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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 633/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto
ingiuntivo – compensi professionali
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , rappresentate e difese, giusta procura alle liti in calce C.F._2
all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Vincenzo D'Ambrosio, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via Istria 19/H elettivamente domiciliano
OPPONENTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé CP_1 C.F._3
medesimo, ai seni dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in
Battipaglia (SA) alla Via Mazzini 36 – Pal. De Luna
OPPOSTO
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Su istanza dell'avv. , in data 27.12.2023 veniva notificato alle CP_1
opponenti e il D.I. n. 2212/2023 – R.G. 8790/2023 Parte_1 Parte_2
reso in data 14.12.2023 dal Tribunale di Salerno, attraverso il quale veniva ingiunto alle stesse, unitamente ai germani , e , Parte_3 Parte_4 Parte_5
il pagamento, a favore del ricorrente, della somma di € 51.182,30, oltre interessi, nonché
la rifusione delle spese e competenze difensive liquidate in € 286,00 per spese, €1.305,00
per onorari, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Il ricorso monitorio era diretto ad ottenere il pagamento del compenso professionale per l'attività svolta nell'interesse di , deceduto in data 25.07.2022. Parte_6
Avverso il predetto decreto proponevano opposizione e Parte_1 Parte_2
.
[...]
A sostegno dell'opposizione, nel merito eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva in riferimento alle attività professionali svolte dall'avv. per conto CP_1
del defunto in qualità di: a) liquidatore del Gruppo DSC s.r.l., non Parte_6
avendo alcuna proprietà nel gruppo liquidazione, giacché Parte_6 CP_2
con atto del 28.03.2018 per notaio aveva ceduto la sua quota di proprietà del Per_1
suddetto gruppo a;
b) non CP_3 Controparte_4
risultando alle opponenti che egli ne fosse proprietario e dichiarando di non esserne a conoscenza c) amministratore del condominio via F. Spirito, non essendo le opponenti condomine del suddetto fabbricato, come erroneamente indicato dall'opposto, come risulta dal testamento pubblico per notaio del de cuius n. Per_2 Persona_3
35 del 07.06.2003.
Eccepivano altresì, relativamente all'attività professionale svolta per conto di Parte_6
quale persona fisica, di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario in data
[...]
21.06.2023 con atto per notaio di , rep. 29696, racc. n. 139671. Persona_4 Pt_3
2 Inoltre, contestavano le attività dichiarate dall'opposto, le somme richieste e la congruità
della parcella.
Insistevano, pertanto, per accogliere l'opposizione e dichiarare non dovuto quanto richiesto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto anche per carenza di legittimazione passiva;
condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Il Tribunale, in sede di verifiche preliminari effettuate ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c.,
rilevata la nullità della citazione, con ordinanza fuori udienza del 11.04.2024 ne disponeva la rinnovazione e la rinotifica entro il termine perentorio di giorni 45 dalla notifica del decreto, rinviando all'udienza del 21.11.2024.
3. Con comparsa di costituzione, il 28.08.2024 si costituiva l'avv. , CP_1
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'opposizione perché proposta con atto di citazione e non con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. come modificato dalla Riforma
Cartabia, oggi procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c., in ossequio all'art. 14 del D. lgs. n. 150/2011, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto somme derivanti da onorari di avvocato.
Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda per essere stata introdotta tardivamente, in considerazione del decorso del termine di 40 giorni per proporla, alla luce della sopra citata ordinanza del 11.04.2024, con la quale il Tribunale ne disponeva la rinnovazione e la rinotifica nel termine perentorio di 45 giorni.
Nel merito, ribadiva, che, a differenza di quanto dedotto dalle opponenti, il D.I. veniva richiesto unicamente con riferimento alle attività professionali svolte per il giudizio di
Par divisione ereditaria avente ad oggetto l'eredità del comune genitore Persona_3
ed intercorrente tra gli ingiunti germani iscritto al RNG 11257/2018 presso il Parte_6
Tribunale di Salerno e tutt'ora in corso;
nonché in riferimento al giudizio cautelare in
3 corso di causa, iscritto al RNG 11257/2018-1, conclusosi con ordinanza di inammissibilità.
