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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/08/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai GG.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 59/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Rosario La Rosa (del Foro di
SA) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2
contumace,
(nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Emiliano Cavallo C.F._3
(del Foro di SA) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
(nato a [...] il [...], c.f. ), CP_3 CodiceFiscale_4
(nata a [...] il [...], c.f. ), CP_4 CodiceFiscale_5
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Anna Zapparrata (del Foro di
Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
(nata a [...] il [...], c.f. ) e Parte_3 CodiceFiscale_7
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_8
rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Mariastella Iraci (del Foro di
Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
(nata a [...] il [...], c.f. ) e CP CodiceFiscale_9
(nato a [...] il [...], c.f. CP_6 C.F._10
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Ivano Capeto (del Foro di
[...]
Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: rivendicazione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 9.6.2025 – già fissata ex artt.
350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione del 31.8.2017 - con cui conveniva innanzi al Tribunale di SA
, i coniugi e i CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
coniugi e ed i coniugi e Parte_3 Parte_4 CP CP_6
– esponeva:
[...] Parte_1
- che l'asse ereditario della di lei madre – che era nata a [...] il CP_1
10.01.1907, e che ivi decedeva il 27.4.97 – era stato oggetto (successivamente all'annullamento – giusta sentenza del Tribunale di SA n. 907/2001, e conforme sentenza di questa Corte n. 1117/2003 - del testamento pubblico dell'11.3.97 con cui la de cuius aveva istituito propri eredi universali il figlio e la nuora del giudizio di scioglimento di Controparte_7 CP_8
comunione ereditaria instaurato da essa medesima attrice nei confronti di
[...]
e (figli di detto germano , di cui con le Pt_5 Controparte_9 CP_7
citate sentenze era stata pure dichiarata l'indegnità a succedere), - che di detto asse pure faceva parte la metà indivisa del fondo edificabile (della complessiva estensione di poco meno di 3.000 mq) in Vittoria, fraz. Scoglitti, censito in Catasto Terreni al foglio 166, part. 193,
- che detto giudizio di divisione era stato definito con sentenze del Tribunale di
SA n. 296/2012 (non definitiva) e n. 1109/2016 (definitiva) in forza delle quali la metà indivisa anzidetta (dopo che si era preferito omettere di evocare in contraddittorio anche il titolare della ulteriore metà indivisa del fondo) era stata attribuita per un quarto indiviso ad essa attrice e per 1/8 indiviso, per ciascuno, a detti e , Parte_5 Controparte_9
- che, tuttavia, la cugina – dopo aver presentato solo in data CP_1
25.5.2010 dichiarazione di successione in morte del padre Persona_1
attestando, falsamente, che del relictum facesse parte anche detta metà indivisa
(l'altra metà facendo, infatti, pacificamente capo a germana di CP_10
e ) – per atto pubblico in notar CP_11 Persona_1 Per_2
del 4/6/2010 tale cespite aveva venduto (peraltro a prezzo vile, di soli €
12.000,00) a , Controparte_2
- che per atto pubblico in notar del 23/5/2014 il aveva Per_3 CP_2
quindi proceduto – in uno con gli altri comproprietari dell'intero cespite, cioè a dire i coniugi e i coniugi e CP_3 CP_4 Parte_3
ed i coniugi e (tutti aventi causa Parte_4 CP CP_6
da detta - alla divisione del fondo in lotti in proprietà esclusiva. CP_10
Ciò premesso - e rivendicata la proprietà per giusti titoli di detta metà indivisa di cui la cugina si era fraudolentemente affermata proprietaria - essa concludeva Parte_1
chiedendo al Tribunale adito di “ritenere che la proprietà di 1/2 dell'immobile sito in
Scoglitti in Contrada Macconi - Lucarella di are 29,80, identificato in Catasto
Terreni del Comune di Vittoria al Foglio 166 Particella n. 193, è di proprietà esclusiva ed in quota, da un lato, alla odierna concludente (4/8) e, dall'altro, ai germani e (2/8 ciascuno) e, conseguentemente, Parte_5 Controparte_9
dichiarare nulla e priva di effetti giuridici sia la dichiarazione di successione in morte di , presentata da , meglio descritta in narrativa, Persona_1 CP_1
ove tale immobile è stato inserito, sia l'atto di trasferimento dello stesso da parte di a , sia l'atto di divisione e di assegnazione delle CP_1 Controparte_2
quote a rogito Notaio di Caltagirone intervenuto in data Persona_4
23/5/2014 fra quest'ultimo ed i GG.ri ed , CP_3 CP Parte_3
in uno ai rispettivi coniugi in regime di comunione legale GG.ri , CP_4
e formali intestatari dell'altra metà dell'immobile CP_6 Parte_4
per averla acquistata a rogito in Notaio di Vittoria in data Persona_5
4/2/1994, Rep. n. 16678/3766, da potere di;
ritenere, in ogni caso, CP_10
l'inesistenza dei diritti vantati dagli odierni convenuti sull'immobile sito in Scoglitti in Contrada Macconi - Lucarella di are 29,80, identificato in Catasto Terreni del
Comune di Vittoria al Foglio 166 Particella n. 193, per i motivi sopra meglio esposti e, conseguentemente, dichiarare nulla e priva di effetti giuridici sia la dichiarazione di successione in morte di , presentata da , meglio Persona_1 CP_1
descritta in narrativa, ove tale immobile è stato inserito, sia l'atto di trasferimento dello stesso da parte di a , sia l'atto di divisione e CP_1 Controparte_2
di assegnazione delle quote a rogito Notaio di Caltagirone Persona_4
intervenuto in data 23/5/2014 fra quest'ultimo ed i GG.ri CP_3 CP
ed , formali intestatari dell'altra metà dell'immobile in uno ai Parte_3
rispettivi coniugi in regime di comunione legale, GG.ri , CP_4 CP_6
e per averla acquistata in regime di comunione legale a
[...] Parte_4
rogito in Notaio di Vittoria in data 4/2/1994, Rep. n. 16678/3766, Persona_5
da potere di , ordinando ai convenuti tutti di immediatamente CP_10
rilasciare il possesso dell'immobile di proprietà della odierna concludente e di cessare le turbative e le molestie sin qui messe in atto in danno dell'odierna concludente;
condannare, inoltre, i convenuti tutti, atteso che formalmente detengono il bene oggetto di tutela, al risarcimento dei danni in favore della concludente, danno da liquidare in via equitativa, anche in considerazione del fatto che gli stessi hanno rifiutato la mediazione”. §§§ fu non si costituiva in contraddittorio. CP_1 Per_1
Si costituivano, per converso, sia sia i coniugi e Controparte_2 CP_3
i coniugi e ed i coniugi e CP_4 Parte_3 Parte_4 CP
: i quali tutti contestavano le domande della in particolare CP_6 Pt_5
obiettando di aver agito – sia esso al momento del suo acquisto, sia tutti CP_2
essi coniugi anzidetti al momento della successiva divisione – in perfetta buona fede potendo infatti, e comunque, confidare nella diligenza professionale dei notai roganti.
I coniugi e peraltro, precisavano di avere con lo Parte_3 Parte_4
stesso atto pubblico in notar del 23/5/2014 donato ai coniugi Per_3 [...]
e il lotto di cui erano divenuti proprietari esclusivi un CP_3 CP_4
momento prima. Ed a loro volta questi ultimi precisavano di avere, sempre con detto atto pubblico, donato al figlio il lotto di cui, in sede divisionale, erano divenuti Pt_2
proprietari esclusivi un momento prima ed anche quello che, subito dopo, era stato loro donato dai coniugi e Parte_3 Parte_4
Dispostasi, pertanto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Parte_2
questi si costituiva a sua volta: professando anch'egli, ed a maggior ragione, la sua perfetta buona fede negoziale.
§§§
Venuti in udienza, non essendo state avanzate istanze istruttorie le parti venivano sollecitamente rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali
– e posta la causa in decisione – con sentenza n. 1615/2023 del 24.10.2023 il
Tribunale adito rigettava le domande attoree dopo avere, in particolare, considerato:
- che “l'attrice, essendosi affermata proprietaria del predetto terreno (per la quota di 2/8) e avendo agito per il rilascio dello stesso (oltre che per la cessazione delle turbative e delle molestie messe in atto in suo danno), ha proposto un'azione di rivendica ex art. 948 c.c.”: venendo, in tal guisa, ad essere onerata della c.d. probatio diabolica, - che, ciò posto, “Nel caso di specie l'attrice non ha allegato, né tanto meno provato, di aver acquistato il terreno oggetto di causa a titolo originario, per averlo posseduto per il tempo necessario all'usucapione. Inoltre, l'attrice non ha dimostrato un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione per averlo acquistato a titolo originario. Ed invero, l'attrice ha sostenuto di essere proprietaria del terreno oggetto di causa in forza della sentenza del Tribunale di SA n. 1109/2016, pubblicata in data 18/10/2016, con la quale (all'esito del giudizio di divisione dell'eredità di nata nel 1907): - è stata attribuita all'odierna CP_1
attrice la quota di 2/8 del terreno sito in Vittoria, in catasto al Parte_1
foglio 166, part. 193; - è stata attribuita a e a Parte_5 Controparte_9
la quota di 1/8 ciascuno del terreno sito in Vittoria, in catasto al foglio 166, part. 193. […..] …. la sentenza del Tribunale di SA n. 1109/2016, pubblicata in data 18/10/2016, non può costituire adeguata prova, ai fini del presente giudizio di rivendica, del diritto di proprietà dell'attrice sulla quota di 2/8 del terreno sito in Vittoria, in catasto al foglio 166, part. 193. Ed infatti, in base alla giurisprudenza citata, dato che nella divisione giudiziale non è a carico dei condividenti la prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione, la predetta sentenza di divisione non può ritenersi idonea a fornire la prova della proprietà nei confronti degli odierni convenuti (terzi rispetto alla predetta sentenza di divisione, che non è stata pronunciata nei confronti di alcuno degli odierni convenuti)”.
