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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 164/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GANINO BRUNO e dell'avv. PALMERI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata in
Ionadi Via Mattia Presi snc presso lo studio del difensore;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro elettivamente domiciliato in Catanzaro Via G. Da Fiore 34 presso l'Avvocatura;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Cristiana Lupi ed elettivamente domiciliata p in Roma, Lungotevere della Vittoria n.
11 presso lo studio del difensore;
(C.F. , già Controparte_3 P.IVA_3 [...] in persona del legale Rappresentante p.t. Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Iacoe ed elettivamente domiciliata in
Cosenza Corso L. Fera, 115 presso lo studio del difensore;
CONVENUTI OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., con Parte_1 contestuale istanza di sospensione, avverso la cartella di pagamento n.
139201600058494 notificatagli in data 5/12/2016, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 330.053,98 per recupero spese di giustizia oltre oneri di riscossione.
In via preliminare, l'opponente ha allegato di avere legittimamente instaurato il giudizio di opposizione innanzi al giudice ordinario, rilevando che le controversie relative al recupero delle spese di giustizia anticipate dallo Stato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice tributario.
L'opponente ha dedotto, inoltre, la nullità della cartella di pagamento per i seguenti motivi:
1) per difetto di un titolo che abiliti all'iscrizione a ruolo delle somme pretese dal momento che la sentenza della Corte d'Appello penale di Salerno del 24.5.2013 in base alla quale l'ufficio creditore pretende il pagamento non è quella definitiva richiedendo l'art. 212 T.U. spese di giustizia specificatamente il passaggio in giudicato della sentenza che condanna alle spese;
2) per difetto di un titolo per l'iscrizione a ruolo non essendoci alcuna condanna a spese processuali;
3) per mancata notifica dell'invito al pagamento di cui all'art. 212 T.U. spese di giustizia;
4) per difetto della motivazione prescritta dall'art. 7 dello Statuto del contribuente (L.
n. 212/2000), in quanto la cartella non recherebbe alcuna indicazione circa le modalità di determinazione del quantum della pretesa creditoria, circostanza che renderebbe impossibile l'esercizio del diritto di difesa;
5) intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo non essendosi attivato l'ufficio procedente per il recupero entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza;
pagina 2 di 12 6) intervenuta prescrizione del diritto alle spese processuali maturate fino alla sentenza di primo grado del febbraio 2011;
7) errata quantificazione delle somme dovute per insussistenza della solidarietà con gli altri imputati e per l'intera cifra richiesta.
Pertanto, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inefficacia e nullità ovvero annullare l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese e competenze.
Si è costituito il eccependo, quanto ai vizi formali della Controparte_1 cartella di pagamento, il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore trattandosi di vizi imputabili al concessionario per la riscossione.
Ha dedotto, quanto all'eccepita prescrizione, che le spese di giustizia possono essere quantificate e richieste solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e che nella specie è avvenuto in data 5.11.2014 per cui nessuna prescrizione è maturata.
Quanto alla dedotta nullità della cartella per omesso invio dell'invito al pagamento, il ha evidenziato che non sussiste alcun obbligo, in capo Controparte_1 all'ufficio giudiziario, di inviare l'invito al pagamento, poiché, a seguito delle modifiche apportate al procedimento di riscossione ad opera dell'art. 227-ter del
D.P.R. 115/2002, tale atto prodromico è stato sostituito dall'avviso/cartella dell'Agente della Riscossione. Inoltre, ha aggiunto che va escluso che il termine previsto dalla norma in parola per procedere ad iscrizione a ruolo abbia natura decadenziale perché una disposizione di tal fatta contrasterebbe con il principio secondo cui un diritto non può essere assoggettato contemporaneamente ad un termine prescrizionale e ad uno decadenziale.
Sul passaggio in giudicato della sentenza portata ad esecuzione e sulla condanna alle spese processuali, ha specificato che il titolo in base al quale è stata attivata la procedura esecutiva è la sentenza n. 1515/2013 della Corte d'Appello di Salerno, passata in giudicato il 5.11.2014, la quale ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, confermando, tra gli altri, il capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese processuali già poste a carico dell'attrice.
pagina 3 di 12 Ha inoltre dedotto che, quanto alla divisibilità delle spese di lite pro quota, la regola della ripartizione pro quota opera solo all'interno dei rapporti tra debitori mentre all'esterno vige la regola della solidarietà per cui ognuno è tenuto per l'intero salvo il regresso nei confronti dei condebitori.
Pertanto, ha chiesto di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite.
