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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1350/2020 Ruolo Gen., vertente
t r a
C.F.: , con sede in Milano, nella Via Domenichino, n.5, in Parte_1 P.IVA_1
persona dei procuratori, Dott. ed Avv. Lorenza Prati, in forza di procure in autentica Notaio Parte_2
rispettivamente del 1.6.2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 e del Persona_1
31.1.2019. Rep. 21394, Racc. 8528, rapp.ta e difesa per procura in calce all'Atto di Citazione, dagli Avv.ti
Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, presso il cui studio in Milano, nel Corso Italia, n. 13, elegge domicilio
Attore
c o n t r o
in persona del Sindaco e legale pro tempore, Ing. , con sede in Basicò (ME), Controparte_1 Persona_2
nella Piazza Santa Maria, n. 10, C.F.: e P.Iva , autorizzato a difendersi e stare in giudizio, giusta P.IVA_2
Determina Dirigenziale, n. 169 del 15.12.2020, elett.te dom.to in Barcellona P.G. (ME), nella Via J.F. Kennedy, n. 358, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Coppolino, che lo rapp.ta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce e, pertanto, da considerarsi in calce allo stesso. Successivamente il predetto procuratore veniva sostituito, giusta Comparsa di Costituzione di
Nuovo Procuratore datata 22.9.2023, dall'Avv. Amelia N. Mannino, che rappresenta e difende il summenzionato , in persona del Sindaco pro tempore, giusta procura alle liti rilasciata su Controparte_2
foglio separato ma materialmente congiunto alla suddetta Comparsa di Costituzione di Nuovo Procuratore
e, pertanto, da considerarsi in calce alla stessa
Convenuto
O g g e t t o : Cessione di Crediti.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 15.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente va decisa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'odierna parte attrice, così come formulata da parte convenuta. In ordine a ciò si osserva che la prima importante differenza che si riscontra rispetto alla disciplina generale sulla cessione dei crediti contenuta nel Codice civile ha riguardo alla libera cedibilità del credito ed alla sua opponibilità al debitore ceduto.
In base all'art. 1260 e ss. c.c., la cessione del credito si realizza al momento stesso della conclusione del relativo contratto di cessione, ed è efficace nei confronti del debitore ceduto nel momento in cui è stata a questi notificata o è stata da questi accettata;
vige inoltre il generale principio di libera cedibilità del credito,
in base al quale ogni credito può formare oggetto di cessione, salvo i limitati e specifici casi di esclusione previsti dalla legge, dalle parti o derivanti dalla natura personale del credito stesso.
Nella disciplina generale del Codice Civile, dunque, per la cessione del credito: non è previsto alcuno specifico requisito di forma;
non è necessaria l'accettazione del debitore ceduto;
la notifica e l'accettazione di cui all'art. 1264 c.c. (che non incidono sulla validità del negozio) non richiedono particolari requisiti di forma, ma rappresentano solo condizioni affinché la cessione divenga efficace (cioè opponibile) al debitore ceduto e ai terzi.
Nel caso invece in cui il debitore ceduto sia (non già un privato, bensì) un soggetto pubblico, vige una disciplina parzialmente diversa.
Qualora infatti il credito che forma oggetto di cessione sia sorto in occasione di un contratto pubblico, la disciplina applicabile alla cessione si discosta da quella generale del Codice Civile, dato l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante tale prestazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso la P.A. possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. L'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E prevedeva che, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., qualora inoltre la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto P.A.
Il successivo R.D. 2440/1923 ha, poi, a sua volta dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti richiamando, le previsioni contenute nel citato art. 9 della L. 2248/1865, allegato E.
La cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico e ancora in corso di esecuzione è quindi subordinata alla preventiva adesione della P.A.; in altri termini, affinché la cessione sia opponibile ad un ente pubblico è necessario che quest'ultimo esprima il proprio consenso espresso.
Tale disciplina si applica alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, ossia alle figure negoziali riconducibili alla categoria dei contratti di durata, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.),
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che, durante la stessa, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato, compromettendo così l'ulteriore e regolare prosecuzione del rapporto.
Relativamente ai contratti di durata, in corso di esecuzione, dunque, la P.A. ha la possibilità (ergo il privilegio)
di rifiutare la cessione del credito. Quando l'atto di cessione dei crediti non è espressamente accettato dall'amministrazione ceduta, lo stesso non è opponibile all'autorità pubblica coinvolta.
Ritenuto quanto prima atteso che nel caso di che trattasi alcuna preventiva adesione della P.A. risulta dalla stessa concessa, l'atto di cessione dei crediti oggetto del presente giudizio non può essere opposto al
[...]
. CP_2 Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte l'eccezione, così come formulata da parte convenuta,
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, risulta essere meritevole di accoglimento con la conseguente CP_2
dichiarazione di carenza di legittimazione attiva dell'odierna parte attrice, in Parte_3
persona del legale rapp.te pro tempore.
L'accertamento della predetta carenza di legittimazione attiva risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione e comporta il rigetto delle domande così come avanzate da parte attorea.
