.400,00 per spese, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione al difensore antistatario;
3) dichiara tenuto e condanna in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore di delle spese del Parte_2 secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.500,00 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 22.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1949 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. e P. IVA , in persona del l.r.p.t , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martorano (C.F. ; C.F._1
Appellante
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
EL ND (C.F. ); C.F._3
Appellato
Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 4.6.2025 e dalla difesa di parte pagina 1 di 12 appellata in data 24.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_2 innanzi al Tribunale di Napoli, e , affinchè Parte_1 Controparte_1 venisse risarcito dei danni subiti.
In particolare, deduceva che:
- in data 18.11.2013, alle ore 16.30 circa, in Napoli, era alla guida del motociclo
Aprilia Sport City tg. CX47343 (di proprietà di ed assicurato per la R.C.A. CP_2 con polizza n. 6/21119/511/30/82348519/1 rilasciata dalla Compagnia Ass.ni
Unipolsai SpA), portando come trasportato;
Persona_1
-nel percorrere la Via Nuova Marina in direzione di San Giovanni a Teduccio a velocità moderata, giunto all'altezza dell'edicola e poco prima del varco Pisacane, veniva violentemente urtato dallo sportello lato passeggero del veicolo Ford Focus tg.
DP288YV, il quale si trovava fermo al margine sinistro della carreggiata;
-a causa del detto impatto con la portiera, riportava gravi lesioni personali in ragione delle quali veniva trasportato mediante servizio del 118 presso l'Ospedale “S.M. di
Loreto Nuovo” di Napoli, ove gli veniva diagnosticato “frattura del malleolo peroneale
e frattura scomposta della testa del secondo e del terzo metatarso – sfacelo traumatico piede sinistro”, tale da esserne disposto il ricovero;
in tale sede, in base ad opportune indagini clinico-radiografiche era emersa la necessità di intervenire chirurgicamente;
-a causa dell'accaduto, subiva una lunga malattia, al termine della quale residuavano postumi (come da visite mediche rappresentate in atti).
Ebbene, così concludeva: “Voglia il Giudice adito, accertati i fatti Parte_2 sopra esposti, dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso del passeggero del veicolo Ford Focus targato DP288YV che risultava di proprietà della ORa , e, per l'effetto, condannare i convenuti, Controparte_1 ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni tutti subiti nell'occorso dal OR , danni quantificati in € 256.408,55, come di seguito Parte_2 specificato:
pagina 2 di 12 - I.T.T. giorni 50 € 6.025,00;
- I.T.P. giorni 30 al tasso medio del 75% € 2.711,25;
- I.T.P. giorni 60 al tasso medio del 50% € 3.615,00;
- I.T.P. giorni 120 al tasso medio del 25% € 3.615,00;
- I.P. 28-30% in termini di danno biologico €143.320,65;
- Aumento personalizzato € 50.000,00;
-Danno patrimoniale (incidenza negativa delle menomazioni sulla capacità lavorativa dell'istante 13-14%) € 41.906,77;
- Spese mediche documentate € 2.289,29;
- Spese non documentate € 3.000,00.
A tale quantificazione andrà detratto l'importo di € 50.200,00 corrisposto dall'Istituto assicuratore convenuto e trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno subito, per un totale netto di € 206.208,55, o in quelle diverse somme che saranno ritenute di
Giustizia e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito.
Con il riconoscimento sulle somme effettivamente liquidate della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e competenze di Giudizio da attribuirsi allo scrivente procuratore anticipatario.”
HDI Ass.ni SpA si costituiva in giudizio.