Si è costituita (già Controparte_4 Controparte_5 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal
, in quanto tardiva, poiché l'opposizione con cui si faccia valere Parte_1
l'irregolarità formale del titolo, sarebbe da qualificare come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., soggetta al termine decadenziale di venti giorni nonché il proprio difetto di legittimazione passiva poiché le deduzioni di parte attrice concernenti il merito della pretesa creditoria sarebbero di competenza esclusiva dell'ente impositore, ossia del . Controparte_1
Nel merito ha eccepito che l'eccezione di difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, oltreché tardiva, è destituita di qualsivoglia pregio giuridico, atteso che l'Agente di Riscossione ha notificato un atto che risponde appieno alla previsione normativa di contenuto minimo, redatto secondo il modello ministeriale di cui al DM 28.06.1999 e successive modificazioni, per come richiamato dall'art. 50, comma III, DPR 602/73.
Si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_2 ed eccepito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nello specifico, ha premesso che il ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata trae origine dalla sentenza n. 1515/2013 emessa dalla Corte d'Appello di Salerno in data 24/05/2013 e passata in giudicato il 05/11/2014, a seguito della sentenza di
Cassazione emessa in pari data, con cui veniva rigettato l'appello proposto anche dalla Dott.ssa e che, a seguito di tale sentenza, la Corte d'Appello di Salerno Pt_1 inviava la nota A 241/2016 in data 21/3/2016 alla società Controparte_2 per il recupero dell'importo di € 325.783,30 a titolo di spese processuali di cui €
325.498,30 di spese anticipate dall'Erario per intercettazioni e consulenze tecniche.
pagina 4 di 12 Perciò, in conseguenza della ricezione della nota A, in Controparte_2 ossequio alle funzioni alla stessa attribuite dalla legge e dalla Convezione con il
, inseriva la Partita di Credito n. 515/2016 nel registro Controparte_1
SIAMM – settore penale, avente come data di iscrizione il 6/6/2016 e come data di prima prescrizione il 5/11/2024 – e, successivamente, provvedeva all'iscrizione a ruolo della somma da recuperare sulla cui base è stata emessa e notificata la cartella di pagamento in contestazione. Inoltre, ha aggiunto che con la sentenza del
6/10/2015, la Corte di Cassazione sez. II ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625 c.p.c. proposto dalla , con condanna di Pt_1 quest'ultima al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di Euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Quanto al quantum della pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento, ha dedotto che essa trae origine dai fogli notizia che costituiscono la prova del quantum poiché indicano analiticamente le spese anticipate dallo Stato e prenotate a debito, in aderenza al disposto di cui all'art. 280 T.U. spese di giustizia, e quantificate dal funzionario dell'ufficio recupero crediti, come disposto dall'art. 211 T.U.
In relazione alla doglianza di omessa notifica dell'avviso di pagamento, ha rilevato che in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha modificato l'art. 227 ter del D.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del D.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter.
Quanto al difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnato ha ribadito che la cartella di pagamento, prevista dall'art. 25 del D.p.r. 602/73, viene predisposta secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze con decreto direttoriale del 28 giugno 1999 e che, dunque, è un atto a contenuto vincolato come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo con ordinanza n. 22652 del 09/08/2024.
pagina 5 di 12 Parimenti ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente dal momento che il termine di prescrizione per le spese processuali è quello ordinario decennale per cui nessuna prescrizione è maturata tenuto conto che, nel caso di specie, la sentenza che costituisce il titolo esecutivo di cui alla cartella di pagamento in contestazione, è passata in giudicato il 5/11/2014.
Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale e del ruolo opposti con ordinanza del 25.07.17 e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. la causa istruita documentalmente è stata rinviata dal mutato Giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii di ufficio, con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del
24.11.24, sulle conclusioni per come rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato subentrato nella titolarità del fascicolo previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda va qualificata con riferimento a ciascuna delle censure sollevate dall'odierno opponente.
Invero, fermo il principio per cui avverso la cartella esattoriale per crediti diversi da quelli di natura tributaria può essere proposta opposizione all'esecuzione dinanzi al
Tribunale ordinario, l'opposizione va qualificata diversamente a seconda che sia contestata la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo, rientrando tale ipotesi nell'ambito di applicazione dell'art. 615 c.p.c., ovvero si deducano vizi formali della cartella o degli atti presupposti, tra cui rientra il vizio di motivazione della cartella (ex Cass. civ. n.
