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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 7683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7683 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.10.25, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale lavoro al n. 12088/24 R.G. lav. TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n.33 presso lo studio dell'Avv. Messere Margherita e dell'Avv. Paparo Matilde dalle quali è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procura da separato foglio allegato al ricorso ai sensi dell'art.18, comma 5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013 e ss. modifiche ed integrazioni.
Ricorrente E
, interamente partecipata dalla Controparte_1 Controparte_2
in persona consigliere delegato. Dott. , con sede in Napoli alla
[...] Testimone_1
Piazza Matteotti n. 1elettivamente domiciliata in Villaricca alla via Dante Alighieri n. 3
– 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli che la rappresenta e difende come da procura in atti Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.5.24, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della resistente, società operante nel settore della manutenzione degli edifici scolastici, Strade Provinciali nonché nel settore della vigilanza e controllo flussi nelle sedi della con oltre quindici dipendenti, a Controparte_2 decorrere dal 7 APRILE 2015 e fino alla data del 31 luglio 2023, data in cui il rapporto di lavoro cessava in seguito a licenziamento per sopravvenuti limiti di età; di essere transitato presso la convenuta in virtù di verbale di accordo sindacale del 31.3.2015 avente ad oggetto la razionalizzazione delle società partecipate con conseguente riallocazione del personale all'epoca in organico presso la nella attuale società resistente;
che in tale verbale Parte_2 di accordo venivano salvaguardati i livelli occupazionale di n.151 lavoratori in forza presso la e veniva stabilito che tutto il personale iscritto nel Parte_2 libro unico della transitava alle dipendenze della società Pt_2 [...] sulla scorta di cessioni dei singoli contratti di lavoro;
Controparte_3 che egli era stato assunto ex novo dall'attuale resistente alle condizioni tutte riportate nel richiamato verbale di accordo sindacale del 31.3.2015, inquadrati al livello C2 (già livello 4) del ccnl Industria metalmeccanica privata ed Installazione di impianti;
che a causa del mancato rispetto di quanto convenuto, aveva intentato giudizio recante N.R.G. 5752/2022, definito con sentenza n.804/2024 del 2.2.2024, che accoglieva il ricorso e dichiarava il suo diritto, unitamente ad altri colleghi, allo scatto biennale maturato a maggio 2021 fino alla maturazione di quello successivo secondo le prescrizioni del CCNL applicato al rapporto;
che in seguito a tale condanna la resistente provvedeva a corrispondere l'importo indicato nella richiamata sentenza ed in particolare la somma di euro 240,75 a titolo di scatto biennale maturato e non corrisposto per il periodo maggio
– dicembre 202; che egli alla data del gennaio 2022 avrebbe dovuto percepire un importo a titolo di scatto pari ad euro 146,10 mentre alla data del maggio 2023, avendo maturato un ulteriore scatto, quest'ultimo importo andava incrementato di euro 26,75 per cui, da tale data, l'importo dovuto a titolo di scatto risulta essere di euro 172,85; che la resistente, in aperta violazione della normativa legale e collettiva in materia di scatti di anzianità, concludeva chiedendo: a) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire lo scatto di anzianità relativi al periodo Gennaio 2022 – Luglio 2023 ( comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 ) , data di risoluzione del rapporto di lavoro . b) Condannare conseguentemente la resistente Controparte_3
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., domiciliato
[...] per la carica nella sede legale della società al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 615,25, a titolo di scatti maturati e non corrisposti per il periodo Gennaio 2022 – Luglio 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei rispettivi crediti fino all'effettivo soddisfo. c) condannare la resistente al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo. d) dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si costituiva la convenuta, eccependo l'infondatezza della domanda;
rimarcava che, in esito alla sentenza menzionata dal ricorrente n. 4778/2019 aveva provveduto a corrispondere quanto richiesto dai lavoratori, inviando dapprima anche una proposta conciliativa;
che comunque, prendendo atto dell'errore commesso, aveva riconosciuto gli Part scatti d'anzianità ai lavoratori assunti nel 2006; che pertanto, stante la continuità del rapporto di lavoro e il mantenimento dell'anzianità pregressa, nel 2019, tutti i lavoratori avevano maturato il quinto ed ultimo scatto;
che nel 2021 nulla più andava riconosciuto
2 alle controparti;