In particolare, deduceva che:
-in via preliminare, l'atto di offerta ex art. 1220 c.c. di importo pari ad euro
50.200,00 corrisposta a parte attrice non poteva che ritenersi congrua;
-l'azione di risarcimento risultava improponibile, essendo violativa della procedura prevista ex artt. 145 e 148 D.lgs. 209/2005;
-ai fini della legittimazione processuale, incombeva su parte attrice l'onere di fornire idonea documentazione attestante la titolarità del rapporto controverso, sia dal lato attivo che passivo, atteso che i documenti esibiti in mera fotocopia non potessero che disconoscersi;
-nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, si rappresentava che parte attrice non aveva fornito la prova del nesso di causalità tra le lamentate lesioni ed il sinistro per cui è causa;
-necessitava contestare l'entità delle lesioni lamentate, data l'infondatezza della pagina 3 di 12 domanda e considerate le richieste del tutto eccessive;
- l' , inoltre, aveva agito in surroga nei suoi confronti per recuperare la somma, CP_3 pari ad euro 3.739,26, versata all'attore ex art. 142 D.lgs. 2005/209 e, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva la decurtazione della detta somma da quanto eventualmente riconosciuto al danneggiato.
Orbene, così concludeva: “a) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
b) in subordine, rigettare la domanda, in quanto inammissibile oltre che infondato, in fatto ed in diritto;
c) il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
restava contumace. Controparte_1
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6970, pubblicata il
23.10.2020, così provvedeva: “Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e della Parte_2 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore così provvede: Parte_1 dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della parte convenuta nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
condanna le Controparte_1 parti convenute, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'istante, della somma complessiva di Euro 105.800,00 oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1% annuo dalla data del 18-11-2013 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 6.500,00 (di cui Euro 5.100,00 per compensi, compreso spese generali, ed Euro 1.400,00 per spese compreso onorario al CTU), oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv. EL ND”.
In motivazione, il Tribunale affermava che:
-in via preliminare, in ordine alla documentazione esibita da parte attrice, risultava sia l'adempimento delle prescrizioni ex artt. 142 e 148 D.lgs. 209/2005 e sia la titolarità del veicolo – che parte attrice assumeva essere coinvolto nell'incidente de quo - in capo a parte convenuta;
Controparte_1
-in base a quanto emerso in via istruttoria, non poteva che ritenersi affermata la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di parte pagina 4 di 12 convenuta;
-in ordine alla documentazione esibita e agli accertamenti compiuti dal CTU, le lesioni risultavano compatibili con quanto riferito da parte attrice in merito alla dinamica del sinistro oggetto di causa. Ragion per cui, ritenendosi corretto quanto concluso dal CTU, si addiveniva ad una precisa quantificazione del danno (come dettagliatamente rappresentata in atti).
B. Giudizio d'appello
HDI Ass.ni SpA ha proposto appello avverso la predetta sentenza.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente addebitato l'esclusiva responsabilità in capo alla , dal CP_1 momento che – alla guida del motociclo Aprilia Sport City tg. Parte_2
CX47343 – avrebbe violato quanto disposto ex art. 143 Cds, ovvero avrebbe circolato senza tenersi strettamente sulla corsia di destra, come anche emerso dall'esame delle dichiarazioni testimoniali. Ragion per cui, il Tribunale – secondo l'appellante – non avendo correttamente determinato quanto emerso in via istruttoria e, quindi, non avendo correttamente riconosciuto la corresponsabilità del , avrebbe Pt_2 emesso un'ingiusta sentenza.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il giudice di prime cure non abbia individuato i giusti criteri per la determinazione del danno. Ed invero, il tribunale - nella scelta della Tabella da utilizzare per l'individuazione del danno fisico da cd. macro-permanente – avrebbe dovuto applicare le Tabelle di
Milano, anziché autodeterminare il danno in euro 5.000,00 per ogni punto di invalidità, senza fornire alcuna valida motivazione. Ragion per cui, secondo l'appellante, se il giudice di prime cure avesse utilizzato gli appositi criteri, il danno sarebbe stato pari ad euro 81.228,00 e non di euro 105.000,00.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante contesta il capo delle spese di lite, dal momento che il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza parziale sull'unica domanda avanzata, ovvero del 40%. Per cui, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 91 c.p.c..
Ciò dedotto, così conclude:
pagina 5 di 12 “a) Riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Napoli n.