21080/15), nel qual caso l'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
(opposizione agli atti esecutivi) e va proposta a pena di decadenza entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella stessa, quale atto equiparabile al precetto
(cfr. Cass n. 21080/2015: “…La cartella di pagamento nel procedimento di riscossione c.d. esattoriale tiene luogo del precetto…”).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, ne deriva che laddove l'odierno opponente ha contestato la mancanza di motivazione della cartella di pagamento e la mancata preventiva notifica di avvisi di pagamento, trattandosi di vizi formali della cartella, ha inteso proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed è pertanto incorso nella relativa decadenza, avendo introdotto la domanda oltre il pagina 6 di 12 termine di venti giorni decorrenti dal 5.12.2016, data della notifica della cartella impugnata (l'atto introduttivo del giudizio che ci occupa è stato consegnato all' ufficiale giudiziario per la notifica in data 31.1.17).
La domanda è pertanto inammissibile sotto tale profilo.
Vanno invece esaminate le censure relative al difetto di titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e alla natura solidale dell'obbligo, la quale attiene al quantum della pretesa e, pertanto, rientra nelle ipotesi di opposizione ex art. 615 c.p.c., per le quali non è previsto alcun termine di decadenza.
È del tutto destituita di ogni fondamento l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di titolo legittimante atteso che l'iscrizione a ruolo del credito è fondata sulla sentenza n. 1515/2013 della Corte d'Appello di Salerno, divenuta irrevocabile in data 5.11.2014 giorno in cui è stata pronunciata la sentenza della
Corte di Cassazione, con cui è stato rigettato il ricorso (cfr. all.2 comparsa di costituzione e risposta ). La sentenza divenuta definitiva ha Controparte_2 riformato parzialmente la sentenza di primo grado, confermando, tra gli altri, il capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese processuali già poste a carico dell'attrice.
Nel merito, l'attore ha contestato l'entità della somma intimata con la cartella di pagamento, deducendo l'assenza della solidarietà passiva sul pagamento delle spese processuali, nonché la riferibilità degli importi richiesti ai reati a lui ascritti nel procedimento penale cui le spese sono imputate, sicché la domanda attorea, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione, appartiene alla cognizione del Giudice
Civile. Invero, la censura formulata è stata correttamente proposta davanti al giudice civile atteso che “la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.”(Cass., Sezioni Unite Penali, Sentenza
n. 491 del 29/09/2011; Cass. pen. Sentenza, n. 30589 del 7/4/2011; Cass. pen.
Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 27/11/2013 ; Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 50974 del 29/10/2019; cfr. Cass. civ.., Sez. 3, Sentenza n. 14598 del 09/07/2020). pagina 7 di 12 Ciò premesso, il motivo di opposizione è fondato per le assorbenti ragioni che seguono.
Le spese processuali in sede penale sono regolate dall'art. 535 c.p.p. nella versione vigente sin dalla novella del 18.6.2009 n. 69, che, da un lato, ha ampliato la portata del primo comma (“La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali”) con l'abrogazione dell'inciso finale “relative ai reati cui la condanna si riferisce”, e, dall'altro lato, ha eliminato il comma 2 contenente la condanna solidale (“I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna”). La stessa Legge ha novellato anche l'art. 205 (Recupero intero, forfettizzato e per quota) del T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), stabilendo che (comma 1) “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze…”, mentre (commi 2 e 2bis) “Sono recuperate per intero … le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi…” e le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Decreto citato dall'art. 205 è da individuarsi nel
Decreto 10.6.2014 n. 124 (Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale), entrato in vigore l'11.9.2014 e le cui disposizioni
(articoli 1 e 2), giusta l'art. 3, “si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento” e, quindi, anche al caso in decisione, atteso che la sentenza penale di condanna del è divenuta definitiva in data 5.11.2014.
Dal dettato normativo emerge quindi che la condanna al pagamento delle spese processuali penali non possa mai essere solidale, ma debba avvenire con riferimento al singolo imputato, eventualmente con una ripartizione pro quota in caso di più condannati, ma sempre sul presupposto basilare che le spese affrontate siano pagina 8 di 12 realmente riportabili al capo di imputazione per cui è stata pronunciata condanna definitiva. All'imputato, infatti, sono addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali ha subito la condanna penale, anche nella forma della condanna per concorso nel medesimo reato, ma mai quelle discendenti da un'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale (Cass. pen. 28.3.2019 n. 17410; Cass. pen. 22.9.2010 n. 39736; Cass.
3.6.2010 n. 32979).
Ciò chiarito in merito al mutato regime di ripartizione delle spese di giustizia, la giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a cartella di pagamento concernente il recupero delle spese processuali penali, ha altresì evidenziato che “nel giudizio di opposizione, sarà onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'an, ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” (Cass. Civ. n.
31774/2023).
Così ricostruiti i principi regolatori della materia, giova precisare che dalla documentazione prodotta in corso di causa risulta che con sentenza n.290/2011 del
Tribunale di Salerno emessa il 28.2.2011 e altri 11 imputati sono Parte_1 stati condannati per alcuni dei reati loro ascritti e le spese processuali sono state poste a carico di ciascuno (cfr. all.3 comparsa di costituzione e risposta
[...]