impugnava comunque i conteggi elaborati e prodotti dalla ricorrente, in quanto generici, privi dei parametri di calcolo adottati per la loro elaborazione, ed al lordo e non al netto delle ritenute di legge ed in ogni caso errati negli importi. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda ex adverso proposta, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In esito alla udienza sopra indicata, la causa veniva decisa come da sentenza di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Invero, nelle note di t.s. depositate in sostituzione della udienza indicata in epigrafe, il procuratore del ha precisato: nello scorso mese di giugno 2025 il ricorrente Parte_1 riceveva in seguito ad una correzione-integrazione della busta paga di maggio 2025, quanto richiesto in ricorso. Non venivano corrisposti e riscossi gli accessori come per legge ossia rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti e fino al soddisfo. Pertanto voglia l'adito Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere circa la debenza della sorta capitale oggetto del presente giudizio, e condannare la resistente società al pagamento degli interessi legali e ella rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte in corso di causa dalla data di scadenza dei crediti al saldo. Orbene, l'intervenuto componimento in sede stragiudiziale della lite determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
3 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice. Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
-occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite La cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni ( Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896) . La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere eventualmente ad una delle parti di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Per quanto detto, nel corso del giudizio la res litigiosa veniva nella sostanza a mancare, per come emerge dalla dichiarazione resa dal procuratore del ricorrente. Non vi è ragione di dubitare della realtà dell'assetto dei rapporti così definito tra le parti, tenuto conto proprio della dichiarazione resa in sede di note cartolari dal procuratore del ricorrente, che ha espressamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in relazione alla quale alcuna osservazione è stata avanzata dalla convenuta, che non ha inteso a sua volta depositare note di trattazione scritta. Nel caso in esame, però, deve notarsi che il pagamento soddisfa solo parzialmente l'interesse del ricorrente, il quale agiva in giudizio al fine di conseguire il pagamento delle differenze retributive discendenti dal riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nell'arco di tempo tra il gennaio 2022 e luglio 2023, oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, la cui liquidazione è demandata al Giudice del lavoro ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c. al fine di tenere indenne il lavoratore dai pregiudizi derivanti dalla mancata o intempestiva erogazione degli emolumenti a questi dovuti a titolo di corrispettivo della attività lavorativa prestata. Pertanto, per come del resto ritenuto in fattispecie analoga da altro Giudice della sezione ( sentenza 8666/24, g.l. dr. Ciaramella, il cui precedente viene menzionato ex art. 118 disp. att. c.p.c.), la cessazione della materia del contendere può investire soltanto la sorta capitale, rendendosi, comunque, necessaria la condanna dell al pagamento CP_3 degli accessori di diritto spettanti al lavoratore.
4 A sostegno di una simile conclusione milita la giurisprudenza che in via costante traccia l'infondatezza delle deduzioni di parte resistente in ordine all'inquadramento dei lavoratori assunti in forza dell'accordo sindacale del 31 marzo 2015, e che all'evidenza ha indotto la società convenuta al pagamento, appurato che nel caso di specie non si sia realizzato un trasferimento d'azienda quanto, piuttosto, una mera cessione di lavoratori assunti ex novo dalla società convenuta e, in quanto tali, titolati al riconoscimento di tutti e cinque gli scatti spettanti ai sensi della disciplina contrattuale. D'altronde, la fondatezza delle pretese del ricorrente è di fatto confermata dall'esito della lite e dal pagamento in corso di causa della sorta capitale richiesta, cui, in mancanza di alcun accordo transattivo, deve far seguito il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza quali i lavoratori non potrebbero ricollocarsi sulla c.d. curva di indifferenza all'illecito della controparte, quale è l'adempimento tardivo. Pertanto, cessata la materia del contendere in ordine alla sorta capitale, CP_3 deve essere condannata al pagamento degli interessi maturati dalla data di scadenza dei singoli crediti e tenuto conto della rivalutazione monetaria. In relazione alla parte della domanda definita con la pronuncia di cessazione della materia del contendere, residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Per quanto precisato, la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
ne consegue che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere circa la domanda di condanna della resistente al pagamento della somma di euro 615,25, a titolo di scatti anzianità, compresa la tredicesima mensilità dell' anno 2022, maturati e non corrisposti per il periodo gennaio 2022 – luglio 2023; condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione CP_3 monetaria maturati sulla somma corrisposta al ricorrente in corso di causa, dalla data della scadenza dei crediti al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di CP_3 euro 1.232,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, udienza cartolare del 23/10/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
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Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.10.25, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale lavoro al n. 12088/24 R.G. lav. TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n.33 presso lo studio dell'Avv. Messere Margherita e dell'Avv. Paparo Matilde dalle quali è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procura da separato foglio allegato al ricorso ai sensi dell'art.18, comma 5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013 e ss. modifiche ed integrazioni.
