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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9157/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER MO Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9157/2025 promossa da:
rappresentato dall'amministratore di sostegno Sig. , Parte_1 Persona_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Corso Re Umberto 45, Torino, presso lo studio dell'avv. RAIA
STEFANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CATANZARO il Parte_1 Parte_2 24/07/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CATANZARO (atto n. 19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27/11/2006, il 17/06/2008 e il Per_2 Per_3 Per_4
29/06/2011.
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 29/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATANZARO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1. I figli ed , minorenni, vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, ed Per_3 Per_4 unitamente al figlio (maggiorenne), tutti studenti ed economicamente non autosufficienti, Per_2 manterranno residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre sig.ra . Parte_2
2. Salvo diverso accordo tra i coniugi i figli saranno liberi di frequentare e stare con il padre in conformità ai loro desideri, ai reciproci impegni di studio ed alla sistemazione abitativa del padre sig. , e Pt_1 comunque, in difetto di accordo tra essi genitori, quanto ai ragazzi ed (essendo Per_3 Per_4 Per_2 ormai maggiorenne), a settimane alterne dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera, nonché per due giorni infrasettimanali di norma individuati nel mercoledì e nel giovedì dall'uscita di scuola del mercoledì con cena, pernotto ed accompagnamento a scuola il venerdì mattina nelle settimane in cui i ragazzi non trascorreranno il weekend con il padre;
e quanto alle vacanze e festività, previo accordo con la madre ovvero secondo le seguenti modalità:
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito), durante le quali si interrompe la normale alternanza dei week-end;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
pagina 2 di 6 - durante le vacanze estive i ragazzi trascorreranno almeno tre settimane con ciascun genitore (di cui due preferibilmente consecutive); in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre.
3. La casa coniugale di Chieri (TO), Via Robert Baden-Powell n. 5, con gli arredi esistenti e rimasti (fatti salvi quelli di proprietà esclusiva del sig. e/o quelli in comproprietà che i coniugi provvederanno Pt_1
a ripartirsi), e relativo box pertinenziale, viene assegnata alla moglie sig.ra in quanto con lei Pt_2 convivranno i tre figli ed siccome studenti economicamente non autosufficienti. Per_2 Per_3 Per_4
Il sig. ha già rilasciato l'abitazione coniugale avendo reperito in via temporanea altra sistemazione Pt_1 abitativa in Chieri (TO) portando con sé alcuni effetti personali, riservandosi di prelevare i propri ulteriori effetti non appena avrà rinvenuto idonea collocazione alloggiativa, nonché quelli in comproprietà previa suddivisione degli arredi/beni da concordarsi con la sig.ra . Pt_2
4. Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento dei figli ed mediante il Pt_1 Per_2 Per_3 Per_4 versamento in favore della madre sig.ra con essi convivente, sul di lei c/c bancario acceso presso Pt_2
B.P.M. S.p.a., entro il giorno 5 di ciascun mese di competenza, la somma di € 750,00= (Euro settecentocinquanta/00) mensili, pari ad € 250,00= per ciascun figlio, rivalutabili annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati maturata nell'anno precedente, concorrendo nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche per i figli secondo le specificazioni e le modalità di richiesta di cui al Protocollo di Intesa 15.3.2016.
Le Parti convengono inoltre che:
a) non richiedono il preventivo accordo tra i genitori le seguenti voci di spesa straordinaria:
- spese scolastiche quali la retta, le tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti pubblici per il corrente corso di studi;
libri di testo scolastico indicati ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
l'abbonamento per i mezzi pubblici;
- spese medico-sanitarie connotate dai caratteri della necessità o urgenza, nonché i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base ed i relativi tickets sanitari, gli occhiali da vista e /o lenti, cure odontoiatriche;
b) dovranno essere oggetto di preventivo accordo tra i genitori le seguenti voci di spesa straordinaria:
- spese scolastiche quali: tasse, rette e assicurazioni imposte da istituti privati per ulteriori corsi di studio;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche per: a) attività sportive (quali ad es. la retta mensile per l'iscrizione in palestra); b) nonché i corsi di istruzione e le spese ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento oltre ad uno all'anno.