). Risulta che la suddetta sentenza è stata parzialmente riformata Controparte_1 dalla Corte d'Appello di Salerno del 24.5.2013 la quale ha assolto l'odierna attrice per alcuni dei reati per cui era stata condannata in primo grado e ha rideterminato la pena detentiva in due anni e otto mesi di reclusione, confermandosi per il resto la sentenza di primo grado.
Inoltre, come si desume dalla partita di credito relativa alle spese processuali scaturenti dalla sentenza sopra richiamata, l'importo totale di 326.780,30 euro è
pagina 9 di 12 pari alla somma tra l'importo di 325.498,30 euro, pari alle spese anticipate nel procedimento penale sopra richiamato e recuperabili per intero, e l'importo di
220,00 euro pari alle spese recuperabili in misura fissa ai sensi dell'art. 2 del D.M.
n. 124/2014 nonchè l'importo di 1.000 euro da pagare a favore della Cassa
Ammende.
Ebbene, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che non risulta adeguatamente provato il credito affermato dall'ente impositore in relazione al recupero delle spese inerenti al procedimento penale per cui è causa. Invero, il procedimento penale in esame, come evidenziato in precedenza, ha riguardato numerose persone, oltre all'attrice, e ciascuno ha risposto di reati anche diversi dagli altri imputati, come si desume dalla stessa sentenza di condanna in primo grado che ha riguardato l'odierno attore. Poiché l'attore può rispondere solo delle spese processuali riferibili ai reati a lui ascritti e per i quali è stato condannato in via definitiva, ne consegue che l'ente impositore avrebbe dovuto allegare e documentare quale parte delle spese processuali del procedimento penale siano riferibili ai reati ascritti all'attore ed esigere il pagamento ad opera di quest'ultimo solo delle spese processuali pertinenti ai suddetti reati e per i quali ha ricevuto la condanna in sede penale.
Nondimeno, tale prova non è stata fornita dall'ente impositore il quale ha prodotto in giudizio documentazione con indicazione specifica delle spese da rimborsare (cfr. all.
2) comparsa di costituzione e risposta, vedi foglio notizie della Procura della
Repubblica di Salerno per le spese inerenti alle indagini, foglio notizie Tribunale di
Salerno per la fase dibattimentale) e, tuttavia, considerato che il procedimento riguardava più imputati e più reati, l'opposta avrebbe dovuto provare quali fossero riferibili ai reati ascritti all'attrice ed esigere il pagamento ad opera di quest'ultima solo delle spese processuali pertinenti ai suddetti reati e per i quali ha ricevuto la condanna in sede penale.
Piuttosto, dalla disamina dei fascicoli relativi al foglio notizie prodotti in atti, emerge che le spese indicate si riferiscono a tutte le spese processuali del procedimento penale R.G.N.R. 689/07 + altri. Parte_1
pagina 10 di 12 Da altra parte, lo stesso ente impositore, nelle difese articolate, ammette che la somma portata dalla cartella esattoriale, quantomeno quella per “spese processuali”, riguarda tutte le spese del procedimento penale più volte richiamato sostenendo la persistenza del principio della solidarietà dal lato passivo in tale materia.
Ancora, dall'esame della partita di credito in atti si ha conferma che con la cartella di pagamento opposta è stato richiesto a il pagamento di tutte le Parte_1 spese di giustizia, facendo ancora applicazione del principio di solidarietà: la descrizione delle voci di spesa fa, infatti, riferimento a “spese recuperabili per intero”
e non pro quota.
Pertanto, questo Giudice ritiene che la cartella di pagamento opposta ha ad oggetto l'intero ammontare delle spese sostenute nel procedimento penale, che ha riguardato plurimi soggetti, senza alcuna distinzione in relazione ai reati ascritti all'odierna attrice, sicché l'importo oggetto della cartella opposta non può ritenersi fondato, tenuto conto dell'assenza di solidarietà passiva tra gli imputati per le spese processuali.
Per tali motivi, l'opposizione deve trovare accoglimento.
La domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma II e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di parte convenuta una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 147/2022 anche per la fase cautelare con esclusione della fase istruttoria, stante il carattere documentale della lite e tenuto conto del tenore degli scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
pagina 11 di 12 - in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara la nullità e l'inefficacia della cartella di pagamento opposta;
- dichiara tenute e condanna le parti convenute tutte, in solido tra loro, al rimborso in favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in complessivi 6.023,00 euro per compensi ed esposti, oltre rimborso spese forfettarie 15%, C.P.A e I.V.A., se dovuta.