Ricorrente E
, interamente partecipata dalla Controparte_1 Controparte_2
in persona consigliere delegato. Dott. , con sede in Napoli alla
[...] Testimone_1
Piazza Matteotti n. 1elettivamente domiciliata in Villaricca alla via Dante Alighieri n. 3
– 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli che la rappresenta e difende come da procura in atti Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.5.24, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della resistente, società operante nel settore della manutenzione degli edifici scolastici, Strade Provinciali nonché nel settore della vigilanza e controllo flussi nelle sedi della con oltre quindici dipendenti, a Controparte_2 decorrere dal 7 APRILE 2015 e fino alla data del 31 luglio 2023, data in cui il rapporto di lavoro cessava in seguito a licenziamento per sopravvenuti limiti di età; di essere transitato presso la convenuta in virtù di verbale di accordo sindacale del 31.3.2015 avente ad oggetto la razionalizzazione delle società partecipate con conseguente riallocazione del personale all'epoca in organico presso la nella attuale società resistente;
che in tale verbale Parte_2 di accordo venivano salvaguardati i livelli occupazionale di n.151 lavoratori in forza presso la e veniva stabilito che tutto il personale iscritto nel Parte_2 libro unico della transitava alle dipendenze della società Pt_2 [...] sulla scorta di cessioni dei singoli contratti di lavoro;
Controparte_3 che egli era stato assunto ex novo dall'attuale resistente alle condizioni tutte riportate nel richiamato verbale di accordo sindacale del 31.3.2015, inquadrati al livello C2 (già livello 4) del ccnl Industria metalmeccanica privata ed Installazione di impianti;
che a causa del mancato rispetto di quanto convenuto, aveva intentato giudizio recante N.R.G. 5752/2022, definito con sentenza n.804/2024 del 2.2.2024, che accoglieva il ricorso e dichiarava il suo diritto, unitamente ad altri colleghi, allo scatto biennale maturato a maggio 2021 fino alla maturazione di quello successivo secondo le prescrizioni del CCNL applicato al rapporto;
che in seguito a tale condanna la resistente provvedeva a corrispondere l'importo indicato nella richiamata sentenza ed in particolare la somma di euro 240,75 a titolo di scatto biennale maturato e non corrisposto per il periodo maggio
– dicembre 202; che egli alla data del gennaio 2022 avrebbe dovuto percepire un importo a titolo di scatto pari ad euro 146,10 mentre alla data del maggio 2023, avendo maturato un ulteriore scatto, quest'ultimo importo andava incrementato di euro 26,75 per cui, da tale data, l'importo dovuto a titolo di scatto risulta essere di euro 172,85; che la resistente, in aperta violazione della normativa legale e collettiva in materia di scatti di anzianità, concludeva chiedendo: a) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire lo scatto di anzianità relativi al periodo Gennaio 2022 – Luglio 2023 ( comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 ) , data di risoluzione del rapporto di lavoro . b) Condannare conseguentemente la resistente Controparte_3
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., domiciliato
[...] per la carica nella sede legale della società al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 615,25, a titolo di scatti maturati e non corrisposti per il periodo Gennaio 2022 – Luglio 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei rispettivi crediti fino all'effettivo soddisfo. c) condannare la resistente al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo. d) dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si costituiva la convenuta, eccependo l'infondatezza della domanda;
rimarcava che, in esito alla sentenza menzionata dal ricorrente n. 4778/2019 aveva provveduto a corrispondere quanto richiesto dai lavoratori, inviando dapprima anche una proposta conciliativa;
che comunque, prendendo atto dell'errore commesso, aveva riconosciuto gli Part scatti d'anzianità ai lavoratori assunti nel 2006; che pertanto, stante la continuità del rapporto di lavoro e il mantenimento dell'anzianità pregressa, nel 2019, tutti i lavoratori avevano maturato il quinto ed ultimo scatto;
che nel 2021 nulla più andava riconosciuto
2 alle controparti;
impugnava comunque i conteggi elaborati e prodotti dalla ricorrente, in quanto generici, privi dei parametri di calcolo adottati per la loro elaborazione, ed al lordo e non al netto delle ritenute di legge ed in ogni caso errati negli importi. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda ex adverso proposta, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In esito alla udienza sopra indicata, la causa veniva decisa come da sentenza di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Invero, nelle note di t.s. depositate in sostituzione della udienza indicata in epigrafe, il procuratore del ha precisato: nello scorso mese di giugno 2025 il ricorrente Parte_1 riceveva in seguito ad una correzione-integrazione della busta paga di maggio 2025, quanto richiesto in ricorso. Non venivano corrisposti e riscossi gli accessori come per legge ossia rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti e fino al soddisfo. Pertanto voglia l'adito Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere circa la debenza della sorta capitale oggetto del presente giudizio, e condannare la resistente società al pagamento degli interessi legali e ella rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte in corso di causa dalla data di scadenza dei crediti al saldo. Orbene, l'intervenuto componimento in sede stragiudiziale della lite determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