Per tali motivi, deduceva l'infondatezza e l'irrilevanza, contestando anche il merito, delle eccezioni dedotte dalle odierne opponenti relativamente all'asserita carenza di legittimazione passiva in riferimento alle altre attività svolte dall'avv. per il CP_1 [...]
. Parte_6
Contestava, altresì, l'accettazione con beneficio di inventario, deducendo che le opponenti, e gli altri ingiunti, erano diventati eredi puri e semplici per non aver compiuto l'inventario entro tre mesi dal giorno dall'apertura della successione, come previsto dall'art. 485 c.c. precisando che, sulla scorta della documentazione allegata, vi era la prova che essi fossero in possesso di alcuni beni ereditari.
Sulle eccezioni circa le somme richieste e sull'attività svolta, l'opponente evidenziava di aver fatto applicazione dei parametri forensi di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornato,
e di aver depositato la documentazione comprovante l'attività dallo stesso svolta fino al
25.01.2022, data in cui il lo revocava dal mandato professionale. Parte_6
Insisteva, per tali ragioni, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; nel merito, accertato il compossesso degli opponenti di alcuni beni del de cuius, dichiarare gli stessi decaduti dal beneficio di inventario e, per l'effetto, sentirli dichiarare eredi puri e semplici con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
4. Con ordinanza del 03.09.2024, il Tribunale, disponeva il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione e, all'esito dell'udienza di discussione del
21.11.2024, la causa veniva trattenuta la causa in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
***
4 1. In via preliminare, sull'eccezione di nullità della domanda per tardività
dell'opposizione, il Tribunale osserva quanto segue.
L'odierno opposto ritiene che l'opposizione proposta sia tardiva, quindi inammissibile,
per il decorso del termine di 40 giorni, precisando che dalla data di notifica del ricorso
(27.12.2023) a quella della notifica della “prima” citazione (26.1.2024), si erano consumati giorni 30, per cui residuavano alle opponenti ulteriori giorni 10, per la
“rinotifica”, a partire dalla data di comunicazione dell'ordinanza de quo, ritenendosi
“sospeso” il decorso del termine, dalla data della prima notifica fino a quella dell'ordinanza di nullità della stessa.
Secondo la prospettazione difensiva, essendo stato notificato l'atto in rinnovazione in data
26.4.2024, mentre il termine ultimo (dei residui 10 giorni) per la rinotifica, scadeva il giorno 21.4.2024, la proposta opposizione deve essere considerata tardiva.
L'eccezione va disattesa.
Nel caso di specie, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio veniva determinata da vizio relativo all'avvertimento di cui all'art. 163, n.7), c.p.c., e dunque legata alla correttezza della chiamata in giudizio del convenuto (c.d. vocatio in ius), sanabile successivamente alla rilevazione e alla rinnovazione nel termine perentorio individuato dal giudice. Se la rinnovazione viene eseguita, si verifica la sanatoria dei vizi con efficacia retroattiva dal momento della notificazione della prima citazione (cfr. Cassazione civile sez. I,
22/07/2004, n.13652 Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, n.11549).
Le opponenti hanno correttamente rinnovato la citazione tempestivamente ed entro i termini perentorio indicato dal Tribunale e pertanto l'eccezione del decorso del termine della proposta opposizione è infondata.
2. Ciò detto, e passando all'esame del merito, il Tribunale rileva quanto segue.
A differenza di quanto sostenuto dalle opponenti, è pacifico che la procedura monitoria sia stata attivata dall'avv. al fine di ottenere il pagamento dei compensi CP_1
5 professionali per l'attività svolta unicamente in riferimento al giudizio di divisione ereditaria iscritto al RNG 11257/2018, attualmente in corso presso il Tribunale di Salerno,
nonché al ricorso cautelare esperito in corso di causa iscritto al RNG 11257/2018 -1.
Tanto si evince sia dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'analisi del fascicolo monitorio allegato e dalle memorie depositate nel presente giudizio.
Ne consegue che tutti gli altri procedimenti nei quali l'avv. ha patrocinato per CP_1
conto del non sono oggetto della richiesta di pagamento a base del Parte_6
decreto ingiuntivo in questione.
