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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENIO GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1292/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003415386/000 BOLLO AUTO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003415386/000 BOLLO AUTO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003415386/000 BOLLO AUTO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003415386/000 BOLLO AUTO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 01720249003415386/000, emessa dall'Agente della Riscossione, cui sono sottese le seguenti quattro cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 01720110013022032000 notificata in data 28/12/2011 in riferimento al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007;
2) Cartella n. 01720130001598156000 notificata in data 6/02/2013 in riferimento al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008;
3) Cartella n. 01720140003897966000 notificata in data 1/08/2014 in riferimento al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009;
4) Cartella n. 01720150002899314000 notificata in data 20/04/2015 in riferimento al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010.
A tal fine eccepiva la prescrizione del diritto di credito indicato nell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio con apposite controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione concordava sull'intervenuta prescrizione e chiedeva dichiarasi la cessazione della materia del contendere.
La Regione Campania eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di questioni di competenza dell'Agente della Riscossione. Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 15.1.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dalla Regione Campania in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva.
È costante il principio per il quale nel caso di impugnazione della cartella di pagamento volta a fare valere la decadenza o la prescrizione del credito erariale non si discute di vizio tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, spettando la legittimazione passiva spetta anche all'ente titolare del credito tributario. (Cass. Civ., Sez. Trib., 33753/2019; idem: Cass. n. 10019/2018; n. 10477 del
2014).
Nel merito l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata e va accolta. La stessa Agenzia della Riscossione ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione dei crediti. Tale affermazione, in assenza di un provvedimento di sgravio, non è sufficiente a giustificare una declaratoria di cessazione della materia el contendere.
Circa il governo delle spese del presente procedimento, le stesse seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e si liquidano come in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente e la Regione Campania.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 38,75 per esborsi € 1.065,00 per onorari oltre accessori di legge se dovuti con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Compensa le spese tra il ricorrente e la Regione Campania.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENIO GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1292/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003415386/000 BOLLO AUTO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003415386/000 BOLLO AUTO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003415386/000 BOLLO AUTO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003415386/000 BOLLO AUTO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 01720249003415386/000, emessa dall'Agente della Riscossione, cui sono sottese le seguenti quattro cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 01720110013022032000 notificata in data 28/12/2011 in riferimento al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007;
2) Cartella n. 01720130001598156000 notificata in data 6/02/2013 in riferimento al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008;
3) Cartella n. 01720140003897966000 notificata in data 1/08/2014 in riferimento al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009;
4) Cartella n. 01720150002899314000 notificata in data 20/04/2015 in riferimento al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010.
A tal fine eccepiva la prescrizione del diritto di credito indicato nell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio con apposite controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione concordava sull'intervenuta prescrizione e chiedeva dichiarasi la cessazione della materia del contendere.
La Regione Campania eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di questioni di competenza dell'Agente della Riscossione. Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 15.1.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dalla Regione Campania in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva.
È costante il principio per il quale nel caso di impugnazione della cartella di pagamento volta a fare valere la decadenza o la prescrizione del credito erariale non si discute di vizio tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, spettando la legittimazione passiva spetta anche all'ente titolare del credito tributario. (Cass. Civ., Sez. Trib., 33753/2019; idem: Cass. n. 10019/2018; n. 10477 del
2014).
Nel merito l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata e va accolta. La stessa Agenzia della Riscossione ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione dei crediti. Tale affermazione, in assenza di un provvedimento di sgravio, non è sufficiente a giustificare una declaratoria di cessazione della materia el contendere.
Circa il governo delle spese del presente procedimento, le stesse seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e si liquidano come in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente e la Regione Campania.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 38,75 per esborsi € 1.065,00 per onorari oltre accessori di legge se dovuti con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Compensa le spese tra il ricorrente e la Regione Campania.