§§§
Avverso la sentenza del giudice ibleo interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 05.01.2024, per ribadire in via principale che la citata compravendita per atto pubblico in notar del 4/6/2010 fosse Per_2
“chiaramente nulla e priva di effetti giuridici nei confronti dell'odierna deducente, per carenza di titolo in capo alla venditrice , dante causa di CP_1 CP_2
[...]
[...] , in ordine all'immobile sito in Vittoria, Contrada Macconi – Lucarella, di
[...]
are 29,80, identificato in Catasto Terreni del Comune di Vittoria al Foglio 166
Particella n. 193, circostanza questa ampiamente provata mediante tutta la documentazione prodotta e, in particolare, grazie al testamento di A_
(doc. 8). All'uopo, occorre evidenziare e sottolineare che il testamento di
[...]
è stato prodotto nel presente giudizio sia dall'odierna appellante che da Per_6
sin dalla sua costituzione nel presente giudizio. Dall'esame di Controparte_2
tale documento emerge incontrovertibilmente che padre di A_
, madre e dante causa dell'odierna appellante, ha istituito eredi ed CP_1
assegnato alle figlie e "l'immobile sito in Vittoria, CP_10 CP_1
Contrada CA, esteso are 29,80 ed identificato in Catasto Terreni del
Comune di Vittoria at Foglio 166 Particella n. 193”, mentre a , nato Persona_1
a Vittoria il 18/12/1904 ed ivi deceduto in data 20/3/1964, ha assegnato “la nuda proprietà (stante che ne lascio come infra l'usufrutto a mia moglie) di un appezzamento di terreno in Contrada Anguilla, tenere di Vittoria, esteso are quarantaquattro circa, ai confini con per due lati e con terra di Controparte_12
mia moglie .... oltre ad un vano …””. Persona_7
Conseguentemente – proseguiva l'appellante - doveva dirsi “assolutamente illegittimo l'atto in data 23/5/2014 a rogito Notaio di Persona_4
Caltagirone, Rep. n. 103355 e n. 30575 di Raccolta (doc. n. 9) con cui il Sig.
ha, in forza del trasferimento di proprietà sopra descritto ed in Controparte_2
violazione di quanto risultante dai PP.RR.II. di SA, proceduto, in uno ai comproprietari dell'altra metà indivisa dell'immobile sito in Scoglitti, Contrada
Macconi – Lucarella, di are 29,80, identificato in Catasto Terreni del Comune di
Vittoria al Foglio 166 Particella n. 193, alla divisione dell'immobile ed all'assegnazione delle relative quote ai comproprietari fra loro”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita di Parte_1
“ritenere e dichiarare, ai sensi degli artt. 948 e 949 del Cod. Civ., che la proprietà di
1/2 dell'immobile sito in Scoglitti, Contrada Macconi – Lucarella, di are 29,80, identificato in Catasto Terreni del Comune di Vittoria al Foglio 166, Particella n.
193, è di proprietà esclusiva ed in quota, da un lato, alla odierna concludente e, dall'altro, ai germani e e, conseguentemente, Parte_5 Controparte_9
dichiarare nulla e priva di effetti giuridici sia la dichiarazione di successione in morte di , presentata da , meglio descritta in narrativa, Persona_1 CP_1
ove tale immobile è stato inserito, sia l'atto del suo trasferimento da parte di CP_1
a , sia l'atto di divisione e di assegnazione delle quote a
[...] Controparte_2
rogito di Caltagirone intervenuto in data 23/5/2014 fra Persona_4
quest'ultimo ed i GG.ri ed , formali CP_3 CP Parte_3
intestatari dell'altra metà dell'immobile, per averla acquistata in regime di comunione legale a rogito in Notaio di Vittoria in data 4/2/1994 Persona_5
Rep. n. 16678/3766 da potere di , da una parte, con la partecipazione CP_10
dei rispettivi coniugi GG,ri , e in CP_4 CP_6 Parte_4
quanto coniugi in regime di comunione legale, e del donatario . Ritenere, Parte_2
in ogni caso, l'inesistenza dei diritti vantati dagli odierni convenuti sulla metà dell'immobile sito in Scoglitti in Contrada Macconi - Lucarella di are 29,80, identificato in Catasto Terreni del Comune di Vittoria al Foglio 166 Particella n.
193, per i motivi sopra meglio esposti e, conseguentemente, dichiarare parzialmente nulla e priva di effetti giuridici sia la dichiarazione di successione in morte di
, presentata da , meglio descritta in narrativa, ove Persona_1 CP_1
l'immobile oggetto dei presente giudizio è stato inserito, sia l'atto dì trasferimento dello stesso da parte di a , sia l'atto di divisione e CP_1 Controparte_2
di assegnazione delle quote a rogito Notaio di Caltagirone Persona_4
intervenuto in data 23/5/2014 fra quest'ultimo ed i GG.ri CP_3 Pt_2
, ed , formali intestatari dell'altra metà
[...] CP Parte_3
dell'immobile, per averla acquistata in regime di comunione legale a rogito in
Notaio di Vittoria in data 4/2/1994, Rep. n. 16678/3766, da potere Persona_5
di , da una parte, con la partecipazione dei rispettivi coniugi GG.ri CP_10
, e dall'altra, in quanto coniugi in CP_4 CP_6 Parte_4 regime di comunione legale, ordinando ai convenuti tutti di immediatamente rilasciare il possesso dell'immobile di proprietà della odierna concludente e di cessare le turbative e le molestie sin qui messe in atto in danno dell'odierna concludente. Condannare, inoltre, i convenuti tutti, atteso che formalmente detengono il bene oggetto di tutela, al risarcimento dei danni in favore della concludente, danno da liquidare in via equitativa, anche in considerazione del fatto che gli stessi hanno rifiutato la mediazione, nonché al rimborso in favore della odierna concludente delle spese tutte e dei compensi professionali da lei sin qui sostenute per la tutela dei suoi diritti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge sia per il primo che per il secondo grado di giudizio”.
§§§
Mentre si manteneva ancora una volta assente dal giudizio – CP_13
cosicchè ne va dichiarata la contumacia - si costituivano in contraddittorio – con il ministero di diversi difensori - sia con i di lui genitori e Parte_2 CP_3
sia i coniugi e , sia CP_4 CP CP_6 Controparte_2
sia, ancora, i coniugi e i quali tutti venivano a Parte_3 Parte_4
ribadire di avere - nel momento in cui esso acquistava da , e CP_2 CP_1
nel momento in cui si procedeva infine alla divisione del fondo - agito in perfetta buona fede.
aggiungeva che “la ricostruzione storico-documentale della vicenda Parte_2
riguardante il bene rivendicato esclude la ipotesi di acquisto a titolo originario in capo alla OR , la quale ad oggi non è mai entrata in possesso del Parte_1
bene ridetto”. Ex art. 346 c.p.c. reiterava poi “l'eccezione circa il difetto di esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio per nei Parte_2
confronti del quale, pur essendo stato correttamente integrato il contraddittorio in primo grado, quale litisconsorte necessario chiamato in giudizio dallo stesso attore su ordine del giudice (ordinanza del 05/02/2018), incomprensibilmente non si è ritenuto necessario esperire la mediazione obbligatoria prevista per legge nella fattispecie trattata. A tal proposito, infatti, il giudice di prime cure, nonostante abbia correttamente integrato il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, non ha inteso necessario e pregiudizievole ai fini della validità del giudizio demandare la mediazione anche nei suoi confronti, pur trattandosi, comunque, di materia obbligatoria, così come era stata correttamente esperita nei confronti di tutte le altre parti in causa. Ciò come da ordinanza istruttoria del 24/09/2018. Si fa presente che la eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione in capo al Sig. è Parte_2
stata tempestivamente sollevata da questa difesa già nell'atto di costituzione del
05/07/2018 depositato in suo favore”.
Sia sia i coniugi e sia i coniugi Controparte_2 CP CP_6
e altresì eccepivano, agli effetti di cui all'art. 345 Parte_3 Parte_4
c.p.c., che “la sig.ra per tutto il corso del giudizio di primo grado si è Parte_1
affermata proprietaria del terreno oggetto di causa solo in forza della sentenza del
Tribunale di SA n. 1109/2016, pubblicata in data 18/10/2016, con la quale, all'esito del giudizio di divisione dell'eredità di , nata nel 1907, veniva CP_1
attribuita all'odierna appellante la quota di 2/8 del terreno sito in Parte_1
Vittoria, in catasto al foglio 166, part. 93, oggetto di controversia”: e che pertanto – al di là della considerazione che detta sentenza di scioglimento di comunione non potesse, comunque, reputarsi sufficiente ad integrare la probatio diabolica - l'avere la fatto diversamente valere solo con l'atto di appello, per la prima volta, “uno Pt_5
specifico documento non contestato dalle parti (testamento pubblico in Notaio di Vittoria del sig. ” impingesse comunque nel Persona_8 A_
divieto di jus novorum.