Ciò detto, la carenza di legittimazione passiva eccepita dalle opponenti in riferimento agli altri incarichi espletati per conto del e diversi dal giudizio di divisione Parte_6
ereditaria di cui trattasi, nelle varie qualità, quale liquidatore della DCS group s.r.l. quale amministratore del condominio in via F. Spirito, n. 6 di Battipaglia, quale amministratore della è irrilevante. Controparte_4
In ogni caso, in riferimento all'eccezione sulla cessione delle quote della CP_5
risulta dalla visura che il ricopriva la carica di liquidatore.
[...] Parte_6
2.1 La seconda eccezione di merito sollevata dalle opponenti riguarda la loro responsabilità patrimoniale per i debiti contratti dal defunto fratello. Nello specifico eccepiscono, relativamente alla sola attività professionale volta per conto di Parte_6
quale persona fisica, di doverne eventualmente rispondere unicamente intra
[...]
vires hereditatis, per aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario in data 21 giugno
2023, con atto per notaio . Persona_4
Sul punto, si rileva che, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n.10531 del
2013 ha affermato che l'esistenza dell'accettazione con beneficio d'inventario costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio, anche in appello,
ma che, tuttavia, in ossequio ai principi generali sull'onere della prova, è necessario che tale accettazione sia risultante dagli atti processuali.
6 Nel caso di specie, stante l'assenza di idonea documentazione comprovante l'accettazione di eredità con beneficio di inventario, non allegata alle produzioni probatorie delle parti,
come rilevato e contestato anche dall'opposto, tale circostanza non può dirsi pacifica.
Per tali ragioni, essendo, in ogni caso, provato il possesso dei beni ereditari (cfr.
documentazione allegata alla produzione di parte opposta), le opponenti Parte_7
e non possono valersi del beneficio di inventario. Parte_2
Non è dovuta, dunque, la garanzia ai sensi dell'art. 492 c.c.
2.2. Venendo ora all'analisi delle successive contestazioni, si rileva che le opponenti hanno contestato sia le somme richieste e sia le attività dichiarate dall'opposto, in quanto le competenze professionali non sarebbero dovute nell'importo richiesto, non essendo state correttamente calcolate;
parimenti lamentano la mancata corrispondenza all'attività
effettivamente svolta dal difensore.
In prima battuta, quanto alle attività professionali, dall'analisi della copiosa documentazione allegata dall'opposto, è pacifico il contratto di mandato intercorso con il e la revoca del mandato professionale avvenuta in data 25.01.2022 Persona_3
(cfr. produzione di parte opposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta),
peraltro non contestato.
È altrettanto pacifica, perché provata dall'opposto, sul quale gravava il relativo onere della prova stante la contestazione delle opponenti, l'attività svolta dallo stesso avv.
per la quale chiedeva il decreto ingiuntivo, come si evince dalla CP_1
documentazione allegata e prodotta in sede di comparsa di costituzione e risposta nonché
durante lo svolgimento del processo (cfr. all “sub 1 – fascicolo monitorio, documenti
“eventi fascicolo NRG 11257/2018” e “eventi fasc. NRG 11257/2018-1).
2.3. In ordine al quantum richiesto, il Tribunale osserva quanto segue.
7 L'avv. , nel ricorso per decreto ingiuntivo, calcola così la parcella professionale: CP_1
“Per l'attività professionale svolta, accredita somme per complessivi € 51.182,30, così
calcolati:
- € 29.718,64 per l'attività professionale svolta sino alla fase istruttoria, calcolata
secondo lo scaglione di competenza (valore indeterminabile, di particolare importanza),
ai minimi tariffari, con le maggiorazioni previste dal predetto DM, per la presenza di più
parti avente diversa posizione processuale (n° 5 parti – ex art. 4 co.2), e per l'utilizzo di
tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti ed allegati
nell'ambito del PCT (art. 4 co. 1 bis), come da prospetto allegato (DOC. 16 “a” –
Compenso avvocati nel giudizio ordinario, ex D.M. 55/2014);
- € 21.463,66 per l'attività professionale svolta nel giudizio cautelare, calcolata secondo
lo scaglione di competenza (valore indeterminabile, di particolare importanza), ai minimi
tariffari, con le maggiorazioni previste dal predetto DM, per la presenza di più parti
avente diversa posizione processuale (n° 5 parti – ex art. 4 co.2), e per l'utilizzo di
tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti ed allegati
nell'ambito del PCT (art. 4 co. 1 bis), come da prospetto allegato (DOC. 16 “b” –
Compenso avvocati nel giudizio cautelare ex D.M. 55/2014).