6970/2020 depositata il 23.10.2020 (e mai notificata) e per gli effetti: b) Dichiarare il
Sig. corresponsabile dell'evento per aver violato l'art. 143 Codice Parte_2 della Strada, attribuendogli una quota di corresponsabilità paritetica o, in subordine, non inferiore al 30%; c) In ogni caso, rideterminare l'ammontare del danno applicando le tabelle di Milano che riconoscono un 34enne vittima di danno biologico del 21%,
Euro 81.228,00 (aggiornato all'attualità); d) In ogni caso rideterminare le spese di lite di primo grado applicando correttamente l'art. 92 c.p.c. e, alla luce dell'accoglimento solo (quantitativamente) parziale della domanda attorea, compensare le dette spese al
40%”. si è costituita in giudizio, deducendo che: Parte_2
-in merito al suindicato primo motivo di gravame, lo stesso non possa che ritenersi inammissibile, dal momento che il giudice di prime cure ha giustamente dichiarato l'esclusiva responsabilità del conducente della Ford Focus, atteso quanto emerso in via probatoria e considerata la vigente normativa;
-in ordine al prefato secondo motivo di appello, ritenuto che il giudice di prime cure, nella liquidazione del danno, abbia, in realtà, applicato le Tabelle di Milano, nonché il coefficiente di demoltiplicazione previsto in considerazione dell'età del danneggiato pari a 0.835, lo stesso non possa che risultare infondato anche tale motivo di gravame;
-in ordine al terzo motivo di gravame, tenuto conto che la liquidazione delle spese di lite sia già avvenuta in misura ridotta in considerazione dell'importo liquidato in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno patito, anche tale contestazione deve essere ritenuta infondata.
Ebbene, così conclude: “- dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile, nonché del tutto infondato in fatto e diritto e per l'effetto rigettarlo ad ogni effetto e conseguenza di legge sulla impugnata sentenza;
- condannare l'appellante HDI in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese e competenze del grado in favore dell'appellato con attribuzione al procuratore Parte_2 anticipatario”.
non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace con Controparte_1 ordinanza del 8.6.2022.
pagina 6 di 12 Con la stessa ordinanza dell'8.6.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.1.2024, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
1.7.2025.
Con decreto presidenziale del 4.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 1.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
7.7.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 7.7.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Premessa l'ammissibilità dell'appello proposto passando all'esame, nel merito, dell'appello, va detto che lo stesso è fondato in parte in fatto e in diritto e va accolto parzialmente, per i motivi di seguito esposti.
Infondato in fatto e in diritto è, ad avviso della Corte, il primo motivo di appello con cui l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure abbia erroneamente addebitato l'esclusiva responsabilità in capo alla , dal momento che CP_1 [...]
– alla guida del motociclo Aprilia Sport City tg. CX47343 – avrebbe violato Pt_2 quanto disposto ex art. 143 Cds, ovvero avrebbe circolato senza tenersi strettamente sulla corsia di destra, come anche emerso dall'esame delle dichiarazioni testimoniali, non riconoscendo il primo giudice la corresponsabilità del nella causazione Pt_2 del sinistro per cui è causa.
Invero, sulla scorta del materiale probatorio in atti, correttamente il giudice di primo grado, ad avviso della Corte, ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura di proprietà della parte convenuta , Controparte_4 essendo emersa dal materiale probatorio acquisito agli atti con sufficiente certezza l'insussistenza di alcun elemento utile a far ritenere fondata la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054, II comma c.c..
Ciò che, invero, è emerso è stato da un lato, la condotta di guida dell'attore
[...] che alla guida di un motoveicolo percorreva regolarmente la sede stradale Pt_2
pagina 7 di 12 lungo la sua direzione di marcia e dall'altro, che il conducente l'autovettura di proprietà della parte convenuta , si fermava improvvisamente sul Controparte_4 margine sinistro della carreggiata ed il passeggero apriva repentinamente lo sportello anteriore destro impattando con il piede sinistro dell'attore e con il motoveicolo da esso condotto, cagionandone la caduta e le lesioni di cui alla documentazione esibita.
