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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
Il G.O.P.,
Letti gli atti della controversia n. 1082 /2024 instaurata con ricorso depositato il 28/08/2024
DA
[...
nato il [...] a [...] ( C.F. ), e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] c.f. NQ DI I Parte_2 C.F._2 Pt_3 [...]
NATO a Sciacca il 25/10/2016 c.f. elettivamente domiciliato in , presso Parte_4 C.F._3
lo studio dell'avv. SCADUTO LEONARDA che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
CONTRO
CP_ l' ( in persona del Presidente pro-tempore domiciliato per la carica in Roma ed elettivamente in VIA
GIUSEPPE MAZZINI 41 SCIACCA , rappresentato e difeso dall'Avv. / Funz. ), Parte_5
avente ad OGGETTO : INDENNITà DI ACCOMPAGNAMENTO E ART. 3 COMMA 3 L. 104/92
considerato che al deposito della dichiarazione di dissenso non è seguita la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di merito nei termini di legge;
visto l'art. 445 bis c. IV c.p.c
OMOLOGA
L' accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U. depositata il 04/02/2025 che ha riconosciuto i benefici richiesti dalle domande amministrative, con gli accessori di legge, con revisione a due anni.
CP_ Condanna L' in persona del presidente pro-tempore, al rimborso in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00, oltre spese generali, iva e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv.
SCADUTO LEONARDA antistatario.
CP_
Pone definitivamente a carico dell' l'onorario già liquidato al C.T.U.
Sciacca 03/06/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Onorario Dott. AR TA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.