In sostanza, egli considera i seguenti parametri di riferimento: lo scaglione “valore indeterminabile, di particolare importanza”, le maggiorazioni previste per la presenza di più parti e per l'utilizzo di tecniche informatiche, gli importi calcolati al minimo tariffario,
il tutto fino al momento della revoca del mandato avvenuto in data 25.1.2022 (dunque,
con esclusione, per il giudizio di merito, della fase decisoria).
Il Tribunale ritiene di dover rivalutare il parametro relativo allo scaglione, fermo restando il valore indeterminabile, ritenendo congrua la media complessità. Dall'analisi degli atti,
infatti, non si rinvengono ragioni tali da considerarla “di particolare importanza”, posto
8 che tutti gli elementi indicati a sostegno sono elementi che caratterizzano un tipico giudizio di divisione ereditaria.
In secondo luogo, quanto all'aumento per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 il quale prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del
30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
La valutazione dell'utilità è comunque rimessa al giudicante, prevedendo tale norma un aumento facoltativo. Nel caso di specie, non emerge che tutti gli atti siano stati redatti con tale modalità e dunque tale maggiorazione non appare dovuta.
Per converso, si ritiene congruo non doversi discostare dai parametri medi.
Ne consegue che, le poste vanno ricalcolate secondo le tabelle di cui appresso,
comprensive di accessori (spese generali, IVA e CPA come per legge).
Quanto alla divisione giudiziale, giudizio di merito (ad esclusione della fase decisionale,
stante la revoca del mandato:
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
9 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.281,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 120 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 8.737,20
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 16.018,20
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 7.281,00
Totale variazioni in aumento+ € 8.737,20
Compenso totale € 16.018,20
Spese generali (15% sul compenso totale ) € 2.402,73
Cassa Avvocati (4% ) € 736,84
Totale imponibile € 19.157,77
IVA 22% su Imponibile € 4.214,71
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 23.372,48
Quanto alla divisione giudiziale, giudizio cautelare:
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile – complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.713,00
10 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.027,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 2.410,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 6.637,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma
2) € 7.964,40
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 14.601,40
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 6.637,00
Totale variazioni in aumento + € 7.964,40
Compenso totale € 14.601,40
Spese generali (15% sul compenso totale ) € 2.190,21
Cassa Avvocati (4% ) € 671,66
Totale imponibile € 17.463,27
IVA 22% su Imponibile € 3.841,92
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 21.305,19
3. Conclusioni e spese processuali.
Ne consegue, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di e , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento di € 44.677,67, oltre interessi legali dal deposito del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo.
In ordine alle spese di lite, va premesso che il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale, da ultimo confermato da Cass. Ord. n. 4860/2024, secondo cui il
11 creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene solo in parte, rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia essere ritenuto soccombente e condannato – neppure in parte – al pagamento delle spese processuali,
ferma la possibilità per il giudicante di motivare l'eventuale compensazione.
Nel caso di specie, l'obiettiva complessità delle questioni trattate, unitamente all'accoglimento seppur in minima parte delle ragioni degli opponenti, costituiscono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
I restanti 2/3 seguono la soccombenza (l'opposto creditore ha visto riconosciute le proprie ragioni di credito) a carico di parte opponente, con liquidazione come da dispositivo, in considerazione del quantum di accoglimento della domanda, delle tariffe vigenti e dei medi tariffari dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Le spese del ricorso per decreto ingiuntivo restano a carico dell'opposto.
Non sussistono, per contro, tutti i presupposti di legge per la condanna degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico, dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposto da e , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Parte_2
deduzione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) in parziale accoglimento della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'opposta,
condanna e al pagamento, in solido tra loro, in Parte_1 Parte_2
favore di , della somma di € 44.677,67, oltre interessi legali dal deposito CP_1
del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo;
12 c) compensa le spese di lite nella misura di 1/3; condanna e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposto dei restanti 2/3 delle Parte_2
spese del giudizio;
restanti 2/3 che si liquidano in euro 5.077,33 per onorari, oltre IVA,
CPA e spese generali al 12%, come per legge.
