Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 858/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° R.G. 858/2022, posta in decisione all'udienza collegiale del 11.12/2024, promossa d a
[CF: ] nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Padenghe sul Garda (BS), alla Via Dei Colli, n. 41 – 25080 -, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Walter Mauriello [C.F.: ], del Foro di Avellino, con cui CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in Avellino, alla Via F. Iannaccone, n.
7. L'Avv. Walter
Mauriello chiede voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi al numero ditel./fax.
0825/35799 e all'indirizzo di pec. Email_1
APPELLANTE
c o n t r o ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_1
22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del , con sede Controparte_2 Controparte_3
in qualita' di Responsabile Contenzioso , a ciò Parte_2 CP_4
autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Persona_1
Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022– rappresentata e difesa, dall'Avv. Emilia Maria D'Ascoli (C.F.: ), pec: C.F._3
, nonché elettivamente domiciliata Email_2
presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 38, come da procura firmata digitalmente in calce al presente atto, di cui l'Avv. Emilia D'Ascoli, attesta ai sensi e per gli effetti di legge, la conformità della copia analogica a quella digitale in suo possesso. L'Avv. Emilia D'Ascoli dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al numero di fax 06.45674297 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_3
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Prima Sezione
Civile, pubblicata in data 31.1.2022 con il n.° 194/2022.
CONCLUSIONI
Per appellante:
“piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere:
In via istruttoria:
- Ammettere la prova testimoniale, sulle circostanze e con i testimoni già indicati nel primo grado di giudizio con la memoria ex art. 183 comma 3 cpc II termine da intendersi per ripetute e trascritte, e disporre CTU psicodiagnostica al fine di poter meglio ponderare le conseguenze dannose che il comportamento illecito dell' ha avuto sulle condizioni di salute della CP_1 Controparte_5
signora ; Parte_1
Nel Merito: - Annullare e riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni espresse in parte narrativa;
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 59 del DPR n. 602/73 dell' di Brescia, in persona del legale rapp.te Controparte_6
p.t., in ordine alla procedura esecutiva mobiliare incardinata nei confronti della sig.ra ; Parte_1
- Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., in ordine alla Controparte_7
procedura esecutiva mobiliare incardinata nei confronti della sig.ra PT
;
[...]
- Accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1175 c.c. e 10 della L. n.
212/2000 dell' di Brescia, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., in ordine alla procedura esecutiva mobiliare incardinata nei confronti della sig.ra per abuso del diritto e violazione del Parte_1
principio di collaborazione e buona fede;
e per l'effetto,
- Accertata e dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento ex art. 543 cpc [cod. ident. Proc. Esec. 2707/GPT – cod. ident. Fasc. EDP 4462 – not. il 26.03.2018 dall' di Brescia, con l'adozione di tutti i Controparte_1
necessari provvedimenti posti a carico della sola convenuta, così provvedere:
- Condannare l' di Brescia, in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento – in favore di parte attrice – nella somma di €.
25.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, o nella minor o maggior somma ritenuta congrua dall'On.le Corte, a titolo di risarcimento del danno nonché al pagamento della somma che verrà determinata in corso di causa o in quella somma che l'On.le Giudicante Vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario, del doppio grado di giudizio, ordinando la ripetizione delle spese sostenute in virtù della soccombenza di primo grado.”
Per appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza ed eccezione disattese:
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 194/2022 emessa in data dal Tribunale di Brescia, prima sezione civile, G.I. Dott. Michele Mocciola, a definizione del giudizio r.g. 13496/2018, pubblicata il 31.01.2022 e non notificata;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore che a norma dell'art. 93 c.p.c. si dichiara antistatario per avere anticipato le spese e non avere riscosso onorari per l'opera prestata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione citava in giudizio, avanti il Tribunale di Parte_1
Brescia, , in persona del legale rappresentante Controparte_6
protempore chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, previo accertamento della responsabilità dell'ente per la procedura esecutiva promossa nei confronti dell'attrice e previa dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento emesso ai sensi dell'art. 543 c.p.c.. esponeva di essere stata destinataria in data 1.4.2017 di un'intimazione di PT
pagamento da parte dell'ente convenuto e per un importo di € 581.161,90, intimazione relativa ad una pluralità di cartelle che elencava nel dettaglio e richiamava le decisioni giudiziarie a sé favorevoli inerenti le predette cartelle.
In particolare, l'attrice esponeva di avere ricevuto dall'ente convenuto, in data
19.2.2018 atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del d.P.R. n,° 602/1973 per un importo di € 3.807,55 dopo intervento in autotutela dell CP_6
ed in data 26.3.2018 atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c.
[...] per un importo di € 116.619,54, atto relativo a cartelle annullate o sospese dall'autorità giudiziaria o, comunque, già comprese nel precedente atto del
19.2.2018. precisava di avere proposto opposizione avverso i predetti atto di PT
pignoramento prospettando il connotato vessatorio della condotta dell'ente ed assumendo l'illegittimità dei due distinti atti di pignoramento sopra specificati.
Al riguardo, rilevava che la stessa aveva riconosciuto il proprio errore CP_1
emettendo i citati atti in autotutela ed invocava l'art. 59 d.P.R. n.° 602/1973; in ogni caso, deduceva la responsabilità dell'ente ex art. 2043 c.c. ed in alternativa, la responsabilità per violazione del principio di collaborazione e buona fede, sotto la specie dell'abuso del diritto.