DÀ ATTO che:
5. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate ed il conteggio per eventuali conguagli dovrà essere effettuato con cadenza bimestrale mediante l'invio, entro la fine di ogni bimestre, di un conto coni relativi giustificativi, cui dovrà seguire il rimborso da parte dell'altro genitore entro dieci giorni dalla richiesta. pagina 3 di 6 Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali per il 50% pro capite ciascun genitore si impegna tempestivamente a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
6. I figli saranno considerati fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%. Gli assegni familiari saranno di competenza della sig.ra . Pt_2
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, con il che nulla è previsto a titolo di contributo per il mantenimento.
8. La sig.ra ed il sig. sono comproprietari della casa coniugale sita in Chieri (TO), Via Robert Pt_2 Pt_1
Baden-Powell n. 5, facente parte del complesso immobiliare denominato “Condominio Lupetto” - edificio A (lotto B3)-, la quale consta di alloggio articolato su due piani distinto con la sigla D1, composto da soggiorno, cucina, due camere e servizi al piano primo;
camera, due locali di sgombero-sottotetto non abitabile, servizi e terrazzo al piano secondo, collegati da piccola scala interna;
al piano interrato locale ad uso cantina di pertinenza;
locale ad uso autorimessa di pertinenza con la sigla G12, il tutto come meglio rappresentato e descritto nel succitato atto di provenienza a rogito Notaio 11.1.2010. Persona_5
Detti locali risultano censiti al Catasto Fabbricati di Torino –Comune di Chieri- come segue:
- per quanto riguarda l'alloggio e la cantina di pertinenza: foglio 53, part. N. 1076, sub. 10, cat. A2, classe 1, rendita catastale € 948,99=;
- per quanto riguarda l'autorimessa di pertinenza: foglio 53, part. N. 1076, sub. 14, cat. C/6, cl. 2, mq. 27, rendita catastale € 145,02=.
9. Le Parti si obbligano a vendere il suddetto immobile e relative pertinenze ad un prezzo non inferiore ad € 210.000,00=, in conformità all'assenso rilasciato dal Giudice Tutelare di cui al decreto 24.2.2025 reso nel procedimento di amministrazione di sostegno con beneficiario il sig. (Tribunale Civile di Pt_1
Torino –R.G. 10987/2017) di cui in premessa sub lett. f).
DA' ATTO che:
10. Nel caso in cui non si dovesse addivenire alla succitata vendita, il sig. quale forma integrativa Pt_1 al contributo al mantenimento dei figli, si obbliga a trasferire alla sig.ra la propria quota indivisa Pt_2 pari al 50% della proprietà dell'immobile di cui sopra. La sig.ra , a sua volta, accetta di ricevere la Pt_2 quota di proprietà del sig. onde consolidare in capo a sé stessa l'intera proprietà del suddetto Pt_1 immobile. Per la ragione sopra esposta le parti convengono che non si farà luogo a versamento del prezzo.
DÀ ATTO che:
11. Gli oneri, spese, accessori ed onorari notarili connessi al trasferimento immobiliare infra-coniugale in oggetto saranno a carico dell'acquirente sig.ra , mentre la spesa relativa al rilascio dell'Attestato Pt_2 di Prestazione Energetica (cd. A.P.E.) a carico della parte venditrice sig. Pt_1
12. Le Parti si danno reciprocamente atto che il succitato trasferimento immobiliare è subordinato alla condizione negoziale del previo assenso del Giudice Tutelare di cui al procedimento di amministrazione di sostegno con beneficiario il sig. (Tribunale Civile di Torino –R.G. 10987/2017). Pt_1
pagina 4 di 6 13. Si dà atto che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della controversia insorta fra le Parti nel precipuo interesse dei tre figli, studenti ed economicamente non autosufficienti. Il termine per la stipula dell'atto di compravendita dell'immobile viene sin d'ora indicato al 31.12.2026.
14. Con il buon fine del suddetto trasferimento immobiliare, le Parti dichiarano di aver definito i pregressi reciproci rapporti di dare/avere e di non aver pertanto più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra sotto il profilo economico e patrimoniale, fatte salve, in ogni caso, le obbligazioni derivanti dal presente accordo relative al mantenimento dei figli ed al concorso economico relativo al rateo di mutuo su cui infra.