Vibo Valentia, 27 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 164/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GANINO BRUNO e dell'avv. PALMERI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata in
Ionadi Via Mattia Presi snc presso lo studio del difensore;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro elettivamente domiciliato in Catanzaro Via G. Da Fiore 34 presso l'Avvocatura;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Cristiana Lupi ed elettivamente domiciliata p in Roma, Lungotevere della Vittoria n.
11 presso lo studio del difensore;
(C.F. , già Controparte_3 P.IVA_3 [...] in persona del legale Rappresentante p.t. Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Iacoe ed elettivamente domiciliata in
Cosenza Corso L. Fera, 115 presso lo studio del difensore;
CONVENUTI OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., con Parte_1 contestuale istanza di sospensione, avverso la cartella di pagamento n.
139201600058494 notificatagli in data 5/12/2016, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 330.053,98 per recupero spese di giustizia oltre oneri di riscossione.
In via preliminare, l'opponente ha allegato di avere legittimamente instaurato il giudizio di opposizione innanzi al giudice ordinario, rilevando che le controversie relative al recupero delle spese di giustizia anticipate dallo Stato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice tributario.
L'opponente ha dedotto, inoltre, la nullità della cartella di pagamento per i seguenti motivi:
1) per difetto di un titolo che abiliti all'iscrizione a ruolo delle somme pretese dal momento che la sentenza della Corte d'Appello penale di Salerno del 24.5.2013 in base alla quale l'ufficio creditore pretende il pagamento non è quella definitiva richiedendo l'art. 212 T.U. spese di giustizia specificatamente il passaggio in giudicato della sentenza che condanna alle spese;
2) per difetto di un titolo per l'iscrizione a ruolo non essendoci alcuna condanna a spese processuali;
3) per mancata notifica dell'invito al pagamento di cui all'art. 212 T.U. spese di giustizia;
4) per difetto della motivazione prescritta dall'art. 7 dello Statuto del contribuente (L.
n. 212/2000), in quanto la cartella non recherebbe alcuna indicazione circa le modalità di determinazione del quantum della pretesa creditoria, circostanza che renderebbe impossibile l'esercizio del diritto di difesa;
5) intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo non essendosi attivato l'ufficio procedente per il recupero entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza;
pagina 2 di 12 6) intervenuta prescrizione del diritto alle spese processuali maturate fino alla sentenza di primo grado del febbraio 2011;
7) errata quantificazione delle somme dovute per insussistenza della solidarietà con gli altri imputati e per l'intera cifra richiesta.
Pertanto, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inefficacia e nullità ovvero annullare l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese e competenze.
Si è costituito il eccependo, quanto ai vizi formali della Controparte_1 cartella di pagamento, il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore trattandosi di vizi imputabili al concessionario per la riscossione.
Ha dedotto, quanto all'eccepita prescrizione, che le spese di giustizia possono essere quantificate e richieste solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e che nella specie è avvenuto in data 5.11.2014 per cui nessuna prescrizione è maturata.
Quanto alla dedotta nullità della cartella per omesso invio dell'invito al pagamento, il ha evidenziato che non sussiste alcun obbligo, in capo Controparte_1 all'ufficio giudiziario, di inviare l'invito al pagamento, poiché, a seguito delle modifiche apportate al procedimento di riscossione ad opera dell'art. 227-ter del
D.P.R. 115/2002, tale atto prodromico è stato sostituito dall'avviso/cartella dell'Agente della Riscossione. Inoltre, ha aggiunto che va escluso che il termine previsto dalla norma in parola per procedere ad iscrizione a ruolo abbia natura decadenziale perché una disposizione di tal fatta contrasterebbe con il principio secondo cui un diritto non può essere assoggettato contemporaneamente ad un termine prescrizionale e ad uno decadenziale.
Sul passaggio in giudicato della sentenza portata ad esecuzione e sulla condanna alle spese processuali, ha specificato che il titolo in base al quale è stata attivata la procedura esecutiva è la sentenza n. 1515/2013 della Corte d'Appello di Salerno, passata in giudicato il 5.11.2014, la quale ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, confermando, tra gli altri, il capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese processuali già poste a carico dell'attrice.
pagina 3 di 12 Ha inoltre dedotto che, quanto alla divisibilità delle spese di lite pro quota, la regola della ripartizione pro quota opera solo all'interno dei rapporti tra debitori mentre all'esterno vige la regola della solidarietà per cui ognuno è tenuto per l'intero salvo il regresso nei confronti dei condebitori.
Pertanto, ha chiesto di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite.
