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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12580 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45538/21 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 24.2.25
TRA
Cod. Fisc. , difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
Nobiloni ATTORE E
C.F. difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
Balestra
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico
pagina 1 di 4 sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento di compensi professionali avanzata da nei confronti del convenuto, per attività di Pt_1 consulenza fiscale;
in particolare, sostiene che, agli inizi del mese di novembre Pt_1
2019, riceveva l'incarico professionale da imprenditore romano al quale CP_1 facevano capo numerose società di capitali detentrici di rilevanti interessi patrimoniali, di procedere alla revisione della contabilità di tre di dette società (Gruppo Federici S.r.l., Villa Borghese Medical Center S.r.l. e Immobiliare Emanuele S.r.l.) per gli esercizi 2017,
2018 e 2019, nonché di analizzare dal punto di vista fiscale le principali operazioni compiute in detto arco temporale, indicando se del caso le correzioni da apportare e/o le operazioni da porre in essere per eliminare o quanto meno ridurre il rischio di ricadute fiscali negative.
Con email dell'11.11.2019 (documento n. 1) ricapitolava a il contenuto Pt_1 CP_1 del mandato professionale ricevuto e forniva un dettagliato preventivo degli onorari dovuti, quantificati in complessivi € 12.000,00 oltre accessori di legge, da pagarsi un terzo in anticipo, un terzo a 30 giorni ed il rimanente terzo a 60 giorni;
tale preventivo veniva sottoscritto per accettazione da ed il primo acconto di € 4.000,00, oltre CP_1 accessori veniva regolarmente pagato tramite una delle società. Con successive email del 10.3.20 e del 23.4.20, dava a comunicazione del Pt_1 CP_1 completamento del lavoro di revisione della contabilità delle società e di individuazione delle modifiche da apportare e lo invitava a studio per un esame congiunto delle risultanze della relazione (docc. 3, 4 e 5).
Non risultando saldato il compenso residuo, nonostante gli incontri con il cliente, Pt_1 ha introdotto la presente causa, chiedendo il pagamento di euro 8.000,00, oltre accessori e interessi.
Si è costituito eccependo la estinzione del giudizio per mancata rinnovazione CP_1 della notifica della citazione, la propria carenza di legittimazione passiva, nonché contestando la sussistenza e la prova del credito.
Ciò premesso, va, in primo luogo, disattesa la eccezione di estinzione del giudizio;
parte convenuta segnala che dopo due tentativi di notifica negativi, l'attore, all'udienza di prima comparizione del 24.12.2021, ha chiesto la rinnovazione della notifica della citazione, disposta da questo Giudice;
di conseguenza, l'attore ha tentato una nuova notifica postale con ulteriore esito negativo, e, con “nota di deposito” del 23.5.2022, ha pagina 2 di 4 dato atto di quanto sopra, riservandosi “…alla prossima udienza del 27.5.2022, di richiedere ulteriore termine per rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, da effettuarsi a mano da parte dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Civitavecchia”.
Tuttavia, la preannunciata richiesta non è stata formalmente avanzata dal momento che l'attore ha omesso il deposito delle rituali note di trattazione scritta per l'udienza del 27.5.2022, all'esito della quale, infatti, il giudice, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ha rinviato la causa all'udienza del 10.6.2022;
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.6.2022 parte attrice ha chiesto la concessione di “ulteriore congruo termine per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo…”, che veniva concesso, con notifica positiva per la udienza del 9.12.2022.
Secondo parte convenuta, la parte attrice avrebbe violato il termine perentorio concesso dal giudice per la rinnovazione della notifica, con estinzione del giudizio.
In realtà, il termine perentorio concesso alla udienza del 24.12.21 è stato rispettato, in quanto vi è stato un tentativo di notifica, come dimostrato dagli atti allegati alla nota del 23.5.25, mentre l'esito negativo comporta che la notificazione sia nulla;
inoltre, il rinvio ex art. 309 cpc non pregiudica la ripresa della attività nello stesso momento processuale precedente e, dunque, nel caso di specie, con la possibilità di chiedere un nuovo termine per la notifica, che è stato concesso e successivamente rispettato.
