Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Genovese, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
della determinazione del Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Personale - Divisione I Corpo di Polizia Penitenziaria prot. n. -OMISSIS- del 24.06.2025, notificata in data 07.07.2025, portante rigetto sull’istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 33 della l. n. 104/1992, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove e per quanto occorrer possa, la comunicazione di motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 prot. n. m_dg-OMISSIS-5.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. FA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, vice-ispettore della Polizia penitenziaria attualmente in servizio presso la casa circondariale di -OMISSIS- “-OMISSIS-”, chiede nel ricorso l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 33 c. 5 L. 104/1992 (dettagliato in epigrafe) di trasferimento presso la casa di reclusione di -OMISSIS-.
L’istanza, afferma, deriva dalla necessità di assolvere ai doveri assistenziali nei confronti di sua madre, con lui convivente, la quale è affetta da disabilità connotata da situazione di gravità, aggravatasi nel corso degli ultimi mesi e tale da necessitare continua assistenza e cure.
La richiesta è stata rigettata dall’Amministrazione previo preavviso dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/1990. La nota, afferma il ricorrente, pur riconoscendo la sussistenza nel caso di specie dei requisiti imposti dalla norma invocata, assume che all’accoglimento della domanda di trasferimento osterebbero le esigenze operative della sede cedente, gravata da una carenza del personale appartenente al ruolo degli ispettori, ciò che astrattamente non consentirebbe un ulteriore depauperamento di risorse. Nel preavviso di rigetto si dice che presso la sede d’appartenenza risulterebbe una scopertura organica del 50% nel ruolo degli ispettori, mentre presso la sede richiesta risulterebbe una scopertura organica del 21,4% nel medesimo ruolo.
Nonostante le controdeduzioni prodotte da parte ricorrente, l’Amministrazione ha rigettato la richiesta, con la seguente motivazione, di conferma delle ragioni esposte nel preavviso di rigetto, “ L'Ufficio ha rilevato che, pur sussistendo nel caso di specie i requisiti imposti dalla norma invocata, le esigenze operative della sede cedente, gravata da una carenza del personale appartenente al ruolo degli Ispettori, non consente un ulteriore depauperamento delle risorse umane.
§,2 Invero è emerso che alla data della rivalutazione, presso la sede d'appartenenza (Casa Circondariale di -OMISSIS- "-OMISSIS-") a fronte di una previsione organica di n. 20 unità del ruolo maschile degli Ispettori, risultano amministrate n. 10 unità, con una scopertura del 50%.
§3 Inoltre, dal rilevamento del personale pari ruolo assegnato presso la sede di gradimento emerge che: presso la sede richiesta (Casa di Reclusione di -OMISSIS-) a fronte di una previsione organica di n. 14 unità maschile nel ruolo degli Ispettori risultano amministrate n. 11 unità, con una scopertura del 21%.
Tali condizioni operative risultano certamente migliori rispetto a quelle della sede d'appartenenza del richiedente.
In merito alla determinazione di cui al presente provvedimento, occorre precisare che questo Ufficio prende atto delle aspirazioni del personale che invoca il beneficio del trasferimento ex art. 33, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e, per tutti i procedimenti ove emerga la sussistenza degli altri requisiti imposti dalla norma, ma che non hanno termine con l'assegnazione, mantiene un ordine cronologico cercando di assecondare le singole posizioni appena possibile — come avverrà appunto per l'odierno instante. Al verificarsi delle idonee condizioni — ovvero della disponibilità di risorse umane utili al necessario turn aver - l'Ufficio cerca di assecondare le stesse evitando in tal modo ogni possibile pregiudizio al regolare svolgimento del servizio presso la sede c.d. cedente.
Si evidenzia che il dipendente ha partecipato alle procedure concorsuali per l'avanzamento al ruolo di Vice Ispettore dove era prevista la mobilità. Facoltà concessa al dipendente ancor prima che si attivasse il corso formativo per il passaggio al ruolo superiore.
