Decreto cautelare 16 settembre 2022
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23385 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23385/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07625/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7625 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da TA RO, ON De SI, EF LI, EE EL AN, AU Di CO, UR ZZ, NA CA, AR CI, TA CO, ND RS, FE CO, RE De RE, GL FA, NN D'TI, EM LE, FR De MO, NG AR, AV LA, RO CC, EN AM, IE PI, DA RI, DI CU, VI ON, RI IN SO, GH RIn IN, AN RO, NA SI, AR Re, CE SC, RI CA CE, CA RA, IM ANa TO, LU AN LE, LE OD, IN OR NZ, AR RM, IO ER, NA ER, AR Di CC, AR IA, RA BA, Nunzio RIno M. Schilliro', QU MO, GE ER, ANa OT, IC CO, IT NO, PI L'IM, DA RU, MM ZI, RE Bennardo, LO Pulitano', AE IA, RI NI, FE NI, IE IG, ZI DA RR, DR RE, IM PI, DO Di US, AL AR, AU UT, RI IS CC, EL EM, AR UF, AM Calabro', AN ON, AE MI, OM AN, LE Macri', IT RA, VI OM, AM PA, TR IE, EF RO, CA OL, DR SI, RL UG CA, ZI ZI, FE RA, BR RA, ANa ER, CO EP, BI LI, ND CA, GI AM, DR AD, RInna Criaco, US Arico', RO RI, DR AR AB, VI MA, RI IS D'TI, SS CA, RO TA, CE IN, RO IG, RO La RO, ER LO, NA VA, TO SS, CA RI LE, NA Nicolo', OV UR, RE IA, CE AL, ZI Di CA, RI AN, LE Calleri, SA Arena, US Lanata', OM AN VA, AD Politano', ROnna NT, CI ER RI PI, NO LE, IR IC, LA BO, GR IN, SA SC, RE RA, IO CO, BI TR, US IG, US O', SS AP, AN SI RI, VI SC, HI TO, NI CEra, CA ER, BI CU, BR SI, AN IS, SA IL, CE CA, UR SA, TI TE, CE IR, RI IN SO, IO IN, US ND, NT PA, NA Di LL, BR ES, ME EC, ME CO SE, EN TO ME, CI Di OI, RI VE, DI AL, AG TI, DO IM, ZO De CC, NN CE TA, LE RG, IN RA, ND SE, LO IN, RInna Rombola', BI SA, OC LU', WA AT, LE CE, MA Fiumano', CE RR, RInna UZ, FE ZZ, FO SI, RInna VO, LE Varra', ANa RA, RE RI ON, NN IN, RE NO, BI OL, IO CU, MO SE, OM EN NG, ER NC, EN UC, RI ER NU, EN ZO, BA SI, BR OR, EL EN, FE PI, ND RI, AN NI, AN ON, DA SI, RO UR, US AG, ZIo NT, AR IO, CA EV, LI MB, HI ND ER RN, ER ET, LIna ES, EF TE, LE De RO, LU RE, GI De SI, CE Fragomeni, Ugo Pratico', AF Deole, QU TO, ZIo Franzo', AM De SC, FL PU, RI OR Cananazi, CA Nava, EM Lagana', EM RI TO Ciatto, UE AS, IN OR, NO LI, ND RI RI Mule', AG UR, IS SA, CE IL, US RO, US ROrio IO, CH SQ, ET RR, EN TT, RI ER ER, OR RR, CA CE, PA Di PO, NN RI UN, AF LI, CAlina ES, RO ER, RG De SI, IN LO, TR IE, CE AS, ERo OV TT, LI LI, EL ET, DD IG, RIngela RO, RE GA, GR LE FF, RD CE AB, RIngela TO, DE VI, RI OM, KA TE, CI FA, NNmaria SI, AR FA, PA IN, NN RI AT, RI CA SE, IN ER, NA ER, IU CE RI, RI GR NI, RT CA, RI LU MA, TO OR, AF LI, ME D'SI, CE La SS, AN VI NO, RE AN OR, GA NF, NN OL, TA EL De LU, EM FE, IS ND, RI UZ, CE AR, AR AR, NI IR, ROtta De GU, JA CE, RE CA, RI DR, OM UC, NN IO OM, LU NA RI NE, OM CE MA, EL OL, DA SS, AU NF, FA ES, RO De QU, IA IA, AN Di CA, TO DA, BA LU, US EL, CA GI PE, RE AR, US VO, GErita AP, LE Di TA, US DR LO, ZO LL, AR IRzzi, BI FE, EL UA, FA LO, SA NA, ND AR, ME ET, UA Le RO, RI IO SA, AF IT, CE MA, GE IA, RIteresa MA, NI NI, EL TO, US TO, CAlina ND, NN SA, AN RU, US IN, OL DU, CA ON, CA ID LA, UR IO, UR SO, AR OL, AR LI, AN LI, LE FE, IS CA, IC RI AN, OS AR, ANa AC, US OR, RI CA LE, ER IC, IN La IE, OL Di ZZ, SS LI, AN NO, RE Di NO, CA LI, AR CO, IO AR, ID FA, OV IG, EI TI, MA TI, PA ER, EF SC, ZI ES, FR TA, AT CR, OS MI, SI MI, NI OR, NU GI, CE ET, RO CA NE, OV NT, AB AN, ELbbetta CA Spano', AN EC, VI VA, CI IN, GI NZ, RI NG, GI RG, RI NT, NN AL, IL RInna MA, TA TT, AR AC, NA RT Evoli, US Di UR, BA AT, DI Lagana', US NU TI, NN RI, IM TU, AN NO, AN BR, IC MO, UN LE IN, WI GRno Ali', NI RE, RI RA LE, US AT, OM GA, BA GR ST, RI IS RL, RI TR