Stante il rigetto di cui prima, l'attrice, in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1
và condannata, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore del convenuto, , Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal
3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022, in complessivi €. 1.701,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e
CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti del Parte_3
, in persona del Sindaco pro tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede: Controparte_2
-dichiara la carenza di legittimazione attiva della in persona del legale rapp.te pro Parte_1
tempore, per quanto in parte motiva;
-rigetta, quindi, le domande così come formulate dalla in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore;
-condanna, infine, l'attrice, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore del convenuto, , Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa,
vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in
vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 1.701,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 15.4.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1350/2020 Ruolo Gen., vertente
t r a
C.F.: , con sede in Milano, nella Via Domenichino, n.5, in Parte_1 P.IVA_1
persona dei procuratori, Dott. ed Avv. Lorenza Prati, in forza di procure in autentica Notaio Parte_2
rispettivamente del 1.6.2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 e del Persona_1
31.1.2019. Rep. 21394, Racc. 8528, rapp.ta e difesa per procura in calce all'Atto di Citazione, dagli Avv.ti
Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, presso il cui studio in Milano, nel Corso Italia, n. 13, elegge domicilio
Attore
c o n t r o
in persona del Sindaco e legale pro tempore, Ing. , con sede in Basicò (ME), Controparte_1 Persona_2
nella Piazza Santa Maria, n. 10, C.F.: e P.Iva , autorizzato a difendersi e stare in giudizio, giusta P.IVA_2
Determina Dirigenziale, n. 169 del 15.12.2020, elett.te dom.to in Barcellona P.G. (ME), nella Via J.F. Kennedy, n. 358, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Coppolino, che lo rapp.ta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce e, pertanto, da considerarsi in calce allo stesso. Successivamente il predetto procuratore veniva sostituito, giusta Comparsa di Costituzione di
Nuovo Procuratore datata 22.9.2023, dall'Avv. Amelia N. Mannino, che rappresenta e difende il summenzionato , in persona del Sindaco pro tempore, giusta procura alle liti rilasciata su Controparte_2
foglio separato ma materialmente congiunto alla suddetta Comparsa di Costituzione di Nuovo Procuratore
e, pertanto, da considerarsi in calce alla stessa
Convenuto
O g g e t t o : Cessione di Crediti.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 15.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente va decisa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'odierna parte attrice, così come formulata da parte convenuta. In ordine a ciò si osserva che la prima importante differenza che si riscontra rispetto alla disciplina generale sulla cessione dei crediti contenuta nel Codice civile ha riguardo alla libera cedibilità del credito ed alla sua opponibilità al debitore ceduto.
In base all'art. 1260 e ss. c.c., la cessione del credito si realizza al momento stesso della conclusione del relativo contratto di cessione, ed è efficace nei confronti del debitore ceduto nel momento in cui è stata a questi notificata o è stata da questi accettata;
vige inoltre il generale principio di libera cedibilità del credito,
in base al quale ogni credito può formare oggetto di cessione, salvo i limitati e specifici casi di esclusione previsti dalla legge, dalle parti o derivanti dalla natura personale del credito stesso.
Nella disciplina generale del Codice Civile, dunque, per la cessione del credito: non è previsto alcuno specifico requisito di forma;
non è necessaria l'accettazione del debitore ceduto;
la notifica e l'accettazione di cui all'art. 1264 c.c. (che non incidono sulla validità del negozio) non richiedono particolari requisiti di forma, ma rappresentano solo condizioni affinché la cessione divenga efficace (cioè opponibile) al debitore ceduto e ai terzi.
Nel caso invece in cui il debitore ceduto sia (non già un privato, bensì) un soggetto pubblico, vige una disciplina parzialmente diversa.
Qualora infatti il credito che forma oggetto di cessione sia sorto in occasione di un contratto pubblico, la disciplina applicabile alla cessione si discosta da quella generale del Codice Civile, dato l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante tale prestazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso la P.A. possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. L'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E prevedeva che, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., qualora inoltre la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto P.A.
Il successivo R.D. 2440/1923 ha, poi, a sua volta dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti richiamando, le previsioni contenute nel citato art. 9 della L. 2248/1865, allegato E.
La cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico e ancora in corso di esecuzione è quindi subordinata alla preventiva adesione della P.A.; in altri termini, affinché la cessione sia opponibile ad un ente pubblico è necessario che quest'ultimo esprima il proprio consenso espresso.
Tale disciplina si applica alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, ossia alle figure negoziali riconducibili alla categoria dei contratti di durata, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.),
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che, durante la stessa, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato, compromettendo così l'ulteriore e regolare prosecuzione del rapporto.
Relativamente ai contratti di durata, in corso di esecuzione, dunque, la P.A. ha la possibilità (ergo il privilegio)
di rifiutare la cessione del credito. Quando l'atto di cessione dei crediti non è espressamente accettato dall'amministrazione ceduta, lo stesso non è opponibile all'autorità pubblica coinvolta.
Ritenuto quanto prima atteso che nel caso di che trattasi alcuna preventiva adesione della P.A. risulta dalla stessa concessa, l'atto di cessione dei crediti oggetto del presente giudizio non può essere opposto al
[...]
. CP_2 Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte l'eccezione, così come formulata da parte convenuta,
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, risulta essere meritevole di accoglimento con la conseguente CP_2
dichiarazione di carenza di legittimazione attiva dell'odierna parte attrice, in Parte_3
persona del legale rapp.te pro tempore.
L'accertamento della predetta carenza di legittimazione attiva risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione e comporta il rigetto delle domande così come avanzate da parte attorea.
Stante il rigetto di cui prima, l'attrice, in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1
và condannata, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore del convenuto, , Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal
3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022, in complessivi €. 1.701,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e
CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti del Parte_3
, in persona del Sindaco pro tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede: Controparte_2
-dichiara la carenza di legittimazione attiva della in persona del legale rapp.te pro Parte_1
tempore, per quanto in parte motiva;
-rigetta, quindi, le domande così come formulate dalla in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore;
-condanna, infine, l'attrice, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore del convenuto, , Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa,
vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in
vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 1.701,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 15.4.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)