Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.5.2025, nella causa iscritta al n. 3599 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso dall' avv. Paola Parte_1
Soriano, in virtù di procura rilasciata su foglio allegato e parte integrante del ricorso e con lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento, alla P.zza Guerrazzi, 4;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Conrotto, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 18.9.2023 il ricorrente ha esposto:
-di essere medico convenzionato, in servizio, prima presso gli Ospedali civili riuniti “ di CP_2
Benevento poi presso la (succeduta all'ente predetto); Parte_2 CP_3
-di avere svolto dal mese di febbraio 1981 al mese di aprile 1986, continuativamente, attività di diagnosi e cura, rientrante nella sfera dei fini istituzionali dell'una e dell'altra amministrazione;
-di avere adito, unitamente ad altri colleghi, il Tar Napoli facendo istanza di riconoscimento della sussistenza del rapporto di pubblico impiego in ordine all'attività prestata, quale medico convenzionato c.d. gettonato, posta in essere in data anteriore all'inquadramento in ruolo (avvenuto nelle more del giudizio, con deliberazione dell' di Benevento, del 12/03/1986, in applicazione dell'art. 3 della Pt_2 legge 20 maggio 1985, n. 207);
-che in riforma della sentenza del TAR il Consiglio di Stato, con sentenza nr. 372/1993, aveva riconosciuto la fondatezza della domanda azionata in primo grado, accogliendo il relativo appello;
-che il Consiglio di Stato ha riconosciuto che gli appellanti siano stati assunti per svolgere, ed abbiano svolto, il servizio proprio degli assistenti medici ospedalieri, con la medesima soggezione ad orario e la
-che con deliberazione commissariale n. 241, prot. N. 4228, del 12/03/1986, l' di Benevento Pt_2 disponeva l'inquadramento del dott. nella pianta organica dell' nel ruolo Parte_1 Pt_2
Sanitario, profilo professionale “Medici” posizione funzionale “assistente medico” nella divisione di ortopedia e traumatologia (posto vacante), tenuto conto della professionalità acquisita e delle stesse mansioni già svolte durante il periodo in cui aveva lavorato come medico convenzionato, stante la cronica carenza di organico;
-che la qualificazione del rapporto come rapporto di pubblico impiego faceva sorgere il diritto del dipendente sia ai compensi previsti per quel tipo di rapporto che alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale, secondo le regole previste per gli impiegati pubblici;
-di avere formulato istanza di regolarizzazione contributiva presso gli organi competenti;
-che l' , sede provinciale di Benevento, con nota datata 08/01/2010, prot. N. 228, si attivava CP_4 affinché si procedesse, tramite l'invio dei modelli 103/S da parte della Gestione Liquidatoria ex sede di Benevento, alla relativa regolarizzazione contributiva del periodo 01/02/1981 – CP_5
18/03/1988, nell'interesse del ricorrente e di altri medici nella stessa situazione. ;
-che la Gestione Liquidatoria trasmetteva i documenti richiesti e faceva presente di aver già provveduto alla sistemazione contributiva nei confronti di taluni medici gettonati e che tutti i medici gettonati, tra cui il ricorrente, dovevano essere destinatari di identico trattamento;
- che l' gestione liquidatoria aveva stipulato con tutti i medici che avevano Parte_3 Pt_2 lavorato a gettone ed azionato vari procedimenti (sia dinanzi alla magistratura amministrativa che dinanzi a quella ordinaria), un atto di transazione del 7 marzo 2011, al fine di regolarizzare i versamenti dei contributi previdenziali dovuti agli stessi, a fronte delle differenze retributive percepite per effetto delle sentenze nn. 372/1992 e 245/1995 del Consiglio di Stato, e come conseguenza del riconoscimento del rapporto di pubblico impiego;
-che la gestione liquidatoria aveva provveduto ad emettere vari mandati di pagamento relativi ai versamenti previdenziali presso le casse Inadel, C.P.S., Enti Locali, al fine di regolarizzare i contributi previdenziali di tutti i medici “gettonati”, relativamente al periodo pre-ruolo;
-che da ultimo, il datore di lavoro, Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento, trasmetteva all' , il modello PA04 del 22/11/2017 contenente, al quadro 4, il prospetto dati relativo ai periodi CP_4 di servizio da computare ai fini pensionistici e per il calcolo dell'Indennità premio di servizio (IPS);
CP_
-di essere cessato dal servizio in data 31/12/2017 e che l' (subentrato al soppresso ) CP_4 procedeva al calcolo del TFS, senza tener conto del periodo del c.d. “gettonamento”;
-che il calcolo non era corretto perché veniva omesso il computo dei cinque anni lavorativi relativi al periodo del c.d. gettonamento, computati ai soli fini pensionistici.