LL, RI EF TI, RA CO, ROlba NA, ON IT, AL EL ME, EL TA, IS SI, GI IL, US IN, RD PE, PA CU, RI RI EC, AR LV, SS SE, NE OR, CA AM, OR LO, ON RE, NI LI, VI UR, IO LA, EM VO, IN LE, OV RI, ER Di AN, ZO RT, LO GN, SS Vastante, TA RE, LM EN, CA Calderone, SA Dolores Lagana', AN RI BR, BI MI, NN DI, RI IN MO, DO Tarara', SY PA, IN RA, SA CO, NA LL, RI ER PA, RI VI, IO SE NN Di AT, SA De FR, EZ FR, SA RI, IO D'SI, ER AG, RI PAleo, RE GA, RI ROria Landi, BO TI, AN IM TO, IO La RO, VI CC, GE NC, ER AS, GE DE LE, AL UD, US GA, RI ROria IM, CA NA, ET Malacrino', RE EC, GE ER, IC RT, ME RI ROria ES, CA UN CI, LA SA, RO IG, RI EL GE, IN RC, RI GR GE, EN PP, US BA, FR NT, SS AV, BI EN, VI SE, OVna ON, US SA, CA IN, FE LT, TO LA, AF D'DR, NI NU, EN IO, AR MU, OS LI, FO OR, AR GU, IS SS, CE AN, RE AR, rappresentati e difesi dagli avvocati AN ROrio Bongarzone, LO Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
PA UG NT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione prot. 112 del 06.05.2022 relativa alle Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo laddove all'art. 7 prescrive che “..l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure…” con conseguente declaratoria del diritto degli istanti ad essere inseriti in prima fascia gps con riserva e non relegati nella seconda fascia nonché a stipulare, sia pure con riserva, contratti di lavoro a tempo determinato ovvero ex art. 59 d.l. 73/2021 con il Ministero dell'Istruzione;
-nonché della nota 18095 dell'11.05.2022;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno del diritto delle parti ricorrenti ad essere inseriti in prima fascia GPS nelle more dello scioglimento della riserva e del diritto dei ricorrenti alla stipula dei contratti a tempo indeterminato e/o determinato finalizzato al ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021,
- per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto delle parti ricorrenti;
nonché, in seguito alla proposizione dei primi motivi aggiunti:
per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti provvedimenti:
1) nota ministeriale n 28597 del 29 luglio 2022 contenente istruzioni operative in merito agli incarichi da GPS;
2) Decreti di pubblicazione delle graduatorie provinciali per l'inserimento in GPS per le province elencate in cui ricorrenti sono stati esclusi dalla prima fascia GPS in quanto soggetti che non hanno ottenuto entro il 20.07.2022 il riconoscimento del titolo estero in Italia e quindi il Ministero non procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro e segnatamente: CASERTA 13329 dl 29.08.2022, COSENZA prot. 9290 del 18/08/2022, MILANO prot. 9852 del 16.08.2022, REGGIO CALABRIA prot. 10488 del 19.08.2022 e di tutti i decreti di esclusione dalle Graduatorie anche non conosciuti e non espressamente indicati;
nonché, in seguito alla proposizione dei secondi motivi aggiunti:
per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti provvedimenti
1) Provvedimento di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per l'inserimento in GPS della provincia di Frosinone prot. n. 341 del 07.09.2022;
2) Decreto di nomine n. 11278 del 03.09.2022 per la provincia di Reggio Calabria;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 la dott.ssa CA RIni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso collettivo i ricorrenti hanno impugnato la norma recata dall’art. 7, comma 4 lett. e) dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 disciplinante le “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”.
Tale norma, in particolare, prevede che “ qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto ”.
