TAR Ancona, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 360
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Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 33 della legge 5.02.1992, n. 104; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241; Violazione e falsa applicazione della circolare D.A.P. del 28.12.2012; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti

    La carenza di organico nell'ufficio di appartenenza è molto più ampia rispetto a quello di destinazione. Nessun atto amministrativo relativo al concorso è stato impugnato, quindi il quadro organico di riferimento è consolidato. Non sono note le esigenze operative dell'Amministrazione nel resto del Paese, quindi non si può dedurre illegittimità. Le esigenze di servizio sono indicate in modo concreto e dettagliato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 33 della legge 5.02.1992, n. 104; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241; Violazione e falsa applicazione della circolare D.A.P. del 28.12.2012; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, ingiustizia manifesta, illogicità e irragionevolezza

    Il criterio cronologico di trattazione non implica assenza di istruttoria. La situazione di disabilità grave è oggetto di certificazione e non può essere valutata dal datore di lavoro. L'Amministrazione è tenuta a rivalutare l'istanza non appena la scopertura organica sarà fronteggiata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 360
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 360
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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