CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da VA GA - Presidente - Sent. n. 2217 sez. CH VI SS RO UE MO - Relatore - CC – 09/12/2025 R.G.N. 31253/2025 MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA AN RA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: AG AN, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 01/07/2025 del Tribunale di Cuneo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SS RO;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Patarnello, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dell’apparecchio cellulare dell’imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo. Ricorso trattato con procedura camerale non partecipata, ai sensi di quanto dispone il testo dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 857 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 09/12/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, nell’applicare con la sentenza qui impugnata la pena patteggiata da AN AG e dal Pubblico ministero, per i reati oggetto di imputazione (concorso in furto aggravato di autovettura usata per commettere la rapina aggravata in concorso descritta al capo b), nella misura di due anni di reclusione ed euro 400,00 di multa, con le circostanze attenuanti generiche, l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e la continuazione tra i reati indicati in imputazione, ha disposto -di ufficio- la confisca (ex art. 240 cod. pen.) e la distruzione di quanto in sequestro (verbale del 16 marzo 2025), compreso il tel. cellulare marca Samsung, mod. Galaxy S8, in quanto tutti beni usati per commettere i reati descritti in imputazione, soggetti quindi a confisca obbligatoria. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso AN AG, a ministero del difensore di fiducia, articolando le proprie doglianze in unico motivo: 2.1. Illegalità della confisca disposta, di ufficio, in carenza assoluta di motivazione specifica (art. 606, comma 1, lett. b ed e, in riferimento agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen., 240 cod. pen.), vizi deducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il giudice disposto la confisca del telefono cellulare, senza punto argomentare circa la strumentalità del bene rispetto ai reati consumati. 3. In data 30 ottobre 2025, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte con le quali chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dell’apparecchio cellulare dell’imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo. 4. Il motivo di ricorso è ammissibile (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01), giacché introduce il tema della illegalità della misura di sicurezza, estranea all’accordo intervenuto tra le parti. 4.1. La disposta confisca non è stata, infatti, accompagnata da alcuna specifica motivazione capace di argomentare le ragioni della ablazione e seguente distruzione di un bene, che per struttura e funzione astratta non è necessariamente funzionale alla commissione dei reati predatori contestati al ricorrente. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria dei beni ritenuti strumentali rispetto alla consumazione dei reati, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ha l'obbligo di motivare funditus sulle ragioni della ritenuta specifica strumentalità del bene appreso. Il provvedimento impugnato, viceversa, è del tutto privo di motivazione sul detto capo, essendosi solo apoditticamente affermato che anche l’apparecchio cellulare è (tra gli altri in sequestro) bene usato per consumare i reati per i quali si procede, il che non rappresenta di per sé una affermazione contrastante con dettato normativo (tra le tante, Sez. 2, n. 22073 del 17/03/2023, Rv. 284740 - 01), ma la decisione deve essere sostenuta da adeguata, profonda e congrua motivazione. 5. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato, limitatamente alla confisca del telefono cellulare marca Samsung, mod. Galaxy S8, in danno di AN AG, con rinvio al Tribunale di Cuneo, diverso G.u.p., perché argomenti funditus le ragioni della ritenuta strumentalità del telefono cellulare rispetto si fatti contestati. 5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al provvedimento di confisca del telefono cellulare sequestrato il 16/03/2025 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo, in diversa persona fisica. Così deciso il 9 dicembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente SS RO VA GA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SS RO;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Patarnello, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dell’apparecchio cellulare dell’imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo. Ricorso trattato con procedura camerale non partecipata, ai sensi di quanto dispone il testo dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 857 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 09/12/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, nell’applicare con la sentenza qui impugnata la pena patteggiata da AN AG e dal Pubblico ministero, per i reati oggetto di imputazione (concorso in furto aggravato di autovettura usata per commettere la rapina aggravata in concorso descritta al capo b), nella misura di due anni di reclusione ed euro 400,00 di multa, con le circostanze attenuanti generiche, l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e la continuazione tra i reati indicati in imputazione, ha disposto -di ufficio- la confisca (ex art. 240 cod. pen.) e la distruzione di quanto in sequestro (verbale del 16 marzo 2025), compreso il tel. cellulare marca Samsung, mod. Galaxy S8, in quanto tutti beni usati per commettere i reati descritti in imputazione, soggetti quindi a confisca obbligatoria. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso AN AG, a ministero del difensore di fiducia, articolando le proprie doglianze in unico motivo: 2.1. Illegalità della confisca disposta, di ufficio, in carenza assoluta di motivazione specifica (art. 606, comma 1, lett. b ed e, in riferimento agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen., 240 cod. pen.), vizi deducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il giudice disposto la confisca del telefono cellulare, senza punto argomentare circa la strumentalità del bene rispetto ai reati consumati. 3. In data 30 ottobre 2025, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte con le quali chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dell’apparecchio cellulare dell’imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo. 4. Il motivo di ricorso è ammissibile (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01), giacché introduce il tema della illegalità della misura di sicurezza, estranea all’accordo intervenuto tra le parti. 4.1. La disposta confisca non è stata, infatti, accompagnata da alcuna specifica motivazione capace di argomentare le ragioni della ablazione e seguente distruzione di un bene, che per struttura e funzione astratta non è necessariamente funzionale alla commissione dei reati predatori contestati al ricorrente. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria dei beni ritenuti strumentali rispetto alla consumazione dei reati, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ha l'obbligo di motivare funditus sulle ragioni della ritenuta specifica strumentalità del bene appreso. Il provvedimento impugnato, viceversa, è del tutto privo di motivazione sul detto capo, essendosi solo apoditticamente affermato che anche l’apparecchio cellulare è (tra gli altri in sequestro) bene usato per consumare i reati per i quali si procede, il che non rappresenta di per sé una affermazione contrastante con dettato normativo (tra le tante, Sez. 2, n. 22073 del 17/03/2023, Rv. 284740 - 01), ma la decisione deve essere sostenuta da adeguata, profonda e congrua motivazione. 5. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato, limitatamente alla confisca del telefono cellulare marca Samsung, mod. Galaxy S8, in danno di AN AG, con rinvio al Tribunale di Cuneo, diverso G.u.p., perché argomenti funditus le ragioni della ritenuta strumentalità del telefono cellulare rispetto si fatti contestati. 5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al provvedimento di confisca del telefono cellulare sequestrato il 16/03/2025 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo, in diversa persona fisica. Così deciso il 9 dicembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente SS RO VA GA