Pertanto il trasferimento ad -OMISSIS- è la conseguenza della scelta volontaria di partecipare alla selezione per accedere alla qualifica di Vice Ispettore. Pertanto il trasferimento ad -OMISSIS- è la conseguenza della scelta volontaria di partecipare alla selezione per accedere alla qualifica di Vice Ispettore, ed a tale riguardo (…). Si precisa che le richieste di assegnazione temporanea senza oneri, ex art.7 del D.P.R. 254/1999, per brevi periodi limitati nel tempo, vengono svolte secondo la disciplina interna attuativa di tale norma, salvo -ulteriori proroghe.
L'instante potrà altresì confermare il sussistere dell'aspirazione al trasferimento, decorsi non meno di mesi dodici dalla notifica della presente, nel caso si verifichi a quella data la possibilità di aderire alla richiesta”.
L’atto di diniego è gravato con i seguenti motivi di diritto.
Primo motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 33 della legge 5.02.1992, n. 104; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241; Violazione e falsa applicazione della circolare D.A.P. del 28.12.2012; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti .
Si lamenta che la carenza di organico nella sede di provenienza, a base del diniego, non è stata affrontata nelle più recenti procedure di reclutamento indette dall’Amministrazione giudiziaria. L’Amministrazione, si afferma, avrebbe dovuto assegnare alla sede cedente (sita in -OMISSIS-) un numero di risorse assai più consistente rispetto a quanto avvenuto all’esito del concorso pubblico. Inoltre, si dice, è mancata la ponderazione degli interessi pubblici con quelli privati. Nel caso di specie la carenza di organico, presente nelle due sedi (cedente e richiesta), non è motivazione valida per escludere la tutela di un soggetto malato, non trattandosi di un privilegio per il richiedente, bensì di un diritto della persona meritevole di assistenza.
Secondo motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 33 della legge 5.02.1992, n. 104; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241; Violazione e falsa applicazione della circolare D.A.P. del 28.12.2012; 13 Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, ingiustizia manifesta, illogicità e irragionevolezza.
Parte ricorrente critica, poi, l’ordine cronologico nell’esame delle singole richieste di trasferimento, che l’Amministrazione afferma seguirà, mentre l’ordine di trattazione delle singole istanze, ad avviso di parte ricorrente, dovrebbe tenere in debita considerazione le specifiche condizioni di gravità della situazione di disabilità, nonché l’assenza di altri soggetti idonei a prestare assistenza. Nel caso di specie, infatti, si dice, non vi sono parenti e affini entro il terzo grado che possano occuparsi di prestare assistenza o che stiano fruendo del beneficio di cui all’articolo 33, comma 5, della L. 104/1992.
Il Ministero della Giustizia si è costituito per resistere, difendendosi con documenti e memoria -relazione.
L’Amministrazione informa nella propria relazione che il 14 maggio 2020 è stato indetto un concorso interno per titoli per complessivi 691 posti di ispettore (606 uomini, 85 donne), a cui l’odierno ricorrente ha partecipato, risultandone vincitore.
Il concorso prevedeva la mobilità del personale e, a seguito del corso di formazione, il ricorrente esprimeva preferenza, come sede di assegnazione, sulla base della posizione occupata in graduatoria, quella di -OMISSIS-.
Evidenzia, inoltre, la P.A. che l’art. 33 c. 5 L. 104/1992 afferma che il trasferimento è consentito “ ove possibile ” e che le attuali situazioni di organico nella qualifica di appartenenza, nella sede cedente e nella sede richiesta, non sono tali da poter permettere l’accoglimento della domanda.
Di contro, parte ricorrente nella propria memoria ex art. 73 cpa, deduce che è irrilevante ai fini del decidere la scelta della sede di servizio effettuata all’esito del precedente concorso interno e che ciò non incide in alcun modo sul diritto del dipendente a chiedere il trasferimento per assolvere ai suoi doveri di assistenza nei confronti del familiare disabile, le cui condizioni, informa, si sono aggravate notevolmente a seguito di un incidente stradale avvenuto il -OMISSIS-, che ha portato al riconoscimento della gravità della disabilità.
Tale argomentazione, lamenta il ricorrente, introduce una inammissibile contrapposizione tra il diritto alla progressione di carriera del lavoratore e il suo dovere di solidarietà familiare.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
I motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati, per la connessione degli argomenti di censura in essi introdotti.
