Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/01/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
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n. 23556 2020 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel -
2) Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
3) Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23556 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
ANNALISA BAINO presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. EMANUELE GUARINO presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza.
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Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso dei minori alla madre e diritto di visita paterno, tenuto conto della riferita ostilità dei figli, in spazio neutro con l'assistenza ed il supporto dei servizi sociali previo svolgimento di percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti nonché supporto psicologico per i minori finalizzato ad un riavvicinamento alla figura paterna. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei minori, venga determinato in € 1000 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep il 9.11.20 la parte in epigrafe premesso il matrimonio del
18.07.2001 con il resistente e che dall'unione erano nati cinque figli Per_1
(20/01/2005), (17.10.2006), (14.02.2008), (08.10.2009), e Per_2 Per_3 Per_4
(01.07.2015) chiedeva: CP_2
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- affidare i figli , , e congiuntamente Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 CP_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
- assegnare la casa coniugale alla SI;
Parte_1
- porre a carico del Sig. un assegno mensile dell'importo CP_1
di € 1.000,00, oltre il 50% delle spese straordinarie per il sostentamento di ciascuno dei figli, purché previamente concordate e debitamente documentate;
- porre a carico del Sig. un assegno mensile dell'importo CP_1
di € 200,00 quale contributo per il mantenimento della SI;
Pt_1
- inoltre, le spese per libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non
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coperte dal SSN, verranno poste a carico di entrambi i ricorrenti nella misura di partecipazione del 50% ciascuno;
- l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo
l'indice ISTAT;
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il Sig. CP_1
potrà vedere e tenere con sé i figli: nei week-end, con orari da concordare preventivamente e con largo anticipo;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00; durante le vacanze natalizie la madre terrà con sè , , e il 24 ad anni alterni e il 25 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 CP_2
i piccoli lo trascorreranno con il padre;
il 31 dicembre con il padre e il
01 gennaio con la madre;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
per le altre festività e per il giorno del compleanno di ciascuno dei ragazzi si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Il resistente non si costituiva.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.9.21 il Presidente, sciogliendo la riserva, così provvedeva:
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Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
La ricorrente depositava memoria integrativa con richiesta di addebito della separazione allo . CP_1
Si costituiva tempestivamente per l'udienza istruttoria il resistente il
29.12.21 e preliminarmente rappresentava non aver ricevuto notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, eccepiva la nullità, deduceva e concludeva come in atti, formulando anche domanda di addebito della separazione al coniuge.
Il Giudice, rilevato che il resistente era costituito e pertanto poteva ritenersi il raggiungimento dello scopo, avendo articolato le difese, in difetto di particolari doglianze derivanti dalla modalità di notifica degli atti, che rappresentava non garantire conoscenza sostanziale, e prive di rilievo giuridico quelle formulate, concedeva termini 183 c 6 cpc.
Non ammessa la prova per testi, venivano chieste relazioni ai servizi sociali in particolare monitoraggio del nucleo familiare circa i rapporti genitori- figli ed sulla regolarità della frequentazione degli figli stessi con il genitore non convivente ed alle ragioni di un'eventuale difficoltà di frequentazione tra gli stessi ed a relazionare su tali aspetti.
La procedura veniva differita per acquisire le relazioni dei servizi sociali ed all''udienza calendarizzata le parti chiedevano un ulteriore rinvio.
Quindi sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il Collegio rileva che risulta rituale instaurazione del contraddittorio anche per la fase presidenziale. in cui il resistente è rimasto contumace, pur a fronte di rituale notifica.
Si ritiene altresì di condividere i successivi provvedimenti, risultando raggiunto lo scopo con la costituzione del resistente per la fase istruttoria, con difese nel merito.
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Di conseguenza l'eccezione del resistente in relazione alla notifica non può trovare accoglimento.
Va altresì condivisa l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale, del resto, non risultano specifiche e tempestive doglianze.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito formulate dalle parti va premesso che conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre C. 09/2707, C. , C. 06/13592, C. P.IVA_1
06/8512, C. 06/1202, C. , C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I P.IVA_2
n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
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Occorre, pertanto, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del
12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v.
Cassazione civile, sez. I, 05/08/2020, n. 16691; Cass. civ., sent. n. 193 del
22.04.89, Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del
27.06.2006).
Nel caso di specie, il Collegio rileva che la ricorrente ha proposto per la prima volta la domanda di addebito nella memoria integrativa, senza coltivarla in sede di prime note 183 c 6 cpc, nè in sede di conclusioni limitandosi a riportarsi
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al ricorso che non conteneva tale domanda. Così la domanda di addebito deve ritenersi abbandonata e quella tardivamente ripresa nei successivi atti deve ritenersi inammissibile.
Ad ogni buon conto il tenore generico delle deduzioni, la mancata specifica coltivazione delle richieste non avrebbero consentito di ritenerne la fondatezza non risultando neppure il nesso di causalità fra generiche condotte lamentate e l'improseguibilità della convivenza.
Quanto al resistente, lo stesso a fondamento della domanda di addebito ha dedotto che la avrebbe intrattenuto dal settembre 2020 una relazione Pt_1
extraconiugale e che per tale motivo lui si allontanava dalla casa coniugale, tuttavia tali generiche deduzioni, oggetto di contestazione non hanno trovato adeguato riscontro probatorio nelle risultanze in atti.
Dunque, applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che alla luce del rigetto delle istanze istruttorie, a fronte di puntuale contestazione di parte avversa, la domanda di addebito del resistente non può trovare accoglimento.