Né potrebbe fondare una presunta responsabilità concorrente dell'istante la doglianza dell'appellante secondo cui – alla guida del motociclo Parte_2
Aprilia Sport City tg. CX47343 – avrebbe violato quanto disposto ex art. 143 Cds, ovvero avrebbe circolato senza tenersi strettamente sulla corsia di destra, sia perché tale circostanza non emerge dalle testimonianze in atti dei sigg.ri e Testimone_1
sia perché dalla dinamica del sinistro può affermarsi che nessuna Tes_2 manovra poteva effettuare l'istante per evitare lo scontro, dovendo escludersi qualsiasi contributo causale anche minimo nel verificarsi dello scontro tra i due veicoli alla condotta di guida dell'istante.
Fondato appare, invece, il secondo motivo di appello inerente la doglianza secondo cui il giudice di prime cure non abbia individuato i giusti criteri per la determinazione del danno, non applicando per l'individuazione del danno fisico da cd. macro-permanente le Tabelle di Milano ma autodeterminando il danno in euro
5.000,00 per ogni punto di invalidità, senza fornire alcuna valida motivazione.
Ad avviso del Collegio, il giudice di primo grado, non ha motivato sulle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, è sproporzionata rispetto a quella cui condurrebbe l'applicazione delle
Tabelle di Milano.
Le Tabelle di Milano sono, invero, un documento para-normativo che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024).
Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalla Tabelle di Milano consente di pervenire (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024).
pagina 8 di 12 Alla luce di ciò, il Collegio per la determinazione del danno fisico da cd macropermante da riconoscere a in conseguenza del sinistro Parte_2 accaduto 18.11.2013, ritiene di applicare le Tabelle di Milano che per il punto di invalidità del 21 % in relazione a soggetto di anni 34 prevedono l'importo di
80.119,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Ragion per cui a spetta in definitiva, il risarcimento dei danni non Parte_2 patrimoniali, complessivamente intesi, nella misura di euro 80.119,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dallo stesso in conseguenza del sinistro accaduto 18.11.2013.
Su tale somma (trattandosi di un debito di valore) vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto illecito (ossia al 6.11.2007)
e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 1712 del 17/02/1995; cfr. anche, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/04/2023, n. 10634; Sez. III,
04/03/2008, n. 5795).
Sulla somma così rivalutata decorreranno, poi, gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza (in cui l'obbligazione di valuta si converte in obbligazione di valore) sino al soddisfo.
Pertanto, rimanendo assorbito il terzo motivo di appello dall'esame dei primi due motivi di appello, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del motivo di appello sul punto, dichiara tenuta e condanna in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di di euro Parte_2
80.119,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dallo stesso in conseguenza del sinistro accaduto 18.11.2013, oltre interessi al Parte_2 tasso legale sul detto importo devalutato al momento del sinistro e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'importo complessivamente rivalutato secondo tali criteri, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
D. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte deve procedere, dunque, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, ad nuova pagina 9 di 12 regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483) tra le sole parti costituite.
In base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. in favore di Parte_2 ed a carico di in persona del legale rapp.te p.t., vengono Parte_1 liquidati i compensi professionali di primo e secondo grado, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in primo e secondo grado in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi in primo grado e con esclusione della fase istruttoria in appello, di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla
Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad
€.260.000,00 in primo grado sulla base del valore della domanda innanzi al
Tribunale e con riferimento allo scaglione da € 5.000,01 ad €.26.000,00 in base al valore della somma in contestazione;
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., nei confronti di e , Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 6970, pubblicata il
23.10.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello proposto da in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t.,e per l'effetto, in accoglimento del secondo motivo di appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara tenuta e condanna
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Parte_1 favore di di euro 80.119,00 a titolo di risarcimento dei Parte_2 danni non patrimoniali patiti dallo stesso in conseguenza del sinistro pagina 10 di 12 accaduto 18.11.2013, oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al momento del sinistro e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'importo complessivamente rivalutato secondo tali criteri, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) dichiara tenuto e condanna in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore di delle spese del Parte_2 doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 7.000,00 per il primo grado di cui 5.600,00 per compensi professionali ed euro 1.400,00 per spese, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione al difensore antistatario;
3) dichiara tenuto e condanna in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore di delle spese del Parte_2 secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.500,00 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 22.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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