Va, ulteriormente disattesa la eccezione di carenza di legittimazione passiva di emergendo chiaramente dalla sottoscrizione del preventivo di di cui al
CP_1 Pt_1 doc. 1 che l'incarico è stato dato da in proprio;
suddetta circostanza è, poi, in
CP_1 parte confermata da quanto riferito dallo stesso in sede di interrogatorio sul
CP_1 cap. 1 alla udienza del 24.1.24. Quanto, allora, al merito della causa, deve sottolinearsi come il preventivo fornito da facesse riferimento all'impegno di revisione della contabilità di 3 società per 3 Pt_1 esercizi, con segnalazione di eventuali errori;
tuttavia, in atti, non vi è prova dell'effettivo svolgimento della complessiva opera oggetto dell'incarico; ha, Pt_1 infatti, depositato una email (doc. 2) in cui offre a quelli che lui stesso definisce
CP_1 come “alcuni spunti” ed una bozza di relazione, non sottoscritta, che contiene la analisi di alcune operazioni societarie, ma che è evidentemente incompleta.
Nessuno dei capitoli di prova orale di parte attrice ha, poi, ad oggetto la specifica attività svolta.
Pertanto, in considerazione del preventivo firmato e del minor impegno che rileva dagli atti, il compenso già versato di euro 4.000,00 e pari ad 1/3 di quello complessivamente pattuito, appare del tutto congruo per la attività svolta ai sensi dell'art. 2233 c.c..
Pertanto, la domanda di parte attrice sarà respinta e le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale data la assenza di questioni complesse e pagina 3 di 4 l'importo del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite della parte convenuta, che liquida in euro 2.540,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, da distrarsi nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 15.9.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 4 di 4
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45538/21 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 24.2.25
TRA
Cod. Fisc. , difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
Nobiloni ATTORE E
C.F. difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
Balestra
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico
pagina 1 di 4 sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento di compensi professionali avanzata da nei confronti del convenuto, per attività di Pt_1 consulenza fiscale;
in particolare, sostiene che, agli inizi del mese di novembre Pt_1
2019, riceveva l'incarico professionale da imprenditore romano al quale CP_1 facevano capo numerose società di capitali detentrici di rilevanti interessi patrimoniali, di procedere alla revisione della contabilità di tre di dette società (Gruppo Federici S.r.l., Villa Borghese Medical Center S.r.l. e Immobiliare Emanuele S.r.l.) per gli esercizi 2017,
2018 e 2019, nonché di analizzare dal punto di vista fiscale le principali operazioni compiute in detto arco temporale, indicando se del caso le correzioni da apportare e/o le operazioni da porre in essere per eliminare o quanto meno ridurre il rischio di ricadute fiscali negative.
Con email dell'11.11.2019 (documento n. 1) ricapitolava a il contenuto Pt_1 CP_1 del mandato professionale ricevuto e forniva un dettagliato preventivo degli onorari dovuti, quantificati in complessivi € 12.000,00 oltre accessori di legge, da pagarsi un terzo in anticipo, un terzo a 30 giorni ed il rimanente terzo a 60 giorni;
tale preventivo veniva sottoscritto per accettazione da ed il primo acconto di € 4.000,00, oltre CP_1 accessori veniva regolarmente pagato tramite una delle società. Con successive email del 10.3.20 e del 23.4.20, dava a comunicazione del Pt_1 CP_1 completamento del lavoro di revisione della contabilità delle società e di individuazione delle modifiche da apportare e lo invitava a studio per un esame congiunto delle risultanze della relazione (docc. 3, 4 e 5).