Così deciso in Salerno, in data 16.01.2025
Il giudice
Francesco Rossini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 633/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto
ingiuntivo – compensi professionali
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , rappresentate e difese, giusta procura alle liti in calce C.F._2
all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Vincenzo D'Ambrosio, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via Istria 19/H elettivamente domiciliano
OPPONENTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé CP_1 C.F._3
medesimo, ai seni dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in
Battipaglia (SA) alla Via Mazzini 36 – Pal. De Luna
OPPOSTO
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Su istanza dell'avv. , in data 27.12.2023 veniva notificato alle CP_1
opponenti e il D.I. n. 2212/2023 – R.G. 8790/2023 Parte_1 Parte_2
reso in data 14.12.2023 dal Tribunale di Salerno, attraverso il quale veniva ingiunto alle stesse, unitamente ai germani , e , Parte_3 Parte_4 Parte_5
il pagamento, a favore del ricorrente, della somma di € 51.182,30, oltre interessi, nonché
la rifusione delle spese e competenze difensive liquidate in € 286,00 per spese, €1.305,00
per onorari, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Il ricorso monitorio era diretto ad ottenere il pagamento del compenso professionale per l'attività svolta nell'interesse di , deceduto in data 25.07.2022. Parte_6
Avverso il predetto decreto proponevano opposizione e Parte_1 Parte_2
.
[...]
A sostegno dell'opposizione, nel merito eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva in riferimento alle attività professionali svolte dall'avv. per conto CP_1
del defunto in qualità di: a) liquidatore del Gruppo DSC s.r.l., non Parte_6
avendo alcuna proprietà nel gruppo liquidazione, giacché Parte_6 CP_2
con atto del 28.03.2018 per notaio aveva ceduto la sua quota di proprietà del Per_1
suddetto gruppo a;
b) non CP_3 Controparte_4
risultando alle opponenti che egli ne fosse proprietario e dichiarando di non esserne a conoscenza c) amministratore del condominio via F. Spirito, non essendo le opponenti condomine del suddetto fabbricato, come erroneamente indicato dall'opposto, come risulta dal testamento pubblico per notaio del de cuius n. Per_2 Persona_3
35 del 07.06.2003.
Eccepivano altresì, relativamente all'attività professionale svolta per conto di Parte_6
quale persona fisica, di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario in data
[...]
21.06.2023 con atto per notaio di , rep. 29696, racc. n. 139671. Persona_4 Pt_3
2 Inoltre, contestavano le attività dichiarate dall'opposto, le somme richieste e la congruità
della parcella.
Insistevano, pertanto, per accogliere l'opposizione e dichiarare non dovuto quanto richiesto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto anche per carenza di legittimazione passiva;
condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Il Tribunale, in sede di verifiche preliminari effettuate ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c.,
rilevata la nullità della citazione, con ordinanza fuori udienza del 11.04.2024 ne disponeva la rinnovazione e la rinotifica entro il termine perentorio di giorni 45 dalla notifica del decreto, rinviando all'udienza del 21.11.2024.
3. Con comparsa di costituzione, il 28.08.2024 si costituiva l'avv. , CP_1
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'opposizione perché proposta con atto di citazione e non con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. come modificato dalla Riforma
Cartabia, oggi procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c., in ossequio all'art. 14 del D. lgs. n. 150/2011, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto somme derivanti da onorari di avvocato.
Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda per essere stata introdotta tardivamente, in considerazione del decorso del termine di 40 giorni per proporla, alla luce della sopra citata ordinanza del 11.04.2024, con la quale il Tribunale ne disponeva la rinnovazione e la rinotifica nel termine perentorio di 45 giorni.
Nel merito, ribadiva, che, a differenza di quanto dedotto dalle opponenti, il D.I. veniva richiesto unicamente con riferimento alle attività professionali svolte per il giudizio di
Par divisione ereditaria avente ad oggetto l'eredità del comune genitore Persona_3
ed intercorrente tra gli ingiunti germani iscritto al RNG 11257/2018 presso il Parte_6
Tribunale di Salerno e tutt'ora in corso;
nonché in riferimento al giudizio cautelare in
3 corso di causa, iscritto al RNG 11257/2018-1, conclusosi con ordinanza di inammissibilità.