§§§
Con ordinanza del 21.3.2024, resa in seguito ad apposito ricorso dell'appellante ex art. 351, secondo comma, c.p.c., la Corte – ritenuta “la fondatezza dell'appello della
: ove – previamente richiamato l'indirizzo interpretativo di cui è pure Pt_5
espressione Cass. II 29848/2022 – succintamente si consideri che nessuna delle parti che, costituendosi in prime cure di giudizio, contestava bensì le domande della odierna appellante obiettava, tuttavia, alcunché in ordine alla più corretta interpretazione da fornirsi del prodotto testamento per atto pubblico in notar Per_9
del 25.2.63: se non altro, cioè a dire, è rimasto incontestato che la metà indivisa del cespite de quo in Vittoria, c.da CA (individuato in Catasto Terreni al foglio di mappa 166, particella 193), sia stata lasciata dal de cuius alla di lui figlia
(madre della appellante) e non invece al di lui figlio ” - accoglieva la CP_1 Per_1
formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Indi, venuti all'udienza già direttamente fissata innanzi al collegio ex art. 349bis
c.p.c., la Corte, all'esito della trattazione della causa, rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
In limine litis si rammenta che “L'azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari” (ex ceteris Cass. II 6697/2002): ciò che giustifica che si sia ritenuto non indispensabile disporre l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di detti e . Parte_5 Controparte_9
Ciò posto, mette anzitutto conto di dare atto che la giuridica qualificazione che dei fatti sottoposti al suo esame il primo giudice privilegiava – con la sussunzione dei fatti medesimi al paradigma dell'art. 948 c.c. – non è stata oggetto di censura alcuna, né ad opera dell'appellante né, tanmeno, degli appellati: ciò che deve condurre a sanzionare, in primo luogo, che “L'incondizionato potere di qualificazione della domanda va riconosciuto al giudice di I grado, mentre per i gradi successivi l'esercizio di quel potere va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicchè con riferimento all'appello, in ragione dell'effetto devolutivo dello stesso e della presunzione di acquiescenza posta dall'art. 329 c.p.c., deve ritenersi precluso al giudice di II grado mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione ritenuta dal giudice di I grado” (ex ceteris Cass. II 12947/99; da ultimo v. anche Cass. III 31330/2023, secondo cui “Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi [nella specie non ricorrenti,
n.d.r.] in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante”).
Non è mestieri, pertanto, di ipotizzare che – avendo l'odierna appellante fondato le proprie domande anche e soprattutto, e ciò sin dalla sua originaria citazione, sulla denuncia che la cugina si fosse arbitrariamente attribuita la proprietà CP_1
del cespite de quo per successione ereditaria in morte del di lei padre ET – le stesse domande andassero più correttamente ricondotte al canone della petizione ereditaria ex artt. 533 e segg. c.c.
Sul piano processuale va poi ribadita, a petto della riproposizione (come s'è visto) della relativa eccezione, la procedibilità delle domande della anche nei Pt_5
confronti di sebbene, a seguito della disposta integrazione del Parte_2
contraddittorio ex art. 102 c.p.c., questi non sia poi stato parte di un nuovo procedimento di mediazione dopo che quello già esperito nei confronti degli originari convenuti si era concluso con verbale negativo. Conclusione – questa – della cui esattezza non pare di dover dubitare specie alla luce di quanto ha, da ultimo, condotto le Sezioni Unite della Suprema Corte ad escludere che la proposizione di domanda riconvenzionale imponga che si dia luogo a nuovo procedimento di mediazione.
Secondo il massimo organismo di nomofilachia “Quando la mediazione è stata già esperita senza esito positivo, prima del processo o nel termine concesso dal giudice, la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite pende ormai innanzi ad un giudice, che ne resta investito. Essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo. Pertanto, una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l'obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale - pur volendo trascurare ogni previsione sulle sue possibilità di successo, che non rilevano a questi fini interpretativi - non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un "filtro" al processo innanzi ad un organo della giurisdizione. Posto che l'istituto ha esclusive finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all'organo giudiziario, imporre un successivo, o più successivi ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, tentativi obbligatori di conciliazione, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, è un effetto abnorme non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito” (Cass.SS.UU. 3452/2024): e se tanto è vero nell'ipotesi presa in considerazione dagli a fortiori lo si deve allora predicare nei casi quale Parte_6
quello a mani in cui l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte già pretermesso neppure dà luogo ad ampliamento qualsivoglia della materia veicolata in giudizio.
§§§
Quanto al divieto di jus novorum che la avrebbe violato, occorre rammentare Pt_5
che “Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte Suprema la distinzione fra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati.
I primi sono quelli la cui individuazione prescinde dal titolo d'acquisto allegato ed è motivata in relazione alla natura unica ed irripetibile della situazione sostanziale dedotta;
laddove, invece, l'identificazione dei secondi è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo, e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio (cfr. per tutte, Cass. n. 7267/97). Elaborata allo scopo di fissare i limiti entro cui la domanda può essere modificata senza incorrere nel divieto di mutatio libelli, detta distinzione scioglie una risalente antitesi fra titolazione e sostanziazione della causa petendi. La deduzione dei diritti autodeterminati dipende, infatti, da un puro meccanismo di designazione legale (titolazione, appunto) che consente di collegare la pretesa alla norma invocata senza la mediazione dei fatti storici su cui si fonda l'acquisto del diritto;
fatti, al contrario, da cui i diritti eterodeterminati traggono senso e contenuto (sostanziazione, appunto) perché solo attraverso essi prende corpo il rapporto giuridico che ne è all'origine.
Nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi della domanda si identifica, dunque, con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Essendo vana ai fini dell'individuazione della domanda, l'allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato è necessaria soltanto per provarne l'acquisto. Il cui modo (sia esso un fatto o un atto) integra a livello processuale un fatto secondario che in quanto tale è dedotto unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Se dedotto già nell'atto introduttivo, il modo d'acquisto non per questo assume valenza di fatto principale, giacché quest'ultimo si identifica con il diritto autodeterminato e non con altro. Se ne deriva la conseguenza, pertanto, che non viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (cfr. ex pluribus Cass. nn. 24702/06, 3192/03, 11521/99, 985/97, 4460/97, 7033/95, 2621/82)” (così Cass. II
24400/2014).
Nessun divieto – agli effetti altrimenti idonei a rilevare ex art. 345 c.p.c. – è stato, pertanto, nella specie violato dalla appellante.
La cui impugnazione deve dirsi fondata – si passa ad osservare, nel merito – poiché neppure è vero che l'utile esercizio di azione di rivendicazione passi, in tutti i casi, per l'assolvimento di probatio diabolica.
Come già s'è fatto nel rendere la succitata ordinanza del 21.3.2024, merita di essere in proposito richiamato l'arresto di Cass. II 29848/2022, che opera un notevole riepilogo sistematico dello stato dell'arte in subiecta materia.
Agli specifici fini qui in rilievo sancendo, in particolare, che “La cd. probatio diabolica - cioè la dimostrazione dell'acquisto legittimo dei propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario - non è sempre necessaria per il rivendicante, il quale è tenuto a fornire la prova del proprio diritto sino al limite di quanto necessario a superare le allegazioni contrarie del convenuto. Il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova, infatti, temperamento nelle ipotesi in cui il convenuto ammetta, in tutto od in parte, il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto, poiché in tal caso è inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, ovvero ad un acquisto a titolo originario, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia stato riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica. L'attenuazione del rigore probatorio e stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: 1) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1200 del 04/09/1970, Rv. 346828), nel qual caso l'attore in rivendica deve solo provare la continuità dei passaggi di proprietà sino a quello in suo favore;
2) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1182 del 11/06/1965, Rv.
312260); 3) quando il convenuto ammette che il bene conteso appartenga all'attore ed oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2420 del 29/11/1965, Rv. 314511).
In tale ipotesi manca la contestazione sul diritto di proprietà dell'attore e la controversia si risolve attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei due contendenti;
il rivendicante, quindi, non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7081 del 25.11.83, Rv. 431703, e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 439 del
28/01/1985, Rv. 438649); 4) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà della res, si basano su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 696 del 22/01/2000, Rv. 533068); 5) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad una dei danti causa dell'attore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2311 del 15/07/1971, Rv. 353175; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5669 del 21/12/1977, Rv. 389199; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 518 del
26/01/1982, Rv. 418223; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4975 del 11/03/2004, Rv. 570986 e
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9303 del 17/04/2009, Rv. 608112) e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, poiché la controversia si risolve sulla base della prevalenza di un titolo prevalente rispetto all'altro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15388 del
22/07/2005, Rv. 582710; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 17/10/2007, Rv.
599243; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4975 del 11/03/2004, Rv. 570986; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824); 6) quando l'attore, che sia nel possesso del bene, proponga un'azione di accertamento della proprietà, poiché in tal caso egli non agisce in rivendicazione, per ottenere la modifica dello stato di fatto relativo alla disponibilità della res, ma mira ad eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui egli è già investito (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 7894 del 09/06/2000, Rv. 537457)”.