3 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice. Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
-occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite La cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni ( Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896) . La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere eventualmente ad una delle parti di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Per quanto detto, nel corso del giudizio la res litigiosa veniva nella sostanza a mancare, per come emerge dalla dichiarazione resa dal procuratore del ricorrente. Non vi è ragione di dubitare della realtà dell'assetto dei rapporti così definito tra le parti, tenuto conto proprio della dichiarazione resa in sede di note cartolari dal procuratore del ricorrente, che ha espressamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in relazione alla quale alcuna osservazione è stata avanzata dalla convenuta, che non ha inteso a sua volta depositare note di trattazione scritta. Nel caso in esame, però, deve notarsi che il pagamento soddisfa solo parzialmente l'interesse del ricorrente, il quale agiva in giudizio al fine di conseguire il pagamento delle differenze retributive discendenti dal riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nell'arco di tempo tra il gennaio 2022 e luglio 2023, oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, la cui liquidazione è demandata al Giudice del lavoro ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c. al fine di tenere indenne il lavoratore dai pregiudizi derivanti dalla mancata o intempestiva erogazione degli emolumenti a questi dovuti a titolo di corrispettivo della attività lavorativa prestata. Pertanto, per come del resto ritenuto in fattispecie analoga da altro Giudice della sezione ( sentenza 8666/24, g.l. dr. Ciaramella, il cui precedente viene menzionato ex art. 118 disp. att. c.p.c.), la cessazione della materia del contendere può investire soltanto la sorta capitale, rendendosi, comunque, necessaria la condanna dell al pagamento CP_3 degli accessori di diritto spettanti al lavoratore.
4 A sostegno di una simile conclusione milita la giurisprudenza che in via costante traccia l'infondatezza delle deduzioni di parte resistente in ordine all'inquadramento dei lavoratori assunti in forza dell'accordo sindacale del 31 marzo 2015, e che all'evidenza ha indotto la società convenuta al pagamento, appurato che nel caso di specie non si sia realizzato un trasferimento d'azienda quanto, piuttosto, una mera cessione di lavoratori assunti ex novo dalla società convenuta e, in quanto tali, titolati al riconoscimento di tutti e cinque gli scatti spettanti ai sensi della disciplina contrattuale. D'altronde, la fondatezza delle pretese del ricorrente è di fatto confermata dall'esito della lite e dal pagamento in corso di causa della sorta capitale richiesta, cui, in mancanza di alcun accordo transattivo, deve far seguito il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza quali i lavoratori non potrebbero ricollocarsi sulla c.d. curva di indifferenza all'illecito della controparte, quale è l'adempimento tardivo. Pertanto, cessata la materia del contendere in ordine alla sorta capitale, CP_3 deve essere condannata al pagamento degli interessi maturati dalla data di scadenza dei singoli crediti e tenuto conto della rivalutazione monetaria. In relazione alla parte della domanda definita con la pronuncia di cessazione della materia del contendere, residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Per quanto precisato, la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
ne consegue che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere circa la domanda di condanna della resistente al pagamento della somma di euro 615,25, a titolo di scatti anzianità, compresa la tredicesima mensilità dell' anno 2022, maturati e non corrisposti per il periodo gennaio 2022 – luglio 2023; condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione CP_3 monetaria maturati sulla somma corrisposta al ricorrente in corso di causa, dalla data della scadenza dei crediti al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di CP_3 euro 1.232,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, udienza cartolare del 23/10/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
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