Si è costituita (già Controparte_4 Controparte_5 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal
, in quanto tardiva, poiché l'opposizione con cui si faccia valere Parte_1
l'irregolarità formale del titolo, sarebbe da qualificare come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., soggetta al termine decadenziale di venti giorni nonché il proprio difetto di legittimazione passiva poiché le deduzioni di parte attrice concernenti il merito della pretesa creditoria sarebbero di competenza esclusiva dell'ente impositore, ossia del . Controparte_1
Nel merito ha eccepito che l'eccezione di difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, oltreché tardiva, è destituita di qualsivoglia pregio giuridico, atteso che l'Agente di Riscossione ha notificato un atto che risponde appieno alla previsione normativa di contenuto minimo, redatto secondo il modello ministeriale di cui al DM 28.06.1999 e successive modificazioni, per come richiamato dall'art. 50, comma III, DPR 602/73.
Si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_2 ed eccepito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nello specifico, ha premesso che il ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata trae origine dalla sentenza n. 1515/2013 emessa dalla Corte d'Appello di Salerno in data 24/05/2013 e passata in giudicato il 05/11/2014, a seguito della sentenza di
Cassazione emessa in pari data, con cui veniva rigettato l'appello proposto anche dalla Dott.ssa e che, a seguito di tale sentenza, la Corte d'Appello di Salerno Pt_1 inviava la nota A 241/2016 in data 21/3/2016 alla società Controparte_2 per il recupero dell'importo di € 325.783,30 a titolo di spese processuali di cui €
325.498,30 di spese anticipate dall'Erario per intercettazioni e consulenze tecniche.
pagina 4 di 12 Perciò, in conseguenza della ricezione della nota A, in Controparte_2 ossequio alle funzioni alla stessa attribuite dalla legge e dalla Convezione con il
, inseriva la Partita di Credito n. 515/2016 nel registro Controparte_1
SIAMM – settore penale, avente come data di iscrizione il 6/6/2016 e come data di prima prescrizione il 5/11/2024 – e, successivamente, provvedeva all'iscrizione a ruolo della somma da recuperare sulla cui base è stata emessa e notificata la cartella di pagamento in contestazione. Inoltre, ha aggiunto che con la sentenza del
6/10/2015, la Corte di Cassazione sez. II ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625 c.p.c. proposto dalla , con condanna di Pt_1 quest'ultima al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di Euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Quanto al quantum della pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento, ha dedotto che essa trae origine dai fogli notizia che costituiscono la prova del quantum poiché indicano analiticamente le spese anticipate dallo Stato e prenotate a debito, in aderenza al disposto di cui all'art. 280 T.U. spese di giustizia, e quantificate dal funzionario dell'ufficio recupero crediti, come disposto dall'art. 211 T.U.
In relazione alla doglianza di omessa notifica dell'avviso di pagamento, ha rilevato che in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha modificato l'art. 227 ter del D.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del D.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter.
Quanto al difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnato ha ribadito che la cartella di pagamento, prevista dall'art. 25 del D.p.r. 602/73, viene predisposta secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze con decreto direttoriale del 28 giugno 1999 e che, dunque, è un atto a contenuto vincolato come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo con ordinanza n. 22652 del 09/08/2024.
pagina 5 di 12 Parimenti ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente dal momento che il termine di prescrizione per le spese processuali è quello ordinario decennale per cui nessuna prescrizione è maturata tenuto conto che, nel caso di specie, la sentenza che costituisce il titolo esecutivo di cui alla cartella di pagamento in contestazione, è passata in giudicato il 5/11/2014.
Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale e del ruolo opposti con ordinanza del 25.07.17 e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. la causa istruita documentalmente è stata rinviata dal mutato Giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii di ufficio, con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del
24.11.24, sulle conclusioni per come rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato subentrato nella titolarità del fascicolo previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda va qualificata con riferimento a ciascuna delle censure sollevate dall'odierno opponente.
Invero, fermo il principio per cui avverso la cartella esattoriale per crediti diversi da quelli di natura tributaria può essere proposta opposizione all'esecuzione dinanzi al
Tribunale ordinario, l'opposizione va qualificata diversamente a seconda che sia contestata la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo, rientrando tale ipotesi nell'ambito di applicazione dell'art. 615 c.p.c., ovvero si deducano vizi formali della cartella o degli atti presupposti, tra cui rientra il vizio di motivazione della cartella (ex Cass. civ. n.