Non occorre dunque passare per l'assolvimento di probatio diabolica neanche quando il convenuto opponga all'attore “un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante .. In tale ipotesi manca la contestazione sul diritto di proprietà dell'attore e la controversia si risolve attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei due contendenti;
il rivendicante, quindi, non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto”. Principio di diritto – quello così ribadito - che, applicato al caso che ne occupa, induce a considerare:
- che – ancorchè nel citato atto pubblico in notar del 4/6/2010 il Per_2
pubblico ufficiale rogante si sia limitato ad annotare, quanto alla provenienza del compendio in quella sede compravenduto, che questo fosse pervenuto alla venditrice “in virtù della successione in morte al sig. Per_1
, avvenuta in Vittoria il 20 marzo 1964, vol. n. 990 e den. n. 553, e
[...]
giusta rinuncia all'eredità dei sigg. A_ Controparte_14
e ” – è, tuttavia, pacifico in atti che
[...] Controparte_15
fosse, nell'ottica della figlia già divenuto Persona_1 CP_1
proprietario della metà indivisa del fondo de quo (che quest'ultima infine alienava al ) per successione ereditaria, a sua volta, in morte del CP_2
padre in tal guisa facendo, quindi, la derivare l'efficacia Per_6 CP_1
del suo titolo d'acquisto proprio dallo stesso titolo dal quale l'odierna appellante fa derivare, a sua volta, il suo acquisto quale erede della madre che dallo stesso avo aveva ereditato il cespite posto in A_
contesa,
- che “la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei due contendenti” – che a tal punto si impone e cui, per converso, soltanto occorre procedere – non lascia residuare alcun dubbio: la lettera del testamento pubblico del 25.2.63 in cui A_
raccoglieva le sue ultime volontà è chiara ed inequivoca nel prevedere che
"l'immobile sito in Vittoria, Contrada CA, esteso are 29,80 ed identificato in Catasto Terreni del Comune di Vittoria at Foglio 166
Particella n. 193” era lasciato dal de cuius, in comproprietà e per pari quote indivise, alle figlie e , e non anche al figlio Per_5 CP_10 Per_1
(destinatario di altro lascito).
Soltanto arbitrariamente – come va a questo punto ribadito – fu CP_1
dunque attestava nella dichiarazione di successione in morte del padre – Per_1
presentata a distanza di 46 anni dall'apertura della successione medesima (e - certamente non per caso - solo qualche giorno prima della vendita del cespite al
: dichiarazione – va stigmatizzato - deplorevolmente ritenuta sufficiente CP_2
dal notaio rogante ai fini della prova della legittima provenienza del bene alienato) - che il de cuius avesse pure lasciato in eredità metà indivisa del fondo de quo: metà di spettanza, per converso, di ed oggi della di lei figlia CP_11
odierna appellante.
La cui domanda di rivendicazione – occorre concludere - deve essere conseguentemente accolta.
§§§
In ragione del finale accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, della domanda di rivendicazione formulata in atti da è d'uopo precisare che - Parte_1
secondo quanto desumibile già dal testo codicistico secondo cui “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene, ….”, nonché tralatizio insegnamento di dottrina e giurisprudenza secondo cui la vindicatio rei ha tipica valenza recuperatoria - la domanda di rivendicazione può (e quindi deve) essere proposta esclusivamente nei confronti di chi, al momento dell'instaurazione del giudizio, si trovi nel possesso o nella detenzione della cosa rivendicata: affinchè, se la domanda medesima venga accolta, possa essere pronunziata condanna alla consegna a chi di ragione della cosa rivendicata.
Ciò per cui, a ben vedere, ben avrebbe potuto e dovuto la limitarsi ad evocare Pt_5
in giudizio il , ed i coniugi e : non CP_2 Parte_2 CP CP_6
anche la né tampoco, per quanto premesso, i coniugi e CP_1 CP_3
ed i coniugi e Né – occorre a tal CP_4 Parte_3 Parte_4
punto aggiungere - l'evocazione in giudizio anche di tutti questi ultimi potrebbe giustificarsi per il fatto che la abbia pure richiesto (in prime ed in seconde cure) Pt_5
di “dichiarare nulla e priva di effetti giuridici …. sia l'atto di trasferimento dello stesso [immobile, n.d.r.] da parte di a , sia l'atto CP_1 Controparte_2
di divisione e di assegnazione delle quote a rogito Notaio di Persona_4
Caltagirone intervenuto in data 23/5/2014 fra quest'ultimo ed i GG.ri
[...]
ed , in uno ai rispettivi coniugi in regime di CP_3 CP Parte_3
comunione legale GG.ri , e CP_4 CP_6 Parte_4
formali intestatari dell'altra metà dell'immobile per averla acquistata a rogito in Notaio di Vittoria in data 4/2/1994, Rep. n. 16678/3766, da potere Persona_5
di ”: dacchè l'acquisto a non domino (come quello nella specie CP_10
registratosi tra la ed il ) non è né nullo né annullabile ma soltanto CP_1 CP_2
inefficace ed inopponibile al reale proprietario, e ciò in tutti i casi (vale a dire, anche quando al momento dell'acquisto a non domino l'esame dei pubblici registri immobiliari non consenta di constatare la trascrizione di sentenza di rivendicazione, od anche della relativa domanda: infatti, “In quest'ultima ipotesi, se è vero che il terzo acquirente non può essere colpito dalla sentenza pronunziata contro il suo dante causa,
è anche vero che egli non può, per questo solo fatto, considerare ormai salvo il suo diritto e ritenere di essere il definitivo proprietario del bene acquistato: invero, anche se il giudicato non può essergli opposto, la situazione di diritto sostanziale rimane immutata onde il proprietario ben può rimettere in discussione la proprietà della cosa e rivendicarla in un nuovo giudizio da esso terzo”, Cass. II 2158/71, conf. Cass. II
7528/92).
Dell'atto pubblico di compravendita in notar del 4/6/2010, Rep. 114175, Per_2
nonché dell'atto pubblico di divisione in notar del 23/5/2014, Rep. Per_3
103355, deve essere in questa sede di giudizio predicata, pertanto, solo l'inefficacia ed inopponibilità alla odierna appellante, senza efficacia di giudicato: pronuncia incidenter tantum che non rendeva necessario – come va allora ribadito – che il contraddittorio processuale fosse esteso a tutte le relative parti in contratto.
§§§
In parziale accoglimento dell'appello interposto in atti deve dunque, in riforma della sentenza impugnata:
- riconoscersi e dichiarare che comproprietaria della quota di proprietà indivisa oggetto del ridetto atto pubblico di compravendita in notar del Per_2
4/6/2010, Rep. 114175, è e non invece , Parte_1 Controparte_2
- condannarsi, per l'effetto, il al rilascio in favore della della CP_2 Pt_5
quota medesima,
- condannarsi (posto che – come va ripetuto – inefficace ed inopponibile alla odierna appellante è anche, derivativamente, il ridetto atto pubblico di divisione in notar del 23/5/2014, Rep. 103355) ed i Per_3 Parte_2
coniugi e - comproprietari attualmente in CP CP_6
possesso, anch'essi, del fondo de quo – a riconoscere la invece che il Pt_5
quale reale comproprietaria del fondo medesimo (condanna – par CP_2
d'uopo precisare – anch'essa suscettibile, in eventum, di esecuzione forzata nei modi di cui al secondo comma dell'art. 608 c.p.c., cfr. ex pluribus Cass. III
5384/2013).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno regolate secondo soccombenza: ciò che comporta che le spese di rappresentanza e difesa della vadano poste a carico di Pt_5
, di e dei coniugi e , e Controparte_2 Parte_2 CP CP_6
che quelle di rappresentanza e difesa dei coniugi e e dei CP_3 CP_4
coniugi e vadano poste a carico della Parte_3 Parte_4 Pt_5
Spese che - sulla base esclusivamente (cfr. ex pluribus Cass. III 19989/2021) dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 va, in ragione del valore della causa ex art. 15 c.p.c., fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – si liquidano nei complessivi importi (dati dalla sommatoria: A) quanto alle posizioni della e dei Pt_5
coniugi e in ordine al giudizio di primo grado, di € Parte_3 Parte_4
919,00 x fase studio + € 777,00 x fase introduttiva + € 840,00 x fase di trattazione + €
850,50 x fase decisionale;
ed in ordine al giudizio di appello, di € 1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale); B) quanto alla posizione dei coniugi e CP_3 CP_4
costituiti in giudizio in uno con il figlio con il ministero del medesimo Pt_2
difensore: in ordine al giudizio di primo grado, di € 459,50 x fase studio + € 388,50 x fase introduttiva + € 420,00 x fase di trattazione + € 425,25 x fase decisionale;
ed in ordine al giudizio di appello, di € 567,00 x fase studio + € 460,50 x fase introduttiva
+ € 460,75 x fase di trattazione + € 477,75 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di SA n. 1615/2023 del 24.10.2023 proposto, con citazione del
05.01.2024, da nei confronti di di , Parte_1 CP_1 Controparte_2
dei coniugi e dei coniugi e CP_3 CP_4 Parte_3 [...]
e dei coniugi e – così provvede: Pt_4 CP CP_6
- dichiara la contumacia di , CP_1
- in parziale accoglimento dell'appello: a) riconosce e dichiara che comproprietaria della quota di proprietà indivisa oggetto dell'atto pubblico di compravendita in notar del 4/6/2010, Rep. 114175, è e Per_2 Parte_1
non invece b) condanna, per l'effetto, Controparte_2 CP_2
al rilascio in favore di della quota medesima;
c)
[...] Parte_1
condanna ed i coniugi e a riconoscere Parte_2 CP CP_6
piuttosto che , quale reale comproprietaria del Parte_1 Controparte_2
fondo medesimo,
- rigetta nel resto,
- condanna , ed i coniugi e Controparte_2 Parte_2 CP CP_6
al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa di nel
[...] Parte_1
doppio grado di giudizio, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 3.386,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre spese vive documentate e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa dei Parte_1
coniugi e nel doppio grado di giudizio, che si Parte_3 Parte_4
liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 3.386,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre spese vive documentate e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa dei Parte_1
coniugi e nel doppio grado di giudizio, che si CP_3 CP_4
liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 1.693,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 1.966,00 per compensi professionali, oltre spese vive documentate e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai GG.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 59/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Rosario La Rosa (del Foro di
SA) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2
contumace,
(nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Emiliano Cavallo C.F._3
(del Foro di SA) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
(nato a [...] il [...], c.f. ), CP_3 CodiceFiscale_4
(nata a [...] il [...], c.f. ), CP_4 CodiceFiscale_5
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Anna Zapparrata (del Foro di
Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
(nata a [...] il [...], c.f. ) e Parte_3 CodiceFiscale_7
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_8
rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Mariastella Iraci (del Foro di
Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
(nata a [...] il [...], c.f. ) e CP CodiceFiscale_9
(nato a [...] il [...], c.f. CP_6 C.F._10
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Ivano Capeto (del Foro di
[...]
Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: rivendicazione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 9.6.2025 – già fissata ex artt.
350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione del 31.8.2017 - con cui conveniva innanzi al Tribunale di SA
, i coniugi e i CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
coniugi e ed i coniugi e Parte_3 Parte_4 CP CP_6
– esponeva:
[...] Parte_1
- che l'asse ereditario della di lei madre – che era nata a [...] il CP_1
10.01.1907, e che ivi decedeva il 27.4.97 – era stato oggetto (successivamente all'annullamento – giusta sentenza del Tribunale di SA n. 907/2001, e conforme sentenza di questa Corte n. 1117/2003 - del testamento pubblico dell'11.3.97 con cui la de cuius aveva istituito propri eredi universali il figlio e la nuora del giudizio di scioglimento di Controparte_7 CP_8
comunione ereditaria instaurato da essa medesima attrice nei confronti di
[...]
e (figli di detto germano , di cui con le Pt_5 Controparte_9 CP_7
citate sentenze era stata pure dichiarata l'indegnità a succedere), - che di detto asse pure faceva parte la metà indivisa del fondo edificabile (della complessiva estensione di poco meno di 3.000 mq) in Vittoria, fraz. Scoglitti, censito in Catasto Terreni al foglio 166, part. 193,
- che detto giudizio di divisione era stato definito con sentenze del Tribunale di
SA n. 296/2012 (non definitiva) e n. 1109/2016 (definitiva) in forza delle quali la metà indivisa anzidetta (dopo che si era preferito omettere di evocare in contraddittorio anche il titolare della ulteriore metà indivisa del fondo) era stata attribuita per un quarto indiviso ad essa attrice e per 1/8 indiviso, per ciascuno, a detti e , Parte_5 Controparte_9
- che, tuttavia, la cugina – dopo aver presentato solo in data CP_1
25.5.2010 dichiarazione di successione in morte del padre Persona_1
attestando, falsamente, che del relictum facesse parte anche detta metà indivisa
(l'altra metà facendo, infatti, pacificamente capo a germana di CP_10
e ) – per atto pubblico in notar CP_11 Persona_1 Per_2
del 4/6/2010 tale cespite aveva venduto (peraltro a prezzo vile, di soli €
12.000,00) a , Controparte_2
- che per atto pubblico in notar del 23/5/2014 il aveva Per_3 CP_2
quindi proceduto – in uno con gli altri comproprietari dell'intero cespite, cioè a dire i coniugi e i coniugi e CP_3 CP_4 Parte_3
ed i coniugi e (tutti aventi causa Parte_4 CP CP_6
da detta - alla divisione del fondo in lotti in proprietà esclusiva. CP_10
Ciò premesso - e rivendicata la proprietà per giusti titoli di detta metà indivisa di cui la cugina si era fraudolentemente affermata proprietaria - essa concludeva Parte_1
chiedendo al Tribunale adito di “ritenere che la proprietà di 1/2 dell'immobile sito in
Scoglitti in Contrada Macconi - Lucarella di are 29,80, identificato in Catasto
Terreni del Comune di Vittoria al Foglio 166 Particella n. 193, è di proprietà esclusiva ed in quota, da un lato, alla odierna concludente (4/8) e, dall'altro, ai germani e (2/8 ciascuno) e, conseguentemente, Parte_5 Controparte_9
dichiarare nulla e priva di effetti giuridici sia la dichiarazione di successione in morte di , presentata da , meglio descritta in narrativa, Persona_1 CP_1
ove tale immobile è stato inserito, sia l'atto di trasferimento dello stesso da parte di a , sia l'atto di divisione e di assegnazione delle CP_1 Controparte_2
quote a rogito Notaio di Caltagirone intervenuto in data Persona_4
23/5/2014 fra quest'ultimo ed i GG.ri ed , CP_3 CP Parte_3
in uno ai rispettivi coniugi in regime di comunione legale GG.ri , CP_4
e formali intestatari dell'altra metà dell'immobile CP_6 Parte_4
per averla acquistata a rogito in Notaio di Vittoria in data Persona_5
4/2/1994, Rep. n. 16678/3766, da potere di;
ritenere, in ogni caso, CP_10
l'inesistenza dei diritti vantati dagli odierni convenuti sull'immobile sito in Scoglitti in Contrada Macconi - Lucarella di are 29,80, identificato in Catasto Terreni del
Comune di Vittoria al Foglio 166 Particella n. 193, per i motivi sopra meglio esposti e, conseguentemente, dichiarare nulla e priva di effetti giuridici sia la dichiarazione di successione in morte di , presentata da , meglio Persona_1 CP_1
descritta in narrativa, ove tale immobile è stato inserito, sia l'atto di trasferimento dello stesso da parte di a , sia l'atto di divisione e CP_1 Controparte_2
di assegnazione delle quote a rogito Notaio di Caltagirone Persona_4
intervenuto in data 23/5/2014 fra quest'ultimo ed i GG.ri CP_3 CP
ed , formali intestatari dell'altra metà dell'immobile in uno ai Parte_3
rispettivi coniugi in regime di comunione legale, GG.ri , CP_4 CP_6
e per averla acquistata in regime di comunione legale a
[...] Parte_4
rogito in Notaio di Vittoria in data 4/2/1994, Rep. n. 16678/3766, Persona_5
da potere di , ordinando ai convenuti tutti di immediatamente CP_10
rilasciare il possesso dell'immobile di proprietà della odierna concludente e di cessare le turbative e le molestie sin qui messe in atto in danno dell'odierna concludente;
condannare, inoltre, i convenuti tutti, atteso che formalmente detengono il bene oggetto di tutela, al risarcimento dei danni in favore della concludente, danno da liquidare in via equitativa, anche in considerazione del fatto che gli stessi hanno rifiutato la mediazione”. §§§ fu non si costituiva in contraddittorio. CP_1 Per_1
Si costituivano, per converso, sia sia i coniugi e Controparte_2 CP_3
i coniugi e ed i coniugi e CP_4 Parte_3 Parte_4 CP
: i quali tutti contestavano le domande della in particolare CP_6 Pt_5
obiettando di aver agito – sia esso al momento del suo acquisto, sia tutti CP_2
essi coniugi anzidetti al momento della successiva divisione – in perfetta buona fede potendo infatti, e comunque, confidare nella diligenza professionale dei notai roganti.
I coniugi e peraltro, precisavano di avere con lo Parte_3 Parte_4
stesso atto pubblico in notar del 23/5/2014 donato ai coniugi Per_3 [...]
e il lotto di cui erano divenuti proprietari esclusivi un CP_3 CP_4
momento prima. Ed a loro volta questi ultimi precisavano di avere, sempre con detto atto pubblico, donato al figlio il lotto di cui, in sede divisionale, erano divenuti Pt_2
proprietari esclusivi un momento prima ed anche quello che, subito dopo, era stato loro donato dai coniugi e Parte_3 Parte_4
Dispostasi, pertanto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Parte_2
questi si costituiva a sua volta: professando anch'egli, ed a maggior ragione, la sua perfetta buona fede negoziale.
§§§
Venuti in udienza, non essendo state avanzate istanze istruttorie le parti venivano sollecitamente rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali
– e posta la causa in decisione – con sentenza n. 1615/2023 del 24.10.2023 il
Tribunale adito rigettava le domande attoree dopo avere, in particolare, considerato:
- che “l'attrice, essendosi affermata proprietaria del predetto terreno (per la quota di 2/8) e avendo agito per il rilascio dello stesso (oltre che per la cessazione delle turbative e delle molestie messe in atto in suo danno), ha proposto un'azione di rivendica ex art. 948 c.c.”: venendo, in tal guisa, ad essere onerata della c.d. probatio diabolica, - che, ciò posto, “Nel caso di specie l'attrice non ha allegato, né tanto meno provato, di aver acquistato il terreno oggetto di causa a titolo originario, per averlo posseduto per il tempo necessario all'usucapione. Inoltre, l'attrice non ha dimostrato un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione per averlo acquistato a titolo originario. Ed invero, l'attrice ha sostenuto di essere proprietaria del terreno oggetto di causa in forza della sentenza del Tribunale di SA n. 1109/2016, pubblicata in data 18/10/2016, con la quale (all'esito del giudizio di divisione dell'eredità di nata nel 1907): - è stata attribuita all'odierna CP_1
attrice la quota di 2/8 del terreno sito in Vittoria, in catasto al Parte_1
foglio 166, part. 193; - è stata attribuita a e a Parte_5 Controparte_9
la quota di 1/8 ciascuno del terreno sito in Vittoria, in catasto al foglio 166, part. 193. […..] …. la sentenza del Tribunale di SA n. 1109/2016, pubblicata in data 18/10/2016, non può costituire adeguata prova, ai fini del presente giudizio di rivendica, del diritto di proprietà dell'attrice sulla quota di 2/8 del terreno sito in Vittoria, in catasto al foglio 166, part. 193. Ed infatti, in base alla giurisprudenza citata, dato che nella divisione giudiziale non è a carico dei condividenti la prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione, la predetta sentenza di divisione non può ritenersi idonea a fornire la prova della proprietà nei confronti degli odierni convenuti (terzi rispetto alla predetta sentenza di divisione, che non è stata pronunciata nei confronti di alcuno degli odierni convenuti)”.