Così la separazione va pronunciata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 cc senza addebito.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori va rilevato che nelle ore del giudizio il figlio è divenuto maggiorenne pertanto nessun Per_1
provvedimento quanto all'affido collocazione e frequentazione con il genitore non convivente può essere disposto in questa sede.
Per il resto, in assenza di elementi di prova tali da giustificare la modifica delle statuizioni previste, in via d'urgenza, in sede presidenziale, vanno confermate dette statuizioni, con le precisazioni di cui in seguito, in quanto non sono emerse controindicazioni al regime dell'affido condiviso, richiesto da entrambe le parti e dal P.M. nell'interesse dei minori.
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Il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre (provvedendovi la madre in via diretta) maggiorato della rivalutazione annuale automatica (€
1057,00 alla decisione), oltre ulteriore rivalutazione annuale automatica secondo indici Istat come per legge, appare ancora congruo in considerazione delle economie di scala e dell'attività di lavoro autonomo del resistente riparatore di registratori di cassa, del valore solo indiziario delle dichiarazioni reddituali, che peraltro non risultano aggiornate e degli oneri derivanti dalla dedotta nascita di altra figlia da successiva unione, tenuto conto che nulla è stato riferito in ordine alle condizioni economiche dell'altro genitore.
Si osserva altresì quanto alla misura del contributo al mantenimento che non può essere condivisa la richiesta di riduzione in ragione delle provvidenze percepite dalla per i figli con difficoltà, avendo le prestazioni assistenziali Pt_1
altra finalità, del pari la misura di sostegno riconosciuta alla ricorrente non può risolversi in un alleggerimento degli oneri del resistente.
Va altresì precisato che l'assegno suindicato riguarda anche il contributo al mantenimento per il figlio appena maggiorenne di cui non risulta autosufficienza economica tenuto conto delle notorie tempistiche di accesso al mondo del lavoro e le necessità formative.
Va altresì confermata la ripartizione al 50% delle spese straordinarie per i figli, al fine di evitare l'insorgenza di questioni sulla individuazione e concertazione le parti faranno riferimento al protocollo spese straordinarie sottoscritto fra magistrati del tribunale d Napoli e Coa nel marzo 2018.
Alla luce delle risultanze in atti le parti vanno invitate a seguire percorsi di potenziamento delle competenze genitoriali. Onde affrontare le difficoltà di frequentazione padre figli, si invita altresì il resistente a sottoporsi a verifiche al
Serd.
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Si investe pertanto il SS per quanto di sua competenza in ordine alla elaborazione e realizzazione del progetto di superamento delle criticità dell'interazione familiare, volta alla concreta attuazione della già prevista calendarizzazione.
Il SS, oltre che predisporre i predetti percorsi per le parti, previo assenso, disporrà percorso di sostegno psicologico per i figli fornendo il supporto pedagogico- educativo ed il sostegno emotivo che si dovesse rivelare necessario per la ripresa degli incontri.
Atteso l'approssimarsi della maggiore età anche per il figlio Per_2
possono prevedersi visite libere con il padre nel rispetto delle esigenze del minore. Quanto agli altri figli minori fra cui a (che invero dalla CP_2
documentazione in atti risulta nato a [...] l'[...]) ove le circostanze lo consiglino potranno essere previste visite in spazio neutro facilitante ed all'esito gli incontri come da calendario.
Ovviamente i SS investiti, all'occorrenza, ove cioè si registrassero situazioni pregiudizievoli per il minori, investiranno la Procura minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori ritenuto pregiudizievole alla luce delle risultanze in atti e tenuto altresì conto dell'età di CP_2
Va altresì confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà con i figli. È pacifico l'orientamento secondo cui “in tema di separazione la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto, quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l'habitat domestico
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necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell'assegnazione” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16740). Pertanto, convivendo la madre i figli in detta abitazione, tale provvedimento è funzionale alla tutela del superiore interesse degli stessi a conservare il proprio habitat domestico.
Quanto al contributo al mantenimento della moglie alla luce delle risultanze in atti non appaiono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Sul punto preme osservare che i criteri che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre
Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce
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elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del
04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n. 11686/2013).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, nel caso di specie la stessa ricorrente si duole dell'assenza di contribuzione economica del resistente alla vita familiare: In particolare riferisce “nei tempi precedenti la separazione, si limitava a dare un contribuito di circa €30,00 al giorno, incurante delle maggiori spese necessarie al mantenimento della famiglia. Le difficoltà economiche sono state sicuramente motivo di attrito tra i coniugi anche se ci sono stati anche altre concause che hanno compromesso l'unione dei coniugi.”. In sede presidenziale la ricorrente ha confermato tale misura di contribuzione aggiungendo che la avevano sempre aiutata i suoi genitori. Ha riferito inoltre la percezione di reddito di cittadinanza per€ 850,00 mensili. Non ha aggiornato la documentazione reddituale.
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Dalle risultanze istruttorie non emerge la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi tenuto conto della documentazione prodotta in atti. Si osserva che unitamente al ricorso è stato prodotto Isee su istanza del 12.2.2020 in cui figura anche il resistente che espone un reddito complessivo del nucleo di €
7676,40.
Né all'esito del giudizio e dell'istruttoria risultano elementi atti a fondare la domanda di assegno di contributo al mantenimento della ricorrente che pertanto non può trovare accoglimento.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio e della parziale reciproca soccombenza sussistono motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. assegna la casa coniugale alla ricorrente che l'abiterà con i figli;
3. affida i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina gli incontri padre - figli nei termini di cui in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro
1.057,00 (millecinquantasette/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da settembre 2025, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
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6. rigetta per il resto le domande
7. compensa le spese;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.5, parte II, S. C, Sez. L, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20/09/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Carla Hubler
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