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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 21/02/2025 nel procedimento portante il n.
1028 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Serse Federico Zunino parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Laura Vicentini e Giulio D'Aloi parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2024 la ricorrente in epigrafe indicata chiedeva accertarsi la sussistenza dei requisiti medico-legali richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, l' deduceva che medio tempore la CP_1
Commissione Medica Superiore aveva riconosciuto in autotutela il beneficio richiesto a far data dal 24/7/2024, in luogo della data di presentazione della domanda amministrativa (15/03/2023).
Concordando con la riconosciuta decorrenza della prestazione, all'odierna udienza parte istante concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con il favore delle spese di lite.
Tanto sopra premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti all'odierna udienza di discussione, avendo l' provveduto in via amministrativa al riconoscimento del CP_2
1 requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della prestazione con decorrenza posticipata al 24/7/2024, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio.
In considerazione della riconosciuta (e non contestata) decorrenza del beneficio, successiva alla visita della Commissione Medica, sussistono giusti motivi per compensare in ragione della metà le spese di lite, che per la restante parte vanno poste a carico dell' quale soccombente virtuale, secondo la liquidazione di cui al CP_1 dispositivo e con il riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1bis, del DM
55/2014 nella misura del 10%, in considerazione del limitato numero dei collegamenti ipertestuali, peraltro relativi a documenti di esigue dimensioni.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, dichiara cessata la materia contendere.
Dichiara compensate in ragione della metà le spese di lite e condanna l' a CP_1 rifondere alla ricorrente la restante parte, che si liquida in complessivi € 935, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 21/02/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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