§§§
Avverso la sentenza del giudice ibleo interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 05.01.2024, per ribadire in via principale che la citata compravendita per atto pubblico in notar del 4/6/2010 fosse Per_2
“chiaramente nulla e priva di effetti giuridici nei confronti dell'odierna deducente, per carenza di titolo in capo alla venditrice , dante causa di CP_1 CP_2
[...]
[...] , in ordine all'immobile sito in Vittoria, Contrada Macconi – Lucarella, di
[...]
are 29,80, identificato in Catasto Terreni del Comune di Vittoria al Foglio 166
Particella n. 193, circostanza questa ampiamente provata mediante tutta la documentazione prodotta e, in particolare, grazie al testamento di A_
(doc. 8). All'uopo, occorre evidenziare e sottolineare che il testamento di
[...]
è stato prodotto nel presente giudizio sia dall'odierna appellante che da Per_6
sin dalla sua costituzione nel presente giudizio. Dall'esame di Controparte_2
tale documento emerge incontrovertibilmente che padre di A_
, madre e dante causa dell'odierna appellante, ha istituito eredi ed CP_1
assegnato alle figlie e "l'immobile sito in Vittoria, CP_10 CP_1
Contrada CA, esteso are 29,80 ed identificato in Catasto Terreni del
Comune di Vittoria at Foglio 166 Particella n. 193”, mentre a , nato Persona_1
a Vittoria il 18/12/1904 ed ivi deceduto in data 20/3/1964, ha assegnato “la nuda proprietà (stante che ne lascio come infra l'usufrutto a mia moglie) di un appezzamento di terreno in Contrada Anguilla, tenere di Vittoria, esteso are quarantaquattro circa, ai confini con per due lati e con terra di Controparte_12
mia moglie .... oltre ad un vano …””. Persona_7
Conseguentemente – proseguiva l'appellante - doveva dirsi “assolutamente illegittimo l'atto in data 23/5/2014 a rogito Notaio di Persona_4
Caltagirone, Rep. n. 103355 e n. 30575 di Raccolta (doc. n. 9) con cui il Sig.
ha, in forza del trasferimento di proprietà sopra descritto ed in Controparte_2
violazione di quanto risultante dai PP.RR.II. di SA, proceduto, in uno ai comproprietari dell'altra metà indivisa dell'immobile sito in Scoglitti, Contrada
Macconi – Lucarella, di are 29,80, identificato in Catasto Terreni del Comune di
Vittoria al Foglio 166 Particella n. 193, alla divisione dell'immobile ed all'assegnazione delle relative quote ai comproprietari fra loro”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita di Parte_1
“ritenere e dichiarare, ai sensi degli artt. 948 e 949 del Cod. Civ., che la proprietà di
1/2 dell'immobile sito in Scoglitti, Contrada Macconi – Lucarella, di are 29,80, identificato in Catasto Terreni del Comune di Vittoria al Foglio 166, Particella n.
193, è di proprietà esclusiva ed in quota, da un lato, alla odierna concludente e, dall'altro, ai germani e e, conseguentemente, Parte_5 Controparte_9
dichiarare nulla e priva di effetti giuridici sia la dichiarazione di successione in morte di , presentata da , meglio descritta in narrativa, Persona_1 CP_1
ove tale immobile è stato inserito, sia l'atto del suo trasferimento da parte di CP_1
a , sia l'atto di divisione e di assegnazione delle quote a
[...] Controparte_2
rogito di Caltagirone intervenuto in data 23/5/2014 fra Persona_4
quest'ultimo ed i GG.ri ed , formali CP_3 CP Parte_3
intestatari dell'altra metà dell'immobile, per averla acquistata in regime di comunione legale a rogito in Notaio di Vittoria in data 4/2/1994 Persona_5
Rep. n. 16678/3766 da potere di , da una parte, con la partecipazione CP_10
dei rispettivi coniugi GG,ri , e in CP_4 CP_6 Parte_4
quanto coniugi in regime di comunione legale, e del donatario . Ritenere, Parte_2
in ogni caso, l'inesistenza dei diritti vantati dagli odierni convenuti sulla metà dell'immobile sito in Scoglitti in Contrada Macconi - Lucarella di are 29,80, identificato in Catasto Terreni del Comune di Vittoria al Foglio 166 Particella n.
193, per i motivi sopra meglio esposti e, conseguentemente, dichiarare parzialmente nulla e priva di effetti giuridici sia la dichiarazione di successione in morte di
, presentata da , meglio descritta in narrativa, ove Persona_1 CP_1
l'immobile oggetto dei presente giudizio è stato inserito, sia l'atto dì trasferimento dello stesso da parte di a , sia l'atto di divisione e CP_1 Controparte_2
di assegnazione delle quote a rogito Notaio di Caltagirone Persona_4
intervenuto in data 23/5/2014 fra quest'ultimo ed i GG.ri CP_3 Pt_2
, ed , formali intestatari dell'altra metà
[...] CP Parte_3
dell'immobile, per averla acquistata in regime di comunione legale a rogito in
Notaio di Vittoria in data 4/2/1994, Rep. n. 16678/3766, da potere Persona_5
di , da una parte, con la partecipazione dei rispettivi coniugi GG.ri CP_10
, e dall'altra, in quanto coniugi in CP_4 CP_6 Parte_4 regime di comunione legale, ordinando ai convenuti tutti di immediatamente rilasciare il possesso dell'immobile di proprietà della odierna concludente e di cessare le turbative e le molestie sin qui messe in atto in danno dell'odierna concludente. Condannare, inoltre, i convenuti tutti, atteso che formalmente detengono il bene oggetto di tutela, al risarcimento dei danni in favore della concludente, danno da liquidare in via equitativa, anche in considerazione del fatto che gli stessi hanno rifiutato la mediazione, nonché al rimborso in favore della odierna concludente delle spese tutte e dei compensi professionali da lei sin qui sostenute per la tutela dei suoi diritti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge sia per il primo che per il secondo grado di giudizio”.
§§§
Mentre si manteneva ancora una volta assente dal giudizio – CP_13
cosicchè ne va dichiarata la contumacia - si costituivano in contraddittorio – con il ministero di diversi difensori - sia con i di lui genitori e Parte_2 CP_3
sia i coniugi e , sia CP_4 CP CP_6 Controparte_2
sia, ancora, i coniugi e i quali tutti venivano a Parte_3 Parte_4
ribadire di avere - nel momento in cui esso acquistava da , e CP_2 CP_1
nel momento in cui si procedeva infine alla divisione del fondo - agito in perfetta buona fede.
aggiungeva che “la ricostruzione storico-documentale della vicenda Parte_2
riguardante il bene rivendicato esclude la ipotesi di acquisto a titolo originario in capo alla OR , la quale ad oggi non è mai entrata in possesso del Parte_1
bene ridetto”. Ex art. 346 c.p.c. reiterava poi “l'eccezione circa il difetto di esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio per nei Parte_2
confronti del quale, pur essendo stato correttamente integrato il contraddittorio in primo grado, quale litisconsorte necessario chiamato in giudizio dallo stesso attore su ordine del giudice (ordinanza del 05/02/2018), incomprensibilmente non si è ritenuto necessario esperire la mediazione obbligatoria prevista per legge nella fattispecie trattata. A tal proposito, infatti, il giudice di prime cure, nonostante abbia correttamente integrato il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, non ha inteso necessario e pregiudizievole ai fini della validità del giudizio demandare la mediazione anche nei suoi confronti, pur trattandosi, comunque, di materia obbligatoria, così come era stata correttamente esperita nei confronti di tutte le altre parti in causa. Ciò come da ordinanza istruttoria del 24/09/2018. Si fa presente che la eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione in capo al Sig. è Parte_2
stata tempestivamente sollevata da questa difesa già nell'atto di costituzione del
05/07/2018 depositato in suo favore”.
Sia sia i coniugi e sia i coniugi Controparte_2 CP CP_6
e altresì eccepivano, agli effetti di cui all'art. 345 Parte_3 Parte_4
c.p.c., che “la sig.ra per tutto il corso del giudizio di primo grado si è Parte_1
affermata proprietaria del terreno oggetto di causa solo in forza della sentenza del
Tribunale di SA n. 1109/2016, pubblicata in data 18/10/2016, con la quale, all'esito del giudizio di divisione dell'eredità di , nata nel 1907, veniva CP_1
attribuita all'odierna appellante la quota di 2/8 del terreno sito in Parte_1
Vittoria, in catasto al foglio 166, part. 93, oggetto di controversia”: e che pertanto – al di là della considerazione che detta sentenza di scioglimento di comunione non potesse, comunque, reputarsi sufficiente ad integrare la probatio diabolica - l'avere la fatto diversamente valere solo con l'atto di appello, per la prima volta, “uno Pt_5
specifico documento non contestato dalle parti (testamento pubblico in Notaio di Vittoria del sig. ” impingesse comunque nel Persona_8 A_
divieto di jus novorum.