Il ricorso non può essere accolto alla luce delle seguenti ragioni.
L’art. 33 c. 5 L. 104/1992 prevede che “ Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ”.
In disparte le irrilevanti e ridondanti (sotto il profilo della motivazione) deduzioni inerenti alla scelta della sede nel precedente concorso interno da parte del ricorrente, nel provvedimento gravato sono state indicate le reciproche percentuali di scopertura di organico di uffici cedente e richiesto. In particolare, la carenza di organico nell’ufficio di appartenenza è molto più ampia rispetto a quello di destinazione. Questo fatto non è posto in discussione da parte ricorrente, che viceversa critica la inadeguatezza dell’azione amministrativa a monte, ossia la mancata copertura o quanto meno la mancata mitigazione della carenza di personale nella sede di appartenenza, in sede di ripartizione del contingente di personale assunto all’esito del concorso sopra citato. Deve, tuttavia, rilevarsi, che nessun atto amministrativo relativo a tale concorso è stato qui impugnato, dovendosi, pertanto, dare per consolidato il quadro organico di riferimento entro il quale la P.A. si è trovata a dover dare risposta alla legittima e motivata istanza di parte ricorrente.
D’altro lato, non sono note le esigenze operative dell’Amministrazione nel resto del Paese, per cui non è possibile, allo stato, dedurre alcuna illegittimità nell’operato dell’Amministrazione.
Le esigenze di servizio, nella specie, non sono né genericamente richiamate, né fondate su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico, bensì oggetto di indicazione concreta e dettagliata.
Può, pertanto, replicarsi quanto affermato in simile caso dalla giurisprudenza, secondo cui “ Nel caso in esame, il diniego di trasferimento, la cui legittimità va valutata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente all’epoca della sua adozione, risulta sorretto da congrua motivazione con riferimento alla grave situazione di scopertura di organico della sede di servizio del richiedente ” (Consiglio di Stato, sez. II, 15 luglio 2024, n. 6299).
Anche la critica riguardante l’ordine cronologico di trattazione delle istanze non può essere accolta, sia perché diretta contro un eventuale atto non ancora adottato, a fronte di cui l’interesse del ricorrente è meramente eventuale, sia perché il criterio cronologico di trattazione non comporta l’assenza di istruttoria circa la fondatezza delle varie istanze presentate dagli aventi diritto da parte dell’Amministrazione, sia sotto il profilo della fungibilità del soggetto prestatore dell’assistenza, sia sotto quello della ricorrenza della situazione di disabilità grave, la quale peraltro, essendo oggetto di certificazione da parte dei soggetti legalmente preposti, non può essere oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro.
Il Collegio, ritiene, di osservare (anche ai fini della decisione sulle spese) che il livello di scopertura di organico evidenziato nella casa circondariale di -OMISSIS- (“ a fronte di una previsione organica di n. 20 unità del ruolo maschile degli Ispettori, risultano amministrate n. 10 unità, con una scopertura del 50%.”), si palesa quale “ scopertura grave e patologica ” (cfr. T.A.R. per la Liguria sez. I, 22 dicembre 2025, n. 1418), che pur giustificando, all’attualità, il diniego qui gravato, parimenti milita a favore di una pronta valutazione, nell’immediato futuro, della forza organica in essere, affinché il diritto costituzionalmente garantito della tutela della salute, non sia meramente dichiarato e affinché sia garantito il rispetto della “ ratio della norma, che è appunto, prima di tutto, quella di tutelare le persone disabili nella loro aspirazione ad essere assistite dai soggetti che meglio possono prendersene cura ” (T.A.R. per la Toscana sez. I, 17 dicembre 2024, n. 1503). Pertanto la P.A. resistente è tenuta a valutare nuovamente l’istanza del ricorrente non appena la evidenziata patologica scopertura organica sarà opportunamente fronteggiata.
Il ricorso, alla luce delle superiori considerazioni deve, quindi, essere respinto, ma sono ravvisabili giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS- le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
FA OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA OR | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.