21080/15), nel qual caso l'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
(opposizione agli atti esecutivi) e va proposta a pena di decadenza entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella stessa, quale atto equiparabile al precetto
(cfr. Cass n. 21080/2015: “…La cartella di pagamento nel procedimento di riscossione c.d. esattoriale tiene luogo del precetto…”).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, ne deriva che laddove l'odierno opponente ha contestato la mancanza di motivazione della cartella di pagamento e la mancata preventiva notifica di avvisi di pagamento, trattandosi di vizi formali della cartella, ha inteso proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed è pertanto incorso nella relativa decadenza, avendo introdotto la domanda oltre il pagina 6 di 12 termine di venti giorni decorrenti dal 5.12.2016, data della notifica della cartella impugnata (l'atto introduttivo del giudizio che ci occupa è stato consegnato all' ufficiale giudiziario per la notifica in data 31.1.17).
La domanda è pertanto inammissibile sotto tale profilo.
Vanno invece esaminate le censure relative al difetto di titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e alla natura solidale dell'obbligo, la quale attiene al quantum della pretesa e, pertanto, rientra nelle ipotesi di opposizione ex art. 615 c.p.c., per le quali non è previsto alcun termine di decadenza.
È del tutto destituita di ogni fondamento l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di titolo legittimante atteso che l'iscrizione a ruolo del credito è fondata sulla sentenza n. 1515/2013 della Corte d'Appello di Salerno, divenuta irrevocabile in data 5.11.2014 giorno in cui è stata pronunciata la sentenza della
Corte di Cassazione, con cui è stato rigettato il ricorso (cfr. all.2 comparsa di costituzione e risposta ). La sentenza divenuta definitiva ha Controparte_2 riformato parzialmente la sentenza di primo grado, confermando, tra gli altri, il capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese processuali già poste a carico dell'attrice.
Nel merito, l'attore ha contestato l'entità della somma intimata con la cartella di pagamento, deducendo l'assenza della solidarietà passiva sul pagamento delle spese processuali, nonché la riferibilità degli importi richiesti ai reati a lui ascritti nel procedimento penale cui le spese sono imputate, sicché la domanda attorea, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione, appartiene alla cognizione del Giudice
Civile. Invero, la censura formulata è stata correttamente proposta davanti al giudice civile atteso che “la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.”(Cass., Sezioni Unite Penali, Sentenza
n. 491 del 29/09/2011; Cass. pen. Sentenza, n. 30589 del 7/4/2011; Cass. pen.
Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 27/11/2013 ; Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 50974 del 29/10/2019; cfr. Cass. civ.., Sez. 3, Sentenza n. 14598 del 09/07/2020). pagina 7 di 12 Ciò premesso, il motivo di opposizione è fondato per le assorbenti ragioni che seguono.
Le spese processuali in sede penale sono regolate dall'art. 535 c.p.p. nella versione vigente sin dalla novella del 18.6.2009 n. 69, che, da un lato, ha ampliato la portata del primo comma (“La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali”) con l'abrogazione dell'inciso finale “relative ai reati cui la condanna si riferisce”, e, dall'altro lato, ha eliminato il comma 2 contenente la condanna solidale (“I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna”). La stessa Legge ha novellato anche l'art. 205 (Recupero intero, forfettizzato e per quota) del T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), stabilendo che (comma 1) “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze…”, mentre (commi 2 e 2bis) “Sono recuperate per intero … le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi…” e le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Decreto citato dall'art. 205 è da individuarsi nel
Decreto 10.6.2014 n. 124 (Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale), entrato in vigore l'11.9.2014 e le cui disposizioni
(articoli 1 e 2), giusta l'art. 3, “si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento” e, quindi, anche al caso in decisione, atteso che la sentenza penale di condanna del è divenuta definitiva in data 5.11.2014.
Dal dettato normativo emerge quindi che la condanna al pagamento delle spese processuali penali non possa mai essere solidale, ma debba avvenire con riferimento al singolo imputato, eventualmente con una ripartizione pro quota in caso di più condannati, ma sempre sul presupposto basilare che le spese affrontate siano pagina 8 di 12 realmente riportabili al capo di imputazione per cui è stata pronunciata condanna definitiva. All'imputato, infatti, sono addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali ha subito la condanna penale, anche nella forma della condanna per concorso nel medesimo reato, ma mai quelle discendenti da un'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale (Cass. pen. 28.3.2019 n. 17410; Cass. pen. 22.9.2010 n. 39736; Cass.
3.6.2010 n. 32979).
Ciò chiarito in merito al mutato regime di ripartizione delle spese di giustizia, la giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a cartella di pagamento concernente il recupero delle spese processuali penali, ha altresì evidenziato che “nel giudizio di opposizione, sarà onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'an, ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” (Cass. Civ. n.
31774/2023).
Così ricostruiti i principi regolatori della materia, giova precisare che dalla documentazione prodotta in corso di causa risulta che con sentenza n.290/2011 del
Tribunale di Salerno emessa il 28.2.2011 e altri 11 imputati sono Parte_1 stati condannati per alcuni dei reati loro ascritti e le spese processuali sono state poste a carico di ciascuno (cfr. all.3 comparsa di costituzione e risposta
[...]