§§§
Con ordinanza del 21.3.2024, resa in seguito ad apposito ricorso dell'appellante ex art. 351, secondo comma, c.p.c., la Corte – ritenuta “la fondatezza dell'appello della
: ove – previamente richiamato l'indirizzo interpretativo di cui è pure Pt_5
espressione Cass. II 29848/2022 – succintamente si consideri che nessuna delle parti che, costituendosi in prime cure di giudizio, contestava bensì le domande della odierna appellante obiettava, tuttavia, alcunché in ordine alla più corretta interpretazione da fornirsi del prodotto testamento per atto pubblico in notar Per_9
del 25.2.63: se non altro, cioè a dire, è rimasto incontestato che la metà indivisa del cespite de quo in Vittoria, c.da CA (individuato in Catasto Terreni al foglio di mappa 166, particella 193), sia stata lasciata dal de cuius alla di lui figlia
(madre della appellante) e non invece al di lui figlio ” - accoglieva la CP_1 Per_1
formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Indi, venuti all'udienza già direttamente fissata innanzi al collegio ex art. 349bis
c.p.c., la Corte, all'esito della trattazione della causa, rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
In limine litis si rammenta che “L'azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari” (ex ceteris Cass. II 6697/2002): ciò che giustifica che si sia ritenuto non indispensabile disporre l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di detti e . Parte_5 Controparte_9
Ciò posto, mette anzitutto conto di dare atto che la giuridica qualificazione che dei fatti sottoposti al suo esame il primo giudice privilegiava – con la sussunzione dei fatti medesimi al paradigma dell'art. 948 c.c. – non è stata oggetto di censura alcuna, né ad opera dell'appellante né, tanmeno, degli appellati: ciò che deve condurre a sanzionare, in primo luogo, che “L'incondizionato potere di qualificazione della domanda va riconosciuto al giudice di I grado, mentre per i gradi successivi l'esercizio di quel potere va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicchè con riferimento all'appello, in ragione dell'effetto devolutivo dello stesso e della presunzione di acquiescenza posta dall'art. 329 c.p.c., deve ritenersi precluso al giudice di II grado mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione ritenuta dal giudice di I grado” (ex ceteris Cass. II 12947/99; da ultimo v. anche Cass. III 31330/2023, secondo cui “Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi [nella specie non ricorrenti,
n.d.r.] in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante”).
Non è mestieri, pertanto, di ipotizzare che – avendo l'odierna appellante fondato le proprie domande anche e soprattutto, e ciò sin dalla sua originaria citazione, sulla denuncia che la cugina si fosse arbitrariamente attribuita la proprietà CP_1
del cespite de quo per successione ereditaria in morte del di lei padre ET – le stesse domande andassero più correttamente ricondotte al canone della petizione ereditaria ex artt. 533 e segg. c.c.
Sul piano processuale va poi ribadita, a petto della riproposizione (come s'è visto) della relativa eccezione, la procedibilità delle domande della anche nei Pt_5
confronti di sebbene, a seguito della disposta integrazione del Parte_2
contraddittorio ex art. 102 c.p.c., questi non sia poi stato parte di un nuovo procedimento di mediazione dopo che quello già esperito nei confronti degli originari convenuti si era concluso con verbale negativo. Conclusione – questa – della cui esattezza non pare di dover dubitare specie alla luce di quanto ha, da ultimo, condotto le Sezioni Unite della Suprema Corte ad escludere che la proposizione di domanda riconvenzionale imponga che si dia luogo a nuovo procedimento di mediazione.
Secondo il massimo organismo di nomofilachia “Quando la mediazione è stata già esperita senza esito positivo, prima del processo o nel termine concesso dal giudice, la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite pende ormai innanzi ad un giudice, che ne resta investito. Essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo. Pertanto, una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l'obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale - pur volendo trascurare ogni previsione sulle sue possibilità di successo, che non rilevano a questi fini interpretativi - non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un "filtro" al processo innanzi ad un organo della giurisdizione. Posto che l'istituto ha esclusive finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all'organo giudiziario, imporre un successivo, o più successivi ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, tentativi obbligatori di conciliazione, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, è un effetto abnorme non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito” (Cass.SS.UU. 3452/2024): e se tanto è vero nell'ipotesi presa in considerazione dagli a fortiori lo si deve allora predicare nei casi quale Parte_6
quello a mani in cui l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte già pretermesso neppure dà luogo ad ampliamento qualsivoglia della materia veicolata in giudizio.
§§§
Quanto al divieto di jus novorum che la avrebbe violato, occorre rammentare Pt_5
che “Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte Suprema la distinzione fra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati.
I primi sono quelli la cui individuazione prescinde dal titolo d'acquisto allegato ed è motivata in relazione alla natura unica ed irripetibile della situazione sostanziale dedotta;
laddove, invece, l'identificazione dei secondi è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo, e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio (cfr. per tutte, Cass. n. 7267/97). Elaborata allo scopo di fissare i limiti entro cui la domanda può essere modificata senza incorrere nel divieto di mutatio libelli, detta distinzione scioglie una risalente antitesi fra titolazione e sostanziazione della causa petendi. La deduzione dei diritti autodeterminati dipende, infatti, da un puro meccanismo di designazione legale (titolazione, appunto) che consente di collegare la pretesa alla norma invocata senza la mediazione dei fatti storici su cui si fonda l'acquisto del diritto;
fatti, al contrario, da cui i diritti eterodeterminati traggono senso e contenuto (sostanziazione, appunto) perché solo attraverso essi prende corpo il rapporto giuridico che ne è all'origine.
Nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi della domanda si identifica, dunque, con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Essendo vana ai fini dell'individuazione della domanda, l'allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato è necessaria soltanto per provarne l'acquisto. Il cui modo (sia esso un fatto o un atto) integra a livello processuale un fatto secondario che in quanto tale è dedotto unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Se dedotto già nell'atto introduttivo, il modo d'acquisto non per questo assume valenza di fatto principale, giacché quest'ultimo si identifica con il diritto autodeterminato e non con altro. Se ne deriva la conseguenza, pertanto, che non viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (cfr. ex pluribus Cass. nn. 24702/06, 3192/03, 11521/99, 985/97, 4460/97, 7033/95, 2621/82)” (così Cass. II
24400/2014).
Nessun divieto – agli effetti altrimenti idonei a rilevare ex art. 345 c.p.c. – è stato, pertanto, nella specie violato dalla appellante.
La cui impugnazione deve dirsi fondata – si passa ad osservare, nel merito – poiché neppure è vero che l'utile esercizio di azione di rivendicazione passi, in tutti i casi, per l'assolvimento di probatio diabolica.
Come già s'è fatto nel rendere la succitata ordinanza del 21.3.2024, merita di essere in proposito richiamato l'arresto di Cass. II 29848/2022, che opera un notevole riepilogo sistematico dello stato dell'arte in subiecta materia.
Agli specifici fini qui in rilievo sancendo, in particolare, che “La cd. probatio diabolica - cioè la dimostrazione dell'acquisto legittimo dei propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario - non è sempre necessaria per il rivendicante, il quale è tenuto a fornire la prova del proprio diritto sino al limite di quanto necessario a superare le allegazioni contrarie del convenuto. Il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova, infatti, temperamento nelle ipotesi in cui il convenuto ammetta, in tutto od in parte, il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto, poiché in tal caso è inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, ovvero ad un acquisto a titolo originario, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia stato riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica. L'attenuazione del rigore probatorio e stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: 1) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1200 del 04/09/1970, Rv. 346828), nel qual caso l'attore in rivendica deve solo provare la continuità dei passaggi di proprietà sino a quello in suo favore;
2) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1182 del 11/06/1965, Rv.
312260); 3) quando il convenuto ammette che il bene conteso appartenga all'attore ed oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2420 del 29/11/1965, Rv. 314511).
In tale ipotesi manca la contestazione sul diritto di proprietà dell'attore e la controversia si risolve attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei due contendenti;
il rivendicante, quindi, non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7081 del 25.11.83, Rv. 431703, e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 439 del
28/01/1985, Rv. 438649); 4) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà della res, si basano su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 696 del 22/01/2000, Rv. 533068); 5) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad una dei danti causa dell'attore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2311 del 15/07/1971, Rv. 353175; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5669 del 21/12/1977, Rv. 389199; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 518 del
26/01/1982, Rv. 418223; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4975 del 11/03/2004, Rv. 570986 e
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9303 del 17/04/2009, Rv. 608112) e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, poiché la controversia si risolve sulla base della prevalenza di un titolo prevalente rispetto all'altro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15388 del
22/07/2005, Rv. 582710; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 17/10/2007, Rv.
599243; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4975 del 11/03/2004, Rv. 570986; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824); 6) quando l'attore, che sia nel possesso del bene, proponga un'azione di accertamento della proprietà, poiché in tal caso egli non agisce in rivendicazione, per ottenere la modifica dello stato di fatto relativo alla disponibilità della res, ma mira ad eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui egli è già investito (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 7894 del 09/06/2000, Rv. 537457)”.