Tanto premesso ha chiesto di: “1. 1)-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, nel computo degli anni utili, ai fini del TFS, gli anni di c.d. gettonamento, dal 13/02/1981 al 16/04/1986; 2) per l'effetto, condannare parte resistente al ricalcolo del TFS/IPS tenendo conto di tali annualità ed al pagamento del relativo residuo in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dalla data di cessazione dal servizio al soddisfo. 3) In via del tutto subordinata riconoscere al dott. il risarcimento del danno laddove, per qualsiasi motivo, non fosse Parte_1 possibile, in tutto o in parte, provvedere al computo degli anni relativi al rapporto di lavoro di fatto
(periodo del gettonamento); con condanna al pagamento dell'importo pari a non meno della somma dovuta a titolo di indennità, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.”.
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
L' ha eccepito preliminarmente, la nullità del ricorso, l'improcedibilità/improponibilità della CP_1 domanda per mancata presentazione della domanda amministrativa in via telematica, la decadenza annuale o triennale ex art. 47 D.P.R.639/70 e, nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito- in quanto il rapporto di lavoro fuori ruolo relativo al periodo 1981-1986 era da considerarsi Par separato e autonomo dal successivo instaurato con l per il periodo precedente alla data di Pt_2 immissione in ruolo non esisteva alcuna iscrizione previdenziale (ex INADEL) con conseguente CP_4 esclusione di ogni riconoscimento di anzianità pregressa ai fini del computo del TFS;
che la regolarizzazione contributiva era stata effettuata ai soli fini pensionistici.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente, del tutto infondata è l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dall' , in CP_1 quanto, La giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass.
22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n.3143).
Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso si evince chiaramente la pretesa del ricorrente e le ragioni di fatto e di diritto su cui la stessa si basa.
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Ancora, non risulta fondata l'eccezione di improponibilità della domanda per mancata presentazione della stessa in via telematica, come previsto dall'art. 38 c. 5 D.L. 78/2010 e dalle circolari CP_1 richiamate dall' . CP_1
L'art. 38 del DL 78/2010 al c. 5 prevede “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il
Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
Le circolari richiamate dall' che peraltro non sono fonte normativa- non sono neanche allegate CP_1 agli atti;
ne consegue che non si rinviene alcuna norma che imponga l'invio della domanda oggetto di giudizio, esclusivamente per via telematica.
Oltretutto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o CP_1
l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente” (Cass. Civ. n. 24896/2019).
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E', invece, fondata, l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R.639/70.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 47, nel testo sostituito dal Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384, articolo 4, comma 1, convertito in
Legge 14 novembre 1992, n. 438, dispone quanto segue: "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 459 c.p.c. e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla
Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 24, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L'
[...]
e' tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro Controparte_1 aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresi', a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.". Tale norma ha la funzione di protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spesa gravanti su bilanci pubblici.
Nella specie è evidente che siamo in presenza di un'azione giudiziaria avente ad oggetto l'adempimento di una prestazione previdenziale riconosciuta solo in parte con la conseguente applicabilità della normativa in materia di decadenza.
Le Sezioni unite della S.C., risolvendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi all'interno della Sezione lavoro sul decorso o meno del termine di decadenza di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 47, nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto articolo 47, comma 5, hanno fissato il principio secondo cui in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 47 (nel testo modificato dal Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384, articolo 4, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla Legge 11 agosto 1973, n. 533, articolo 7e di centottanta giorni, previsto dalla Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilita' dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale. Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto articolo 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui del medesimo articolo 47, al comma 5 (cfr., ancora,
Cass. S. U. 2009/12718).
Detto termine,come ritenuto dalla giurisprudenza unanime, non sarebbe stato suscettibile di spostamento neppure in presenza di una decisione tardiva dell' , né attraverso la CP_1 proposizione di ricorso amministrativo tardivo avverso gli effetti del silenzio, atteso che l'art. 47 “ per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica- deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto ( Cass. 12276/2022).
Nel caso di specie la prestazione è stata liquidata con provvedimento del 22.08.2018 . da tale data ed il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo di 300 giorni è scaduto in data 18/06/2019
La parte, pertanto, avrebbe dovuto depositare il ricorso entro il 18.6.2022. Non ha effetto interruttivo della decadenza la pec del 26.06.2019 considerato che l'unico atto impeditivo della decadenza previdenziale è il ricorso giudiziario che nella specie è stato depositato in data 18.9.2023, oltre il termine di decadenza.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
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Vista la particolarità nonchè la natura interpretativa della vicenda esaminata appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
1.rigetta il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese di giudizio.
Benevento, 3.6..2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.