Sul quantum l'attrice specificava le singole voci di danno patrimoniale per danno emergente e lucro cessante, nonché, l'entità del danno non patrimoniale, ivi compresa, la lesione dell'immagine e della reputazione conseguenti ai menzionati atti esecutivi. concludeva per la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € PT
629.477,61 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, previo accertamento della responsabilità dell'ente per la procedura esecutiva promossa nei confronti dell'attrice e previa dichiarazione di nullità dell'atto e con vittoria di spese, oltre alla condanna per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio l , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rilevando, in primo luogo, che gli atti in autotutela richiamati da erano posteriori all'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. PT
del 26.3.2018 per cui non era ravvisabile alcuna vessatorietà da parte dell'ente convenuto;
contestava l'applicabilità dell'art. 59 d.P.R. n.° 602/1973 in quanto con i menzionati atti in autotutela, l'ente aveva di molto ridimensionato il credito azionato e per le medesime ragioni contestava, sia i presupposti dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., sia dell'abuso del diritto.
Infine, contestava la quantificazione dei danni indicati deducendo l'assenza di prova al riguardo anche sotto il profilo del nesso causale, tenuto conto dell'ampia riduzione del credito azionato con gli atti di autotutela concludendo per il rigetto della domanda.
In difetto di istruttoria, il Tribunale rigettava le domande risarcitorie formulate da condannandola, alla rifusione delle spese. Parte_1
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva, Parte_1 [...]
. Controparte_1
Con ordinanza del 18.1.2023 questa Corte rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.12.2024 con assegnazione dei relativi termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per travisamento dei fatti, omessa/errata valutazione di circostanze assorbenti ed interpretazione parziale delle evidenze istruttorie
Secondo l'appellante risulta omessa ogni valutazione relativa all'intrapresa azione esecutiva pur mancando l'elemento impositivo e agli ingenti danni che ne sono derivati, soffermandosi invece sulla solerzia dell'ente nel provvedere in autotutela, alla riduzione dell'importo del pignoramento e all'abbandono di una parallela procedura esecutiva introdotta a breve distanza temporale dalla notifica di altro atto di pignoramento. ll Tribunale non si era occupato di tutti quegli aspetti che, se avessero ricevuto l'attenzione dovuta, ne avrebbero fatto emergere l'illegittimità.
Ed, infatti, a distanza di mesi dai provvedimenti di annullamento/sospensione,
l con uno strumento solo ad essa riservato il Controparte_6
pignoramento stragiudiziale ha bloccato il conto dell'attrice, sottoponendo a vincolo pignoratizio una somma di poco inferiore a €. 20.000,00 di cui non era creditrice.
In sostanza, secondo il Tribunale, non ha i caratteri dell'illegittimità, un pignoramento diretto per €. 347.772,64 se il contribuente ha un debito di €. 8.668,55.
Con il secondo motivo si duole che il giudice di primo grado, ha errato nella valutazione della condotta dell'ente convenuto, stante la responsabilità dell . Controparte_8
Invero, gli interventi di riduzione in autotutela realizzatisi a seguito di riconoscimento dell'erroneità dell'azione esecutiva intrapresa, sono in realtà mere conseguenze di numerosi solleciti e missive di finalizzati a rimuovere PT
l'atto lesivo.
In ogni caso, i pignoramenti in discussione sono due e mentre per il primo per cui
è stato trattenuto il quinto dopo due mesi, è pervenuta la riduzione, per il secondo, per cui sono stati trattenuti € 18.039,50, la rinuncia è pervenuta l'1.2.2019.
Con il terzo motivo si duole che il giudice di primo grado, ha errato nella valutazione della documentazione prodotta e, segnatamente, nella dichiarazione del terzo Allianz Bank Financial Advisor s.p.a, con conseguenziale esclusione di qualsivoglia responsabilità della parte appellata in forza della arbitraria presunzione che la somma residua a disposizione di non avrebbe potuto PT
causarle problemi di liquidità.
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I motivi possono essere trattati congiuntamente, perché connessi, ma sono tutti infondati.
Ed, infatti, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente evidenziato che all'esito dei procedimenti tributari e ordinari richiamati da era, comunque PT
residuato un credito riscuotibile da parte dell'agente della riscossione, dal momento che il Tribunale di Vicenza ha confermato una parte del credito portato dagli atti sopra specificati e ciò rendeva legittima l'azione esecutiva dell'ente convenuto per il recupero di quel residuo credito, escludendo, nel contempo, quella radicale abnormità e vessatorietà prospettata dall'appellante.
Allo stesso modo, il tempestivo intervento in autotutela dell Controparte_6
con i due provvedimenti di aprile e maggio 2018, cioè, a distanza di due mesi dall'atto di pignoramento presso terzi e con il fine di rideterminare drasticamente il credito originariamente esposto nell'atto di pignoramento, esclude quel profilo di vessatorietà e/o illiceità della condotta dell'ente convenuto, proprio perché in rapida successione rispetto all'avvio della procedura di riscossione.
In buona sostanza, come ritenuto dal primo giudice, le determinazioni dell'ente convenuto di seguito agli atti del 16.2.2018, escludono la responsabilità dell'ente medesimo, sia sotto il profilo dell'art. 59 d.P.R. n.°602/1973, che sotto il profilo dell'art. 2043 c.c..
In conclusione, l'appello di , è rigettato così confermando la sentenza CP_9
appellata.
Stante la soccombenza della parte appellante, si condanna a CP_9
rifondere in favore di , le spese del grado che Controparte_1
si liquidano in € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. D'Ascoli Emilia, dichiaratasi antistatario.
Ricorrono i presupposti per porre a carico l'onere del pagamento Parte_1
di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° Parte_1
194/2022 del Tribunale di Brescia emessa il 31.1.2022 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello
- condanna, alla refusione in favore del difensore antistatario di Parte_1
delle spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio, come liquidate in parte motiva;
-accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di , l'onere Parte_1
del pagamento di una somma pari al contributo versato. Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Giuseppe Serao