Per tali motivi, deduceva l'infondatezza e l'irrilevanza, contestando anche il merito, delle eccezioni dedotte dalle odierne opponenti relativamente all'asserita carenza di legittimazione passiva in riferimento alle altre attività svolte dall'avv. per il CP_1 [...]
. Parte_6
Contestava, altresì, l'accettazione con beneficio di inventario, deducendo che le opponenti, e gli altri ingiunti, erano diventati eredi puri e semplici per non aver compiuto l'inventario entro tre mesi dal giorno dall'apertura della successione, come previsto dall'art. 485 c.c. precisando che, sulla scorta della documentazione allegata, vi era la prova che essi fossero in possesso di alcuni beni ereditari.
Sulle eccezioni circa le somme richieste e sull'attività svolta, l'opponente evidenziava di aver fatto applicazione dei parametri forensi di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornato,
e di aver depositato la documentazione comprovante l'attività dallo stesso svolta fino al
25.01.2022, data in cui il lo revocava dal mandato professionale. Parte_6
Insisteva, per tali ragioni, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; nel merito, accertato il compossesso degli opponenti di alcuni beni del de cuius, dichiarare gli stessi decaduti dal beneficio di inventario e, per l'effetto, sentirli dichiarare eredi puri e semplici con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
4. Con ordinanza del 03.09.2024, il Tribunale, disponeva il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione e, all'esito dell'udienza di discussione del
21.11.2024, la causa veniva trattenuta la causa in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
***
4 1. In via preliminare, sull'eccezione di nullità della domanda per tardività
dell'opposizione, il Tribunale osserva quanto segue.
L'odierno opposto ritiene che l'opposizione proposta sia tardiva, quindi inammissibile,
per il decorso del termine di 40 giorni, precisando che dalla data di notifica del ricorso
(27.12.2023) a quella della notifica della “prima” citazione (26.1.2024), si erano consumati giorni 30, per cui residuavano alle opponenti ulteriori giorni 10, per la
“rinotifica”, a partire dalla data di comunicazione dell'ordinanza de quo, ritenendosi
“sospeso” il decorso del termine, dalla data della prima notifica fino a quella dell'ordinanza di nullità della stessa.
Secondo la prospettazione difensiva, essendo stato notificato l'atto in rinnovazione in data
26.4.2024, mentre il termine ultimo (dei residui 10 giorni) per la rinotifica, scadeva il giorno 21.4.2024, la proposta opposizione deve essere considerata tardiva.
L'eccezione va disattesa.
Nel caso di specie, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio veniva determinata da vizio relativo all'avvertimento di cui all'art. 163, n.7), c.p.c., e dunque legata alla correttezza della chiamata in giudizio del convenuto (c.d. vocatio in ius), sanabile successivamente alla rilevazione e alla rinnovazione nel termine perentorio individuato dal giudice. Se la rinnovazione viene eseguita, si verifica la sanatoria dei vizi con efficacia retroattiva dal momento della notificazione della prima citazione (cfr. Cassazione civile sez. I,
22/07/2004, n.13652 Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, n.11549).
Le opponenti hanno correttamente rinnovato la citazione tempestivamente ed entro i termini perentorio indicato dal Tribunale e pertanto l'eccezione del decorso del termine della proposta opposizione è infondata.
2. Ciò detto, e passando all'esame del merito, il Tribunale rileva quanto segue.
A differenza di quanto sostenuto dalle opponenti, è pacifico che la procedura monitoria sia stata attivata dall'avv. al fine di ottenere il pagamento dei compensi CP_1
5 professionali per l'attività svolta unicamente in riferimento al giudizio di divisione ereditaria iscritto al RNG 11257/2018, attualmente in corso presso il Tribunale di Salerno,
nonché al ricorso cautelare esperito in corso di causa iscritto al RNG 11257/2018 -1.
Tanto si evince sia dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'analisi del fascicolo monitorio allegato e dalle memorie depositate nel presente giudizio.
Ne consegue che tutti gli altri procedimenti nei quali l'avv. ha patrocinato per CP_1
conto del non sono oggetto della richiesta di pagamento a base del Parte_6
decreto ingiuntivo in questione.
