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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/12/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 2149 /2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SASSARI Prima sezione Civile Giudice dott.ssa Susanna Zanda
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2149 /2024 promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. BRIGIDA LUIGI FRANCESCO presso il Parte_1 cui studio è elettivamente domiciliato attore contro
rappresentata e difesa dall'Avv. presso il cui studio è Controparte_1 elettivamente domiciliata Convenuto contumace CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore: Accertare quanto sopra esposto e documentato e dichiarare l'annullamento, o la nullità o l'inesistenza della delibera del 09/05/2024, relativamente al primo punto dell'o.d.g. nella parte che riguarda l'approvazione prospetto insoluti AN S.p.A. 2007-ottobre 2023 in quanto è contestato, per quanto sopra esposto, l'importo di € 31162,21 e quindi di conseguenza le operazioni di suddivisione;
perché non ha considerato per il signor importo a credito, pro quota, il deposito cauzionale Pt_1 condominiale e gli interessi su tale cifra maturati;
perché la spesa per sopralluoghi deve essere divisa secondo i criteri di legge (millesimi di proprietà) e non in parti uguali;
perché la somma versata dal signor non è stata € 639,03 ma € 658,86. Pt_1 per eccesso di potere in quanto risulti mancante/omessa da parte dell'amministratrice una piena e comprovabile informazione ai condomini circa le motivazioni in base alle quali è stato posto all'ordine del giorno il primo punto. perché la sistemazione dell'impianto elettrico condominiale è spesa riferibile ai soli proprietari. Perché, allo stato degli atti, non è dato sapere se e a chi sia stata notificata la convocazione dell'assemblea condominiale del 09.05.2024, nel caso della defunta SI Pt_2 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, e rimborso delle spese di mediazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Il sig. proprietario di un immobile sito nel condominio del palazzo in Sassari, ha Pt_1 Controparte_1 impugnato la delibera condominiale del 9 maggio 2024 alla quale fu assente, e di cui ricevette il verbale in data 14.5.2024, deducendo alcuni profili attinenti all'omessa richiesta di rettifica dell'importo di un credito vantato da AN, da parte della sig.ra amministratrice del condominio , e per il fatto che i Pt_3 condomini avessero in modo illecito autorizzato l'amministratrice sig.ra a non richiedere ad Pt_3 AN la rettifica/riduzione degli importi erroneamente contabilizzati da AN (con un illecito surplus pari a due anni di consumi) in tal modo rinunciando alla riduzione del debito condominiale e negativamente incidendo sulla posizione di esso attore. Tale condotta della e del Condominio deliberante, con i nominativi proprio dei condomini che non Pt_3 pagavano i consumi d'acqua dando luogo all'accumulo del debito complessivamente ascritto al , CP_1 doveva considerarsi una delibera nulla inesistente annullabile e come tale è stata impugnata previa mediazione conclusa negativamente 11.7.24 come da verbale negativo prodotto.
1. La delibera inoltre presenterebbe altri vizi che sono appunto l'approvazione dei consumi AN per € 31162,21 e quindi di conseguenza le operazioni di suddivisione;
2. perché non ha considerato per il signor importo a credito, pro quota, il deposito cauzionale Pt_1 condominiale e gli interessi su tale cifra maturati;
3. perché la spesa per sopralluoghi deve essere divisa secondo i criteri di legge (millesimi di proprietà) e non in parti uguali;
4. perché la somma versata dal signor non è stata € 639,03 ma € 658,86. Pt_1
5. per eccesso di potere in quanto risulti mancante/omessa da parte dell'amministratrice una piena e comprovabile informazione ai condomini circa le motivazioni in base alle quali è stato posto all'ordine del giorno il primo punto;
6. perché la sistemazione dell'impianto elettrico condominiale è spesa riferibile ai soli proprietari.
7. Perché, allo stato degli atti, non è dato sapere se e a chi sia stata notificata la convocazione dell'assemblea condominiale del 09.05.2024, nel caso della defunta SI . Pt_2 Orbene letti gli atti la delibera condominiale va annullata atteso che dalla lettura del verbale non appare che effettivamente l'amministratore del condominio abbia illustrato la questione del credito AN e la spettanza del diritto dei condomini ad ottenere la rettifica degli importi, ciò per cui la aveva assunto Pt_3 uno specifico impegno acquisendo la pennetta usb delle letture fatte dal sig e per cui tale rinuncia alla Pt_1 rettifica assunta dall'assemblea a maggioranza oltre che incidere negativamente sulla posizione del Pt_1 condomino non moroso appare illogica e giustificabile proprio con la mancanza di informativa come dedotto in citazione. Dunque, la rinuncia alla rettifica o la autorizzazione data all'amministratore perché non chieda la rettifica con l'approvazione dei consumi AN per oltre 31 mila euro (con un surplus di due anni di consumi medi del condominio) è una delibera annullabile che contiene un atto dispositivo/rinunciativo non opponibile all'attore il quale ha dunque interesse ad impugnare.