In sostanza, i ricorrenti si dolgono di quest’ultima disposizione, trovandosi tutti, in tesi, nella condizione di conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero entro la data (massima) del 20 luglio 2022, ma di non potere ottenere il riconoscimento di detto titolo al momento della presentazione della domanda di inserimento nella GPS di interesse, con il conseguente inserimento nella graduatoria di I fascia con riserva e pertanto senza la possibilità di stipulare contratti di lavoro, (come si evince dalle successive graduatorie, impugnate con i motivi aggiunti).
In particolare, secondo i ricorrenti, la circostanza che l’Amministrazione debba provvedere sulle varie istanze di riconoscimento del titolo estero prima che i ricorrenti possano stipulare i contratti di assunzione determina una palese discriminazione nei confronti degli stessi (basata sul fatto che il titolo non è conseguito in Italia), perché sulla loro posizione in graduatoria viene posta una “riserva” amministrativa che, diversamente da quanto accaduto sino all’a.s. 2021/2022 e in violazione della stessa ratio dell’istituto della “riserva”, farebbe sì che la presenza in GPS sia meramente cartolare.
Ciò costituirebbe in violazione della normativa interna (d.l. 4/2022 e l. 25/2022 nonché l. 341/1990 e d.lgs 297/1994 che non limitano il diritto all’inserimento in prima fascia) ma anche violazione della normativa comunitaria sul diritto di stabilimento e che impone il riconoscimento in buona fede dei titoli esteri, con conseguente corollario che in attesa del riconoscimento del titolo deve essere permesso all’istante di svolgere le medesime mansioni sino al riconoscimento del titolo (dunque non si dovrebbe limitare la possibilità di stipulare contratti di lavoro, ciò che peraltro non era previsto nella precedente ordinanza n. 60/2020, che quantomeno consentiva l’iscrizione con riserva di riconoscimento del titolo, che peraltro era stata adottata rispetto ad un quadro normativo di riferimento che è rimasto invariato, con conseguente lesione del legittimo affidamento degli aspiranti).
2. Con motivi aggiunti depositati il 23.8.2022 gli interessati hanno rappresentato di avere conseguito titoli di specializzazione e di abilitazione all’estero prima del 31.05.2022 ed hanno effettuato domanda di inserimento in prima fascia GPS.
Gli stessi hanno, pertanto, impugnato i decreti di pubblicazione delle graduatorie provinciali per l’inserimento in GPS per le province elencate nell’epigrafe dei motivi aggiunti laddove sono stati esclusi dalla prima fascia GPS in quanto soggetti che “ hanno chiesto il relativo riconoscimento al competente Ufficio successivamente al 31/05/2022, termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”.
Previa presentazione di censure di violazione di legge ed eccesso di potere hanno concluso i motivi aggiunti con istanza cautelare e per l’accoglimento dei ridetti.
3. Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 16.09.2022 i ricorrenti hanno inoltre impugnto i provvedimenti di ripubblicazione delle GPS per la Provincia di Frosinone ed il decreto dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria di nomina dei docenti di cui all’accluso elenco, proponendo avverso tali provvedimenti censure analoghe a quelle proposte con i primi motivi aggiunti e concludendo con richiesta di misura cautelare anche monocratica oltre che collegiale e per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
4. L’istanza cautelare monocratica è stata respinta con decreto n. 5930 del 16.09.2022.
5. Con ordinanza n. 14027/2022 il Tribunale, rilevando profili di inammissibilità del ricorso, ha disposto un’istruttoria specificando che “ In particolare a pag. 15 del ricorso principale gli interessati rappresentano che “conseguiranno il titolo di abilitazione all’insegnamento ovvero la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 20.07.2022” e a pag. 28 sempre del ricorso principale gli interessati rappresentano di “non avere presentato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero in quanto ancora in attesa del conseguimento del titolo”; a pag. 18 dei motivi aggiunti del 24 agosto 2022, nell’impugnare i provvedimenti degli Uffici Scolastici di varie province italiane, rappresentano di essere stati con essi “esclusi dalla prima fascia GPS in quanto soggetti che non hanno ottenuto entro il 20.07.2022 il riconoscimento del titolo estero in Italia e quindi il Ministero non procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro” ed a pag. 20 rappresentano altresì che hanno “conseguito titoli di specializzazione e di abilitazione all’estero prima del 31.05.2022 ed hanno effettuato domanda di inserimento in prima fascia GPS come di seguito indicato e per le province indicate”. Per le superiori considerazioni il Collegio ritiene necessario, ai fini della ammissibilità del ricorso, che gli interessati chiariscano con compiuta relazione se e quando hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno o l’abilitazione all’estero, se entro il 20 luglio 2022 oppure no; e se il riconoscimento è stato richiesto entro il 31 maggio 2022, dato che l’art. 7, comma 4 lett. e) dell’OM n. 112/2022 specifica che “occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” laddove invece dai provvedimenti di esclusione risulterebbe che comunque il riconoscimento è stato chiesto “successivamente al 31 maggio 2022” e quindi non presentano i requisiti di partecipazione alla procedura in questione, con conseguenti ricadute sull’interesse alla coltivazione delle censure che coinvolgono la disposizione dell’O.M. n. 112/2022 che impedirebbe la stipulazione di contratti di lavoro. ”.