Non occorre dunque passare per l'assolvimento di probatio diabolica neanche quando il convenuto opponga all'attore “un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante .. In tale ipotesi manca la contestazione sul diritto di proprietà dell'attore e la controversia si risolve attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei due contendenti;
il rivendicante, quindi, non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto”. Principio di diritto – quello così ribadito - che, applicato al caso che ne occupa, induce a considerare:
- che – ancorchè nel citato atto pubblico in notar del 4/6/2010 il Per_2
pubblico ufficiale rogante si sia limitato ad annotare, quanto alla provenienza del compendio in quella sede compravenduto, che questo fosse pervenuto alla venditrice “in virtù della successione in morte al sig. Per_1
, avvenuta in Vittoria il 20 marzo 1964, vol. n. 990 e den. n. 553, e
[...]
giusta rinuncia all'eredità dei sigg. A_ Controparte_14
e ” – è, tuttavia, pacifico in atti che
[...] Controparte_15
fosse, nell'ottica della figlia già divenuto Persona_1 CP_1
proprietario della metà indivisa del fondo de quo (che quest'ultima infine alienava al ) per successione ereditaria, a sua volta, in morte del CP_2
padre in tal guisa facendo, quindi, la derivare l'efficacia Per_6 CP_1
del suo titolo d'acquisto proprio dallo stesso titolo dal quale l'odierna appellante fa derivare, a sua volta, il suo acquisto quale erede della madre che dallo stesso avo aveva ereditato il cespite posto in A_
contesa,
- che “la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei due contendenti” – che a tal punto si impone e cui, per converso, soltanto occorre procedere – non lascia residuare alcun dubbio: la lettera del testamento pubblico del 25.2.63 in cui A_
raccoglieva le sue ultime volontà è chiara ed inequivoca nel prevedere che
"l'immobile sito in Vittoria, Contrada CA, esteso are 29,80 ed identificato in Catasto Terreni del Comune di Vittoria at Foglio 166
Particella n. 193” era lasciato dal de cuius, in comproprietà e per pari quote indivise, alle figlie e , e non anche al figlio Per_5 CP_10 Per_1
(destinatario di altro lascito).
Soltanto arbitrariamente – come va a questo punto ribadito – fu CP_1
dunque attestava nella dichiarazione di successione in morte del padre – Per_1
presentata a distanza di 46 anni dall'apertura della successione medesima (e - certamente non per caso - solo qualche giorno prima della vendita del cespite al
: dichiarazione – va stigmatizzato - deplorevolmente ritenuta sufficiente CP_2
dal notaio rogante ai fini della prova della legittima provenienza del bene alienato) - che il de cuius avesse pure lasciato in eredità metà indivisa del fondo de quo: metà di spettanza, per converso, di ed oggi della di lei figlia CP_11
odierna appellante.
La cui domanda di rivendicazione – occorre concludere - deve essere conseguentemente accolta.
§§§
In ragione del finale accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, della domanda di rivendicazione formulata in atti da è d'uopo precisare che - Parte_1
secondo quanto desumibile già dal testo codicistico secondo cui “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene, ….”, nonché tralatizio insegnamento di dottrina e giurisprudenza secondo cui la vindicatio rei ha tipica valenza recuperatoria - la domanda di rivendicazione può (e quindi deve) essere proposta esclusivamente nei confronti di chi, al momento dell'instaurazione del giudizio, si trovi nel possesso o nella detenzione della cosa rivendicata: affinchè, se la domanda medesima venga accolta, possa essere pronunziata condanna alla consegna a chi di ragione della cosa rivendicata.
Ciò per cui, a ben vedere, ben avrebbe potuto e dovuto la limitarsi ad evocare Pt_5
in giudizio il , ed i coniugi e : non CP_2 Parte_2 CP CP_6
anche la né tampoco, per quanto premesso, i coniugi e CP_1 CP_3
ed i coniugi e Né – occorre a tal CP_4 Parte_3 Parte_4
punto aggiungere - l'evocazione in giudizio anche di tutti questi ultimi potrebbe giustificarsi per il fatto che la abbia pure richiesto (in prime ed in seconde cure) Pt_5
di “dichiarare nulla e priva di effetti giuridici …. sia l'atto di trasferimento dello stesso [immobile, n.d.r.] da parte di a , sia l'atto CP_1 Controparte_2
di divisione e di assegnazione delle quote a rogito Notaio di Persona_4
Caltagirone intervenuto in data 23/5/2014 fra quest'ultimo ed i GG.ri
[...]
ed , in uno ai rispettivi coniugi in regime di CP_3 CP Parte_3
comunione legale GG.ri , e CP_4 CP_6 Parte_4
formali intestatari dell'altra metà dell'immobile per averla acquistata a rogito in Notaio di Vittoria in data 4/2/1994, Rep. n. 16678/3766, da potere Persona_5
di ”: dacchè l'acquisto a non domino (come quello nella specie CP_10
registratosi tra la ed il ) non è né nullo né annullabile ma soltanto CP_1 CP_2
inefficace ed inopponibile al reale proprietario, e ciò in tutti i casi (vale a dire, anche quando al momento dell'acquisto a non domino l'esame dei pubblici registri immobiliari non consenta di constatare la trascrizione di sentenza di rivendicazione, od anche della relativa domanda: infatti, “In quest'ultima ipotesi, se è vero che il terzo acquirente non può essere colpito dalla sentenza pronunziata contro il suo dante causa,
è anche vero che egli non può, per questo solo fatto, considerare ormai salvo il suo diritto e ritenere di essere il definitivo proprietario del bene acquistato: invero, anche se il giudicato non può essergli opposto, la situazione di diritto sostanziale rimane immutata onde il proprietario ben può rimettere in discussione la proprietà della cosa e rivendicarla in un nuovo giudizio da esso terzo”, Cass. II 2158/71, conf. Cass. II
7528/92).
Dell'atto pubblico di compravendita in notar del 4/6/2010, Rep. 114175, Per_2
nonché dell'atto pubblico di divisione in notar del 23/5/2014, Rep. Per_3
103355, deve essere in questa sede di giudizio predicata, pertanto, solo l'inefficacia ed inopponibilità alla odierna appellante, senza efficacia di giudicato: pronuncia incidenter tantum che non rendeva necessario – come va allora ribadito – che il contraddittorio processuale fosse esteso a tutte le relative parti in contratto.
§§§
In parziale accoglimento dell'appello interposto in atti deve dunque, in riforma della sentenza impugnata:
- riconoscersi e dichiarare che comproprietaria della quota di proprietà indivisa oggetto del ridetto atto pubblico di compravendita in notar del Per_2
4/6/2010, Rep. 114175, è e non invece , Parte_1 Controparte_2
- condannarsi, per l'effetto, il al rilascio in favore della della CP_2 Pt_5
quota medesima,
- condannarsi (posto che – come va ripetuto – inefficace ed inopponibile alla odierna appellante è anche, derivativamente, il ridetto atto pubblico di divisione in notar del 23/5/2014, Rep. 103355) ed i Per_3 Parte_2
coniugi e - comproprietari attualmente in CP CP_6
possesso, anch'essi, del fondo de quo – a riconoscere la invece che il Pt_5
quale reale comproprietaria del fondo medesimo (condanna – par CP_2
d'uopo precisare – anch'essa suscettibile, in eventum, di esecuzione forzata nei modi di cui al secondo comma dell'art. 608 c.p.c., cfr. ex pluribus Cass. III
5384/2013).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno regolate secondo soccombenza: ciò che comporta che le spese di rappresentanza e difesa della vadano poste a carico di Pt_5
, di e dei coniugi e , e Controparte_2 Parte_2 CP CP_6
che quelle di rappresentanza e difesa dei coniugi e e dei CP_3 CP_4
coniugi e vadano poste a carico della Parte_3 Parte_4 Pt_5
Spese che - sulla base esclusivamente (cfr. ex pluribus Cass. III 19989/2021) dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 va, in ragione del valore della causa ex art. 15 c.p.c., fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – si liquidano nei complessivi importi (dati dalla sommatoria: A) quanto alle posizioni della e dei Pt_5
coniugi e in ordine al giudizio di primo grado, di € Parte_3 Parte_4
919,00 x fase studio + € 777,00 x fase introduttiva + € 840,00 x fase di trattazione + €
850,50 x fase decisionale;
ed in ordine al giudizio di appello, di € 1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale); B) quanto alla posizione dei coniugi e CP_3 CP_4
costituiti in giudizio in uno con il figlio con il ministero del medesimo Pt_2
difensore: in ordine al giudizio di primo grado, di € 459,50 x fase studio + € 388,50 x fase introduttiva + € 420,00 x fase di trattazione + € 425,25 x fase decisionale;
ed in ordine al giudizio di appello, di € 567,00 x fase studio + € 460,50 x fase introduttiva
+ € 460,75 x fase di trattazione + € 477,75 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di SA n. 1615/2023 del 24.10.2023 proposto, con citazione del
05.01.2024, da nei confronti di di , Parte_1 CP_1 Controparte_2
dei coniugi e dei coniugi e CP_3 CP_4 Parte_3 [...]
e dei coniugi e – così provvede: Pt_4 CP CP_6
- dichiara la contumacia di , CP_1
- in parziale accoglimento dell'appello: a) riconosce e dichiara che comproprietaria della quota di proprietà indivisa oggetto dell'atto pubblico di compravendita in notar del 4/6/2010, Rep. 114175, è e Per_2 Parte_1
non invece b) condanna, per l'effetto, Controparte_2 CP_2
al rilascio in favore di della quota medesima;
c)
[...] Parte_1
condanna ed i coniugi e a riconoscere Parte_2 CP CP_6
piuttosto che , quale reale comproprietaria del Parte_1 Controparte_2
fondo medesimo,
- rigetta nel resto,
- condanna , ed i coniugi e Controparte_2 Parte_2 CP CP_6
al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa di nel
[...] Parte_1
doppio grado di giudizio, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 3.386,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre spese vive documentate e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa dei Parte_1
coniugi e nel doppio grado di giudizio, che si Parte_3 Parte_4
liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 3.386,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre spese vive documentate e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa dei Parte_1
coniugi e nel doppio grado di giudizio, che si CP_3 CP_4
liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 1.693,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 1.966,00 per compensi professionali, oltre spese vive documentate e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)