). Risulta che la suddetta sentenza è stata parzialmente riformata Controparte_1 dalla Corte d'Appello di Salerno del 24.5.2013 la quale ha assolto l'odierna attrice per alcuni dei reati per cui era stata condannata in primo grado e ha rideterminato la pena detentiva in due anni e otto mesi di reclusione, confermandosi per il resto la sentenza di primo grado.
Inoltre, come si desume dalla partita di credito relativa alle spese processuali scaturenti dalla sentenza sopra richiamata, l'importo totale di 326.780,30 euro è
pagina 9 di 12 pari alla somma tra l'importo di 325.498,30 euro, pari alle spese anticipate nel procedimento penale sopra richiamato e recuperabili per intero, e l'importo di
220,00 euro pari alle spese recuperabili in misura fissa ai sensi dell'art. 2 del D.M.
n. 124/2014 nonchè l'importo di 1.000 euro da pagare a favore della Cassa
Ammende.
Ebbene, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che non risulta adeguatamente provato il credito affermato dall'ente impositore in relazione al recupero delle spese inerenti al procedimento penale per cui è causa. Invero, il procedimento penale in esame, come evidenziato in precedenza, ha riguardato numerose persone, oltre all'attrice, e ciascuno ha risposto di reati anche diversi dagli altri imputati, come si desume dalla stessa sentenza di condanna in primo grado che ha riguardato l'odierno attore. Poiché l'attore può rispondere solo delle spese processuali riferibili ai reati a lui ascritti e per i quali è stato condannato in via definitiva, ne consegue che l'ente impositore avrebbe dovuto allegare e documentare quale parte delle spese processuali del procedimento penale siano riferibili ai reati ascritti all'attore ed esigere il pagamento ad opera di quest'ultimo solo delle spese processuali pertinenti ai suddetti reati e per i quali ha ricevuto la condanna in sede penale.
Nondimeno, tale prova non è stata fornita dall'ente impositore il quale ha prodotto in giudizio documentazione con indicazione specifica delle spese da rimborsare (cfr. all.
2) comparsa di costituzione e risposta, vedi foglio notizie della Procura della
Repubblica di Salerno per le spese inerenti alle indagini, foglio notizie Tribunale di
Salerno per la fase dibattimentale) e, tuttavia, considerato che il procedimento riguardava più imputati e più reati, l'opposta avrebbe dovuto provare quali fossero riferibili ai reati ascritti all'attrice ed esigere il pagamento ad opera di quest'ultima solo delle spese processuali pertinenti ai suddetti reati e per i quali ha ricevuto la condanna in sede penale.
Piuttosto, dalla disamina dei fascicoli relativi al foglio notizie prodotti in atti, emerge che le spese indicate si riferiscono a tutte le spese processuali del procedimento penale R.G.N.R. 689/07 + altri. Parte_1
pagina 10 di 12 Da altra parte, lo stesso ente impositore, nelle difese articolate, ammette che la somma portata dalla cartella esattoriale, quantomeno quella per “spese processuali”, riguarda tutte le spese del procedimento penale più volte richiamato sostenendo la persistenza del principio della solidarietà dal lato passivo in tale materia.
Ancora, dall'esame della partita di credito in atti si ha conferma che con la cartella di pagamento opposta è stato richiesto a il pagamento di tutte le Parte_1 spese di giustizia, facendo ancora applicazione del principio di solidarietà: la descrizione delle voci di spesa fa, infatti, riferimento a “spese recuperabili per intero”
e non pro quota.
Pertanto, questo Giudice ritiene che la cartella di pagamento opposta ha ad oggetto l'intero ammontare delle spese sostenute nel procedimento penale, che ha riguardato plurimi soggetti, senza alcuna distinzione in relazione ai reati ascritti all'odierna attrice, sicché l'importo oggetto della cartella opposta non può ritenersi fondato, tenuto conto dell'assenza di solidarietà passiva tra gli imputati per le spese processuali.
Per tali motivi, l'opposizione deve trovare accoglimento.
La domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma II e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di parte convenuta una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 147/2022 anche per la fase cautelare con esclusione della fase istruttoria, stante il carattere documentale della lite e tenuto conto del tenore degli scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
pagina 11 di 12 - in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara la nullità e l'inefficacia della cartella di pagamento opposta;
- dichiara tenute e condanna le parti convenute tutte, in solido tra loro, al rimborso in favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in complessivi 6.023,00 euro per compensi ed esposti, oltre rimborso spese forfettarie 15%, C.P.A e I.V.A., se dovuta.
Vibo Valentia, 27 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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