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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4955 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 487/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 487/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Piero Lorusso Parte_1
( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Alberto Pirrò ( per mandato in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze da aprile 2017 a marzo 2020, svolgendo le mansioni di Controparte_2
commesso, autista e magazziniere inquadrabili al 4° livello CCNL settore commercio ha convenuto in giudizio la resistente per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 58.930,87 oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di aver lavorato in nero e di non aver comunque percepito la retribuzione dovuta in ragione della attività
espletata, oltre al pagamento di ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità e del TFR maturato.
2 nel costituirsi, ha contestato la ricostruzione attorea e Controparte_2
chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Il ricorso non merita accoglimento.
La prima domanda azionata dal ricorrente trae fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., nel periodo sopra specificato, in relazione al quale ritiene di vantare le differenze retributive di cui al ricorso.
L'art. 2094 c.c. stabilisce che è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro manuale od intellettuale alle - dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è
indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve estrinsecarsi essenzialmente nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. Quando
il requisito dell'assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l'attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione), è necessario fare riferimento, nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nel luogo della prestazione, nell'osservanza di
3 un orario di lavoro predeterminato, nella mancanza di qualsiasi rischio economico, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione, nella assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Nella sostanza, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il consequenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale;
la situazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato (anch'esso di natura autonoma) (v. Cass.2842-04, Cass.849-04, Cass.19352-03, Cass.12926-99, Cass.8578-99,
Cass. CC UU n.379-99, Cas.11185-98, Cass.6114-98, Cass.5464-98, Cass.3745-95).
Sempre secondo la Cassazione, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale,
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
L'operazione qualificatoria del rapporto deve, tuttavia, comprendere la considerazione secondo cui alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione,
essendo rilevanti, quali indici di subordinazione, l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione
4 produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori (Cass.
civ. Sez. lavoro, 08/04/2015, n. 7024).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata non è emersa l'istaurazione e lo svolgimento tra le parti un rapporto avente i crismi della subordinazione nel periodo indicato (sommariamente) in ricorso.
Infatti vi è assoluta incongruenza tra le dichiarazioni di tutti i testi escussi, i quali peraltro,
hanno rapporti di parentela con le parti.
Invero, a fronte di un fratello del ricorrente che ha confermato le deduzioni attoree (cfr.,
teste , verbale di udienza del 24.7.2024), l'altro, , le ha negate Testimone_1 Testimone_2
(cfr., verbale di udienza del 24.9.2024) e così, rispettivamente gli altri testi-parenti della parti
(cfr., verbali udd. citt.).
Dunque, all'esito dell'istruttoria svolta non sono emersi elementi decisivi volti ad affermare la fondatezza delle domande attoree.
In ragione della natura della decisione e dei rapporti di parentela tra le parti, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 487/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 487/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Piero Lorusso Parte_1
( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Alberto Pirrò ( per mandato in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze da aprile 2017 a marzo 2020, svolgendo le mansioni di Controparte_2
commesso, autista e magazziniere inquadrabili al 4° livello CCNL settore commercio ha convenuto in giudizio la resistente per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 58.930,87 oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di aver lavorato in nero e di non aver comunque percepito la retribuzione dovuta in ragione della attività
espletata, oltre al pagamento di ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità e del TFR maturato.
2 nel costituirsi, ha contestato la ricostruzione attorea e Controparte_2
chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Il ricorso non merita accoglimento.
La prima domanda azionata dal ricorrente trae fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., nel periodo sopra specificato, in relazione al quale ritiene di vantare le differenze retributive di cui al ricorso.
L'art. 2094 c.c. stabilisce che è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro manuale od intellettuale alle - dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è
indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve estrinsecarsi essenzialmente nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. Quando
il requisito dell'assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l'attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione), è necessario fare riferimento, nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nel luogo della prestazione, nell'osservanza di
3 un orario di lavoro predeterminato, nella mancanza di qualsiasi rischio economico, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione, nella assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Nella sostanza, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il consequenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale;
la situazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato (anch'esso di natura autonoma) (v. Cass.2842-04, Cass.849-04, Cass.19352-03, Cass.12926-99, Cass.8578-99,
Cass. CC UU n.379-99, Cas.11185-98, Cass.6114-98, Cass.5464-98, Cass.3745-95).
Sempre secondo la Cassazione, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale,
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
L'operazione qualificatoria del rapporto deve, tuttavia, comprendere la considerazione secondo cui alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione,
essendo rilevanti, quali indici di subordinazione, l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione
4 produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori (Cass.
civ. Sez. lavoro, 08/04/2015, n. 7024).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata non è emersa l'istaurazione e lo svolgimento tra le parti un rapporto avente i crismi della subordinazione nel periodo indicato (sommariamente) in ricorso.
Infatti vi è assoluta incongruenza tra le dichiarazioni di tutti i testi escussi, i quali peraltro,
hanno rapporti di parentela con le parti.
Invero, a fronte di un fratello del ricorrente che ha confermato le deduzioni attoree (cfr.,
teste , verbale di udienza del 24.7.2024), l'altro, , le ha negate Testimone_1 Testimone_2
(cfr., verbale di udienza del 24.9.2024) e così, rispettivamente gli altri testi-parenti della parti
(cfr., verbali udd. citt.).
Dunque, all'esito dell'istruttoria svolta non sono emersi elementi decisivi volti ad affermare la fondatezza delle domande attoree.
In ragione della natura della decisione e dei rapporti di parentela tra le parti, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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