Ciò detto, la carenza di legittimazione passiva eccepita dalle opponenti in riferimento agli altri incarichi espletati per conto del e diversi dal giudizio di divisione Parte_6
ereditaria di cui trattasi, nelle varie qualità, quale liquidatore della DCS group s.r.l. quale amministratore del condominio in via F. Spirito, n. 6 di Battipaglia, quale amministratore della è irrilevante. Controparte_4
In ogni caso, in riferimento all'eccezione sulla cessione delle quote della CP_5
risulta dalla visura che il ricopriva la carica di liquidatore.
[...] Parte_6
2.1 La seconda eccezione di merito sollevata dalle opponenti riguarda la loro responsabilità patrimoniale per i debiti contratti dal defunto fratello. Nello specifico eccepiscono, relativamente alla sola attività professionale volta per conto di Parte_6
quale persona fisica, di doverne eventualmente rispondere unicamente intra
[...]
vires hereditatis, per aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario in data 21 giugno
2023, con atto per notaio . Persona_4
Sul punto, si rileva che, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n.10531 del
2013 ha affermato che l'esistenza dell'accettazione con beneficio d'inventario costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio, anche in appello,
ma che, tuttavia, in ossequio ai principi generali sull'onere della prova, è necessario che tale accettazione sia risultante dagli atti processuali.
6 Nel caso di specie, stante l'assenza di idonea documentazione comprovante l'accettazione di eredità con beneficio di inventario, non allegata alle produzioni probatorie delle parti,
come rilevato e contestato anche dall'opposto, tale circostanza non può dirsi pacifica.
Per tali ragioni, essendo, in ogni caso, provato il possesso dei beni ereditari (cfr.
documentazione allegata alla produzione di parte opposta), le opponenti Parte_7
e non possono valersi del beneficio di inventario. Parte_2
Non è dovuta, dunque, la garanzia ai sensi dell'art. 492 c.c.
2.2. Venendo ora all'analisi delle successive contestazioni, si rileva che le opponenti hanno contestato sia le somme richieste e sia le attività dichiarate dall'opposto, in quanto le competenze professionali non sarebbero dovute nell'importo richiesto, non essendo state correttamente calcolate;
parimenti lamentano la mancata corrispondenza all'attività
effettivamente svolta dal difensore.
In prima battuta, quanto alle attività professionali, dall'analisi della copiosa documentazione allegata dall'opposto, è pacifico il contratto di mandato intercorso con il e la revoca del mandato professionale avvenuta in data 25.01.2022 Persona_3
(cfr. produzione di parte opposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta),
peraltro non contestato.
È altrettanto pacifica, perché provata dall'opposto, sul quale gravava il relativo onere della prova stante la contestazione delle opponenti, l'attività svolta dallo stesso avv.
per la quale chiedeva il decreto ingiuntivo, come si evince dalla CP_1
documentazione allegata e prodotta in sede di comparsa di costituzione e risposta nonché
durante lo svolgimento del processo (cfr. all “sub 1 – fascicolo monitorio, documenti
“eventi fascicolo NRG 11257/2018” e “eventi fasc. NRG 11257/2018-1).
2.3. In ordine al quantum richiesto, il Tribunale osserva quanto segue.
7 L'avv. , nel ricorso per decreto ingiuntivo, calcola così la parcella professionale: CP_1
“Per l'attività professionale svolta, accredita somme per complessivi € 51.182,30, così
calcolati:
- € 29.718,64 per l'attività professionale svolta sino alla fase istruttoria, calcolata
secondo lo scaglione di competenza (valore indeterminabile, di particolare importanza),
ai minimi tariffari, con le maggiorazioni previste dal predetto DM, per la presenza di più
parti avente diversa posizione processuale (n° 5 parti – ex art. 4 co.2), e per l'utilizzo di
tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti ed allegati
nell'ambito del PCT (art. 4 co. 1 bis), come da prospetto allegato (DOC. 16 “a” –
Compenso avvocati nel giudizio ordinario, ex D.M. 55/2014);
- € 21.463,66 per l'attività professionale svolta nel giudizio cautelare, calcolata secondo
lo scaglione di competenza (valore indeterminabile, di particolare importanza), ai minimi
tariffari, con le maggiorazioni previste dal predetto DM, per la presenza di più parti
avente diversa posizione processuale (n° 5 parti – ex art. 4 co.2), e per l'utilizzo di
tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti ed allegati
nell'ambito del PCT (art. 4 co. 1 bis), come da prospetto allegato (DOC. 16 “b” –
Compenso avvocati nel giudizio cautelare ex D.M. 55/2014).