6. L’incombente è stato adempiuto con memoria versata in atti in data 5.12.2022.
7. Con successiva ordinanza n. 7872/2022, “ prescindendo dalla questione di ammissibilità del ricorso collettivo ”, è stata respinta l’istanza cautelare, rilevando che “ il gravame non presenta profili di fondatezza, alla luce del costante orientamento della Sezione espresso, tra le altre, con le sentenze in forma semplificata nn. 14.248, 14.250, 14.296, 16.476, 16.479, 16.480, 16.485, 16.645, 16.649, 16.652, 16.650, 16.651, tutte del 2022, laddove è stato affermato che, stabilendo la legge quale requisito per l’assunzione nei ruoli il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno debitamente riconosciuto, non appare sufficiente il conseguimento del titolo all’estero, essendo piuttosto necessario il completamento del procedimento di riconoscimento mediante il provvedimento espresso disposto dall’Amministrazione e il positivo espletamento delle misure compensative previste dall’art. 22, d.lgs. 9.11.2007, n. 206 ”.
8. Il rigetto dell’istanza cautelare è stato confermato con ordinanza del Consiglio di Stato n. 1222/2023, rilevando che “ non viene in rilievo il valore abilitante del titolo conseguito in altro Paese, bensì l’ingiustificato ritardo serbato dal Ministero ai fini del suo riconoscimento ” e che “ i docenti avevano ed hanno tutti gli strumenti di tutela anche giurisdizionale per sollecitare l’amministrazione ad un corretto espletamento dei propri compiti riferiti al riconoscimento del predetto titolo ”, con la conseguenza che “ nello specifico caso a quo non risultano dirimenti gli evocati profili di non compatibilità del sistema normativo nazionale con il diritto dell’Unione Europea ”.
9. Successivamente i ricorrenti non hanno più svolto difese e alla pubblica udienza di riduzione dell’arretrato del 3.10.2025, previo avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. sulla possibile inammissibilità del ricorso collettivo, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato nel merito, sulla base del consolidato orientamento del Giudice Amministrativo, già richiamato in fase cautelare. Ciò peraltro consente al Collegio di prescindere dall’approfondimento specifico sulla improcedibilità del gravame, per il fatto notorio dell’ormai intervenuto aggiornamento delle GPS per le annualità successive a quelle qui di interesse.
11. Sotto il profilo in rito, in particolare, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, il ricorso collettivo sia inammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, secondo cui il gravame collettivo “ è ammissibile solo nel caso in cui sussistano - congiuntamente - i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (di tal che si tratti di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. ” (tra le molteplici più recenti, T.A.R. Salerno, (Campania) sez. III, 15/10/2024, n.1882, T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 04/07/2024, n.809).
Per contro, nella vicenda, difetta, in realtà, o comunque non è dimostrata, l’identità delle posizioni dei ricorrenti (e dei vari titoli conseguiti all’estero) rispetto agli effetti dei provvedimenti impugnati e al relativo ambito territoriale/provinciale.
Quanto sopra non soltanto conduce ad escludere l’identità delle posizioni sostanziali che può eccezionalmente consentire la proposizione di un ricorso collettivo (ed incide evidentemente sulle questioni rilevanti ai fini del decidere), ma potrebbe persino condurre ad un potenziale conflitto di posizioni tra i ricorrenti, rispetto alle conseguenze determinatesi nelle varie graduatorie, che i ricorrenti medesimi non si sono premurati di escludere.
Il ricorso collettivo deve dunque essere dichiarato inammissibile.
12. Fermo questo sopra, nel merito il gravame è comunque infondato, dovendosi richiamare al riguardo quanto già ripetutamente statuito dal Tribunale con le sentenze, tra le altre, nn. 14248, 14250, 14296, 16476, 16479, 16480, 16485, 16645, 16649, 16652, 16650, 16651, tutte del 2022, alle cui motivazioni – confermate anche in sede di appello, cfr. ad esempio sentenza Consiglio di Stato n. 10347/2023 –, per ragioni di economia processuale, espressamente si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a..
13. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della costituzione soltanto formale del Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI BA AV, Presidente FF
IO Vallorani, Consigliere
CA RIni, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RIni | RI BA AV |
IL SEGRETARIO