Per questi motivi
la delibera 9.5.24 va dichiarata illegittima e annullata.
p.q.m.
il tribunale con sentenza che definisce il giudizio
• annulla la delibera 9.5.2024 del condominio di Sassari Controparte_1
• condanna il condominio a corrispondere all'attore le spese del giudizio che liquida in euro 3700,00 per compensi al difensore oltre accessori di legge oltre spese vive di contributo unificato e marche. Così deciso in Sassari il 20.12.25. IL GIUDICE dott.ssa Susanna Zanda
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2149 /2024 promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. BRIGIDA LUIGI FRANCESCO presso il Parte_1 cui studio è elettivamente domiciliato attore contro
rappresentata e difesa dall'Avv. presso il cui studio è Controparte_1 elettivamente domiciliata Convenuto contumace CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore: Accertare quanto sopra esposto e documentato e dichiarare l'annullamento, o la nullità o l'inesistenza della delibera del 09/05/2024, relativamente al primo punto dell'o.d.g. nella parte che riguarda l'approvazione prospetto insoluti AN S.p.A. 2007-ottobre 2023 in quanto è contestato, per quanto sopra esposto, l'importo di € 31162,21 e quindi di conseguenza le operazioni di suddivisione;
perché non ha considerato per il signor importo a credito, pro quota, il deposito cauzionale Pt_1 condominiale e gli interessi su tale cifra maturati;
perché la spesa per sopralluoghi deve essere divisa secondo i criteri di legge (millesimi di proprietà) e non in parti uguali;
perché la somma versata dal signor non è stata € 639,03 ma € 658,86. Pt_1 per eccesso di potere in quanto risulti mancante/omessa da parte dell'amministratrice una piena e comprovabile informazione ai condomini circa le motivazioni in base alle quali è stato posto all'ordine del giorno il primo punto. perché la sistemazione dell'impianto elettrico condominiale è spesa riferibile ai soli proprietari. Perché, allo stato degli atti, non è dato sapere se e a chi sia stata notificata la convocazione dell'assemblea condominiale del 09.05.2024, nel caso della defunta SI Pt_2 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, e rimborso delle spese di mediazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Il sig. proprietario di un immobile sito nel condominio del palazzo in Sassari, ha Pt_1 Controparte_1 impugnato la delibera condominiale del 9 maggio 2024 alla quale fu assente, e di cui ricevette il verbale in data 14.5.2024, deducendo alcuni profili attinenti all'omessa richiesta di rettifica dell'importo di un credito vantato da AN, da parte della sig.ra amministratrice del condominio , e per il fatto che i Pt_3 condomini avessero in modo illecito autorizzato l'amministratrice sig.ra a non richiedere ad Pt_3 AN la rettifica/riduzione degli importi erroneamente contabilizzati da AN (con un illecito surplus pari a due anni di consumi) in tal modo rinunciando alla riduzione del debito condominiale e negativamente incidendo sulla posizione di esso attore. Tale condotta della e del Condominio deliberante, con i nominativi proprio dei condomini che non Pt_3 pagavano i consumi d'acqua dando luogo all'accumulo del debito complessivamente ascritto al , CP_1 doveva considerarsi una delibera nulla inesistente annullabile e come tale è stata impugnata previa mediazione conclusa negativamente 11.7.24 come da verbale negativo prodotto.
1. La delibera inoltre presenterebbe altri vizi che sono appunto l'approvazione dei consumi AN per € 31162,21 e quindi di conseguenza le operazioni di suddivisione;
2. perché non ha considerato per il signor importo a credito, pro quota, il deposito cauzionale Pt_1 condominiale e gli interessi su tale cifra maturati;
3. perché la spesa per sopralluoghi deve essere divisa secondo i criteri di legge (millesimi di proprietà) e non in parti uguali;
4. perché la somma versata dal signor non è stata € 639,03 ma € 658,86. Pt_1
5. per eccesso di potere in quanto risulti mancante/omessa da parte dell'amministratrice una piena e comprovabile informazione ai condomini circa le motivazioni in base alle quali è stato posto all'ordine del giorno il primo punto;
6. perché la sistemazione dell'impianto elettrico condominiale è spesa riferibile ai soli proprietari.
7. Perché, allo stato degli atti, non è dato sapere se e a chi sia stata notificata la convocazione dell'assemblea condominiale del 09.05.2024, nel caso della defunta SI . Pt_2 Orbene letti gli atti la delibera condominiale va annullata atteso che dalla lettura del verbale non appare che effettivamente l'amministratore del condominio abbia illustrato la questione del credito AN e la spettanza del diritto dei condomini ad ottenere la rettifica degli importi, ciò per cui la aveva assunto Pt_3 uno specifico impegno acquisendo la pennetta usb delle letture fatte dal sig e per cui tale rinuncia alla Pt_1 rettifica assunta dall'assemblea a maggioranza oltre che incidere negativamente sulla posizione del Pt_1 condomino non moroso appare illogica e giustificabile proprio con la mancanza di informativa come dedotto in citazione. Dunque, la rinuncia alla rettifica o la autorizzazione data all'amministratore perché non chieda la rettifica con l'approvazione dei consumi AN per oltre 31 mila euro (con un surplus di due anni di consumi medi del condominio) è una delibera annullabile che contiene un atto dispositivo/rinunciativo non opponibile all'attore il quale ha dunque interesse ad impugnare.
Per questi motivi
la delibera 9.5.24 va dichiarata illegittima e annullata.
p.q.m.
il tribunale con sentenza che definisce il giudizio
• annulla la delibera 9.5.2024 del condominio di Sassari Controparte_1
• condanna il condominio a corrispondere all'attore le spese del giudizio che liquida in euro 3700,00 per compensi al difensore oltre accessori di legge oltre spese vive di contributo unificato e marche. Così deciso in Sassari il 20.12.25. IL GIUDICE dott.ssa Susanna Zanda