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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7796/2024 R.G. tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Spano come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall' Avv. Roberta Lezzi come da procura generale alle liti indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 27.06.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin CP_1 dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, Controparte_1 sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, disposta una nuova CTU medico-legale, il dott. ha accertato che le patologie Per_1 da cui risulta affetta la parte ricorrente riducono la capacità lavorativa della stessa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo. Ciò, tuttavia, non dalla data della domanda amministrativa del
30.08.2022 ma solo da settembre 2024 (cfr. la consulenza tecnica depositata il 13.10.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi. Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico- legale agli elementi di valutazione in atti.
Deve essere pertanto accertato che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 01.09.2024.
Le spese processuali si compensano tra le parti atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 della legge n.222/84 con decorrenza dal 01.09.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7796/2024 R.G. tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Spano come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall' Avv. Roberta Lezzi come da procura generale alle liti indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 27.06.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin CP_1 dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, Controparte_1 sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, disposta una nuova CTU medico-legale, il dott. ha accertato che le patologie Per_1 da cui risulta affetta la parte ricorrente riducono la capacità lavorativa della stessa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo. Ciò, tuttavia, non dalla data della domanda amministrativa del
30.08.2022 ma solo da settembre 2024 (cfr. la consulenza tecnica depositata il 13.10.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi. Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico- legale agli elementi di valutazione in atti.
Deve essere pertanto accertato che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 01.09.2024.
Le spese processuali si compensano tra le parti atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 della legge n.222/84 con decorrenza dal 01.09.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)