15. I signori e si impegnano a continuare corrispondere ad la rata Pt_1 Pt_2 Controparte_1 mensile a restituzione del mutuo ipotecario n. 0E53021896385 di cui al contratto di mutuo, successiva surroga di 25.10.2023 e da ultimo rinegoziazione del piano di ammortamento del 2024. Controparte_1
16. A tal fine le Parti convengono che il rateo di mutuo mensile di € 1.062,11= di cui al corrente piano di ammortamento verrà corrisposto da ciascun coniuge pro quota nella misura del 50% cadauno (ad oggi pari ad € 531,05=, ovvero inferiore in caso di accoglimento della nuova richiesta di rinegoziazione del rateo di mutuo attualmente in corso), e quanto al sig. sino a quando i figli non avranno raggiunto Pt_1 autonomia economica.
DA' ATTO che:
16.1 Il sig. a titolo di integrazione del contributo al mantenimento dei figli, si obbliga a Pt_1 corrispondere la propria quota parte del 50% del rateo di mutuo nella misura massima del suddetto importo di € 531,05= (ovvero inferiore in caso di rinegoziazione del mutuo ovvero di contrazione di nuovo mutuo), e ciò anche nel caso in cui la sig.ra dovesse vendere l'immobile di cui supra ed Pt_2 acquistarne altro accendendo un mutuo bancario.
16.2 In caso di acquisto da parte della sig.ra di altro immobile senza ricorso a mutuo bancario, il Pt_2 sig. si obbliga comunque a corrispondere alla sig.ra il succitato importo pari al 50% del Pt_1 Pt_2 corrente rateo di mutuo a titolo di integrazione del contributo al mantenimento dei figli (da suddividersi nella misura di 1/3 cadauno, pari ad € 177,02=, ovvero inferiore in caso di rinegoziazione del mutuo ovvero di contrazione di nuovo mutuo) sino al raggiungimento della loro autonomia economica.
DÀ ATTO che:
17. Salvo diverso accordo tra le Parti, le spese condominiali ordinarie e le utenze saranno pagate integralmente dalla sig.ra assegnataria della casa coniugale a far tempo dalla omologa della presente Pt_2 separazione.
18. Nulla vi è a disporsi sulle autovetture e/o beni mobili registrati, posto che non vi sono veicoli in comproprietà.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel. pagina 5 di 6 ER MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER MO Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9157/2025 promossa da:
rappresentato dall'amministratore di sostegno Sig. , Parte_1 Persona_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Corso Re Umberto 45, Torino, presso lo studio dell'avv. RAIA
STEFANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CATANZARO il Parte_1 Parte_2 24/07/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CATANZARO (atto n. 19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27/11/2006, il 17/06/2008 e il Per_2 Per_3 Per_4
29/06/2011.
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 29/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATANZARO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1. I figli ed , minorenni, vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, ed Per_3 Per_4 unitamente al figlio (maggiorenne), tutti studenti ed economicamente non autosufficienti, Per_2 manterranno residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre sig.ra . Parte_2
2. Salvo diverso accordo tra i coniugi i figli saranno liberi di frequentare e stare con il padre in conformità ai loro desideri, ai reciproci impegni di studio ed alla sistemazione abitativa del padre sig. , e Pt_1 comunque, in difetto di accordo tra essi genitori, quanto ai ragazzi ed (essendo Per_3 Per_4 Per_2 ormai maggiorenne), a settimane alterne dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera, nonché per due giorni infrasettimanali di norma individuati nel mercoledì e nel giovedì dall'uscita di scuola del mercoledì con cena, pernotto ed accompagnamento a scuola il venerdì mattina nelle settimane in cui i ragazzi non trascorreranno il weekend con il padre;
e quanto alle vacanze e festività, previo accordo con la madre ovvero secondo le seguenti modalità:
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito), durante le quali si interrompe la normale alternanza dei week-end;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
pagina 2 di 6 - durante le vacanze estive i ragazzi trascorreranno almeno tre settimane con ciascun genitore (di cui due preferibilmente consecutive); in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre.