Non risultando saldato il compenso residuo, nonostante gli incontri con il cliente, Pt_1 ha introdotto la presente causa, chiedendo il pagamento di euro 8.000,00, oltre accessori e interessi.
Si è costituito eccependo la estinzione del giudizio per mancata rinnovazione CP_1 della notifica della citazione, la propria carenza di legittimazione passiva, nonché contestando la sussistenza e la prova del credito.
Ciò premesso, va, in primo luogo, disattesa la eccezione di estinzione del giudizio;
parte convenuta segnala che dopo due tentativi di notifica negativi, l'attore, all'udienza di prima comparizione del 24.12.2021, ha chiesto la rinnovazione della notifica della citazione, disposta da questo Giudice;
di conseguenza, l'attore ha tentato una nuova notifica postale con ulteriore esito negativo, e, con “nota di deposito” del 23.5.2022, ha pagina 2 di 4 dato atto di quanto sopra, riservandosi “…alla prossima udienza del 27.5.2022, di richiedere ulteriore termine per rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, da effettuarsi a mano da parte dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Civitavecchia”.
Tuttavia, la preannunciata richiesta non è stata formalmente avanzata dal momento che l'attore ha omesso il deposito delle rituali note di trattazione scritta per l'udienza del 27.5.2022, all'esito della quale, infatti, il giudice, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ha rinviato la causa all'udienza del 10.6.2022;
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.6.2022 parte attrice ha chiesto la concessione di “ulteriore congruo termine per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo…”, che veniva concesso, con notifica positiva per la udienza del 9.12.2022.
Secondo parte convenuta, la parte attrice avrebbe violato il termine perentorio concesso dal giudice per la rinnovazione della notifica, con estinzione del giudizio.
In realtà, il termine perentorio concesso alla udienza del 24.12.21 è stato rispettato, in quanto vi è stato un tentativo di notifica, come dimostrato dagli atti allegati alla nota del 23.5.25, mentre l'esito negativo comporta che la notificazione sia nulla;
inoltre, il rinvio ex art. 309 cpc non pregiudica la ripresa della attività nello stesso momento processuale precedente e, dunque, nel caso di specie, con la possibilità di chiedere un nuovo termine per la notifica, che è stato concesso e successivamente rispettato.
Va, ulteriormente disattesa la eccezione di carenza di legittimazione passiva di emergendo chiaramente dalla sottoscrizione del preventivo di di cui al
CP_1 Pt_1 doc. 1 che l'incarico è stato dato da in proprio;
suddetta circostanza è, poi, in
CP_1 parte confermata da quanto riferito dallo stesso in sede di interrogatorio sul
CP_1 cap. 1 alla udienza del 24.1.24. Quanto, allora, al merito della causa, deve sottolinearsi come il preventivo fornito da facesse riferimento all'impegno di revisione della contabilità di 3 società per 3 Pt_1 esercizi, con segnalazione di eventuali errori;
tuttavia, in atti, non vi è prova dell'effettivo svolgimento della complessiva opera oggetto dell'incarico; ha, Pt_1 infatti, depositato una email (doc. 2) in cui offre a quelli che lui stesso definisce
CP_1 come “alcuni spunti” ed una bozza di relazione, non sottoscritta, che contiene la analisi di alcune operazioni societarie, ma che è evidentemente incompleta.
Nessuno dei capitoli di prova orale di parte attrice ha, poi, ad oggetto la specifica attività svolta.
Pertanto, in considerazione del preventivo firmato e del minor impegno che rileva dagli atti, il compenso già versato di euro 4.000,00 e pari ad 1/3 di quello complessivamente pattuito, appare del tutto congruo per la attività svolta ai sensi dell'art. 2233 c.c..
Pertanto, la domanda di parte attrice sarà respinta e le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale data la assenza di questioni complesse e pagina 3 di 4 l'importo del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite della parte convenuta, che liquida in euro 2.540,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, da distrarsi nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 15.9.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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