In sostanza, egli considera i seguenti parametri di riferimento: lo scaglione “valore indeterminabile, di particolare importanza”, le maggiorazioni previste per la presenza di più parti e per l'utilizzo di tecniche informatiche, gli importi calcolati al minimo tariffario,
il tutto fino al momento della revoca del mandato avvenuto in data 25.1.2022 (dunque,
con esclusione, per il giudizio di merito, della fase decisoria).
Il Tribunale ritiene di dover rivalutare il parametro relativo allo scaglione, fermo restando il valore indeterminabile, ritenendo congrua la media complessità. Dall'analisi degli atti,
infatti, non si rinvengono ragioni tali da considerarla “di particolare importanza”, posto
8 che tutti gli elementi indicati a sostegno sono elementi che caratterizzano un tipico giudizio di divisione ereditaria.
In secondo luogo, quanto all'aumento per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 il quale prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del
30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
La valutazione dell'utilità è comunque rimessa al giudicante, prevedendo tale norma un aumento facoltativo. Nel caso di specie, non emerge che tutti gli atti siano stati redatti con tale modalità e dunque tale maggiorazione non appare dovuta.
Per converso, si ritiene congruo non doversi discostare dai parametri medi.
Ne consegue che, le poste vanno ricalcolate secondo le tabelle di cui appresso,
comprensive di accessori (spese generali, IVA e CPA come per legge).
Quanto alla divisione giudiziale, giudizio di merito (ad esclusione della fase decisionale,
stante la revoca del mandato:
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
9 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.281,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 120 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 8.737,20
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 16.018,20
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 7.281,00
Totale variazioni in aumento+ € 8.737,20
Compenso totale € 16.018,20
Spese generali (15% sul compenso totale ) € 2.402,73
Cassa Avvocati (4% ) € 736,84
Totale imponibile € 19.157,77
IVA 22% su Imponibile € 4.214,71
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 23.372,48
Quanto alla divisione giudiziale, giudizio cautelare:
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile – complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.713,00
10 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.027,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 2.410,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 6.637,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma
2) € 7.964,40
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 14.601,40
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 6.637,00
Totale variazioni in aumento + € 7.964,40
Compenso totale € 14.601,40
Spese generali (15% sul compenso totale ) € 2.190,21
Cassa Avvocati (4% ) € 671,66
Totale imponibile € 17.463,27
IVA 22% su Imponibile € 3.841,92
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 21.305,19
3. Conclusioni e spese processuali.
Ne consegue, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di e , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento di € 44.677,67, oltre interessi legali dal deposito del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo.
In ordine alle spese di lite, va premesso che il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale, da ultimo confermato da Cass. Ord. n. 4860/2024, secondo cui il
11 creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene solo in parte, rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia essere ritenuto soccombente e condannato – neppure in parte – al pagamento delle spese processuali,
ferma la possibilità per il giudicante di motivare l'eventuale compensazione.
Nel caso di specie, l'obiettiva complessità delle questioni trattate, unitamente all'accoglimento seppur in minima parte delle ragioni degli opponenti, costituiscono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
I restanti 2/3 seguono la soccombenza (l'opposto creditore ha visto riconosciute le proprie ragioni di credito) a carico di parte opponente, con liquidazione come da dispositivo, in considerazione del quantum di accoglimento della domanda, delle tariffe vigenti e dei medi tariffari dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Le spese del ricorso per decreto ingiuntivo restano a carico dell'opposto.
Non sussistono, per contro, tutti i presupposti di legge per la condanna degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico, dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposto da e , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Parte_2
deduzione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) in parziale accoglimento della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'opposta,
condanna e al pagamento, in solido tra loro, in Parte_1 Parte_2
favore di , della somma di € 44.677,67, oltre interessi legali dal deposito CP_1
del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo;
12 c) compensa le spese di lite nella misura di 1/3; condanna e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposto dei restanti 2/3 delle Parte_2
spese del giudizio;
restanti 2/3 che si liquidano in euro 5.077,33 per onorari, oltre IVA,
CPA e spese generali al 12%, come per legge.
Così deciso in Salerno, in data 16.01.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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