3. La casa coniugale di Chieri (TO), Via Robert Baden-Powell n. 5, con gli arredi esistenti e rimasti (fatti salvi quelli di proprietà esclusiva del sig. e/o quelli in comproprietà che i coniugi provvederanno Pt_1
a ripartirsi), e relativo box pertinenziale, viene assegnata alla moglie sig.ra in quanto con lei Pt_2 convivranno i tre figli ed siccome studenti economicamente non autosufficienti. Per_2 Per_3 Per_4
Il sig. ha già rilasciato l'abitazione coniugale avendo reperito in via temporanea altra sistemazione Pt_1 abitativa in Chieri (TO) portando con sé alcuni effetti personali, riservandosi di prelevare i propri ulteriori effetti non appena avrà rinvenuto idonea collocazione alloggiativa, nonché quelli in comproprietà previa suddivisione degli arredi/beni da concordarsi con la sig.ra . Pt_2
4. Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento dei figli ed mediante il Pt_1 Per_2 Per_3 Per_4 versamento in favore della madre sig.ra con essi convivente, sul di lei c/c bancario acceso presso Pt_2
B.P.M. S.p.a., entro il giorno 5 di ciascun mese di competenza, la somma di € 750,00= (Euro settecentocinquanta/00) mensili, pari ad € 250,00= per ciascun figlio, rivalutabili annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati maturata nell'anno precedente, concorrendo nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche per i figli secondo le specificazioni e le modalità di richiesta di cui al Protocollo di Intesa 15.3.2016.
Le Parti convengono inoltre che:
a) non richiedono il preventivo accordo tra i genitori le seguenti voci di spesa straordinaria:
- spese scolastiche quali la retta, le tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti pubblici per il corrente corso di studi;
libri di testo scolastico indicati ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
l'abbonamento per i mezzi pubblici;
- spese medico-sanitarie connotate dai caratteri della necessità o urgenza, nonché i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base ed i relativi tickets sanitari, gli occhiali da vista e /o lenti, cure odontoiatriche;
b) dovranno essere oggetto di preventivo accordo tra i genitori le seguenti voci di spesa straordinaria:
- spese scolastiche quali: tasse, rette e assicurazioni imposte da istituti privati per ulteriori corsi di studio;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche per: a) attività sportive (quali ad es. la retta mensile per l'iscrizione in palestra); b) nonché i corsi di istruzione e le spese ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento oltre ad uno all'anno.
DÀ ATTO che:
5. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate ed il conteggio per eventuali conguagli dovrà essere effettuato con cadenza bimestrale mediante l'invio, entro la fine di ogni bimestre, di un conto coni relativi giustificativi, cui dovrà seguire il rimborso da parte dell'altro genitore entro dieci giorni dalla richiesta. pagina 3 di 6 Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali per il 50% pro capite ciascun genitore si impegna tempestivamente a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
6. I figli saranno considerati fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%. Gli assegni familiari saranno di competenza della sig.ra . Pt_2
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, con il che nulla è previsto a titolo di contributo per il mantenimento.
8. La sig.ra ed il sig. sono comproprietari della casa coniugale sita in Chieri (TO), Via Robert Pt_2 Pt_1
Baden-Powell n. 5, facente parte del complesso immobiliare denominato “Condominio Lupetto” - edificio A (lotto B3)-, la quale consta di alloggio articolato su due piani distinto con la sigla D1, composto da soggiorno, cucina, due camere e servizi al piano primo;
camera, due locali di sgombero-sottotetto non abitabile, servizi e terrazzo al piano secondo, collegati da piccola scala interna;
al piano interrato locale ad uso cantina di pertinenza;
locale ad uso autorimessa di pertinenza con la sigla G12, il tutto come meglio rappresentato e descritto nel succitato atto di provenienza a rogito Notaio 11.1.2010. Persona_5
Detti locali risultano censiti al Catasto Fabbricati di Torino –Comune di Chieri- come segue:
- per quanto riguarda l'alloggio e la cantina di pertinenza: foglio 53, part. N. 1076, sub. 10, cat. A2, classe 1, rendita catastale € 948,99=;
- per quanto riguarda l'autorimessa di pertinenza: foglio 53, part. N. 1076, sub. 14, cat. C/6, cl. 2, mq. 27, rendita catastale € 145,02=.
9. Le Parti si obbligano a vendere il suddetto immobile e relative pertinenze ad un prezzo non inferiore ad € 210.000,00=, in conformità all'assenso rilasciato dal Giudice Tutelare di cui al decreto 24.2.2025 reso nel procedimento di amministrazione di sostegno con beneficiario il sig. (Tribunale Civile di Pt_1
Torino –R.G. 10987/2017) di cui in premessa sub lett. f).
DA' ATTO che:
10. Nel caso in cui non si dovesse addivenire alla succitata vendita, il sig. quale forma integrativa Pt_1 al contributo al mantenimento dei figli, si obbliga a trasferire alla sig.ra la propria quota indivisa Pt_2 pari al 50% della proprietà dell'immobile di cui sopra. La sig.ra , a sua volta, accetta di ricevere la Pt_2 quota di proprietà del sig. onde consolidare in capo a sé stessa l'intera proprietà del suddetto Pt_1 immobile. Per la ragione sopra esposta le parti convengono che non si farà luogo a versamento del prezzo.
DÀ ATTO che:
11. Gli oneri, spese, accessori ed onorari notarili connessi al trasferimento immobiliare infra-coniugale in oggetto saranno a carico dell'acquirente sig.ra , mentre la spesa relativa al rilascio dell'Attestato Pt_2 di Prestazione Energetica (cd. A.P.E.) a carico della parte venditrice sig. Pt_1
12. Le Parti si danno reciprocamente atto che il succitato trasferimento immobiliare è subordinato alla condizione negoziale del previo assenso del Giudice Tutelare di cui al procedimento di amministrazione di sostegno con beneficiario il sig. (Tribunale Civile di Torino –R.G. 10987/2017). Pt_1
pagina 4 di 6 13. Si dà atto che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della controversia insorta fra le Parti nel precipuo interesse dei tre figli, studenti ed economicamente non autosufficienti. Il termine per la stipula dell'atto di compravendita dell'immobile viene sin d'ora indicato al 31.12.2026.
14. Con il buon fine del suddetto trasferimento immobiliare, le Parti dichiarano di aver definito i pregressi reciproci rapporti di dare/avere e di non aver pertanto più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra sotto il profilo economico e patrimoniale, fatte salve, in ogni caso, le obbligazioni derivanti dal presente accordo relative al mantenimento dei figli ed al concorso economico relativo al rateo di mutuo su cui infra.
15. I signori e si impegnano a continuare corrispondere ad la rata Pt_1 Pt_2 Controparte_1 mensile a restituzione del mutuo ipotecario n. 0E53021896385 di cui al contratto di mutuo, successiva surroga di 25.10.2023 e da ultimo rinegoziazione del piano di ammortamento del 2024. Controparte_1
16. A tal fine le Parti convengono che il rateo di mutuo mensile di € 1.062,11= di cui al corrente piano di ammortamento verrà corrisposto da ciascun coniuge pro quota nella misura del 50% cadauno (ad oggi pari ad € 531,05=, ovvero inferiore in caso di accoglimento della nuova richiesta di rinegoziazione del rateo di mutuo attualmente in corso), e quanto al sig. sino a quando i figli non avranno raggiunto Pt_1 autonomia economica.
DA' ATTO che:
16.1 Il sig. a titolo di integrazione del contributo al mantenimento dei figli, si obbliga a Pt_1 corrispondere la propria quota parte del 50% del rateo di mutuo nella misura massima del suddetto importo di € 531,05= (ovvero inferiore in caso di rinegoziazione del mutuo ovvero di contrazione di nuovo mutuo), e ciò anche nel caso in cui la sig.ra dovesse vendere l'immobile di cui supra ed Pt_2 acquistarne altro accendendo un mutuo bancario.
16.2 In caso di acquisto da parte della sig.ra di altro immobile senza ricorso a mutuo bancario, il Pt_2 sig. si obbliga comunque a corrispondere alla sig.ra il succitato importo pari al 50% del Pt_1 Pt_2 corrente rateo di mutuo a titolo di integrazione del contributo al mantenimento dei figli (da suddividersi nella misura di 1/3 cadauno, pari ad € 177,02=, ovvero inferiore in caso di rinegoziazione del mutuo ovvero di contrazione di nuovo mutuo) sino al raggiungimento della loro autonomia economica.
DÀ ATTO che:
17. Salvo diverso accordo tra le Parti, le spese condominiali ordinarie e le utenze saranno pagate integralmente dalla sig.ra assegnataria della casa coniugale a far tempo dalla omologa della presente Pt_2 separazione.
18. Nulla vi è a disporsi sulle autovetture e/o beni mobili registrati, posto che non vi sono veicoli in comproprietà.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel. pagina 5 di 6 ER MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6